Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Sergio Casarella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 762/2022RG vertente tra con sede legale in Monte Urano, Via Garda n. 1,Parte 1
C.f. P.IVA 1 in persona del liquidatore nato a [...] il [...] ed ivi Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. residente in [...], C.f. C.F. 1
elettivamente domiciliata presso il Anna Laura Posa del Foro di Fermo, C.F. C.F. 2
,
suo studio sito in Fermo, Via S. Alessandro n. 3 (comunicazioni fax 0734/ 609585 - pec:
Email 1
-parte appellante e
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 3 residente in [...]1
(63846) Monte Giberto, in via La Madonna n. 46, nella qualità di titolare della omonima ditta rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.tiindividuale, P.I. P.IVA 2
e Alberto Feliziani Marco Bernabei ( Codice Fiscale 4 pec: Email_2
con domicilio eletto presso lo (C.F. C.F.
5 - pec: Email 3
studio del primo professionista sito in Porto San Giorgio (FM), via A. Costa n. 4 (comunicazioni pec:
Email 2 Email 3 fax 0734.461077);
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con citazione ritualmente notificata, CP 1 citava in giudizio la Controparte_2 per ottenerne l'accertamento negativo del credito da questa vantato in virtù di contratto di subagenzia da lui stipulato, in qualità di agente della casa mandante Consorzio Agrario RI Soc. Coop, con sede in Cesena (FC), via S. Rita da Cascia n. 119, con la Snc convenuta in data imprecisata (dc 1) ed a valere dal 1.5.16 al 30.4.17, non rinnovato alla scadenza.
L'attore deduceva:
-che dal contratto prodotto risultava che egli aveva concesso in gestione le agenzie agrarie di
Fornace di Tenna, sita a Fermo, c.da Molini Valtenna n. 31/b, e Monte Urano, via Garda n. 1, alla società in persona del suo rappresentante legale p.t., Sig. Parte 1 Pt 1
[...] in qualità di sub agente;
tale contratto prevedeva il conferimento di incarico per la '
promozione di affari e conclusione di contratti per la vendita di merci commercializzate dal
Consorzio Agrario RI e l'assunzione da parte del sub-agente di ogni responsabilità “per eventuali ammanchi di cassa e di magazzino, per la gestione dei locali e delle aree dove svolge la propria attività, per i mancati versamenti delle somme incassate [...] sollevando l'agente da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse essergli attribuita per violazioni commesse dal sub agente nell'esercizio del suo mandato”; che egli si era impegnato ad "accreditare le provvigioni spettanti al sub agente entro 3 giorni dall'avvenuto ricevimento delle stesse da parte del consorzio" e che "Le provvigioni spettanti al sub agente (provvigioni sulle vendite, compensi per facchinaggi di entrata e uscita, compensi aggiuntivi e compensi ammasso cereali) sono quelle maturate e calcolate dal c.a.a.
(Consorzio Agrario RI Soc. Coop.) con riferimento ai centri di fatturazione di Monte Urano e
Fornace di Tenna e saranno liquidate dall'agente" (art. 12), ossia che le fatture emesse dalla Pt 1
[...] a titolo di provvigioni e compensi fossero su somme preventivamente verificate ed accettate dal
Consorzio Agrario RI il quale provvedeva, proprio sulla base di tale contabilità, a liquidare le somme all'agente, CP 1 il quale, entro tre giorni, avrebbe versato la quota spettante alla
Parte 1 ; di aver alla scadenza contrattuale ritirato dalla Snc convenuta le chiavi dei locali ed invitato i soci Pt 1 a partecipare alle operazioni inventariali che il CAA aveva affidato alla ditta IS la quale, insieme a lui stesso, aveva prelevato campioni di cereali per le analisi, apposto i dovuti sigilli ai silos e provveduto ai conteggi delle merci residue in magazzino - operazioni durate per quasi tutto il mese di maggio, cui nessuno dei Pt 1 era stato disponibile a partecipare accertando uno stato di degrado e sporcizia tali da ostacolare, addirittura, le stesse operazioni di conteggio e verifica (doc. 7);
