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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/08/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 870 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2025 pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1974, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCUCCI LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/12/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. LUPI ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza 22/07/2025, come segue:
pagina 1 di 6 Per parte appellante : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis: – Pt_1 in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria ese-cutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 155/2025 emessa dal Giudice di Pace di
Varese Dott. Fabio Del Re, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3088/22 , depositata in cancelleria in data 22 marzo 2025, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis:
''In via preliminare: in quanto competente, confermare ,la sospensione dell'effi-cacia esecutiva del titolo esecutivo;
In via principale e nel merito, in quanto competente, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto del Sig. di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata con il giudizio intrapreso a mezzo l'atto di precetto notificato, con consequenziale declaratoria di nullità ed improduttività degli effetti giuridici dello stesso, attesa l'inidoneità oggettiva del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 06.10.202 nel procedimento iscritto al N. RG 2617/22 a fondare la procedura esecu-tiva , poichè reclamato nei termini prescritti e dunque titolo che non ha acquisito l'autorità di giudicato , ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso.
In tutti i casi, on vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge da li-quidarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Fatto salvo quant'altro'' Voglia, altresì l'Ill.mo Tribunale adito, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Giudice di
Pace di Va-rese per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”;
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Varese, contraiis reiectis , CP_1
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla signora Parte_1 avverso la sentenza n. 155/2025 del GdP di Varese per mancanza di procura specifica ad impugnare;
pagina 2 di 6 Nel merito seppure il GdP ha errato nella qualificazione del provvedimento del Tribunale di
Varese qualificandolo come decreto invece trattasi di ordinanza, Confermare la sentenza n.
155/2025 del GDP di Varese con la quale il giudicante ha disposto il rigetto dell'opposizione.
Con vittoria di spese e compensi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data
16/04/2025, la parte sig.ra ha interposto appello nei confronti del sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 155/2025 pubblicata in data 22/03/2025 dal Controparte_1
Giudice di Pace di Varese.
Con il primo motivo di appello, parte ha lamentato la violazione dell'art. Pt_1
474 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure consentito che iniziasse e proseguisse una procedura esecutiva in difetto del relativo titolo esecutivo;
invero, l'appellante invoca il carattere non esecutivo del titolo azionato, che qualifica come Decreto Collegiale in materia familiaristica con il quale il Tribunale di Varese ha dichiarato la propria incompetenza territoriale con condanna della stessa al pagamento in favore del padre del CP_2 minore delle spese id lite;
tale provvedimento è stato tempestivamente reclamato in Corte di
Appello e quindi non sarebbe idoneo a fondare alcuna procedura esecutiva, diversamente da quanto statuito dal G.d.P.
Con il secondo motivo di appello, parte ha lamentato la violazione del Pt_1 principio della soccombenza nel riparto delle spese di lite, come conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il resistente , Controparte_1 contestando e precisando la ricostruzione operata dall'appellante, nonché eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto il procuratore avrebbe agito con una procura alle liti priva del potere di interporre impugnazione/appello; nel merito è stato richiesto il rigetto dell'appello perché infondato;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, parte appellata ha evidenziato che il CP_1 provvedimento che costituisce il titolo esecutivo azionato, quanto al capo di condanna delle spese, non è un decreto, nonostante la nomenclatura utilizzata, bensì una ordinanza, specificamente una ordinanza di incompetenza, con conseguente ordinaria efficacia immediatamente esecutiva del capo di condanna al pagamento delle spese di lite;
peraltro, il pagina 3 di 6 reclamo che controparte ha interposto avverso tale provvedimento è strumento giuridico errato, come evidenziato dalla Corte di Appello adita che ha dichiarato inammissibile il gravame, indicando che doveva essere proposto, eventualmente, regolamento di competenza presso la Corte di Cassazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza (unica) 22/07/2025, alla luce della natura documentale della causa, previa autorizzazione del giudicante, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti e discusso oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c.; è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
***********
1) L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello
L'eccezione è del tutto prima di fondamento.
Ed invero, il presente appello è stato predisposto dal procuratore sulla base di procura alle liti autonoma, non utilizzando la procura alle liti di cui al grado di giudizio precedente.
Ciò è documentale, dalla piana lettura del documento denominato “procura alle liti” e allegato all'atto di citazione in appello;
peraltro, tale procura alle liti risulta rilasciata in data
05/04/2025, successivamente all'emissione e pubblicazione della sentenza qui impugnata prima della redazione dell'atto di appello, della sua notifica e della sua iscrizione a ruolo.
Non si rilevano, pertanto, difetti di rappresentanza o ragioni di inammissibilità dell'appello.
2) I motivi di appello
Il primo motivo di appello è infondato.
Invero, il titolo azionato (doc. 5 appellata) è titolo esecutivo e pertanto è corretta la sentenza del Giudice di Pace di Varese, qui impugnata, che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, sebbene con diversa motivazione.
Ed infatti, non trova applicazione nella fattispecie la particolare disciplina di cui all'art. 741 c.c., bensì l'ordinaria normativa in punto di provvedimenti in ordine alla competenza;
ed infatti, in disparte la normativa per il rito speciale familiaristico, la presente controversia esula dalla materia familiaristica in senso stresso (pur trovando causa in una domanda di autorizzaizone al trasferimento di prole minorenne), risultando azionato quale pagina 4 di 6 titolo esecutivo il capo sulle spese di un provvedimento con cui il Collegio del Tribunale di
Varese si è dichiarato incompetente territorialmente in favore del Tribunale di Pesaro.
Trattasi quindi, indubbiamente e a prescindere dalle forme utilizzate, di ordinanza di competenza;
sul punto, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità a
Sezioni Unite che ha sancito il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 20470 del 24/10/2005).
Tale conclusione è peraltro avvalorata, altresì, dalla pronuncia della Corte di Appello di Milano sul reclamo interposto avverso tale provvedimento (doc. 1 appellata); invero, la
Corte ha sancito l'inammissibilità in rito di tale strumento giuridico azionato, ritenuto erroneo, espressamente specificando che la parte avrebbe dovuto sollevare le sue doglianze tramite il regolamento di competenza avanti alla Corte di Cassazione, così ribadendo e avvalorando quanto supra appena argomentato.
Alla pacifica qualificazione del provvedimento quale ordinanza collegiale di incompetenza consegue ex art. 279 co. 4 c.p.c. l'immediata esecutività di detto provvedimento, a prescindere dall'impugnazione o meno dello stesso;
risulta così irrilevante nella fattispecie l'interposizione dell'impugnazione alla Corte di Appello.
Il provvedimento oggetto di esame è quindi indubbiamente titolo esecutivo e tale sua qualifica non è mai venuta meno, neppure durante la pendenza dell'impugnazione, non avendo la Corte mai sospeso l'efficacia dello stesso.
Ne consegue, pertanto, la correttezza dell'azione esecutiva intrapresa sulla base di valido titolo esecutivo;
la sentenza del Giudice di Pace trova conferma, con le precisazioni svolte.
Il primo motivo di appello è dunque rigettato.
Il secondo motivo di appello, logicamente consequenziale all'accoglimento del primo,
è dunque assorbito.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte appellante . Parte_1
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore pagina 5 di 6 della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso fra € 1.101,00 e € 5.200,00 (cfr. valore della domanda), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria solo documentale, nonché delle modalità semplificate di decisione, stante altresì l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto (fatti pacifici e documentali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in grado di appello avverso la sentenza n. n. 155/2025 pubblicata in data 22/03/2025 dal Giudice di Pace di
Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater, del d P R n 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 22/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona della
Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 870 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2025 pendente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1974, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCUCCI LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/12/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. LUPI ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza 22/07/2025, come segue:
pagina 1 di 6 Per parte appellante : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis: – Pt_1 in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria ese-cutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 155/2025 emessa dal Giudice di Pace di
Varese Dott. Fabio Del Re, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3088/22 , depositata in cancelleria in data 22 marzo 2025, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis:
''In via preliminare: in quanto competente, confermare ,la sospensione dell'effi-cacia esecutiva del titolo esecutivo;
In via principale e nel merito, in quanto competente, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto del Sig. di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata con il giudizio intrapreso a mezzo l'atto di precetto notificato, con consequenziale declaratoria di nullità ed improduttività degli effetti giuridici dello stesso, attesa l'inidoneità oggettiva del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 06.10.202 nel procedimento iscritto al N. RG 2617/22 a fondare la procedura esecu-tiva , poichè reclamato nei termini prescritti e dunque titolo che non ha acquisito l'autorità di giudicato , ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso.
In tutti i casi, on vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge da li-quidarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Fatto salvo quant'altro'' Voglia, altresì l'Ill.mo Tribunale adito, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Giudice di
Pace di Va-rese per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”;
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Varese, contraiis reiectis , CP_1
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla signora Parte_1 avverso la sentenza n. 155/2025 del GdP di Varese per mancanza di procura specifica ad impugnare;
pagina 2 di 6 Nel merito seppure il GdP ha errato nella qualificazione del provvedimento del Tribunale di
Varese qualificandolo come decreto invece trattasi di ordinanza, Confermare la sentenza n.
155/2025 del GDP di Varese con la quale il giudicante ha disposto il rigetto dell'opposizione.
Con vittoria di spese e compensi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data
16/04/2025, la parte sig.ra ha interposto appello nei confronti del sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 155/2025 pubblicata in data 22/03/2025 dal Controparte_1
Giudice di Pace di Varese.
Con il primo motivo di appello, parte ha lamentato la violazione dell'art. Pt_1
474 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure consentito che iniziasse e proseguisse una procedura esecutiva in difetto del relativo titolo esecutivo;
invero, l'appellante invoca il carattere non esecutivo del titolo azionato, che qualifica come Decreto Collegiale in materia familiaristica con il quale il Tribunale di Varese ha dichiarato la propria incompetenza territoriale con condanna della stessa al pagamento in favore del padre del CP_2 minore delle spese id lite;
tale provvedimento è stato tempestivamente reclamato in Corte di
Appello e quindi non sarebbe idoneo a fondare alcuna procedura esecutiva, diversamente da quanto statuito dal G.d.P.
Con il secondo motivo di appello, parte ha lamentato la violazione del Pt_1 principio della soccombenza nel riparto delle spese di lite, come conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il resistente , Controparte_1 contestando e precisando la ricostruzione operata dall'appellante, nonché eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto il procuratore avrebbe agito con una procura alle liti priva del potere di interporre impugnazione/appello; nel merito è stato richiesto il rigetto dell'appello perché infondato;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, parte appellata ha evidenziato che il CP_1 provvedimento che costituisce il titolo esecutivo azionato, quanto al capo di condanna delle spese, non è un decreto, nonostante la nomenclatura utilizzata, bensì una ordinanza, specificamente una ordinanza di incompetenza, con conseguente ordinaria efficacia immediatamente esecutiva del capo di condanna al pagamento delle spese di lite;
peraltro, il pagina 3 di 6 reclamo che controparte ha interposto avverso tale provvedimento è strumento giuridico errato, come evidenziato dalla Corte di Appello adita che ha dichiarato inammissibile il gravame, indicando che doveva essere proposto, eventualmente, regolamento di competenza presso la Corte di Cassazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza (unica) 22/07/2025, alla luce della natura documentale della causa, previa autorizzazione del giudicante, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti e discusso oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c.; è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
***********
1) L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello
L'eccezione è del tutto prima di fondamento.
Ed invero, il presente appello è stato predisposto dal procuratore sulla base di procura alle liti autonoma, non utilizzando la procura alle liti di cui al grado di giudizio precedente.
Ciò è documentale, dalla piana lettura del documento denominato “procura alle liti” e allegato all'atto di citazione in appello;
peraltro, tale procura alle liti risulta rilasciata in data
05/04/2025, successivamente all'emissione e pubblicazione della sentenza qui impugnata prima della redazione dell'atto di appello, della sua notifica e della sua iscrizione a ruolo.
Non si rilevano, pertanto, difetti di rappresentanza o ragioni di inammissibilità dell'appello.
2) I motivi di appello
Il primo motivo di appello è infondato.
Invero, il titolo azionato (doc. 5 appellata) è titolo esecutivo e pertanto è corretta la sentenza del Giudice di Pace di Varese, qui impugnata, che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, sebbene con diversa motivazione.
Ed infatti, non trova applicazione nella fattispecie la particolare disciplina di cui all'art. 741 c.c., bensì l'ordinaria normativa in punto di provvedimenti in ordine alla competenza;
ed infatti, in disparte la normativa per il rito speciale familiaristico, la presente controversia esula dalla materia familiaristica in senso stresso (pur trovando causa in una domanda di autorizzaizone al trasferimento di prole minorenne), risultando azionato quale pagina 4 di 6 titolo esecutivo il capo sulle spese di un provvedimento con cui il Collegio del Tribunale di
Varese si è dichiarato incompetente territorialmente in favore del Tribunale di Pesaro.
Trattasi quindi, indubbiamente e a prescindere dalle forme utilizzate, di ordinanza di competenza;
sul punto, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità a
Sezioni Unite che ha sancito il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 20470 del 24/10/2005).
Tale conclusione è peraltro avvalorata, altresì, dalla pronuncia della Corte di Appello di Milano sul reclamo interposto avverso tale provvedimento (doc. 1 appellata); invero, la
Corte ha sancito l'inammissibilità in rito di tale strumento giuridico azionato, ritenuto erroneo, espressamente specificando che la parte avrebbe dovuto sollevare le sue doglianze tramite il regolamento di competenza avanti alla Corte di Cassazione, così ribadendo e avvalorando quanto supra appena argomentato.
Alla pacifica qualificazione del provvedimento quale ordinanza collegiale di incompetenza consegue ex art. 279 co. 4 c.p.c. l'immediata esecutività di detto provvedimento, a prescindere dall'impugnazione o meno dello stesso;
risulta così irrilevante nella fattispecie l'interposizione dell'impugnazione alla Corte di Appello.
Il provvedimento oggetto di esame è quindi indubbiamente titolo esecutivo e tale sua qualifica non è mai venuta meno, neppure durante la pendenza dell'impugnazione, non avendo la Corte mai sospeso l'efficacia dello stesso.
Ne consegue, pertanto, la correttezza dell'azione esecutiva intrapresa sulla base di valido titolo esecutivo;
la sentenza del Giudice di Pace trova conferma, con le precisazioni svolte.
Il primo motivo di appello è dunque rigettato.
Il secondo motivo di appello, logicamente consequenziale all'accoglimento del primo,
è dunque assorbito.
3) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte appellante . Parte_1
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore pagina 5 di 6 della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso fra € 1.101,00 e € 5.200,00 (cfr. valore della domanda), in misura inferiore alla media valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria solo documentale, nonché delle modalità semplificate di decisione, stante altresì l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto (fatti pacifici e documentali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in grado di appello avverso la sentenza n. n. 155/2025 pubblicata in data 22/03/2025 dal Giudice di Pace di
Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater, del d P R n 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, il 22/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli
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