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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.148/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 445/2023 pubblicata in data 18 settembre
2023 promossa con ricorso depositato in data 14 marzo 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Modena via Emilia Est n.911 presso e nello studio degli avv. Salvatore Sotera e Cuocci Eleonora che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma strada Mazzini n.6 presso e nello studio dell'avv. Antonio Giovati che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1 accertava la legittimità della sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni comminata a dalla Parte_1 società con lettera del 19.02.2021.
In particolare in tale ricorso dopo aver esposto che Controparte_1
era stata assunta alle dipendenze della stessa in data 14 maggio Parte_1
2018, con la qualifica di impiegata di 6° livello (CCNL Metalmeccanico) e la mansione di Analista IT ed aver indicato dettagliatamente le sue mansioni ricostruiva i fatti che avevano portato alla contestazione disciplinare.
In particolare nella stessa era contestato quanto segue: “Il giorno 26 gennaio u.s.
Lei rispondeva a una mail del 15 gennaio, inviataLe dal suo Responsabile, Cont relativamente alla convocazione di un meeting sul progetto , fra l'altro con le seguenti testuali parole: "Questo è un plan da venditori di pentole se non di fumo per come la vedo io”. La sua risposta oltre che al suo responsabile veniva Cont inviata anche ad un consulente esterno del Progetto ed al CFO Dott.
. A seguito di tale sua polemica ed inusitata risposta, il CFO, Persona_1
Suo Direttore Responsabile, Le inviava in data 26/01 u.s. un'e-mail con la quale le comunicava che lei aveva usato toni e parole inaccettabili, in un contesto di corretta comunicazione aziendale. Non contenta di quanto già posto in essere,
Lei rispondeva sempre in data 26/01 come segue: “Ciao guarda, non Per_1
c'è bisogno nemmeno che ti rispondano loro. La call imbarazzante di prima è stata già una sufficiente dimostrazione di quello che ho scritto, Perdonate il tono ma per me ciò che è veramente inaccettabile è la mancanza di correttezza, professionalità e onestà intellettuale.” Con ciò, volendo ribadire, le frasi offensive già rivolte in precedenza ai suoi responsabili, estendendole così anche al CFO ed ai vertici aziendali. Il suo responsabile, Controparte_3
tra l'altro, Le aveva già spiegato durante una sua telefonata
[...] dai toni polemici precedente all'invio della sua ultima mail che il project plan e l'agenda degli incontri erano stati richiesti, commentati e approvati dal CFO di gruppo, il Dott. Di quanto sopra esposto le diamo formale Persona_1 contestazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 —
Sezione IV -Titolo VII del vigente CCNL per l'Industria Metalmeccanica e della installazione di Impianti, nonché dalla legge 20 maggio 1970 nr.300,
2 informandola che in assenza di sue adeguate giustificazioni al riguardo, che dovranno esserci fomite entro 5 giorni dalla ricezione della presente contestazione, l'azienda si riserva di adottare nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Distinti saluti.”.
Esponeva che , con propria lettera del 15 febbraio 2021, aveva giustificato Pt_1 la propria condotta ma che le giustificazioni non erano state accettate ed era stata irrogata la sanzione disciplinare oggetto di causa.
Si costituiva con memoria contestando la legittimità della sanzione Parte_1
e chiedendo che la sanzione venisse annullata o in subordine venisse ridotta.
Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'omessa pronuncia in relazione all'istanza di remissione in termini del 14/03/2022 e lamentava l'omesso svolgimento dell'istruttoria.
Con il secondo motivo censurava il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo e proporzionato il provvedimento ritenendo che avesse erroneamente valutato i fatti di causa e le norme di diritto.
Con il terzo motivo sosteneva che il giudice avesse errato nel condannarla alla refusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello in via istruttoria rimettesse la causa in istruttoria e/o emettesse di provvedimento di remissione in termini per il deposito della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta datata 16/07/2021 e nel merito il rigetto integrale o eventualmente, in parte delle domande proposte con il ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 ottobre 2024 Controparte_1 contestando quanto dedotto da e chiedendo il rigetto
[...] Parte_1 dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo
3. In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue
Il Tribunale non si è effettivamente pronunciato sulla richiesta di rimessione in termini proposta dal precedente difensore di con istanza depositata in data Pt_1
14 marzo 2022 in cui si legge: “Nell'atto di comparsa di risposta erano puntualmente calendati gli allegati documentali alla comparsa, tuttavia in
3 occasione dell'udienza di trattazione del 29.07.2021 , il sottoscritto difensore apprendeva la circostanza che gli allegati suddetti non presenti al fascicolo telematico in quanto con esclusione della comparsa e della procura speciale tutti gli allegati non risultavano correttamente depositati;
Che evidentemente tale disguido derivava da una mancata acquisizione dei file in sede di deposito posto che tutti i predetti documenti erano stati caricati sul fascicolo come si può dedurre dalle schermate che ivi si depositano in allegato da 1 a 5 relative agli screenshot del fascicolo dell'esponente che testimoniano come i file siano stati caricati in data 19.07.2021; che tale dato è evidente posto che come emerge da ultima schermata il fascicolo risulta aggiornato come ultimo accesso al giorno 29.07.2021 (data dell'udienza)
e pertanto non vi può essere dubbio alcuno circa il fatto che i file in oggetto fossero presenti entro il termine di legge;
”
Orbene nel presente giudizio al fine di provvedere sulla richiesta di rimessione in termini il collegio ha chiesto informazioni all'assistenza informatica della
Corte d'appello di Bologna in merito al dedotto deposito telematico nel fascicolo n. 248/2021 del Tribunale di Parma dei documenti indicati nella memoria del 19 luglio 2021, ma l'assistenza non ha potuto effettuare il relativo accertamento non essendo stati forniti da parte appellante i dati richiesti per procedervi.
La richiesta di rimessione in termini è stata, pertanto, rigettata non essendovi prova dei fatti posti a fondamento della stessa.
Da quanto sopra esposto deriva che la sentenza del Tribunale non può ritenersi viziata per il fatto di non avere acquisito la documentazione non sussistendo effettivamente i presupposti per la rimessione in termini e non ricorrendo neppure gli estremi di cui all'art. 421 cpc per procedere a tale acquisizione.
Si reputa, altresì, che correttamente non sia stata ammessa la prova orale in quanto in parte irrilevante, in parte valutativa e superflua.
In relazione al secondo motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “Orbene, l'eccezione di parte convenuta di difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito è infondata.
Occorre, a riguardo, sottolineare che tale profilo deve essere valutato in relazione alla potenziale compromissione, da parte del lavoratore, della possibilità di poter ricordare i fatti contestati, rendendo difficoltoso l'esercizio
4 del diritto alla difesa. Detto requisito non è un principio rigido, ma un criterio che va contemperato con alcune variabili legate, per esempio, ai comportamenti complessi da contestare, tempi per gli accertamenti della condotta, la complessità dell'organizzazione aziendale.
Nel caso in esame, tra la condotta tenuta dalla dott.ssa del 26.1.2021 ed Pt_1 il giorno in cui è stato avviato il procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, avvenuta il 2.2.2021, è trascorso un tempo compatibile, sia con le esigenze di affidamento e/o difesa del lavoratore (come poi è risultato dimostrato dalla sua memoria difensiva), che con le valutazioni della datrice di lavoro.
Quanto al profilo relativo alla specificità della contestazione, occorre precisare che la previa contestazione dell'addebito, occorrente per potersi dar luogo alla sanzione, ha lo scopo ben preciso di consentire al lavoratore l'immediata difesa.
Da qui, la necessità che essa rivesta il carattere della specificità e contenga, pertanto, le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato le infrazioni disciplinari o, comunque, i comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105
c.c., benché non occorra che la contestazione sia analitica.
La contestazione degli addebiti, infatti, non solo deve contenere la non equivoca manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare gli addebiti come illecito disciplinare (Cass. n. 317/1995), ma deve anche rivestire il carattere della specificità (Cass. n. 9713/1995, Cass. n. 884/1996), e, cioè, deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in modo che, pur senza una precisa menzione delle norme legali o contrattuali che si assumono violate (Cass. n. 13905/2000), sia consentita l'esatta individuazione della infrazione contestata e del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'addebito disciplinare sanzionato (Cass. n. 12621/2000).
E' bene, comunque, ribadire che, secondo un ormai consolidato orientamento del Supremo Collegio: “In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva
5 soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne consegue che la preesistenza del rapporto tra le parti e la sola incidenza di quell'interesse possono circoscrivere le necessità descrittive dell'atto di incolpazione, contribuendo i suddetti elementi a definire la portata del requisito della specificità” (Cass. 8853/2002).
Nel caso di specie, le condotte contestate sono state specifiche;
la specificità della contestazione elevata alla sig.ra è, invero, desumibile per mezzo Pt_1 del richiamo, formulato nell'ambito della stessa, alle email inviate dalla medesima convenuta in data 26 gennaio 2021, le quali erano a lei perfettamente note.
Non può, poi, omettersi che l'odierna convenuta si è difesa in modo compiuto e, dunque, non ha avuto alcuna difficoltà dell'individuare i fatti segnalati.
Tanto premesso, occorre osservare che la sussistenza oggettiva del fatto contestato alla resistente trova conferma nella documentazione versata in atti dalla società ricorrente.
Rispetto alla sottolineata evidenza fattuale, la resistente ha dedotto che il diritto di critica – che assume essere stato legittimamente esercitato – elide l'antigiuridicità della condotta contestata.
Tale rilievo è infondato, manifestando, per contro, il contegno assunto dalla lavoratrice un evidente profilo di insubordinazione e di insofferenza della stessa verso la disciplina del lavoro, nonché il non riconoscimento del potere gerarchico dei superiori, avendo le comunicazioni trasmesse dalla a Pt_1 questi ultimi un contenuto evidentemente lesivo della professionalità dei medesimi.
Come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, invero, la sig.ra ha formulato nei confronti dei propri superiori gerarchici - dott. Pt_1 Per_1
e dott. – una reiterata serie di offese;
dapprima, definendo gli stessi CP_3
“venditori di pentole se non di fumo”, successivamente, definendo
“imbarazzante” la call presidiata dal dott. e accusando i suoi CP_3 superiori gerarchici di mancanza di correttezza, professionalità e onestà intellettuale.
La lesione della professionalità dei superiori gerarchici della è tanto più Pt_1 evidente ove solo si consideri che le offese a questi rivolte sono state rese note anche al consulente aziendale dott. a cui era indirizzata l'email Per_2
6 inviata dalla convenuta.
Come correttamente rilevato anche dalla società ricorrente, anche il contesto temporale entro il quale si iscrive la condotta oggetto di addebito deve essere considerato al fine di valutare la gravità della stessa.
In particolare, i commenti della lavoratrice sono stati formulati mentre il suo diretto superiore - dott. - era impegnato a presidiare e coordinare un CP_3 meeting, al quale hanno preso parte numerosi colleghi (sia italiani, che francesi).
Orbene, le parole utilizzate nonché la reiterazione delle stesse nelle varie mail trasmesse dalla lavoratrice ed i toni contenuti nelle mail sopra citate, in cui la ha contestato l'operato dei propri superiori, sono tutti elementi Pt_1 convergenti nel far ritenere fondata la contestazione disciplinare di insubordinazione.
Invero, come sottolineato anche da recente giurisprudenza di legittimità, “la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli” (si veda, in tal senso, Cass. n. 9635/2016).
Le affermazioni della lavoratrice come riportate nelle mail sopra richiamate appaiono integrare gli estremi dell'insubordinazione, anche sotto il profilo del travalicamento del diritto di critica dei superiori, soprattutto tenuto conto dell'elevata posizione ricoperta dalla medesima all'interno della compagine aziendale.
In merito, pare opportuno ricordare, in linea generale, che, in ambito lavorativo, il diritto di critica è affermato dall'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori che, tuttavia, afferma la necessità di contemperamento di tale libertà al rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto medesimo.
In particolare, l'esercizio del diritto di critica trova un limite nel dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro ex art. 2105 c.c., obbligo che va inteso in senso ampio, posto che non attiene solo agli aspetti patrimoniali del rapporto,
7 e, dunque, al divieto di conflitto di interessi o di concorrenza, ma anche ai più generali canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto fra le parti.
Si tratta di aspetti che attengono all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa e che si riverberano, inevitabilmente, sul funzionamento della stessa: essi, se violati, possono ledere il vincolo fiduciario sul quale si fonda il rapporto di lavoro.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza della Suprema Corte è arrivata ad individuare i limiti esterni ed i limiti interni del diritto di critica del lavoratore, ove, per limite esterno, si deve appunto intendere che l'esercizio del diritto deve essere volto al soddisfacimento di un interesse giuridicamente rilevante, non meno di quello del bene asseritamente leso.
I limiti interni sono costituiti, invece, dalla continenza sostanziale e da quella formale, ove, per la prima, si intende che i fatti narrati dal lavoratore, e suscettibili di recare danno al datore di lavoro, devono rispondere a criteri di veridicità, e, per la seconda, si intende che l'opinione espressa, anche in modo polemico, non deve mai esulare da parametri di correttezza, desumibili dal vivere civile (si vedano, fra le tante, Cass n. 22375/17;Cass. n. 21362/13).
Ebbene, nella specie, i toni utilizzati nelle mail riportate appaiono fuoriuscire dai criteri di correttezza e rispetto della persona umana, che sempre devono ispirare i rapporti all'interno del luogo di lavoro.
In definitiva, gli elementi fattuali enucleati concorrono tutti quanti a confermare, da una lato, la fondatezza dei fatti rimproverati alla lavoratrice e, dall'altro, la non ricorrenza di cause “di giustificazione” della sua condotta o, più in generale, di esclusione della sua responsabilità.
Riscontrata, dunque, la fondatezza del fatto ascritto alla lavoratrice e la non ricorrenza, nel caso di disamina, di alcuna causa di esclusione della responsabilità della resistente, sul piano strettamente giuridico, deve rilevarsi che la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni risulta fondata e proporzionata.
Ai sensi dell'art. 8 del codice disciplinare aziendale, è, invero, previsto:
“L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità delle infrazioni, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
8 a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10”.
Ai sensi del successivo art. 9, comma I°, è, poi, espressamente stabilito: “Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) …
b) …
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori…”.
Il comma II° della richiamata disposizione prevede, infine, che:
“L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”.
Alla stregua della lettera del codice disciplinare di riferimento, dunque,
l'applicazione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio, sia pure nella misura massima, appare coerente e proporzionata, tenuto conto delle circostanze del caso concreto sopra evidenziate e considerando la portata del fatto nonché il curriculum disciplinare della lavoratrice.
Deve osservarsi, sotto tale ultimo profilo, come i precedenti disciplinari richiamati dalla datrice di lavoro non risultino essere stati contestati quali elementi costitutivi del provvedimento impugnato, ma siano stati dedotti, nella presente sede, al solo fine di valorizzare ulteriori comportamenti, analoghi a quelli specificamente indicati nel provvedimento di contestazione disciplinare del 2.2.2021, integranti condotte della non corrette poste in essere sul Pt_1 lavoro e nei confronti dei propri superiori;
rimanendo, dunque, confinato l'addebito alle condotte specificatamente indicate nella lettera di contestazione disciplinare richiamata, costituenti gravi ipotesi di insubordinazione verso i superiori e di inadempimento dei fondamentali doveri di diligenza, professionalità, diligenza, correttezza e buona fede derivanti dal contratto di lavoro e dalle previsioni di legge.
La sanzione della sospensione applicata risulta, dunque, proporzionata ai fatti addebitati, tenuto conto del contenuto gravemente offensivo e lesivo - nonché della reiterazione - delle espressioni utilizzate dalla lavoratrice nei confronti dei
9 propri superiori gerarchici.”
Si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia esente da censure in relazione, innanzitutto, alla tempestività della contestazione in quanto è, comunque, decorso un breve lasso di tempo tra il fatto contestato ( 26.01.2021)
e la contestazione datata 2.2.2021 e inviata in data 4.2.2021 e la tempestività della contestazione va valutata in relazione alle esigenze di affidamento e possibilità di difesa del lavoratore che nel caso di specie si è pienamente esplicata considerata anche la puntuale lettera di giustificazioni.
Né in contrario rileva la deduzione dell'appellante secondo cui la datrice di lavoro avrebbe già ritenuto disciplinarmente rilevante la condotta della stessa in data 28/01/2021 avendola estromessa dal progetto in quanto la CP_4 dedotta estromissione si pone su un piano diverso e, comunque, la ratio della tempestività della contestazione è la tutela del lavoratore la cui possibilità di difesa e affidamento non sono certo stati incisi dal breve lasso di tempo trascorso.
La contestazione come risulta chiaramente dalla sua lettura è, altresì, specifica e le doglianze in merito dell'appellante sono infondate.
Si ritiene, poi, condivisibile la motivazione del giudice di primo grado in relazione alla sussistenza dei fatti addebitati che risultano anche documentalmente (cfr. doc n. 7,8, 9 di parte appellata) e in relazione alla proporzionalità.
In particolare non vi sono elementi probatori per ritenere che la stessa sia stata costretta a lavorare in malattia ed, anzi, dal messaggio whatsapp prodotto da parte appellata (doc n.6 ) risulta che è stata la stessa a lamentarsi per non Pt_1 essere stata avvisata della “call con i francesi”.
In relazione al requisito della proporzionalità si osserva che l'art. 9 CCNL prevede che: “Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:…c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori… L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”.
Nel caso di specie come correttamente indicato dal giudice di primo grado stanti le espressioni utilizzate che risultano offensive non è possibile ritenere che il comportamento sia scriminato dal diritto di critica e stanti le espressioni utilizzate non è possibile ritenere che il fatto sia tra quelli di minor rilievo.
10 Ne consegue, pertanto, che la valutazione del tribunale risulta corretta e il motivo di appello va rigettato.
Risulta, invece, fondato il terzo motivo di appello relativo alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese giudiziali.
Considerato che la causa di accertamento della legittimità della sanzione è stata proposta dal datore di lavoro che non ha aderito alla richiesta di arbitrato della lavoratrice e che nella causa effettivamente vi sono questioni controvertibili si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese giudiziali di cui all'art. 92 cpc come risultante dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 77/2018.
Ne consegue, quindi, che in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata devono essere compensate integralmente le spese del primo grado di giudizio tra le parti.
La sentenza di primo grado va, invece, confermata per il resto.
Stante la parziale reciproca soccombenza e quanto sopra detto devono essere compensate integralmente le spese del grado di appello.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.148/2024 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra le parti e la conferma per il resto
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.148/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 445/2023 pubblicata in data 18 settembre
2023 promossa con ricorso depositato in data 14 marzo 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Modena via Emilia Est n.911 presso e nello studio degli avv. Salvatore Sotera e Cuocci Eleonora che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma strada Mazzini n.6 presso e nello studio dell'avv. Antonio Giovati che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1 accertava la legittimità della sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni comminata a dalla Parte_1 società con lettera del 19.02.2021.
In particolare in tale ricorso dopo aver esposto che Controparte_1
era stata assunta alle dipendenze della stessa in data 14 maggio Parte_1
2018, con la qualifica di impiegata di 6° livello (CCNL Metalmeccanico) e la mansione di Analista IT ed aver indicato dettagliatamente le sue mansioni ricostruiva i fatti che avevano portato alla contestazione disciplinare.
In particolare nella stessa era contestato quanto segue: “Il giorno 26 gennaio u.s.
Lei rispondeva a una mail del 15 gennaio, inviataLe dal suo Responsabile, Cont relativamente alla convocazione di un meeting sul progetto , fra l'altro con le seguenti testuali parole: "Questo è un plan da venditori di pentole se non di fumo per come la vedo io”. La sua risposta oltre che al suo responsabile veniva Cont inviata anche ad un consulente esterno del Progetto ed al CFO Dott.
. A seguito di tale sua polemica ed inusitata risposta, il CFO, Persona_1
Suo Direttore Responsabile, Le inviava in data 26/01 u.s. un'e-mail con la quale le comunicava che lei aveva usato toni e parole inaccettabili, in un contesto di corretta comunicazione aziendale. Non contenta di quanto già posto in essere,
Lei rispondeva sempre in data 26/01 come segue: “Ciao guarda, non Per_1
c'è bisogno nemmeno che ti rispondano loro. La call imbarazzante di prima è stata già una sufficiente dimostrazione di quello che ho scritto, Perdonate il tono ma per me ciò che è veramente inaccettabile è la mancanza di correttezza, professionalità e onestà intellettuale.” Con ciò, volendo ribadire, le frasi offensive già rivolte in precedenza ai suoi responsabili, estendendole così anche al CFO ed ai vertici aziendali. Il suo responsabile, Controparte_3
tra l'altro, Le aveva già spiegato durante una sua telefonata
[...] dai toni polemici precedente all'invio della sua ultima mail che il project plan e l'agenda degli incontri erano stati richiesti, commentati e approvati dal CFO di gruppo, il Dott. Di quanto sopra esposto le diamo formale Persona_1 contestazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 —
Sezione IV -Titolo VII del vigente CCNL per l'Industria Metalmeccanica e della installazione di Impianti, nonché dalla legge 20 maggio 1970 nr.300,
2 informandola che in assenza di sue adeguate giustificazioni al riguardo, che dovranno esserci fomite entro 5 giorni dalla ricezione della presente contestazione, l'azienda si riserva di adottare nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Distinti saluti.”.
Esponeva che , con propria lettera del 15 febbraio 2021, aveva giustificato Pt_1 la propria condotta ma che le giustificazioni non erano state accettate ed era stata irrogata la sanzione disciplinare oggetto di causa.
Si costituiva con memoria contestando la legittimità della sanzione Parte_1
e chiedendo che la sanzione venisse annullata o in subordine venisse ridotta.
Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'omessa pronuncia in relazione all'istanza di remissione in termini del 14/03/2022 e lamentava l'omesso svolgimento dell'istruttoria.
Con il secondo motivo censurava il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo e proporzionato il provvedimento ritenendo che avesse erroneamente valutato i fatti di causa e le norme di diritto.
Con il terzo motivo sosteneva che il giudice avesse errato nel condannarla alla refusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello in via istruttoria rimettesse la causa in istruttoria e/o emettesse di provvedimento di remissione in termini per il deposito della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta datata 16/07/2021 e nel merito il rigetto integrale o eventualmente, in parte delle domande proposte con il ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 25 ottobre 2024 Controparte_1 contestando quanto dedotto da e chiedendo il rigetto
[...] Parte_1 dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo
3. In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue
Il Tribunale non si è effettivamente pronunciato sulla richiesta di rimessione in termini proposta dal precedente difensore di con istanza depositata in data Pt_1
14 marzo 2022 in cui si legge: “Nell'atto di comparsa di risposta erano puntualmente calendati gli allegati documentali alla comparsa, tuttavia in
3 occasione dell'udienza di trattazione del 29.07.2021 , il sottoscritto difensore apprendeva la circostanza che gli allegati suddetti non presenti al fascicolo telematico in quanto con esclusione della comparsa e della procura speciale tutti gli allegati non risultavano correttamente depositati;
Che evidentemente tale disguido derivava da una mancata acquisizione dei file in sede di deposito posto che tutti i predetti documenti erano stati caricati sul fascicolo come si può dedurre dalle schermate che ivi si depositano in allegato da 1 a 5 relative agli screenshot del fascicolo dell'esponente che testimoniano come i file siano stati caricati in data 19.07.2021; che tale dato è evidente posto che come emerge da ultima schermata il fascicolo risulta aggiornato come ultimo accesso al giorno 29.07.2021 (data dell'udienza)
e pertanto non vi può essere dubbio alcuno circa il fatto che i file in oggetto fossero presenti entro il termine di legge;
”
Orbene nel presente giudizio al fine di provvedere sulla richiesta di rimessione in termini il collegio ha chiesto informazioni all'assistenza informatica della
Corte d'appello di Bologna in merito al dedotto deposito telematico nel fascicolo n. 248/2021 del Tribunale di Parma dei documenti indicati nella memoria del 19 luglio 2021, ma l'assistenza non ha potuto effettuare il relativo accertamento non essendo stati forniti da parte appellante i dati richiesti per procedervi.
La richiesta di rimessione in termini è stata, pertanto, rigettata non essendovi prova dei fatti posti a fondamento della stessa.
Da quanto sopra esposto deriva che la sentenza del Tribunale non può ritenersi viziata per il fatto di non avere acquisito la documentazione non sussistendo effettivamente i presupposti per la rimessione in termini e non ricorrendo neppure gli estremi di cui all'art. 421 cpc per procedere a tale acquisizione.
Si reputa, altresì, che correttamente non sia stata ammessa la prova orale in quanto in parte irrilevante, in parte valutativa e superflua.
In relazione al secondo motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “Orbene, l'eccezione di parte convenuta di difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito è infondata.
Occorre, a riguardo, sottolineare che tale profilo deve essere valutato in relazione alla potenziale compromissione, da parte del lavoratore, della possibilità di poter ricordare i fatti contestati, rendendo difficoltoso l'esercizio
4 del diritto alla difesa. Detto requisito non è un principio rigido, ma un criterio che va contemperato con alcune variabili legate, per esempio, ai comportamenti complessi da contestare, tempi per gli accertamenti della condotta, la complessità dell'organizzazione aziendale.
Nel caso in esame, tra la condotta tenuta dalla dott.ssa del 26.1.2021 ed Pt_1 il giorno in cui è stato avviato il procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, avvenuta il 2.2.2021, è trascorso un tempo compatibile, sia con le esigenze di affidamento e/o difesa del lavoratore (come poi è risultato dimostrato dalla sua memoria difensiva), che con le valutazioni della datrice di lavoro.
Quanto al profilo relativo alla specificità della contestazione, occorre precisare che la previa contestazione dell'addebito, occorrente per potersi dar luogo alla sanzione, ha lo scopo ben preciso di consentire al lavoratore l'immediata difesa.
Da qui, la necessità che essa rivesta il carattere della specificità e contenga, pertanto, le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato le infrazioni disciplinari o, comunque, i comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105
c.c., benché non occorra che la contestazione sia analitica.
La contestazione degli addebiti, infatti, non solo deve contenere la non equivoca manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare gli addebiti come illecito disciplinare (Cass. n. 317/1995), ma deve anche rivestire il carattere della specificità (Cass. n. 9713/1995, Cass. n. 884/1996), e, cioè, deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in modo che, pur senza una precisa menzione delle norme legali o contrattuali che si assumono violate (Cass. n. 13905/2000), sia consentita l'esatta individuazione della infrazione contestata e del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'addebito disciplinare sanzionato (Cass. n. 12621/2000).
E' bene, comunque, ribadire che, secondo un ormai consolidato orientamento del Supremo Collegio: “In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva
5 soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne consegue che la preesistenza del rapporto tra le parti e la sola incidenza di quell'interesse possono circoscrivere le necessità descrittive dell'atto di incolpazione, contribuendo i suddetti elementi a definire la portata del requisito della specificità” (Cass. 8853/2002).
Nel caso di specie, le condotte contestate sono state specifiche;
la specificità della contestazione elevata alla sig.ra è, invero, desumibile per mezzo Pt_1 del richiamo, formulato nell'ambito della stessa, alle email inviate dalla medesima convenuta in data 26 gennaio 2021, le quali erano a lei perfettamente note.
Non può, poi, omettersi che l'odierna convenuta si è difesa in modo compiuto e, dunque, non ha avuto alcuna difficoltà dell'individuare i fatti segnalati.
Tanto premesso, occorre osservare che la sussistenza oggettiva del fatto contestato alla resistente trova conferma nella documentazione versata in atti dalla società ricorrente.
Rispetto alla sottolineata evidenza fattuale, la resistente ha dedotto che il diritto di critica – che assume essere stato legittimamente esercitato – elide l'antigiuridicità della condotta contestata.
Tale rilievo è infondato, manifestando, per contro, il contegno assunto dalla lavoratrice un evidente profilo di insubordinazione e di insofferenza della stessa verso la disciplina del lavoro, nonché il non riconoscimento del potere gerarchico dei superiori, avendo le comunicazioni trasmesse dalla a Pt_1 questi ultimi un contenuto evidentemente lesivo della professionalità dei medesimi.
Come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, invero, la sig.ra ha formulato nei confronti dei propri superiori gerarchici - dott. Pt_1 Per_1
e dott. – una reiterata serie di offese;
dapprima, definendo gli stessi CP_3
“venditori di pentole se non di fumo”, successivamente, definendo
“imbarazzante” la call presidiata dal dott. e accusando i suoi CP_3 superiori gerarchici di mancanza di correttezza, professionalità e onestà intellettuale.
La lesione della professionalità dei superiori gerarchici della è tanto più Pt_1 evidente ove solo si consideri che le offese a questi rivolte sono state rese note anche al consulente aziendale dott. a cui era indirizzata l'email Per_2
6 inviata dalla convenuta.
Come correttamente rilevato anche dalla società ricorrente, anche il contesto temporale entro il quale si iscrive la condotta oggetto di addebito deve essere considerato al fine di valutare la gravità della stessa.
In particolare, i commenti della lavoratrice sono stati formulati mentre il suo diretto superiore - dott. - era impegnato a presidiare e coordinare un CP_3 meeting, al quale hanno preso parte numerosi colleghi (sia italiani, che francesi).
Orbene, le parole utilizzate nonché la reiterazione delle stesse nelle varie mail trasmesse dalla lavoratrice ed i toni contenuti nelle mail sopra citate, in cui la ha contestato l'operato dei propri superiori, sono tutti elementi Pt_1 convergenti nel far ritenere fondata la contestazione disciplinare di insubordinazione.
Invero, come sottolineato anche da recente giurisprudenza di legittimità, “la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli” (si veda, in tal senso, Cass. n. 9635/2016).
Le affermazioni della lavoratrice come riportate nelle mail sopra richiamate appaiono integrare gli estremi dell'insubordinazione, anche sotto il profilo del travalicamento del diritto di critica dei superiori, soprattutto tenuto conto dell'elevata posizione ricoperta dalla medesima all'interno della compagine aziendale.
In merito, pare opportuno ricordare, in linea generale, che, in ambito lavorativo, il diritto di critica è affermato dall'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori che, tuttavia, afferma la necessità di contemperamento di tale libertà al rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto medesimo.
In particolare, l'esercizio del diritto di critica trova un limite nel dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro ex art. 2105 c.c., obbligo che va inteso in senso ampio, posto che non attiene solo agli aspetti patrimoniali del rapporto,
7 e, dunque, al divieto di conflitto di interessi o di concorrenza, ma anche ai più generali canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto fra le parti.
Si tratta di aspetti che attengono all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa e che si riverberano, inevitabilmente, sul funzionamento della stessa: essi, se violati, possono ledere il vincolo fiduciario sul quale si fonda il rapporto di lavoro.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza della Suprema Corte è arrivata ad individuare i limiti esterni ed i limiti interni del diritto di critica del lavoratore, ove, per limite esterno, si deve appunto intendere che l'esercizio del diritto deve essere volto al soddisfacimento di un interesse giuridicamente rilevante, non meno di quello del bene asseritamente leso.
I limiti interni sono costituiti, invece, dalla continenza sostanziale e da quella formale, ove, per la prima, si intende che i fatti narrati dal lavoratore, e suscettibili di recare danno al datore di lavoro, devono rispondere a criteri di veridicità, e, per la seconda, si intende che l'opinione espressa, anche in modo polemico, non deve mai esulare da parametri di correttezza, desumibili dal vivere civile (si vedano, fra le tante, Cass n. 22375/17;Cass. n. 21362/13).
Ebbene, nella specie, i toni utilizzati nelle mail riportate appaiono fuoriuscire dai criteri di correttezza e rispetto della persona umana, che sempre devono ispirare i rapporti all'interno del luogo di lavoro.
In definitiva, gli elementi fattuali enucleati concorrono tutti quanti a confermare, da una lato, la fondatezza dei fatti rimproverati alla lavoratrice e, dall'altro, la non ricorrenza di cause “di giustificazione” della sua condotta o, più in generale, di esclusione della sua responsabilità.
Riscontrata, dunque, la fondatezza del fatto ascritto alla lavoratrice e la non ricorrenza, nel caso di disamina, di alcuna causa di esclusione della responsabilità della resistente, sul piano strettamente giuridico, deve rilevarsi che la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni risulta fondata e proporzionata.
Ai sensi dell'art. 8 del codice disciplinare aziendale, è, invero, previsto:
“L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità delle infrazioni, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
8 a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10”.
Ai sensi del successivo art. 9, comma I°, è, poi, espressamente stabilito: “Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) …
b) …
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori…”.
Il comma II° della richiamata disposizione prevede, infine, che:
“L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”.
Alla stregua della lettera del codice disciplinare di riferimento, dunque,
l'applicazione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio, sia pure nella misura massima, appare coerente e proporzionata, tenuto conto delle circostanze del caso concreto sopra evidenziate e considerando la portata del fatto nonché il curriculum disciplinare della lavoratrice.
Deve osservarsi, sotto tale ultimo profilo, come i precedenti disciplinari richiamati dalla datrice di lavoro non risultino essere stati contestati quali elementi costitutivi del provvedimento impugnato, ma siano stati dedotti, nella presente sede, al solo fine di valorizzare ulteriori comportamenti, analoghi a quelli specificamente indicati nel provvedimento di contestazione disciplinare del 2.2.2021, integranti condotte della non corrette poste in essere sul Pt_1 lavoro e nei confronti dei propri superiori;
rimanendo, dunque, confinato l'addebito alle condotte specificatamente indicate nella lettera di contestazione disciplinare richiamata, costituenti gravi ipotesi di insubordinazione verso i superiori e di inadempimento dei fondamentali doveri di diligenza, professionalità, diligenza, correttezza e buona fede derivanti dal contratto di lavoro e dalle previsioni di legge.
La sanzione della sospensione applicata risulta, dunque, proporzionata ai fatti addebitati, tenuto conto del contenuto gravemente offensivo e lesivo - nonché della reiterazione - delle espressioni utilizzate dalla lavoratrice nei confronti dei
9 propri superiori gerarchici.”
Si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia esente da censure in relazione, innanzitutto, alla tempestività della contestazione in quanto è, comunque, decorso un breve lasso di tempo tra il fatto contestato ( 26.01.2021)
e la contestazione datata 2.2.2021 e inviata in data 4.2.2021 e la tempestività della contestazione va valutata in relazione alle esigenze di affidamento e possibilità di difesa del lavoratore che nel caso di specie si è pienamente esplicata considerata anche la puntuale lettera di giustificazioni.
Né in contrario rileva la deduzione dell'appellante secondo cui la datrice di lavoro avrebbe già ritenuto disciplinarmente rilevante la condotta della stessa in data 28/01/2021 avendola estromessa dal progetto in quanto la CP_4 dedotta estromissione si pone su un piano diverso e, comunque, la ratio della tempestività della contestazione è la tutela del lavoratore la cui possibilità di difesa e affidamento non sono certo stati incisi dal breve lasso di tempo trascorso.
La contestazione come risulta chiaramente dalla sua lettura è, altresì, specifica e le doglianze in merito dell'appellante sono infondate.
Si ritiene, poi, condivisibile la motivazione del giudice di primo grado in relazione alla sussistenza dei fatti addebitati che risultano anche documentalmente (cfr. doc n. 7,8, 9 di parte appellata) e in relazione alla proporzionalità.
In particolare non vi sono elementi probatori per ritenere che la stessa sia stata costretta a lavorare in malattia ed, anzi, dal messaggio whatsapp prodotto da parte appellata (doc n.6 ) risulta che è stata la stessa a lamentarsi per non Pt_1 essere stata avvisata della “call con i francesi”.
In relazione al requisito della proporzionalità si osserva che l'art. 9 CCNL prevede che: “Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:…c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori… L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”.
Nel caso di specie come correttamente indicato dal giudice di primo grado stanti le espressioni utilizzate che risultano offensive non è possibile ritenere che il comportamento sia scriminato dal diritto di critica e stanti le espressioni utilizzate non è possibile ritenere che il fatto sia tra quelli di minor rilievo.
10 Ne consegue, pertanto, che la valutazione del tribunale risulta corretta e il motivo di appello va rigettato.
Risulta, invece, fondato il terzo motivo di appello relativo alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese giudiziali.
Considerato che la causa di accertamento della legittimità della sanzione è stata proposta dal datore di lavoro che non ha aderito alla richiesta di arbitrato della lavoratrice e che nella causa effettivamente vi sono questioni controvertibili si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese giudiziali di cui all'art. 92 cpc come risultante dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 77/2018.
Ne consegue, quindi, che in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata devono essere compensate integralmente le spese del primo grado di giudizio tra le parti.
La sentenza di primo grado va, invece, confermata per il resto.
Stante la parziale reciproca soccombenza e quanto sopra detto devono essere compensate integralmente le spese del grado di appello.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.148/2024 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra le parti e la conferma per il resto
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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