- che durante tale periodo la Parte 1 aveva intimato più volte il pagamento, non solo delle provvigioni spettanti per tutto il periodo, ma pure del FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione Rap- porto tipica dell'ente previdenziale degli agenti di commercio, Pt 2 ), che egli aveva sempre provveduto a versare nelle casse dell' Pt 2 anticipando le somme per poi recuperarle con apposita fatturazione;
- che il Consorzio Agrario RI non aveva ancora liquidato le provvigioni residue del 2016 aspettando i risultati delle operazioni inventariali, sicché anche nei propri confronti le somme non potevano essere definite liquide ed esigibili ed, in base agli accordi contrattuali, il sub-agente poteva pretendere somme solamente dopo l'erogazione del dovuto all'agente da parte della casa mandante;
- che in data 29 maggio 2017, l'avv. Silvia Squadroni, quale legale del Consorzio Agrario RI, comunicava al CP_1 ed alla Parte 1 il termine delle operazioni inventariali (cfr All. 12), da cui si desumeva che erano stati riscontrati importanti cali ed ammanchi di cereali dai silos, per un valore di
€ 19.977 oltre IVA e ammanchi di merce nelle agenzie di Monte Urano e Fornace di Tenna per ulteriori € 21.860,76 e così complessivamente per un valore di € 41.837,76;
- che non avendo la Parte 1 partecipato a tali operazioni, i dati ottenuti dovevano ritenersi certi ed incontestabili;
-che, di fronte a tali ammanchi, il C.A.A. Provvedeva ad emettergli fattura per l'importo di €
23.501,85 (all. 17) e, riconoscendo un credito a favore della società Parte 1 pari ad € 23.035,08, proponeva di transigere con un pagamento, da parte del sub agente, quale unico responsabile delle agenzie de quo, a favore del Consorzio Agrario, della somma di € 12.228,65, calcolando, a favore del sub agente, anche l'autofattura n. C1002016A GR0006056 seppur precedentemente contestata;
- che Parte 1 , pur non contestando tali risultati, rifiutava ogni tipo di transazione e intimava di adire l'Autorità Giudiziaria per il pagamento di quanto richiesto (all. 13), pretendendo dall'agente €
23.035,08, comprese le fatture emessa direttamente nei confronti del Consorzio (all. 18);
- di non essere, visti i risultati delle verifiche operate dall'incaricato del consorzio, intenzionato a liquidare al sub agente provvigioni che egli stesso non aveva percepito dalla casa mandante che, oltretutto, richiedeva, a sua volta, somme per gli ammanchi riscontrati;
che i tentativi bonari di transigere (all. 8, 9, 11, 15) si erano rivelati infruttuosi (all. 10, 13, 14, 16), per cui intendeva tutelare i propri diritti ottenendo una pronuncia di accertamento negativo del credito vantato da Parte 1 .
Si costituiva in data 20.11.17 per l'udienza 21.11.17 Parte 1 contestando l'avversa domanda ed '
eccependo:
- che in data 05.05.2017, CP_1 a seguito della cessazione del rapporto di sub agenzia, aveva sottoscritto atto (all.3) in cui dichiarava che “tutto quanto gli viene restituito trovasi nel medesimo stato in cui è stato consegnato e nulla ha da eccepire o rilevare” e si impegnava "ad inoltrare alla ditta sub agente con la massima sollecitudine e comunque, entro e non oltre il 30 maggio 2017, i conteggi alla stessa necessari ad emettere le fatture per provvigioni maturate relative ai mesi di febbraio/marzo e aprile 2017 mettendo così la stessa in condizione di poter emettere le fatture che dovranno essere pagate a termini contrattuali;
lo scrivente si impegna altresì a procedere al saldo delle provvigioni dell'anno 2016 nonché al pagamento della fattura relativa alle provvigioni gennaio 2017, nel rispetto dei termini contrattuali;
il sottoscritto si impegna, altresì, a saldare con la massima sollecitudine e comunque nei termini contrattualmente previsti, le ulteriori indennità, inclusa quella di fine rapporto, maturate dalla ditta sub agente in relazione al rapporto contrattuale di cui trattasi”;
