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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4288/2023 R.G. sul ricorso depositato il 13/09/2023 proposto da (difesa dall'avv. Domenico de Angelis) Parte_1
nei confronti di (contumace ) Controparte_1
all'esito della udienza e della camera di consiglio ,
così definitivamente provvede :
Cont
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di 1.948,76 euro oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto , con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Previa disapplicazione degli artt. 1 e 2 del regolamento mensa, approvato con deliberazione della gestione commissariale straordinaria della Regione Calabria n. 53 del 23/3/2016, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'erogazione di n. 473 buoni pasto, corrispondenti a tutti i turni effettivamente prestati, di durata superiore alle sei ore, dal mese di giugno 2019 e fino al mese di giugno 2023;
1 2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha così subito economicamente un danno pari ad € 1.948,76;
3) Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento in favore della sig.ra , della somma di € 1.948,76, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Parte resistente restava contumace CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente, dipendente del Comparto pubblico Sanità, al valore dei buoni pasto non erogati pur maturati nel periodo da giugno 2019 al giugno 2023 .
La causa è di pubblico impiego contrattualizzato .
In merito alla competenza parte ricorrente ha dedotto che dal 1.8.2023 era stata trasferita a
[...]
per cui la competenza al momento del ricorso era incardinata presso questo Ufficio CP_1
Nel merito La domanda in via principale è impostata sulla rivendicazione del buono pasto giornaliero per orario di servizio oltre le sei ore, con disapplicazione del regolamento aziendale che limitava l'ipotesi all'orario di almeno sette ore .
L'assunto della parte ricorrente appare fondato , in adesione ai principi normativi richiamati in ricorso e dalla stessa giurisprudenza di legittimità come riportato dalla parte ricorrente .
Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato : < questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"(Cass. n. 5547 del 2021);> Cass. n. 15629 /2021. in senso analogo di recente Cass Civile Ord. Sez. L Num. 32113 Anno 2022.
Anche la giurisprudenza di legittimità non dubita del diritto e lo pone in relazione alle pause di lavoro dopo sei ore sulla base della legge.
In tema infatti: < che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 2 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”; - che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro;
. > Sez. L, Ordinanza n. 24271 del 2024.
Già si affermava : Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa
- la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (vedi: art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 nonché Cass. 14 luglio 2016, n. 14388 cit. nonché Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
6.2. Si tratta, quindi, di un istituto che trova riscontro nella disciplina UE dell'organizzazione dell'orario di lavoro che - anche sulla base dei Trattati - è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi, per tutti: direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31). Ma deve essere sottolineato che, proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione - quale agevolazione di carattere assistenziale - piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dall'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). In base al comma 1 di tale ultimo articolo: "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo"> così Cass. 31137/2019 .
In base all'orario superiore alle 6 ore spetta, quindi, il buono pasto .
Quanto alla prova della prestazione oraria di almeno sei ore parte ricorrente ha offerto i cartellini
3 Parte resistente non si è costituita e non ha dunque fatto pervenire elementi di smentita della ricostruzione operata dalla parte ricorrente né , tantomeno , la contestazione di autenticità dei tabulati.
In ragione delle presenze individuabili dai tabulati vanno riconosciute pertanto le pretese avanzate dalla parte ricorrente .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modifiche , tenuto conto della causa di lavoro( …) , e secondo il valore e la complessità delle questioni e le fasi svolte Reggio CP_1
Reggio Calabria 20.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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