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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 723 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 22 aprile 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Oddone n. 8, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Di Renzo, C.F._1
in virtù di delega posta in calce al ricorso, e nato a [...] il 10 Controparte_1
marzo 1993 ed ivi residente a[...], C.F. , C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Perrucci, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore. Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 CP_1
hanno esposto di aver intrapreso una convivenza di fatto nel dicembre 2022, fissando
[...] la residenza familiare nell'immobile sito in Penne (PE), alla via G. Angelo Oddone n.
8. Dalla loro relazione è nata, in data 16 settembre 2023 a Chieti, la figlia Persona_1
I ricorrenti hanno rappresentato che il rapporto, inizialmente fondato su sentimenti sinceri e su un progetto condiviso di vita familiare, è progressivamente degenerato per il sopraggiungere di incomprensioni e contrasti divenuti insanabili, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Di comune accordo, la relazione è stata interrotta nel luglio
2024 e la sig.ra si è trasferita con la figlia presso l'abitazione della propria madre, Parte_1
sita in Chieti alla via delle Acacie n. 3.
Sotto il profilo economico, è stato dichiarato che il sig. lavora con CP_1
contratto a tempo indeterminato come operaio presso la ditta G & P Scavi S.r.l. di Penne, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.885,00 e dichiarando un reddito annuo imponibile pari a € 23.859,00 nel 2023, € 29.729,00 nel 2022 e € 29.053,00 nel 2021. Lo stesso
è intestatario di due veicoli (un'autovettura Audi e una moto KTM), titolare di un conto corrente presso e comproprietario di un immobile con il padre Controparte_2
e il fratello, sito a Penne.
La sig.ra è anch'essa lavoratrice dipendente con contratto a tempo Parte_1 indeterminato presso la società Brillo snc, con una retribuzione mensile di circa € 1.200,00. Ha dichiarato un reddito annuo di € 12.447,15 per il 2023, € 14.379,00 per il 2022 e € 12.028,00 per il 2021. È intestataria di un conto corrente postale e possiede un'autovettura Fiat Punto, ma non è proprietaria di immobili.
Le parti, al fine di tutelare al meglio l'interesse della minore, hanno chiesto al Tribunale
l'omologazione degli accordi raggiunti, disponendo l'affido condiviso della figlia con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella sua attuale residenza in Chieti. Il padre manterrà
rapporti costanti con la figlia secondo uno schema articolato che prevede: diritto di visita ogni
2 sabato dalle 9:00 alle 19:00; a settimane alterne, la domenica dalle 9:00 alle 14:00 o un giorno infrasettimanale dalle 14:00 alle 19:00; nel periodo estivo, possibilità di prolungare il rientro della minore alle ore 21:00; una turnazione annuale per le festività natalizie, con articolazione dettagliata per il 24, 25, 26 e 27 dicembre, nonché per il 1° e 6 gennaio;
alternanza tra giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, oltre alla possibilità di trascorrere con il padre il 1° maggio, il
2 giugno, il 15 agosto e il compleanno della minore;
impegno congiunto delle parti a rivalutare entro un anno l'ampliamento dei tempi di frequentazione, inclusi eventuali pernottamenti presso il padre.
È stato stabilito che sarà onere del padre occuparsi del prelievo e del riaccompagnamento della figlia presso l'abitazione materna negli orari stabiliti.
Per quanto riguarda il mantenimento della minore, il sig. si è impegnato CP_1
a corrispondere alla madre un assegno mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a partecipare per il 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF. L'Assegno Unico Universale, ove spettante, sarà percepito interamente dalla madre.
Le parti si sono reciprocamente impegnate a comunicare eventuali variazioni di residenza e hanno dato il proprio consenso all'emissione di passaporti o documenti validi per l'espatrio in favore della minore.
Entrambi i genitori hanno dichiarato di voler mantenere una gestione condivisa e serena delle decisioni fondamentali riguardanti l'educazione, la salute, la formazione scolastica e le attività extrascolastiche della minore, concordando di informarsi reciprocamente su ogni questione rilevante. È stato altresì convenuto che, durante i rispettivi periodi di frequentazione,
ciascun genitore potrà gestire autonomamente le questioni ordinarie, con obbligo di informare l'altro riguardo a viaggi o vacanze con la figlia, indicando luogo e durata.
I genitori hanno inoltre assunto l'impegno a mantenere un rapporto improntato al rispetto reciproco, a tutelare i rapporti affettivi della minore con i nonni materni e paterni, e a favorire un clima sereno di comunicazione e collaborazione.
Infine, i ricorrenti hanno rinunciato espressamente alla comparizione personale in udienza, delegando ogni formalità ai rispettivi difensori, cui hanno conferito procura con pieni poteri.
3 Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore Persona_1
nata a [...] il [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 723 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 22 aprile 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Oddone n. 8, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Di Renzo, C.F._1
in virtù di delega posta in calce al ricorso, e nato a [...] il 10 Controparte_1
marzo 1993 ed ivi residente a[...], C.F. , C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Perrucci, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore. Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 CP_1
hanno esposto di aver intrapreso una convivenza di fatto nel dicembre 2022, fissando
[...] la residenza familiare nell'immobile sito in Penne (PE), alla via G. Angelo Oddone n.
8. Dalla loro relazione è nata, in data 16 settembre 2023 a Chieti, la figlia Persona_1
I ricorrenti hanno rappresentato che il rapporto, inizialmente fondato su sentimenti sinceri e su un progetto condiviso di vita familiare, è progressivamente degenerato per il sopraggiungere di incomprensioni e contrasti divenuti insanabili, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Di comune accordo, la relazione è stata interrotta nel luglio
2024 e la sig.ra si è trasferita con la figlia presso l'abitazione della propria madre, Parte_1
sita in Chieti alla via delle Acacie n. 3.
Sotto il profilo economico, è stato dichiarato che il sig. lavora con CP_1
contratto a tempo indeterminato come operaio presso la ditta G & P Scavi S.r.l. di Penne, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.885,00 e dichiarando un reddito annuo imponibile pari a € 23.859,00 nel 2023, € 29.729,00 nel 2022 e € 29.053,00 nel 2021. Lo stesso
è intestatario di due veicoli (un'autovettura Audi e una moto KTM), titolare di un conto corrente presso e comproprietario di un immobile con il padre Controparte_2
e il fratello, sito a Penne.
La sig.ra è anch'essa lavoratrice dipendente con contratto a tempo Parte_1 indeterminato presso la società Brillo snc, con una retribuzione mensile di circa € 1.200,00. Ha dichiarato un reddito annuo di € 12.447,15 per il 2023, € 14.379,00 per il 2022 e € 12.028,00 per il 2021. È intestataria di un conto corrente postale e possiede un'autovettura Fiat Punto, ma non è proprietaria di immobili.
Le parti, al fine di tutelare al meglio l'interesse della minore, hanno chiesto al Tribunale
l'omologazione degli accordi raggiunti, disponendo l'affido condiviso della figlia con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella sua attuale residenza in Chieti. Il padre manterrà
rapporti costanti con la figlia secondo uno schema articolato che prevede: diritto di visita ogni
2 sabato dalle 9:00 alle 19:00; a settimane alterne, la domenica dalle 9:00 alle 14:00 o un giorno infrasettimanale dalle 14:00 alle 19:00; nel periodo estivo, possibilità di prolungare il rientro della minore alle ore 21:00; una turnazione annuale per le festività natalizie, con articolazione dettagliata per il 24, 25, 26 e 27 dicembre, nonché per il 1° e 6 gennaio;
alternanza tra giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, oltre alla possibilità di trascorrere con il padre il 1° maggio, il
2 giugno, il 15 agosto e il compleanno della minore;
impegno congiunto delle parti a rivalutare entro un anno l'ampliamento dei tempi di frequentazione, inclusi eventuali pernottamenti presso il padre.
È stato stabilito che sarà onere del padre occuparsi del prelievo e del riaccompagnamento della figlia presso l'abitazione materna negli orari stabiliti.
Per quanto riguarda il mantenimento della minore, il sig. si è impegnato CP_1
a corrispondere alla madre un assegno mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a partecipare per il 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF. L'Assegno Unico Universale, ove spettante, sarà percepito interamente dalla madre.
Le parti si sono reciprocamente impegnate a comunicare eventuali variazioni di residenza e hanno dato il proprio consenso all'emissione di passaporti o documenti validi per l'espatrio in favore della minore.
Entrambi i genitori hanno dichiarato di voler mantenere una gestione condivisa e serena delle decisioni fondamentali riguardanti l'educazione, la salute, la formazione scolastica e le attività extrascolastiche della minore, concordando di informarsi reciprocamente su ogni questione rilevante. È stato altresì convenuto che, durante i rispettivi periodi di frequentazione,
ciascun genitore potrà gestire autonomamente le questioni ordinarie, con obbligo di informare l'altro riguardo a viaggi o vacanze con la figlia, indicando luogo e durata.
I genitori hanno inoltre assunto l'impegno a mantenere un rapporto improntato al rispetto reciproco, a tutelare i rapporti affettivi della minore con i nonni materni e paterni, e a favorire un clima sereno di comunicazione e collaborazione.
Infine, i ricorrenti hanno rinunciato espressamente alla comparizione personale in udienza, delegando ogni formalità ai rispettivi difensori, cui hanno conferito procura con pieni poteri.
3 Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore Persona_1
nata a [...] il [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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