- che l'art. 12 del contratto di sub-agenzia era nullo perché "Il concetto di «regolare esecuzione dell'affare», posto dal codice civile come requisito perché nasca in capo all'agente il diritto alla provvigione, è da intendersi come riferito al contratto concluso fra preponente e terzo privato, di talché, nel caso della subagenzia, quando il terzo esegue la sua prestazione sorgono contemporaneamente, indipendenti l'uno dall'altro, sia il diritto dell'agente di ottenere la provvigione dal preponente, sia il diritto del sub agente di ottenere la provvigione dall'agente, senza che il mancato adempimento della prima obbligazione possa influire sulle vicende della seconda"; che ex art. 1748 c.c. andava distinto il momento della nascita del diritto di provvigione (conclusione
-
dell'affare promosso dall'agente nel caso che ci occupa subagente) dal momento di esigibilità
-
(esecuzione della prestazione da parte del proponente nel nostro caso l'agente nel contratto di subagenzia stipulato), per cui non era più necessario attendere l'adempimento dell'obbligo di pagamento del cliente affinché il credito provvigionale del subagente divenisse esigibile ma era all'uopo sufficiente l'esecuzione della prestazione da parte dell'agente nel contratto di subagenzia;
che l'esito delle operazioni inventariali che il Consorzio Agrario avrebbe effettuato nel mese di maggio 2017, effettuate in assenza di contraddittorio e dopo svariati giorni dalla conclusione del rapporto di subagenzia e dalla riconsegna delle chiavi dei locali e delle merci, non potevano considerarsi probanti né opponibili alla snc, avendo il CP_1 dichiarato che "tutto quanto gli viene restituito, trovasi nel medesimo stato in cui è stato consegnato e nulla ha da eccepire o rilevare" al 5 maggio 2017, quindi, al momento della riconsegna dei beni e della conclusione del rapporto di subagenzia, non vi era alcun ammanco, anzi, lo stesso sig. CP 1 aveva dichiarato che nulla aveva da eccepire o rilevare;
- che le somme spettanti alla società Pt 1 erano considerevoli e dovute mentre le allegazioni di controparte costituivano modalità per evitare di effettuare i pagamenti dovuti: il che recava un grave nocumento alla convenuta;
la parte chiedeva che il CP_1 fosse condannato ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
CP 1- che il contratto di subagenzia era stato stipulato solo dal come agente e dalla società
Parte 1 in qualità di subagente per cui il Consorzio Agrario RI Soc. Coop Parte_1 non era parte del contratto dedotto in giudizio e che non aveva titolo la pretesa del CP_1 di far pagare alla società Pt 1 dei debiti che la stessa aveva con il Consorzio;
che nessun rilievo aveva la clausola 7.2 del contratto di subagenzia, richiamata dalla controparte, secondo cui era responsabile il subagente “per eventuali ammanchi di cassa di magazzino, per la gestione dei locali e delle aree dove svolge la propria attività, per i mancati versamenti delle somme incassate ...", visto che, come la difesa avversaria aveva ammesso e come risultava dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, le operazioni di inventario dei silos erano stati effettuati dal
CAA (e solo da esso) quando il contratto di subagenzia era terminato, le chiavi riconsegnate dalla
Parte 1 e quando il CP 1 aveva rilasciato, alla società subagente, quietanza liberatoria in ordine alla restituzione di quanto dovuto;
- che nessuna responsabilità, quindi, poteva essere addebitata alla Parte 1 per tali ammanchi né
dal CAA né dal CP_1
che infine il contratto di subagenzia, il lavoro che il subagente aveva svolto e che la controparte stessa non aveva mai contestato e le fatture emesse, dimostravano non solo che il credito sussisteva ma che lo stesso era anche certo, liquido ed esigibile.
Assegnati i termini ex art. 183/6 cpc, la causa era istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, mediante l'escussione di testi e l'acquisizione di documenti contabili.
Esaurita l'istruttoria la causa era discussa e decisa previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"La domanda si è rivelata fondata e va accolta. L'attore ha prodotto copia degli inventari del contenuto delle due agenzie redatti nel 2016, con la sottoscrizione del sub agente, e la società convenuta non li ha contestati, dichiarando solo - a mezzo deposito di apposita pec del legale - di non averne copia.
I testi escussi - sia dipendenti del CAA che testi indifferenti - hanno confermato che nessuno dei soci della Parte 1 ha partecipato alle operazioni inventariali a fine contratto, nonostante il relativo inizio sia stato spostato due volte per andare incontro alle loro esigenze, ed hanno con-fermato l'esito degli inventari, la valorizzazione della merce rovinata o mancante, le pessime condizioni dei locali.
La dichiarazione 30.4.17 prodotta dalla convenuta e sottoscritta dall'attore al momento della riconsegna delle chiavi - ossia il doc. 3 di parte convenuta - non attesta sia stato effettuato nemmeno un semplice sopralluogo, tantomeno un inventario delle due agenzie. Parte convenuta non ha dedotto, tantomeno ha provato, che il sig. CP_1 prima di sottoscrivere la dichiarazione 30.4.17 avesse effettuato un sopralluogo ed anche la teste Tes 1 indotta da parte convenuta, subito dopo aver risposto "vero" al primo capitolo, ha confermato di aver assistito solo all'incontro di Parte_1
[...] con "un signore", di aver visto l'uomo sottoscrivere un foglio e di non aver sentito quanto si fossero detti né capito cosa avessero fatto, precisando che la cosa si era svolta molto velocemente.
Posto che lo svotamento dei silos e la verifica delle merci non sono incombenti propriamente
"veloci" è evidente che l'attore ed Parte 1 non hanno proceduto, il giorno della riconsegna delle chiavi (peraltro rimasto imprecisato, posto che la stessa difesa di parte convenuta riferisce a volte sia avvenuta il 30.4.17 a volte il 5.5.17) a nessuna ispezione dei locali né inventario del loro contenuto.
Occorre quindi ritenere accertato che la Snc convenuta abbia riconsegnato le agenzie ed il loro contenuto, di cui per 12 mesi è stata unica responsabile, con importanti cali ed ammanchi di cereali dai silos, per un valore di € 19.977,00 oltre IVA, e ammanchi di merce nelle agenzie di Monte Urano
e Fornace di Tenna per ulteriori € 21.860,76, e così complessivamente per un valore di € 41.837,76, ammanchi e cali di cui la convenuta va ritenuta responsabile.
Risultando pacifico, perché incontestato, che la convenuta abbia maturato un credito di € 23.035,08 nei confronti dell'attore in virtù del rapporto di sub-agenzia, ed operando la compensazione fra i rispettivi crediti, entrambi ora liquidi ed esigibili, occorre dichiarare che il credito della convenuta è interamente compensato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o as-sorbita,
così dispone:
CP 1 nei confronti di1) in accoglimento della domanda avanzata da Controparte_2
[...] in pers. dei soci e leg.li rappr.ti p.t., accerta e dichiara che il credito vantato dalla convenuta è estinto per compensazione;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per anticipazioni, € 4.835,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, oneri previden-ziali e fiscali, se dovuti ".
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla corretta interpretazione della scrittura in data 30 aprile 2017 che la parte appellante pone come prova liberatoria ed elemento dirimente circa l'inconfigurabilità della responsabilità contrattuale addebitatale da controparte.
5.La scrittura è di seguito riprodotta: 3
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Roberto Borri, esercente l'attività di agente e rappresentante di vari prodotti, con sede in
Monte Giberto, Via La Madonna, 47, CF [...], P.IVA 01507500443(Agente), giuste le previsioni del contratto di sub agenzia con deposito del Consorzio Agrario RI per la zona di
Monte Urano e Fornace di Tenna, stipulato in data 1 maggio 2016 con la Società AN IL & C
snc con sede in Monte Urano Via Garda, 1, CF e P.IVA 02235460447(sub-agente), per effetto della sottoscrizione del presente atto controfirmata per accettazione e conferma dalla ditta sub Agente
sopra indicata,
DICHIARA
che per effetto della intervenuta cessazione del rapporto contrattuale alla data prefissata del
30.04.2017 la ditta sub agente, in persona del suo legale rapp.te, procede alla restituzione in suo favore di tutto quanto consegnatogli alla data di inizio del rapporto contrattuale;
- lo scrivente dichiara che tutto quanto gli viene restituito trovasi nel medesimo stato in cui è stato consegnato e nulla ha da eccepire o rilevare;
