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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4213/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 9.12.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4213/2025, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
CUI C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Federico SCALVI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 13.3.2023, cittadino nigeriano proveniente dall'Edo State e nato il Parte_1
3.3.1990, ha manifestato la propria volontà di presentare domanda di protezione speciale, poi formalizzata presso la Questura di in data 29.6.2023. Tale istanza è stata rigettata con CP_1 provvedimento emesso il 20.2.2025 (e notificato all'istante in data 1.4.2025).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 24.6.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di
Pag. 1 di 7 integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 16.4.2025 tempestivo ricorso. La difesa – dopo aver invocato l'applicabilità alla domanda del suo assistito della disciplina previgente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 e aver allegato la grave situazione in materia di sicurezza e di rispetto dei diritti umani presente in Nigeria (asseritamente tale da giustificare l'operatività del divieto di refoulement) – ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: certificazioni uniche 2023-2024-2025 emesse dalla datrice di lavoro buste paga Parte_2 relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2025; comunicazione di ospitalità).
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, conseguentemente, l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale o ad altro titolo di cui sussistano i presupposti, con vittoria di spese (da distrarsi in suo favore quale antistatario ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.).
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 29.9.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 13.9.2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale CP_1 del ricorrente, nella quale sono state ribadite le ragioni del diniego del titolo di soggiorno invocato.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 9.10.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 20.9.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto documentazione aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso (attestati di frequenza a numerosi corsi di formazione professionale;
prospetti paga relativi alle mensilità da marzo a luglio 2025).
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel
Pag. 2 di 7 rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11.3.2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che risulta aver manifestato la prima volontà la propria volontà di Parte_1 presentare istanza di protezione speciale con messaggio di p.e.c. spedito dal suo legale alla Questura di in data 13.3.2023 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), deve qui trovare applicazione, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore nell'atto introduttivo del presente giudizio, la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Pag. 3 di 7 Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare, l'unica differenza rispetto alla previgente disciplina (introdotta con il d.l. 20/2023) è che l'odierno art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit., per effetto dell'abrogazione del III-IV periodo, non annette più una rilevanza “diretta” alla tutela della vita privata e familiare, circostanza che
– come si è detto – aveva indotto la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ancóra una volta, Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) a ritenere non più necessario il giudizio di comparazione, seppure “attenuato”, che caratterizzava invece la precedente protezione “umanitaria” e presupponeva una contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente, mediante il raffronto tra la sua vita in Italia, quella che egli aveva vissuto prima della partenza e quella a cui si sarebbe trovato esposto in conseguenza del rimpatrio (ciò, evidentemente, al fine di verificare se lo straniero fosse al punto sradicato dal Paese di provenienza che il solo rimpatrio avrebbe potuto pregiudicare i diritti fondamentali della sua persona).
Nella particolare ipotesi della protezione “interna” per integrazione sociale o familiare, pertanto, la novella del 2023 – avendo eliminato la tipizzazione positiva dei criteri di valutazione precedentemente elencati nel III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit. e non avendo contemplato una clausola generale di tutela per “ragioni umanitarie” come quella prevista nella disciplina previgente al citato d.l. 113/2018 – ha reintrodotto la necessità di effettuare un giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle sperimentate o attese nel Paese di origine.
Torna, dunque, a costituire una “pietra miliare” della disciplina di settore il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che con riferimento alla “vecchia” protezione “umanitaria” ha ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
Pag. 4 di 7 2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
Alla luce delle COI disponibili, non emerge, infatti, nell'Edo State un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali il ricorrente non ha allegato di appartenere.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l è stato Parte_3 pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding- edogovt-alertsresidents-to-relocate-tohigher-planes/). La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Quanto, infine, alla situazione in materia di sicurezza nel Sud della Nigeria, come si legge nell'EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus 2.6. South South (Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River, Delta), essa è condizionata principalmente dal conflitto relativo alla produzione di petrolio del delta del Niger (che vede coinvolti principalmente gli stati di Bayelsa, Delta e Rivers), ove di fatto la popolazione non gode dei vantaggi dell'industria petrolifera.
Per quanto attiene più specificamente all' secondo i dati della Foundation for Partnership Parte_3
Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), esso è risultato nel 2022 il terzo Stato più violento del delta del Niger in base al numero di conflitti e ai decessi segnalati. I conflitti comunitari che interessano lo Stato sono in gran parte causati da tensioni per dispute sulla terra e sui confini, oltre che dal conflitto tra pastori e agricoltori (Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2022, 8.3.2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/#). La violenza criminale, anch'essa diffusa, ha riguardato principalmente rapine in banca, rapimenti e scontri tra operatori di sicurezza e delinquenti.
Tramite la consultazione del database ACLED, impostando dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono comunque solo 59 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 41 episodi di violenza contro i civili, 12 battaglie e 6 sommosse/disordini. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 52 eventi, in diminuzione rispetto all'anno precedente, che hanno causato la morte di 100 persone (Nigeria
Pag. 5 di 7 Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-31/12/2023 Parte_3 https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1). Nel 2024 ha registrato 164 Pt_4 eventi di sicurezza, tra cui 85 battaglie e 53 episodi di violenze contro i civili e 26 rivolte, che hanno provocato il decesso di 125 persone. Tra il 1.1.2025 e il 22.8.2025, ha registrato in Pt_4 Parte_3
68 eventi rilevanti in materia di sicurezza, di cui 27 classificati come battaglie, 7 come scontri/rivolte e 41 come episodi di violenza contro i civili. Tali eventi hanno provocato 87 vittime in totale.
Non sono state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti.
In assenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani (se non nelle aree e per le categorie di persone sopra indicate) e pur in presenza di una situazione precaria in materia di sicurezza (comunque non riconducibile a un quadro di violenza generalizzata), non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), d.lgs. 286/1998, norma che impone – come si è detto – di valutare la sua situazione personale e familiare nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit., tra i quali rientra anche quello di tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
È, in proposito, da considerare positivamente l'integrazione raggiunta da sotto il Parte_1 profilo socio-lavorativo: già in data 13.6.2022 egli è stato assunto come operaio pulitore, in forza di contratto a tempo determinato, dalla per la quale ha prestato attività sino ad oggi (v. Parte_2 le ultime buste paga in atti), vedendosi trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023.
Tale attività lavorativa – accompagnata, peraltro, dalla frequenza di corsi di formazione professionale – ha consentito al ricorrente di percepire retribuzioni via via crescenti nel tempo e adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso nel Paese di accoglienza.
Tale documentato percorso di integrazione socio-lavorativa rende evidente l'incolmabile sproporzione tra gli elementi di vita privata presenti in Italia e la situazione sperimentata dal ricorrente nel Paese di origine (da dove manca dal 2016 e ove risiedono la moglie e un fratello) o comunque colà Parte_1 ragionevolmente attesa in caso di rimpatrio (si evidenzia che, secondo le stime delle Nazioni Unite, almeno 4,4 milioni di persone in Nigeria non hanno cibo a sufficienza e il Paese sta attraversando la peggiore crisi economica dell'ultima generazione, a séguito dei cambiamenti politici introdotti dal nuovo Governo nel 2023: cfr., ex plurimis, BBC News, Disbelief as Nigeria urges prayer to end food shortages, 14.6.2025, https://www.bbc.com/news/articles/clynd4p10zko), con netta prevalenza dei primi anche in termini di effettivo godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Stima, allora, il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
5. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Pag. 6 di 7 Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
La somma liquidata va distratta in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario già nell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. , CUI , il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, C.F._1 C.F._2 comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; visti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Federico Scalvi Controparte_1 del foro di , difensore antistatario del ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 2.906,00 per CP_1 compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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