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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Rossana Zappasodi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16505/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Antonucci Francesco che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE ATTRICE - contro con sede legale in EL (MI), Strada Provinciale 40 snc, pec CP_1
Email_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 23.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
In via principale: accertare e dichiarare che ha corrisposto alla società Parte_1
l'importo di €.344.000,00 per l'acquisto di orologi e che quest'ultima si è resa CP_1
inadempiente non avendo mai provveduto alla consegna allo stesso degli orologi;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società alla restituzione CP_1 dell'importo di €.344.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'invocata tutela contrattuale, ritenuta l'indebita locupletazione della società a danno del signor , CP_1 Parte_1 dichiarare tenuta e condannare la stessa, a mente del disposto di cui all'art. 2041 cod.
1 civ., alla restituzione in favore di quest'ultimo dell'importo di € 344.000,00 indebitamente trattenuto, con aggravio degli interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26.9.2024, Parte_1
ha chiesto la condanna di alla restituzione di € 344.000 oltre interessi
[...] CP_1
moratori, che aveva corrisposto con due bonifici del 5 e 13 settembre 2023 quale corrispettivo di orologi di lusso che poi non gli erano stati consegnati.
Nessuno si è costituito per e, a fronte della verificata ritualità della notifica CP_1 effettuata in data 7.10.2024 a mezzo pec all'indirizzo della società come risultante dai pubblici registri (nonché verificato che la società era ancora attiva), ne è stata dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare va precisato che, al di là della formulazione testuale delle conclusioni, dal tenore complessivo del ricorso emerge che la domanda principale di restituzione è stata avanzata da parte ricorrente “a fronte del palese inadempimento della società e in relazione al quale “sussistono i presupposti per la CP_1 risoluzione del contratto”, la cui richiesta di dichiarazione, quindi, è stata proposta implicitamente.
3. La domanda è fondata in quanto:
- è documentale la prova dei bonifici effettuati alla società convenuta e che riportano come causale “acquisto orologi” (doc. 1 e 2);
- in sede di interrogatorio libero dell'8.1.2025, il ricorrente ha riferito delle circostanze in cui era entrato in contatto con la società convenuta per il tramite di tale Persona_1
(presentatogli da un comune amico, tale ) ed aveva ricevuto la Persona_2
proposta di acquisto di beni preziosi, ove poter investire una cospicua somma ricevuta in eredità;
- con la memoria e documentazione integrativa depositata in data 10.1.2025 è stato precisato che gli orologi oggetto della compravendita erano i seguenti: Rolex Meoteorite
Oro Rosa, Rolex Daytona Barrichello, Rolex GMT Jubilee, Rolex Oyster Bubble,
Audemars Piquet Royal lady oro, Audemars Piquet Royal acciaio, Daytona Fatcory ghiera diamanti, Daytona baguette Sundust;
- in quella stessa sede sono stati inoltre prodotti i messaggi Telegram, whatsapp e un
2 audio, a conferma del contratto stipulato (con anche la trasmissione delle foto degli orologi in vendita) e dell'indicazione dell'iban ove effettuare il bonifico del prezzo concordato (doc. da 13 a 17);
- nonostante le diffide inviate (cfr. doc. 3, 4, 5, 10, 11 e 12) non risulta che la società convenuta abbia mai replicato alcunché, né abbia giustificato il motivo per trattenere la cospicua somma ricevuta, né ha contestato i poteri di rappresentanza vantati dall'interlocutore del e riscontrati in via indiziaria dai documenti prodotti;
Pt_1
- era onere di parte convenuta fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte (Cass. SU 30.10.2001 n.13533; conf. Cass. 11.2.2021 n. 3587), mentre ha preferito rimanere contumace.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto stipulato inter partes e la condanna della convenuta alla restituzione di € 344.000,00 oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla diffida (30.4.2024 – doc. 10, 11 e 12) fino al saldo.
4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del
D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione), ridotti gli importi medi attesa la semplicità della controversia e la contumacia avversaria, riconosciuti gli esposti documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes e per l'effetto condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di € 344.000,00 oltre CP_1 Parte_1
agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 30.4.2024 fino al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.241,00 per esposti ed € 8.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 27.1.2025
Il Giudice dr.ssa Rossana Zappasodi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Rossana Zappasodi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16505/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Antonucci Francesco che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE ATTRICE - contro con sede legale in EL (MI), Strada Provinciale 40 snc, pec CP_1
Email_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 23.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
In via principale: accertare e dichiarare che ha corrisposto alla società Parte_1
l'importo di €.344.000,00 per l'acquisto di orologi e che quest'ultima si è resa CP_1
inadempiente non avendo mai provveduto alla consegna allo stesso degli orologi;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società alla restituzione CP_1 dell'importo di €.344.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'invocata tutela contrattuale, ritenuta l'indebita locupletazione della società a danno del signor , CP_1 Parte_1 dichiarare tenuta e condannare la stessa, a mente del disposto di cui all'art. 2041 cod.
1 civ., alla restituzione in favore di quest'ultimo dell'importo di € 344.000,00 indebitamente trattenuto, con aggravio degli interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26.9.2024, Parte_1
ha chiesto la condanna di alla restituzione di € 344.000 oltre interessi
[...] CP_1
moratori, che aveva corrisposto con due bonifici del 5 e 13 settembre 2023 quale corrispettivo di orologi di lusso che poi non gli erano stati consegnati.
Nessuno si è costituito per e, a fronte della verificata ritualità della notifica CP_1 effettuata in data 7.10.2024 a mezzo pec all'indirizzo della società come risultante dai pubblici registri (nonché verificato che la società era ancora attiva), ne è stata dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare va precisato che, al di là della formulazione testuale delle conclusioni, dal tenore complessivo del ricorso emerge che la domanda principale di restituzione è stata avanzata da parte ricorrente “a fronte del palese inadempimento della società e in relazione al quale “sussistono i presupposti per la CP_1 risoluzione del contratto”, la cui richiesta di dichiarazione, quindi, è stata proposta implicitamente.
3. La domanda è fondata in quanto:
- è documentale la prova dei bonifici effettuati alla società convenuta e che riportano come causale “acquisto orologi” (doc. 1 e 2);
- in sede di interrogatorio libero dell'8.1.2025, il ricorrente ha riferito delle circostanze in cui era entrato in contatto con la società convenuta per il tramite di tale Persona_1
(presentatogli da un comune amico, tale ) ed aveva ricevuto la Persona_2
proposta di acquisto di beni preziosi, ove poter investire una cospicua somma ricevuta in eredità;
- con la memoria e documentazione integrativa depositata in data 10.1.2025 è stato precisato che gli orologi oggetto della compravendita erano i seguenti: Rolex Meoteorite
Oro Rosa, Rolex Daytona Barrichello, Rolex GMT Jubilee, Rolex Oyster Bubble,
Audemars Piquet Royal lady oro, Audemars Piquet Royal acciaio, Daytona Fatcory ghiera diamanti, Daytona baguette Sundust;
- in quella stessa sede sono stati inoltre prodotti i messaggi Telegram, whatsapp e un
2 audio, a conferma del contratto stipulato (con anche la trasmissione delle foto degli orologi in vendita) e dell'indicazione dell'iban ove effettuare il bonifico del prezzo concordato (doc. da 13 a 17);
- nonostante le diffide inviate (cfr. doc. 3, 4, 5, 10, 11 e 12) non risulta che la società convenuta abbia mai replicato alcunché, né abbia giustificato il motivo per trattenere la cospicua somma ricevuta, né ha contestato i poteri di rappresentanza vantati dall'interlocutore del e riscontrati in via indiziaria dai documenti prodotti;
Pt_1
- era onere di parte convenuta fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte (Cass. SU 30.10.2001 n.13533; conf. Cass. 11.2.2021 n. 3587), mentre ha preferito rimanere contumace.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto stipulato inter partes e la condanna della convenuta alla restituzione di € 344.000,00 oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla diffida (30.4.2024 – doc. 10, 11 e 12) fino al saldo.
4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del
D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione), ridotti gli importi medi attesa la semplicità della controversia e la contumacia avversaria, riconosciuti gli esposti documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes e per l'effetto condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di € 344.000,00 oltre CP_1 Parte_1
agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 30.4.2024 fino al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in € 1.241,00 per esposti ed € 8.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 27.1.2025
Il Giudice dr.ssa Rossana Zappasodi
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