-lo scrivente rilascia alla ditta sub agente ampia e totale quietanza liberatoria di null'altro avere dalla stessa a pretendere per la causale e di cui trattasi;
-lo scrivente da parte sua si impegna ad inoltrare alla ditta sub agente con la massima sollecitudine e comunque, entro e non oltre il 30 maggio 2017, i conteggi alla stessa necessari ad emettere le fatture per provvigioni maturate relative ai mesi di febbraio/marzo e aprile 2017 mettendo così la stessa in condizione di poter emettere le fatture che dovranno essere pagate a termini contrattuali;
- lo scrivente si impegna altresì a procedere al saldo delle provvigioni dell'anno 2016 nonché al pagamento della fattura relativa alle provvigioni gennaio 2017, nel rispetto dei termini contrattuali;
-Il sottoscritto si impegna, altresì, a saldare con la massima sollecitudine e comunque nei termini contrattualmente previsti, le ulteriori indennità, inclusa quella di fine rapporto, maturate dalla
ditta sub agente in relazione al rapporto contrattuale di cui trattasi;
-Lo scrivente sotto la sua responsabilità dichiara di avere prontamente girato al Consorzio A.A.tutte le fatture di provenienza del subagente, si impegna a sollecitare lo stesso a procedere al pagamento degli importi ivi indicati e dichiara avere corrisposto nei termini contrattuali tutte le somme ad oggi dallo stesso ricevute per tali causali.
Letto, confermato e sottoscritto: Roberto Borri nella qualifica genteвало ви Li, 30.04.2017
per presa visione ed accettazione: Società AN IL & C sng: il legale rapp.te
Judote 05.05. 2017, to societs Santim, Fe in qualità di eegale reappresentante , if reserve Pa'co n c roup de ohi ottendere in state adrenal conteft parte ofee Consortio ete garantisce los datos fel ли ееее ai ootaricevendo 30. MAGGIO 2017
Редов енте.odiecues ei riteniamo liberi di agize legalemente.
Jetto, confer enoto exotrosen to iP Peri Consorzio GS RI
LU み
- AGENTE
* Prese visrome ed accettazione:
6.La lettura e l'interpretazione dell'atto conducono la Corte a ritenere che la dichiarazione abbia a specifico oggetto solo la corrispondenza tra i beni consegnati all'inizio del rapporto di subappalto e quelli restituiti al momento della cessazione ad esclusione delle merci la cui verifica era soggetta ad inventario.
In altri termini la dichiarazione aveva ad oggetto i beni sui quali la verifica di corretta restituzione poteva in concreto essere avvenuta al momento della sottoscrizione e dunque riguardava i locali e le attrezzature. Per le merci era ovviamente impossibile una restituzione “nel medesimo stato in cui è stato consegnato" data la movimentazione avvenuta nel periodo di subappalto. Si doveva invece procedere al controllo delle quantità giacenti all'esito di operazioni (inventario) di una certa complessità.
7.Tali sono i corretti esiti di una interpretazione letterale e logica della scrittura perché, come rilevato, solo i locali e le attrezzature potevano essere restituiti nel medesimo stato in cui erano al momento della consegna. Non così per le merci che non potevano che essere diverse per qualità e quantità data la movimentazione che era avvenuta nel corso dell'anno di subagenzia.
D'altra parte anche l'indagine sulla comune intenzione delle parti conduce al medesimo risultato perché l'appellante stessa non contesta che la cessazione del rapporto di agenzia/subagenzia imponesse la verifica delle merci cioè quell'inventario che costituisce normale adempimento finale del rapporto di agenzia necessario alla definizione dei rapporti dare-avere inter partes.
Dunque la verifica delle merci era rimessa all'inventario che le parti sapevano di dover fare e che poi
è stato effettivamente fatto. Come tale la comune intenzione delle parti era di circoscrivere l'accordo all'accertamento di ciò che era effettivamente accertabile (locali e mezzi) e non con ciò che avrebbe dovuto essere accertato (merci) a mezzo di inventario non ancora concluso al momento della scrittura.
Peraltro ai sensi dell'articolo 1366, il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, dovendosi rinvenire il significato che i contraenti corretti e leali attribuirebbero al contratto e non può dubitarsi che, nella specie, la verifica di “tutto quanto consegnato” non poteva che coincidere con ciò che era concretamente verificabile (locali, attrezzature) e non con ciò che non lo era ancora (merci soggette ad inventario).
Il criterio ermeneutico di cui all'art. 1366 c.c. va, infine, letto in combinato disposto con il criterio c.d. funzionale di cui al successivo art. 1369 c.c., secondo il quale "le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto" assumendo, dunque, fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale.
In coerenza con tale principio deve considerarsi come il rapporto di agenzia/subagenzia abbia, come naturale effetto della sua fase conclusiva, il riscontro della quantità di merce ordinata e venduta per conto del committente e la determinazione del saldo nel corrispondente rapporto dare-avere.
Nel caso che qui occupa, tale riscontro coincideva con l'inventario, non ancora svoltosi al momento della scrittura, ed a cui la parte odierna appellata non ha partecipato pur essendo stata informata ed invitata.
In definitiva anche il criterio funzionale legato alla natura ed alla dinamica del rapporto di subappalto conduce a ritenere l'oggetto della scrittura limitato ai beni concretamente verificabili ed non a quelli non verificabili soggetti ad inventario.
8.Tanto premesso, la Corte rileva come il Tribunale abbia correttamente acquisito gli esiti dell'inventario e dunque il fatto che l'appellante abbia riconsegnato le agenzie ed il loro contenuto, di cui per 12 mesi era stata unica responsabile, con cali ed ammanchi di cereali dai silos per un valore di € 19.977,00 oltre iva e ammanchi di merce nelle agenzie di Monte Urano e Fornace di Tenna per ulteriori € 21.860,76, e così complessivamente per un valore e così complessivamente per un va-lore di € 41.837,76.
In tal senso manca una specifica contestazione dell'erroneità dell'inventario a cui la parte appellante si è negligentemente sottratta pur essendo evidente il suo interesse alla verifica di beni soggetti al suo controllo.
Deve peraltro precisarsi che la responsabilità contrattuale dell'appellante per fatti verificatisi nel corso del rapporto di subagenzia non è cessata con l'estinzione del rapporto stesso. E di questo si tratta nella presente fattispecie in cui la subappaltante conservava gli obblighi di cui alla previsione dell'art.
7.2 per cui il subagente aveva pieni poteri di gestione interna delle agenzie affidategli ed era responsabile "per eventuali ammanchi di cassa e di magazzino, per la gestione dei locali e delle aree dove svolge la propria attività, per i mancati versamenti delle somme incassate sollevando l'agente da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse essergli attribuita per violazioni commesse dal sub agente nell'esercizio del suo mandato".
9.L'appellante si è anche richiamata alla circostanza secondo cui la merce poteva essere stata modificata nel periodo tra la consegna delle chiavi e l'inizio dell'inventario argomentando della
"inopponibilità all'appellante dell'utilizzo che il CP 1 direttamente o per interposta persona, ha effettuato sul locale medesimo dalla data di restituzione delle agenzie da parte della Parte 1 alla data di effettuazione delle operazioni di inventario da parte del Consorzio ".
Testimone 2 e CP_310.La prospettazione va disattesa perché dalla concordi testimonianze di
[...] ispettori del Consorzio Agrario RI, risulta che: (a) la sottoscrizione del documento datato 30.4.2017, (b) la consegna delle chiavi, (c) l'inizio dell'inventario, avvennero nello stesso giorno 5.5.2017 in sostanziale immediata consecuzione.
E' noto che le operazioni di inventario comportano particolari modalità di gestione dei beni da inventariare ad evitare che la situazione venga modificata nel corso delle operazioni.
Nel presente giudizio non è stato neppure allegato che l'inventario si svolse con modalità “anomale" tali da non garantire la veridicità del risultato e risulta anzi che l'appellante scelse e comunicò di non partecipare alle operazioni.
Di talché resta del tutto priva di supporto probatorio l'ipotesi che vi sia stato un utilizzo dei locali, da parte del CP_1 che abbia potuto alterare l'esito dell'inventario.
11.Sull'esito delle operazioni di ricognizione dei beni si è già detto ed infatti il Tribunale con statuizioni non specificamente contestate ha osservato:
"L'attore ha prodotto copia degli inventari del contenuto delle due agenzie redatti nel 2016, con la sottoscrizione del sub agente, e la società convenuta non li ha contestati, dichiarando solo - a mezzo deposito di apposita pec del legale - di non averne copia.
I testi escussi - sia dipendenti del CAA che testi indifferenti - hanno confermato che nessuno dei soci della Parte 1 ha partecipato alle operazioni inventariali a fine contratto, nonostante il relativo inizio sia stato spostato due volte per andare incontro alle loro esigenze, ed hanno con-fermato l'esito degli inventari, la valorizzazione della merce rovinata o mancante, le pessime condizioni dei locali".
12. Vanno infine disattesi tutti i motivi di gravame aventi ad oggetto l'accertamento compiuto dal primo giudicante sulla compensazione dei crediti inter partes.
Infatti la pronuncia di primo grado deve essere riferita alla compensazione atecnica o impropria "che sussiste in caso di crediti originati da unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento (Cass. Sez. 3 13-8-2015 n. 16800 Rv.
636862-01, Cass. Sez. 1 17-112022 n. 33872 Rv. 666238-01); per il fatto che la compensazione atecnica riguarda crediti e debiti che hanno origine dallo stesso rapporto, il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione o una domanda riconvenzionale come nel caso della compensazione propria, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo, in quanto in tal modo si esegue un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cass. Sez. 2 19-22019 n. 4825 Rv. 652692-01, Cass. Sez. 1 17-11-
2022 n. 33872 Rv. 666238-01). Il dato che la compensazione impropria, come quella propria, possa operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione abbia il requisito della certezza (così
Cass. Sez. 1 233-2017 n. 7474 Rv. 644828) non esclude che sia applicabile anche nel caso di compensazione impropria il disposto dell'art. 1243 co. 2 cod. civ., secondo il quale la compensazione può essere disposta per la parte del debito che il giudice riconosce esistente.
Ciò comporta, in primo luogo, che non abbiano pregio le deduzioni svolte con il primo e secondo motivo di ricorso principale e con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, in ordine al fatto che l'opposto CP 4 non aveva formulato domanda relativa ai propri crediti, aveva fatto riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento delle altre voci di danno e aveva dedotto i danni subiti solo per opporsi alla domanda di indebito arricchimento pure proposta dagli opponenti. Infatti, ciò che rileva è esclusivamente che fossero acquisite tempestivamente al giudizio le circostanze fattuali generatrici di danno di ammontare almeno corrispondente all'importo della somma che CP_4 aveva pagato agli arbitri a titolo di compenso e che chiedeva in restituzione. A fronte di questi presupposti, il giudice di rinvio correttamente ha operato la compensazione atecnica, accertato che in virtù del controcredito risarcitorio l'obbligazione di pagare il compenso degli arbitri si era estinta e riconosciuto a CP_4 1 diritto alla restituzione dell'importo pagato a tale titolo.
Non hanno fondamento neppure le deduzioni svolte con il quarto motivo di ricorso principale e di ricorso incidentale, in ordine all'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 1243 cod. civ. per la compensazione e con il quinto motivo di ricorso incidentale, in ordine al fatto che il giudice non avrebbe potuto pronunciare sulla compensazione con riferimento a controcrediti che il creditore aveva riservato di esercitare in altro giudizio. La compensazione impropria, pur producendo risultato analogo a quello della compensazione propria, non è sottoposta alla relativa disciplina tipica, non solo processuale, ma neppure sostanziale (cfr. Cass. 4825/2019 già citata) e quindi, come già esposto, era necessario esclusivamente che fossero state allegate le circostanze fattuali generatrici del danno da inadempimento degli arbitri. Non rilevava neppure che il credito risarcitorio fosse stato azionato in diverso giudizio, in quanto ciò non impediva l'elisione automatica dei reciproci crediti originati dal medesimo rapporto fino alla reciproca concorrenza, con il conseguente effetto di automatica decurtazione anche del credito risarcitorio azionato nel distinto giudizio per il relativo ammontare" (Cass. n. 6700/2024).
13.Applicando i richiamati principi nel presente giudizio deve ritenersi che il Tribunale abbia raggiunto l'accertamento negativo del credito dell'odierna appellante sulla base del rilievo di una mera compensazione impropria derivante dai rapporti dare-avere tra le parti.
14.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 24 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini