Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Artuto Castiglione Presidente
Dott. ssa Giovanna Cannata Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 3/2023 promossa da:
e elettivamente domiciliati in Sarzana (SP) Piazza Parte_1 Parte_2
Cesare Battisti n. 20, presso l'avv Marco BIANCHI, che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTI
contro
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1
tempore, e per essa quale mandataria , elettivamente Controparte_2 domiciliata all'indirizzo pec presso l'avv Enrica Maria Email_1
GHIA che, unitamente all'avv. Lucio GHIA, la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti:
Voglia codesta Ecc. Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa ed in riforma della sentenza n. 400/2022, pubblicata l'1.6.2022 nell'ambito del procedimento civile n. RG 1978/2017, emessa dal Tribunale di La Spezia, Giudice Dott. G.G. Gaggioli:
1
Gaggioli, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“annullare, revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.491/2017 del 9.5.2017 n. R.G. 252/2017 emesso dall'intestato Tribunale della Spezia, in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dalla per tutte le motivazioni Controparte_3 rilevate negli scritti difensivi e nella preanalisi contrattuale depositata in atti, nonché per insussistenza del credito vantato in quanto azionato sulla base di contratti nulli e/o viziati, con domanda infondata e non provata sia in termini di an debeatur che di quantum;
- dichiarare il contratto di finanziamento n.4259 della AG, per il quale il signor Parte_2
risulta essere coobbligato, nullo e/o viziato per tutti i motivi riportati negli scritti
[...] difensivi e in particolare per la mancata indicazione di e TAG, per violazione dei Pt_3 requisiti di buona fede contrattuale e trasparenza e prescritto anche in ragione della mancata comunicazione prevista nello stesso contratto al punto n.20, in caso di cessione del contratto;
in subordine;
- accertare e dichiarare per la NO l'intervenuta cessazione della materia Parte_1 del contendere per intervenuta omologa del piano del consumatore ed eventuale rimodulazione della somma effettivamente dovuta laddove i singoli contratti risultino nulli e/o viziati, sulla base della percentuale di soddisfazione pari al 10,45% già applicata, come stabilita nel piano del consumatore, e ripetizione delle somme così quantificate, non dovute e già corrisposte;
- accertare e dichiarare per il contratto di finanziamento della AG, per il quale il signor
risulta essere coobbligato, l'intervenuta cessazione della materia del Parte_2 contendere in ragione dell'omologa del piano del consumatore attivato dalla NO
[...]
, con estinzione del debito o la sua riduzione con decurtazione delle somme già T_ corrisposte dalla stessa per il predetto contratto”;
• accertare e dichiarare, per la mancata produzione degli allegati, il difetto di legittimazione attiva della nonché, per la NO , l'intervenuta Controparte_3 Parte_1 omologazione del piano del consumatore e l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi come per legge relativi a tutti i gradi di giudizio”
Per l'Appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda eccezione, istanza, deduzione ed argomentazione disattese e previ i necessari accertamenti, declaratorie e condanne:
“1) rigettare tutte le avverse domande, eccezioni, istanze, deduzioni ed argomentazioni perché inammissibili, improponibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia della sentenza di primo grado;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con tutti gli accessori di legge.
Si chiede inoltre di rigettare le richieste istruttorie proposte dagli appellanti.”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I Sig.ri proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da T_ P_
, in qualità di cessionaria del credito derivante da n. 4 contratti di finanziamento (stipulati
[...]
originariamente con Santander Consumer Finanziaria, Equilon ed AG, quindi ceduti a varie società, per essere poi acquisiti da – doc. 1 opposizione) nei confronti di P_
per euro 10.258,20, e nei confronti di quale Parte_1 Parte_2
coobbligato in solido, per il minore importo di euro 5.650,10.
A fondamento dell'opposizione i Sig.ri eccepivano la prescrizione del credito vantato T_
(eccezione che per quel che rileva non è stata riproposta in appello); disconoscevano la documentazione prodotta in allegato al decreto ingiuntivo, anche in quanto prodotta non in forma autentica;
contestavano l'an ed il quantum della pretesa creditoria sostenendo che
“non fosse indicato il metodo usato per determinare il credito vantato dalle singole finanziarie”, e deducendo che i contratti fossero nulli per mancata indicazione del TAEG o per difformità tra quello indicato e quello applicato. Nella seconda e terza memoria istruttoria ex art 183 n. 6 cpc gli opponenti contestavano altresì l'omessa comunicazione della cessione dei crediti da AG a , e deducevano l'intervenuta omologa del “piano del Pt_4 consumatore” presentato da chiedendo conseguentemente dichiararsi la Parte_1
cessata materia del contendere nei confronti di quest'ultima e la riduzione, in proporzione, del credito vantato nei confronti del coobbligato . Parte_2
Si costituiva osservando che controparte non avesse contestato la stipula dei P_
contratti di finanziamento né la circostanza di aver ottenuto le somme erogate e neppure di aver interrotto i pagamenti, sicchè il credito dovesse ritenersi provato. Respingeva l'eccezione di prescrizione (il cui termine doveva ritenersi per giurisprudenza costante decorrente dalla scadenza dell'ultima rata), deduceva la genericità tanto dei disconoscimenti delle riproduzioni fotografiche depositate quanto delle contestazioni sollevate in ordine al quantum della pretesa creditoria;
eccepiva la tardività - ed in ogni caso l'irrilevanza - di quanto dedotto in ordine al piano del consumatore ed alla mancata comunicazione della cessione del contratto tra AG e
. Pt_4
Con sentenza n. 400 pubblicata il 1.06.2022 il Tribunale di La Spezia rigettava integralmente l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, argomentando che la mancata contestazione
3 da parte degli opponenti della sottoscrizione dei contratti di finanziamento, dell'avvenuta erogazione degli importi negli stessi indicati, e della circostanza del parziale inadempimento alle obbligazioni assunte, rendevano le circostanze provate;
l'eccezione di prescrizione
(decennale) era infondata, decorrendo il termine per consolidata giurisprudenza dalla scadenza dell'ultima rata, e risultando agli atti attività interruttive;
era inoltre infondata l'eccezione che gli estratti conto prodotti non in forma autentica non costituissero “idonea prova scritta” ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, in quanto l'art 50 TUB non trovava applicazione nella fase di cognizione ordinaria della opposizione, ed in ogni caso aveva assolto all'onere probatorio a suo carico producendo i contratti di P_
finanziamento, gli estratti conto analitici, i piani di ammortamento e la pubblicità delle cessioni di credito mediante pubblicazione in GU. Andavano respinte le eccezioni di nullità dei contratti relative alla mancata indicazione del TAEG, non costituendo ciò causa di nullità del contratto, mentre quelle di presunta difformità tra TAEG e TAN applicato e pattuito erano generiche e non sufficientemente documentate.
Avverso tale decisione hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
concludendo come sopra. Si è costituita chiedendo rigettarsi il Controparte_1
gravame e confermarsi la sentenza di primo grado.
All'udienza del 20 aprile 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.03.2024, rinviata d'ufficio al giorno 16 maggio 2024 in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice, erroneamente valutando le produzioni documentali e scorrettamente applicando il principio di non contestazione, aveva ritenuto provato il credito azionato ex art 115 cpc : certamente gli appellanti non avevano contestato di aver sottoscritto i contratti di finanziamento, di aver ricevuto gli importi erogati e di aver interrotto i pagamenti, tuttavia essi avevano evidenziato la carenza degli allegati indispensabili, contestato la conformità agli originali della documentazione prodotta, la totale mancanza dei metodi di calcolo del debito residuo e dunque l'effettiva entità del credito azionato, l'intervenuta prescrizione ed il difetto di
4 legittimazione attiva per impossibilità di verificare la continuità delle cessioni. Il Giudicante aveva poi erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio da parte di che aveva P_
prodotto i contratti di finanziamento e gli estratti conto ma non gli allegati giustificativi delle cessioni e dunque la propria legittimazione attiva. Erroneamente il Giudice aveva poi respinto la contestazione relativa alla produzione di documenti privi di autenticazione, consentendo
CP_ così ad di difendersi anche nel giudizio di cognizione con tale documentazione che non consentiva una chiara ed analitica rappresentazione delle somme richieste.
Il motivo è infondato.
Come confermato nello stesso atto di appello, i sig.ri non hanno mai contestato di aver T_
sottoscritto i contratti di finanziamento allegati, né di aver ricevuto le somme erogate, né tantomeno di aver adempiuto solo in parte alle obbligazioni assunte. Le contestazioni avanzate nella fase della opposizione, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, sono generiche, sia nella parte in cui disconoscono – in maniera non specifica, e dunque inammissibilmente – la autenticità delle riproduzioni meccaniche allegate (non essendo sufficiente a confutare la conformità agli originali l'apposizione degli “omissis” sul costo delle cessioni del credito nei relativi contratti allegati) che nella parte in cui contestano ad
CP_
di non aver assolto all'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, senza tuttavia muovere alcuna contestazione specifica agli estratti conto analitici prodotti da controparte.
Con il secondo motivo di appello i signori hanno censurato la sentenza gravata per non T_
CP_ essersi il Giudice pronunciato sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di che nella prospettazione dell'appellante non avrebbe fornito la prova documentale della propria legittimazione, non essendo rinvenibile negli atti di cessione gli elementi identificativi del cliente e/o del contratto ceduto, così da non consentire di verificare la regolarità delle cessioni.
Anche tale motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che il difetto di legittimazione attiva è eccezione sollevata dagli odierni appellanti inammissibilmente per la prima volta in questo grado. Nel giudizio di prime cure difatti i sig.ri hanno dedotto solo nella seconda memoria istruttoria – e dunque T_
tardivamente – e con riferimento esclusivo alla sola cessione del contratto di finanziamento da
5 AG a , che la stessa non fosse stata documentata. La contestazione, CP_4
tuttavia, oltre ad essere tardiva, è anche infondata, in quanto al doc 3 produzione fase monitoria si trova l'estratto dalla GU dell'avviso di pubblicazione della cessione in blocco, idonea a soddisfare le esigenze di pubblicità necessarie. Sul punto, difatti, anche di recente, la
Suprema Corte con l'ordinanza n. 29872 del 20.11.2024 ha chiarito come “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art 58 TUB sia sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, per esempio ove i crediti ceduti siano individuati oltre che per titolo (Capitale, interessi, spese, danni, ecc.) in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca D'Italia”.
Con il terzo motivo parte appellante ha censurato la sentenza gravata reiterando le censure mosse in primo grado in ordine alla asserita indeterminatezza ed indeterminabilità del credito.
L'opposta avrebbe dovuto dimostrare quale fosse il saldo debitore netto, come fossero stati sviluppati i calcoli relativi ai tassi di mora applicati, e raffrontarli con il tasso di usura, mentre nulla di tutto ciò era stato fatto. Il credito AG non indicava TAEG e TAN, ed erano presenti difformità tra il credito indicato negli atti di cessione e quelli richiesti in decreto ingiuntivo. Non era dunque dato sapere quali fossero le somme da ripetere a titolo di capitale, quali gli interessi da restituire, il tasso applicato, le spese a vario titolo associate ai contratti.
Il motivo è infondato.
ha indicato analiticamente e richiesto per ciascun contratto di finanziamento P_
ceduto la sorte capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine e, per quanto attiene il contratto n. 4029345, il pagamento delle 7 rate scadute e non pagate (doc. 4 procedimento monitorio), sicché sarebbe stato onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche mentre le stesse cd “preanalisi usura prestito personale “prodotte, peraltro, escludono con riferimento a tre dei quattro contratti di finanziamento di cui è causa che il
TAEG come determinato sia superiore al tasso di usura rilevato da Banca d'Italia per il
6 periodo di riferimento, evidenziando la presunta nullità del contratto di finanziamento AG per mancata indicazione del TAEG, laddove invece la mancata indicazione dell'ISC – ovvero la difformità di quello indicato rispetto a quello effettivamente applicato – non costituiscono causa di nullità del contratto di finanziamento, trattandosi di un indicatore sintetico del costo del finanziamento, che peraltro è ricavabile comunque dal contratto.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza per non aver tenuto in nessun conto la circostanza – allegata in sede di terza memoria istruttoria nel giudizio di primo grado – dell'esistenza di un piano del consumatore omologato in favore della NO , Parte_5
rispetto alla quale avrebbe dovuto essere dichiarata dunque cessata la materia del contendere, con conseguenziale riduzione proporzionale del credito vantato nei confronti del coobbligato in solido . Parte_2
Il motivo è infondato.
L'omologazione del piano del consumatore non ha effetti automatici di stralcio o riduzione del credito, che pertanto può essere ancora oggetto di azioni di accertamento e/o monitorie in pendenza del piano stesso, retando precluse al creditore solo azioni esecutive o cautelari. Ai sensi dell'art 12 ter comma 1 L. 3/2012 “dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”: il piano del consumatore non preclude pertanto l'esercizio di azioni di accertamento o condanna, funzionali a procurarsi un titolo giudiziale, atteso che esso non determina il venir meno dell'interesse del creditore ad avere un accertamento giudiziale del proprio credito, ben potendo il piano del consumatore cessare o essere revocato (e fermo restando che finchè esso resta efficace il titolo non potrà essere eseguito forzosamente).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (scaglione di riferimento fino ad euro 26.000,00) secondo i valori medi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque: per la fase di studio della controversia euro 1.134,00 per la fase introduttiva euro 921,00 per la fase istruttoria euro 1.843,00
7 per la fase decisoria euro 1.911,00 per un totale di euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di La Spezia n. 400/2022 pubblicata il 1.06.2022, che per l'effetto conferma.
2) Condanna e in solido al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore delle spese di lite del grado che liquida in euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato
4) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53..
Genova, li 20 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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