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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MASSO IDA ANNA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CALVIO ALESSANDRO e dell'avv. CALVIO MARIA ROSARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio l'ex coniuge chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna alla restituzione della somma complessiva di euro 50.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, somma prelevata dalla moglie dai conti postali e bancari cointestati ai coniugi ma asseritamente alimentati da denaro di esclusiva pertinenza dell'attore. A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto di aver contratto matrimonio concordatario con la Pt_1 in data 18.7.1981; che con ricorso depositato il 15.11.2017 presso il Tribunale di Foggia la CP_1 moglie ha chiesto la separazione con addebito;
che in data 26.3.2018, all'esito dell'apposita udienza, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
che sin dal 13.9.2017 la moglie ha abbandonato la casa coniugale andando a vivere presso altra abitazione sita in Orta Nova alla via D'Annunzio 23; che esso attore si è costituito nel giudizio di separazione chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, per aver abbandonato senza motivo la casa coniugale e per essersi appropriata di somme di esclusiva pertinenza del marito;
che durante il matrimonio la ha svolto esclusivamente le mansioni di casalinga e non hai percepito reddito, mentre CP_1 l'attore ha sempre lavorato come operaio;
che il 16.6.2017 la senza la preventiva CP_1 autorizzazione dell'attore, ha prelevato la somma di euro 40.960,99 dal libretto di risparmio postale n. pagina 1 di 3 26033/000020270534 cointestato ai coniugi ma alimentato da denaro di esclusiva pertinenza dell'attore (rimborsi assicurativi e donazioni della madre), traendo sullo stesso libretto l'assegno circolare n. 00362638725 a se' intestato e poi estinguendo il libretto postale in data 22.6.2017; che il 19.6.2017 la ha versato il predetto assegno di euro 40.960,99 sul c.c. bancario n. 1000/8004200 CP_1 cointestato ai coniugi presso la Banca San Paolo, conto alimentato dalle retribuzioni, dalla pensione e dal TFR percepiti negli anni dall'attore; che dopo aver versato sullo stesso c.c. un ulteriore assegno di euro 1000,00 intestato a sé stessa, la ha investito le somme prelevate dai conti cointestati CP_1 per complessivi euro 50.000,00 nella stipula di due polizze assicurative sulla vita a sé intestate: “una per l'importo di Euro 20.000,00 denominata "Intesa San Paolo Life Prospettiva 2.0"codice prodotto EP
103 , proposta n. 20000498373, con data di richiesta alla Consob del modulo di proposta, il 19.06.2017, data di accettazione Consob 20.6.2017 e validita' del modulo di proposta dal 21.06.2017, regolata dalla
Scheda Sintetica e dalle Condizioni Contrattuali "Mod.ISPLIF2010006 ed. 06/2017, distributore Sig.
matricola U077680 Banco di Napoli e l'altra B) dell'importo di Euro 30.000,00 Parte_2 denominata Fondi Stabilita' Cod. MIX B1 n. 71001552425, distributore Sig. Parte_2 matricola U077680 Banco di Napoli”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. In particolare, la CP_1 convenuta ha dedotto di non essersi appropriata di alcuna somma e di aver sempre agito con il consenso del marito nell'interesse della famiglia.
Orbene, va premesso che per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, le domande proposte dal coniuge o dal convivente more uxorio all'atto della cessazione della stabile convivenza, al fine di ottenere la restituzione di quanto versato in favore dell'altro o di quanto da costui prelevato o impiegato per una propria utilità con risorse economiche appartenenti al primo, sono riconducibili all'azione generale di ingiustificato arricchimento (Cass. 4659/2019, Cass. 5086/2022).
E' inoltre principio consolidato quello secondo cui detta azione deve ritenersi infondata qualora le prestazioni rese tra gli ex coniugi debbano considerarsi adempimento dei doveri di reciproca assistenza spirituale e materiale, integrando i presupposti della irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c. Sul punto va rammentato che a norma degli artt. 143 e 316 bis co. 1 c.c. durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in rapporto proporzionale alle proprie sostanze. La questione peraltro prescinde dalla operatività o meno del regime della comunione legale, perché ciò su cui si fonda è proprio il disposto dell'art. 143 c.c. nella sua formulazione dedicata al reciproco dovere di contribuzione, che, presentandosi come un aspetto del regime primario della famiglia, richiama esclusivamente il principio di solidarietà che vige sia in regime di separazione dei beni sia in regime di comunione.
L'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro tuttavia è configurabile allorquando le prestazioni a vantaggio dell'uno esulino dai doveri di contribuzione, travalicando i limiti di proporzionalità delle rispettive sostanze. In questa evenienza si verifica infatti una mera operazione economico patrimoniale comportante effettivamente un ingiustificato arricchimento di un coniuge con ingiustificata diminuzione patrimoniale dell'altro.
Va altresì considerato che, ai sensi dell'art. 1854 c.c. la cointestazione di un conto corrente tra coniugi fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto e attribuisce ai contitolari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, tanto nei riguardi dei terzi che nei rapporti interni;
tale presunzione può essere superata dalla prova della sussistenza di una situazione giuridica differente da quella che emerge dalla cointestazione medesima. Per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, "la presunzione di contitolarità delle somme sul conto cointestato, configurandosi come una presunzione iuris tantum, può essere vinta fornendo in giudizio la prova contraria" e pertanto "ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pagina 2 di 3 pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo" (ex multis Cass. civ. sez. 2, 21/10/2021, n. 29324; Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 11375 del 2019; Cass. civ., 4/1/2018, n. 77).
Ora, nel caso di specie, la presunzione di contitolarità delle somme depositate sui conti cointestati, stabilita dall'art. 1854 c.c., deve ritenersi superata alla luce delle allegazioni difensive della stessa convenuta, che ha riconosciuto la mancanza di redditi propri e non ha contestato la titolarità esclusiva in capo al marito delle somme confluite sul libretto di risparmio postale e sul c.c. bancario cointestati ai coniugi. Tuttavia, non è configurabile un'indebita appropriazione di somme da parte della la quale CP_1 non ha prelevato e trattenuto per sé somme appartenenti al marito per il soddisfacimento di bisogni propri. Infatti, è incontroverso e documentato che il contestato assegno di euro 40.960,99 tratto in favore di sé stessa dalla è stato versato dalla stessa convenuta sul conto corrente bancario cointestato ai CP_1 coniugi;
inoltre, la somma complessiva di euro 50.000,00 proveniente dal c.c. cointestato non è stata prelevata e trattenuta per sé dalla ma è stata investita dalla convenuta nella stipula di due CP_1 polizze vita, quelle sopra indicate, nelle quali la è il contraente assicurato ma i beneficiari CP_1 sono il coniuge ed i figli. Non si tratta dunque di un'illegittima appropriazione di somme per il soddisfacimento di bisogni propri, ma di un investimento nell'interesse della famiglia, riconducibile all'adempimento dei doveri di solidarietà familiare di cui all'art. 143 c.c.
Peraltro, risulta dalla documentazione allegata che nella stessa data di stipula delle polizze – il 21.7.2017 – anche l'attore, come la ha sottoscritto nei locali della banca il questionario di CP_1 profilatura e il documento relativo ai rischi dell'investimento (le firme non sono state disconosciute dall'attore), documenti necessari per la stipula dei contratti assicurativi. Tale circostanza dimostra ulteriormente che la stipula delle polizze non è stata decisa unilateralmente dalla all'insaputa del marito, ma è stata invece una decisione condivisa nell'interesse della CP_1 famiglia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MASSO IDA ANNA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CALVIO ALESSANDRO e dell'avv. CALVIO MARIA ROSARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio l'ex coniuge chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna alla restituzione della somma complessiva di euro 50.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, somma prelevata dalla moglie dai conti postali e bancari cointestati ai coniugi ma asseritamente alimentati da denaro di esclusiva pertinenza dell'attore. A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto di aver contratto matrimonio concordatario con la Pt_1 in data 18.7.1981; che con ricorso depositato il 15.11.2017 presso il Tribunale di Foggia la CP_1 moglie ha chiesto la separazione con addebito;
che in data 26.3.2018, all'esito dell'apposita udienza, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
che sin dal 13.9.2017 la moglie ha abbandonato la casa coniugale andando a vivere presso altra abitazione sita in Orta Nova alla via D'Annunzio 23; che esso attore si è costituito nel giudizio di separazione chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, per aver abbandonato senza motivo la casa coniugale e per essersi appropriata di somme di esclusiva pertinenza del marito;
che durante il matrimonio la ha svolto esclusivamente le mansioni di casalinga e non hai percepito reddito, mentre CP_1 l'attore ha sempre lavorato come operaio;
che il 16.6.2017 la senza la preventiva CP_1 autorizzazione dell'attore, ha prelevato la somma di euro 40.960,99 dal libretto di risparmio postale n. pagina 1 di 3 26033/000020270534 cointestato ai coniugi ma alimentato da denaro di esclusiva pertinenza dell'attore (rimborsi assicurativi e donazioni della madre), traendo sullo stesso libretto l'assegno circolare n. 00362638725 a se' intestato e poi estinguendo il libretto postale in data 22.6.2017; che il 19.6.2017 la ha versato il predetto assegno di euro 40.960,99 sul c.c. bancario n. 1000/8004200 CP_1 cointestato ai coniugi presso la Banca San Paolo, conto alimentato dalle retribuzioni, dalla pensione e dal TFR percepiti negli anni dall'attore; che dopo aver versato sullo stesso c.c. un ulteriore assegno di euro 1000,00 intestato a sé stessa, la ha investito le somme prelevate dai conti cointestati CP_1 per complessivi euro 50.000,00 nella stipula di due polizze assicurative sulla vita a sé intestate: “una per l'importo di Euro 20.000,00 denominata "Intesa San Paolo Life Prospettiva 2.0"codice prodotto EP
103 , proposta n. 20000498373, con data di richiesta alla Consob del modulo di proposta, il 19.06.2017, data di accettazione Consob 20.6.2017 e validita' del modulo di proposta dal 21.06.2017, regolata dalla
Scheda Sintetica e dalle Condizioni Contrattuali "Mod.ISPLIF2010006 ed. 06/2017, distributore Sig.
matricola U077680 Banco di Napoli e l'altra B) dell'importo di Euro 30.000,00 Parte_2 denominata Fondi Stabilita' Cod. MIX B1 n. 71001552425, distributore Sig. Parte_2 matricola U077680 Banco di Napoli”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. In particolare, la CP_1 convenuta ha dedotto di non essersi appropriata di alcuna somma e di aver sempre agito con il consenso del marito nell'interesse della famiglia.
Orbene, va premesso che per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, le domande proposte dal coniuge o dal convivente more uxorio all'atto della cessazione della stabile convivenza, al fine di ottenere la restituzione di quanto versato in favore dell'altro o di quanto da costui prelevato o impiegato per una propria utilità con risorse economiche appartenenti al primo, sono riconducibili all'azione generale di ingiustificato arricchimento (Cass. 4659/2019, Cass. 5086/2022).
E' inoltre principio consolidato quello secondo cui detta azione deve ritenersi infondata qualora le prestazioni rese tra gli ex coniugi debbano considerarsi adempimento dei doveri di reciproca assistenza spirituale e materiale, integrando i presupposti della irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c. Sul punto va rammentato che a norma degli artt. 143 e 316 bis co. 1 c.c. durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in rapporto proporzionale alle proprie sostanze. La questione peraltro prescinde dalla operatività o meno del regime della comunione legale, perché ciò su cui si fonda è proprio il disposto dell'art. 143 c.c. nella sua formulazione dedicata al reciproco dovere di contribuzione, che, presentandosi come un aspetto del regime primario della famiglia, richiama esclusivamente il principio di solidarietà che vige sia in regime di separazione dei beni sia in regime di comunione.
L'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro tuttavia è configurabile allorquando le prestazioni a vantaggio dell'uno esulino dai doveri di contribuzione, travalicando i limiti di proporzionalità delle rispettive sostanze. In questa evenienza si verifica infatti una mera operazione economico patrimoniale comportante effettivamente un ingiustificato arricchimento di un coniuge con ingiustificata diminuzione patrimoniale dell'altro.
Va altresì considerato che, ai sensi dell'art. 1854 c.c. la cointestazione di un conto corrente tra coniugi fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto e attribuisce ai contitolari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, tanto nei riguardi dei terzi che nei rapporti interni;
tale presunzione può essere superata dalla prova della sussistenza di una situazione giuridica differente da quella che emerge dalla cointestazione medesima. Per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, "la presunzione di contitolarità delle somme sul conto cointestato, configurandosi come una presunzione iuris tantum, può essere vinta fornendo in giudizio la prova contraria" e pertanto "ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pagina 2 di 3 pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo" (ex multis Cass. civ. sez. 2, 21/10/2021, n. 29324; Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 11375 del 2019; Cass. civ., 4/1/2018, n. 77).
Ora, nel caso di specie, la presunzione di contitolarità delle somme depositate sui conti cointestati, stabilita dall'art. 1854 c.c., deve ritenersi superata alla luce delle allegazioni difensive della stessa convenuta, che ha riconosciuto la mancanza di redditi propri e non ha contestato la titolarità esclusiva in capo al marito delle somme confluite sul libretto di risparmio postale e sul c.c. bancario cointestati ai coniugi. Tuttavia, non è configurabile un'indebita appropriazione di somme da parte della la quale CP_1 non ha prelevato e trattenuto per sé somme appartenenti al marito per il soddisfacimento di bisogni propri. Infatti, è incontroverso e documentato che il contestato assegno di euro 40.960,99 tratto in favore di sé stessa dalla è stato versato dalla stessa convenuta sul conto corrente bancario cointestato ai CP_1 coniugi;
inoltre, la somma complessiva di euro 50.000,00 proveniente dal c.c. cointestato non è stata prelevata e trattenuta per sé dalla ma è stata investita dalla convenuta nella stipula di due CP_1 polizze vita, quelle sopra indicate, nelle quali la è il contraente assicurato ma i beneficiari CP_1 sono il coniuge ed i figli. Non si tratta dunque di un'illegittima appropriazione di somme per il soddisfacimento di bisogni propri, ma di un investimento nell'interesse della famiglia, riconducibile all'adempimento dei doveri di solidarietà familiare di cui all'art. 143 c.c.
Peraltro, risulta dalla documentazione allegata che nella stessa data di stipula delle polizze – il 21.7.2017 – anche l'attore, come la ha sottoscritto nei locali della banca il questionario di CP_1 profilatura e il documento relativo ai rischi dell'investimento (le firme non sono state disconosciute dall'attore), documenti necessari per la stipula dei contratti assicurativi. Tale circostanza dimostra ulteriormente che la stipula delle polizze non è stata decisa unilateralmente dalla all'insaputa del marito, ma è stata invece una decisione condivisa nell'interesse della CP_1 famiglia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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