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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 8 luglio 2025 alle ore 15:21 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 176/2020 pendente tra:
Parte_1
E
Parte_2
* * *
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
Per parte attrice l'Avv. Riportella Aurelio
Per parte convenuta l'Avv. Giuseppe Buscemi
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e a quanto dedotto nei precedenti verbali di causa;
è presente ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede
Al termine della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito. Riaperto il verbale alle ore 23:00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
N. R.G. 176/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2020 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Riportella Aurelio, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Menfi, via Mazzini 72;
ATTORE
Contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Buscemi Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Menfi, via della Vittoria 126;
CONVENUTO
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in data odierna cui si rinvia
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva: di aver ricevuto, unitamente Parte_1 al germano per la quota indivisa di 3/9, i seguenti beni dai genitori: 1) quota Parte_2 indivisa di 2/9 in morte di , deceduto a Menfi il 20.8.1992 (denuncia di successione Persona_1
n. 16 vol. 139, ufficio registro di Sciacca e 2) la quota indivisa di 1/9, giusto atto di donazione di nata a [...], rep. 14527 e racc. 6537 e la proprietà dei fabbricati indicati ai punti da a) CP_1
a c) dell'atto di citazione tutti siti a Menfi, Loc. Gurra di Mare foglio 74 part. 803, sub. 3, 4, 5, 7. Che
i predetti germani scioglievano la comunione con atto di divisione del 18.8.2006 in Notar Per_2 di Menfi, rep. 14527 e racc. 6537; che quindi in conseguenza della divisione
[...] [...]
acquisiva la piena proprietà sul fabbricato sito a Gurra di mare foglio 74 part. 803 bub. 3 e Pt_1 foglio 74 part. 803 sub 7 mentre acquisiva la proprietà sull'immobile di cui al foglio Parte_2
74, part. 803, sub 4 e 5. Che, in conseguenza di donazione del 2.4.2015 in Notar Persona_3 di Castelvetrano rep. 72465 accettata da , questi diveniva proprietario del fabbricato Parte_2 sito a Menfi Loc. Gurra Di mare foglio 74 part. 803, sub 6. Che dall'atto di divisione rimaneva invece esclusa l'area di cui al foglio 74 part. 803 sub 1, consistente in una corte, bene comune non censibile, dalla superficie complessiva di mq. 185 circa, situata nella parte antistante ai beni di cui ai sub 3, 4,
5, 6, 7.
Che detta area comune in parte, per circa 110 metri quadri, è destinata a diritto di passaggio – stradella per mt. 3,00 di larghezza e mt 36,50 di lunghezza e attraversa i fabbricati sub 3, 4, 5, 6, 7.
Che la restante parte di detta area comune indivisa, per una superficie complessiva di mq. 75 circa, antistante i fabbricati individuati con i sub 3, 6, 7, è destinata a corte.
Chiedeva quindi di procedere a divisione giudiziale di detta area comune in corrispondenza di ciascun fabbricato sub 3, 4, 5, 6 e 7 ed attribuirla agli stessi subalterni, mantenendo il diritto di passaggio esistente di mt. 3,00 di larghezza e mt. 36,50 circa di lunghezza, come stradella.
Chiedeva che, di conseguenza, a venisse assegnata una porzione di area di mq 65 Parte_1 circa in corrispondenza del sub 3, di cui mq. 30 gravata dal diritto di passaggio per mt 3,00 di larghezza, come stradella e la restante parte di mq. 25 a corte esclusiva.
Che, per quanto concerne , proprietario dei sub 4, 5 e 6, allo stesso venisse assegnata Parte_2 la porzione di area di mq. 45 circa, in corrispondenza dei sub 4 e 5 come corte esclusiva già destinata a diritto di passaggio per mt. 3,00 di larghezza, come stradella nonché una porzione di area di mq. 26 circa, in corrispondenza del sub 6 di cui mq 11 gravati dal diritto di passaggio per mt. 3,00 di larghezza, come stradella e la restante parte di mq. 15 a corte esclusiva.
Con comparsa di costituzione depositata il 6.5.2020 si è costituito eccependo Parte_2
l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza delle domande proposte dell'attore. In particolare, ha rappresentato come la particella in questione rientri nella disciplina di cui agli articoli 1112, 1114,
1117, 1117 bis e 1119 c.c. e che vi sia un divieto di scioglimento della comunione di tipo funzionale, essendo il bene in questione non divisibile, dovendo tutelarsi il rapporto di accessorietà e pertinenza del bene che verrebbe compromesso dalla divisione in conseguenza della quale lo stesso troverebbe difficoltà di accesso al proprio fabbricato identificato alla part. 803 sub 4, 5, 6.
Ha rappresentato inoltre come il bene non sia comodamente divisibile atteso che si determinerebbe la diminuzione del valore complessivo della corte comune, che rimarrebbe di gran lunga inferiore rispetto alle spese occorrenti per lo scioglimento della comunione e, inoltre, si verificherebbero effetti negativi sulla funzionalità, efficienza e comodità dell'accesso ai fabbricati di cui è proprietario
[...]
, ovvero si avrebbe una deviazione della normale utilizzazione della corte antistante ai Parte_2 fabbricati.
Ha concluso chiedendo: “-Accertare e dichiarare l'indivisibilità del bene comune non censibile identificata in Catasto al Foglio 74, Particella 803, sub 1, corte comune (area comune indivisa) della superficie complessiva di mq. 185 circa, sita nell'agro di Menfi, contrada Gurra di mare;
-
Conseguentemente, rigettare tutte le domande del convenuto, Sig. , perché Parte_1 inammissibili, improponibili e improcedibili.”.
Successivamente al deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. è stata disposta CTU e, in tale sede, le parti hanno raggiunto un accordo sulla divisione del bene comune non censibile, secondo le modalità riportate nella relazione a firma del consulente tecnico dell'ufficio.
All'udienza del 25.3.2025, fissata per precisazione delle conclusioni sullo scioglimento della comunione è stato assegnato ulteriore incarico al CTU di ricostruire la storia della proprietà sulla particella 803 sub 1 come da quesito formulato a verbale.
Con ordinanza del 13.5.2025, veniva rilevata d'ufficio la questione relativa alla mancanza di prova della proprietà sulla particella comune oggetto di divisione ed assegnato termine alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. per interloquire in merito.
Quindi la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.7.2025.
Tanto premesso la domanda va dichiarata improcedibile
Infatti, sebbene il CTU abbia, con la consulenza integrativa depositata il 29.4.2025 rappresentato come la particella urbana annotata al comune di Menfi al fg. 74 p.lla 803 sub 1 è un bene comune alle unità immobiliari annotate ai sub 3 – 4 graffato al sub 5 – sub 6 e sub 7 e, avendo descritto i titoli di proprietà relativi agli immobili di cui alle particelle 803 sub 3 e 7, 803 sub 4 graffata al sub 5 e 803 sub 6 ha concluso ritenendo che, la quota proporzionale del predetto bene comune, sia pervenuto alle parti in forza dei titoli indicati nella consulenza.
Va tuttavia sul punto rilevato come la proprietà del bene identificato alla particella 803 sub 1 non possa ritenersi trasmessa automaticamente in forza di quanto previsto dall'art. 1118 c.c., disposizione che stabilisce, quando il titolo di proprietà non preveda diversamene, la ripartizione delle quote sul bene comune. E infatti, l'art. 1118 co. 1 c.c. dispone che “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore immobiliare che gli appartiene.”. Nel caso di specie mancando negli atti relativi ai beni presenti sulla particella 803 sub 3, 4, 5, 6, 7 qualsivoglia riferimento al bene comune non censibile di cui alla particella 803 sub 1, che non è riportato negli stessi nemmeno come descrizione, non è possibile procedere alla divisione chiesta, essendo necessaria, per poter procedere, la preventiva dimostrazione della esistenza in capo alle parti della proprietà anche sul bene in questione.
Detta prova, sebbene non debba essere rigorosa come nel giudizio di rivendicazione, non può essere surrogata dalla mera non contestazione della sussistenza della proprietà anche sul bene comune non censibile.
Le spese, stante l'esito del giudizio e considerato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla possibilità di dividere il bene in sede di CTU, vengono compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca 8.7.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 8 luglio 2025 alle ore 15:21 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 176/2020 pendente tra:
Parte_1
E
Parte_2
* * *
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
Per parte attrice l'Avv. Riportella Aurelio
Per parte convenuta l'Avv. Giuseppe Buscemi
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e a quanto dedotto nei precedenti verbali di causa;
è presente ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede
Al termine della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito. Riaperto il verbale alle ore 23:00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
N. R.G. 176/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2020 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Riportella Aurelio, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Menfi, via Mazzini 72;
ATTORE
Contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Buscemi Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Menfi, via della Vittoria 126;
CONVENUTO
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in data odierna cui si rinvia
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva: di aver ricevuto, unitamente Parte_1 al germano per la quota indivisa di 3/9, i seguenti beni dai genitori: 1) quota Parte_2 indivisa di 2/9 in morte di , deceduto a Menfi il 20.8.1992 (denuncia di successione Persona_1
n. 16 vol. 139, ufficio registro di Sciacca e 2) la quota indivisa di 1/9, giusto atto di donazione di nata a [...], rep. 14527 e racc. 6537 e la proprietà dei fabbricati indicati ai punti da a) CP_1
a c) dell'atto di citazione tutti siti a Menfi, Loc. Gurra di Mare foglio 74 part. 803, sub. 3, 4, 5, 7. Che
i predetti germani scioglievano la comunione con atto di divisione del 18.8.2006 in Notar Per_2 di Menfi, rep. 14527 e racc. 6537; che quindi in conseguenza della divisione
[...] [...]
acquisiva la piena proprietà sul fabbricato sito a Gurra di mare foglio 74 part. 803 bub. 3 e Pt_1 foglio 74 part. 803 sub 7 mentre acquisiva la proprietà sull'immobile di cui al foglio Parte_2
74, part. 803, sub 4 e 5. Che, in conseguenza di donazione del 2.4.2015 in Notar Persona_3 di Castelvetrano rep. 72465 accettata da , questi diveniva proprietario del fabbricato Parte_2 sito a Menfi Loc. Gurra Di mare foglio 74 part. 803, sub 6. Che dall'atto di divisione rimaneva invece esclusa l'area di cui al foglio 74 part. 803 sub 1, consistente in una corte, bene comune non censibile, dalla superficie complessiva di mq. 185 circa, situata nella parte antistante ai beni di cui ai sub 3, 4,
5, 6, 7.
Che detta area comune in parte, per circa 110 metri quadri, è destinata a diritto di passaggio – stradella per mt. 3,00 di larghezza e mt 36,50 di lunghezza e attraversa i fabbricati sub 3, 4, 5, 6, 7.
Che la restante parte di detta area comune indivisa, per una superficie complessiva di mq. 75 circa, antistante i fabbricati individuati con i sub 3, 6, 7, è destinata a corte.
Chiedeva quindi di procedere a divisione giudiziale di detta area comune in corrispondenza di ciascun fabbricato sub 3, 4, 5, 6 e 7 ed attribuirla agli stessi subalterni, mantenendo il diritto di passaggio esistente di mt. 3,00 di larghezza e mt. 36,50 circa di lunghezza, come stradella.
Chiedeva che, di conseguenza, a venisse assegnata una porzione di area di mq 65 Parte_1 circa in corrispondenza del sub 3, di cui mq. 30 gravata dal diritto di passaggio per mt 3,00 di larghezza, come stradella e la restante parte di mq. 25 a corte esclusiva.
Che, per quanto concerne , proprietario dei sub 4, 5 e 6, allo stesso venisse assegnata Parte_2 la porzione di area di mq. 45 circa, in corrispondenza dei sub 4 e 5 come corte esclusiva già destinata a diritto di passaggio per mt. 3,00 di larghezza, come stradella nonché una porzione di area di mq. 26 circa, in corrispondenza del sub 6 di cui mq 11 gravati dal diritto di passaggio per mt. 3,00 di larghezza, come stradella e la restante parte di mq. 15 a corte esclusiva.
Con comparsa di costituzione depositata il 6.5.2020 si è costituito eccependo Parte_2
l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza delle domande proposte dell'attore. In particolare, ha rappresentato come la particella in questione rientri nella disciplina di cui agli articoli 1112, 1114,
1117, 1117 bis e 1119 c.c. e che vi sia un divieto di scioglimento della comunione di tipo funzionale, essendo il bene in questione non divisibile, dovendo tutelarsi il rapporto di accessorietà e pertinenza del bene che verrebbe compromesso dalla divisione in conseguenza della quale lo stesso troverebbe difficoltà di accesso al proprio fabbricato identificato alla part. 803 sub 4, 5, 6.
Ha rappresentato inoltre come il bene non sia comodamente divisibile atteso che si determinerebbe la diminuzione del valore complessivo della corte comune, che rimarrebbe di gran lunga inferiore rispetto alle spese occorrenti per lo scioglimento della comunione e, inoltre, si verificherebbero effetti negativi sulla funzionalità, efficienza e comodità dell'accesso ai fabbricati di cui è proprietario
[...]
, ovvero si avrebbe una deviazione della normale utilizzazione della corte antistante ai Parte_2 fabbricati.
Ha concluso chiedendo: “-Accertare e dichiarare l'indivisibilità del bene comune non censibile identificata in Catasto al Foglio 74, Particella 803, sub 1, corte comune (area comune indivisa) della superficie complessiva di mq. 185 circa, sita nell'agro di Menfi, contrada Gurra di mare;
-
Conseguentemente, rigettare tutte le domande del convenuto, Sig. , perché Parte_1 inammissibili, improponibili e improcedibili.”.
Successivamente al deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. è stata disposta CTU e, in tale sede, le parti hanno raggiunto un accordo sulla divisione del bene comune non censibile, secondo le modalità riportate nella relazione a firma del consulente tecnico dell'ufficio.
All'udienza del 25.3.2025, fissata per precisazione delle conclusioni sullo scioglimento della comunione è stato assegnato ulteriore incarico al CTU di ricostruire la storia della proprietà sulla particella 803 sub 1 come da quesito formulato a verbale.
Con ordinanza del 13.5.2025, veniva rilevata d'ufficio la questione relativa alla mancanza di prova della proprietà sulla particella comune oggetto di divisione ed assegnato termine alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. per interloquire in merito.
Quindi la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.7.2025.
Tanto premesso la domanda va dichiarata improcedibile
Infatti, sebbene il CTU abbia, con la consulenza integrativa depositata il 29.4.2025 rappresentato come la particella urbana annotata al comune di Menfi al fg. 74 p.lla 803 sub 1 è un bene comune alle unità immobiliari annotate ai sub 3 – 4 graffato al sub 5 – sub 6 e sub 7 e, avendo descritto i titoli di proprietà relativi agli immobili di cui alle particelle 803 sub 3 e 7, 803 sub 4 graffata al sub 5 e 803 sub 6 ha concluso ritenendo che, la quota proporzionale del predetto bene comune, sia pervenuto alle parti in forza dei titoli indicati nella consulenza.
Va tuttavia sul punto rilevato come la proprietà del bene identificato alla particella 803 sub 1 non possa ritenersi trasmessa automaticamente in forza di quanto previsto dall'art. 1118 c.c., disposizione che stabilisce, quando il titolo di proprietà non preveda diversamene, la ripartizione delle quote sul bene comune. E infatti, l'art. 1118 co. 1 c.c. dispone che “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore immobiliare che gli appartiene.”. Nel caso di specie mancando negli atti relativi ai beni presenti sulla particella 803 sub 3, 4, 5, 6, 7 qualsivoglia riferimento al bene comune non censibile di cui alla particella 803 sub 1, che non è riportato negli stessi nemmeno come descrizione, non è possibile procedere alla divisione chiesta, essendo necessaria, per poter procedere, la preventiva dimostrazione della esistenza in capo alle parti della proprietà anche sul bene in questione.
Detta prova, sebbene non debba essere rigorosa come nel giudizio di rivendicazione, non può essere surrogata dalla mera non contestazione della sussistenza della proprietà anche sul bene comune non censibile.
Le spese, stante l'esito del giudizio e considerato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla possibilità di dividere il bene in sede di CTU, vengono compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca 8.7.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio