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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8675/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/08/2025 da
con il proc. e dom. avv. VIRGOLIN CRISTINA Parte_1
E
DE DA con il proc. e dom. avv. TAGLIAFERRI PAOLO avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (23.07.2000) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
(03.07.2003), maggiorenne ed economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
04/07/1998 in MANZANO (UD), con atto trascritto al n. 14 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
1998, tra e DA DE, alle seguenti Parte_1 condizioni:
1. Dispone che la madre, sig.ra NI EL, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , corrisponda al padre sig. Per_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 230,00 (euro duecentotrenta//00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese annualmente rivalutato e con prossima rivalutazione ISTAT annuale a gennaio 2026 e poi per ciascun anno e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
2. Le spese straordinarie della figlia come da Regolamento Per_1 dell'Osservatorio del Diritto di famiglia sezione di Udine (prot. n.
1505/2015 del 28/08/15), che le parti dichiarano di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
3. Dà atto che le detrazioni delle spese straordinarie della figlia ai Per_1 fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
4. Dà atto che la madre, sig.ra NI EL, nulla verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne in Persona_3 ragione della sua indipendenza economica.
5. Nulla a titolo di assegno divorzile tra le parti, stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi.
6. Dà atto che le parti hanno regolamentato ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente e dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo.
7) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANZANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.14, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1998. Udine, li 04.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8675/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/08/2025 da
con il proc. e dom. avv. VIRGOLIN CRISTINA Parte_1
E
DE DA con il proc. e dom. avv. TAGLIAFERRI PAOLO avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (23.07.2000) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
(03.07.2003), maggiorenne ed economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
04/07/1998 in MANZANO (UD), con atto trascritto al n. 14 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
1998, tra e DA DE, alle seguenti Parte_1 condizioni:
1. Dispone che la madre, sig.ra NI EL, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , corrisponda al padre sig. Per_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 230,00 (euro duecentotrenta//00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese annualmente rivalutato e con prossima rivalutazione ISTAT annuale a gennaio 2026 e poi per ciascun anno e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
2. Le spese straordinarie della figlia come da Regolamento Per_1 dell'Osservatorio del Diritto di famiglia sezione di Udine (prot. n.
1505/2015 del 28/08/15), che le parti dichiarano di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
3. Dà atto che le detrazioni delle spese straordinarie della figlia ai Per_1 fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
4. Dà atto che la madre, sig.ra NI EL, nulla verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne in Persona_3 ragione della sua indipendenza economica.
5. Nulla a titolo di assegno divorzile tra le parti, stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi.
6. Dà atto che le parti hanno regolamentato ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente e dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo.
7) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANZANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.14, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1998. Udine, li 04.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini