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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6247 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
San Lorenzo n. 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Antonio Cacopardo e Marta Adelaide Spina, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata in Catania, in via Etnea n. 221, presso lo Studio Legale Cacopardo.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Francesco CP_1
Velardi, per mandato generale alle liti del 21.07.2015, a rogito n. 80974 in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
19.07.2022, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000525277 – (prot. CP_
.2100.21/04/2022.0272177), notificata il 09.05.2022, con la quale, n.q. di legale rappresentante della società , veniva richiesto il pagamento della somma di € 19.500,00, a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2014, oltre spese di notifica, di cui all'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.22/06/2018.0280782 del 26/01/2019.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
l'omessa notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione con conseguente illegittimità della stessa, la prescrizione e l'illegittima determinazione della sanzione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare, disporre la sospensione CP_ dell'esecuzione provvisoria dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-000525277 protocollo n.
2100.21/04/2022.0272177, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 150/2011, in quanto
l'esecuzione dell'atto opposto apparirebbe oltremodo ingiusta ed immotivata per le ragioni sopra esposte
(fumus boni iuris) e determinerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile per la opponente in considerazione dell'entità della somma richiesta e del danno ingiusto che subirebbe (periculum in mora); - in via istruttoria, disporre che l'opposta produca in giudizio gli originali delle relate di notifica dell'atto di accertamento sotteso alla ordinanza - ingiunzione opposta;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di impugnazione sopra dedotti, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia CP_ CP_ l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000525277 protocollo n. 2100.21/04/2022.0272177 emessa dall' di
Catania, perché infondata e illegittima, e ogni atto ad esse presupposto, connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, dichiarando, per l'effetto, non dovuta alcuna somma a qualsivoglia titolo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma dell'atto opposto, rideterminare gli importi della sanzione irrogata, tenendo conto della gradazione tra il minimo e il massimo della sanzione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983, n. 463, convertito in L.
11.11.1983, n. 638 e ss.mm.ii applicando il minimo, per totale assenza dei presupposti. Con condanna delle resistenti alle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, parte ricorrente veniva onerata del deposito della documentazione allegata al ricorso depositato presso la sezione civile di questo Tribunale. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso. Eccepiva in particolare la tardività del deposito del ricorso.
Con provvedimento dell'8.02.2023, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione. CP_ Nelle more del giudizio, l dando atto dell'intervenuta emanazione del D.L 48/2023, che aveva stabilito criteri diversi per la quantificazione della sanzione, depositava nuovo provvedimento con sanzione rideterminata ai sensi della citata normativa.
Differita come da provvedimenti in atti, con ordinanza del 24.03.2025, questo giudicante, rilevato che la documentazione depositata da parte ricorrente non risultava sufficiente a dimostrare l'avvenuto deposito del
2 ricorso presso la sezione civile nel termine perentorio previsto dalla legge, onerava parte ricorrente di integrare la documentazione a tal fine prodotta, depositando attestazione della competente cancelleria civile del numero di registro generale assegnato al ricorso asseritamente depositato l'1.06.2022, copia conforme dello stesso, copia conforme del provvedimento di incompetenza del giudice civile assegnatario del giudizio e della relativa comunicazione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 14.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente ed alla luce della documentazione allegata in atti, va dichiarata la tempestività della proposizione del ricorso nei termini di legge;
infatti esso risulta depositato in data 01.06.2022 presso la sezione civile di questo Tribunale e successivamente ed a seguito del provvedimento del 15.07.2022 del
Presidente del Tribunale, depositato presso la Sezione Lavoro, competente per materia, in data 19.07.2022.
Parte ricorrente con l'opposizione sollevava l'eccezione di nullità/illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, in merito è sufficiente rammentare che la
Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cfr.: Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”). CP_ CP_ Con riferimento all'atto di accertamento prot. n. .2100.22/06/2018.0280782, va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78621589687-8, che risulta notificato in data
31.07-13.08.2018, per compiuta giacenza, cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.)
n. 66621589687-3.
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
3 Né risulta di alcun fondamento l'eccezione di mancato collegamento tra l'avviso di ricevimento depositato e l'atto di accertamento, poiché se è pur vero che nell'atto di accertamento non è indicato il numero della raccomandata, risulta documentalmente che l'avviso di ricevimento riporta gli estremi del numero di protocollo dell'atto di accertamento ci si riferisce.
La predetta notificazione deve, con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Riguardo all'eccezione di prescrizione regolata dall'art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, la stessa è parimenti infondata.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “ Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie il D. Lgs 15.01.2016 n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 06.02.2016. In particolare, l'art. art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3.
Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 13.08.2018 dall'atto di accertamento sopra indicato.
Ne consegue che alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (09.05.2022) il termine prescrizionale non era ancora decorso, tenuto conto che il termine prescrizionale è rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con riferimento alla quantificazione della sanzione, assume particolare rilevanza la normativa sopravvenuta, ovvero le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione
4 amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata comminata l'originaria sanzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. CP_ Sì dà atto, inoltre, che l , ha provveduto a modificare - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. 04.05.2023 - l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata in € 804,00, con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Sul punto, va rilevato, come la difesa del ricorrente insistendo nell'accoglimento dei motivi formulati in ricorso, ha sostanzialmente inteso non aderire alla rideterminazione della sanzione.
Ne consegue che, risultando infondati i motivi di ricorso, per come motivati nella superiore parte motiva, il CP_ ricorrente va condannato al pagamento della sanzione siccome rideterminata dall' , conformemente ai criteri di cui al D.L. 48/2023, ovvero nella somma di € 804,00.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, tenendo conto dell'importo della sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.07.2022 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede: CP_
1. Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000525277, con determinazione della sanzione amministrativa in € 804,00.
2. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L.
48/2023.
5 3. Condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_ dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 499,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 14.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6247 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
San Lorenzo n. 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Antonio Cacopardo e Marta Adelaide Spina, per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata in Catania, in via Etnea n. 221, presso lo Studio Legale Cacopardo.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Francesco CP_1
Velardi, per mandato generale alle liti del 21.07.2015, a rogito n. 80974 in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
19.07.2022, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000525277 – (prot. CP_
.2100.21/04/2022.0272177), notificata il 09.05.2022, con la quale, n.q. di legale rappresentante della società , veniva richiesto il pagamento della somma di € 19.500,00, a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2014, oltre spese di notifica, di cui all'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.22/06/2018.0280782 del 26/01/2019.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
l'omessa notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione con conseguente illegittimità della stessa, la prescrizione e l'illegittima determinazione della sanzione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare, disporre la sospensione CP_ dell'esecuzione provvisoria dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-000525277 protocollo n.
2100.21/04/2022.0272177, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 150/2011, in quanto
l'esecuzione dell'atto opposto apparirebbe oltremodo ingiusta ed immotivata per le ragioni sopra esposte
(fumus boni iuris) e determinerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile per la opponente in considerazione dell'entità della somma richiesta e del danno ingiusto che subirebbe (periculum in mora); - in via istruttoria, disporre che l'opposta produca in giudizio gli originali delle relate di notifica dell'atto di accertamento sotteso alla ordinanza - ingiunzione opposta;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di impugnazione sopra dedotti, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia CP_ CP_ l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000525277 protocollo n. 2100.21/04/2022.0272177 emessa dall' di
Catania, perché infondata e illegittima, e ogni atto ad esse presupposto, connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, dichiarando, per l'effetto, non dovuta alcuna somma a qualsivoglia titolo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma dell'atto opposto, rideterminare gli importi della sanzione irrogata, tenendo conto della gradazione tra il minimo e il massimo della sanzione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983, n. 463, convertito in L.
11.11.1983, n. 638 e ss.mm.ii applicando il minimo, per totale assenza dei presupposti. Con condanna delle resistenti alle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, parte ricorrente veniva onerata del deposito della documentazione allegata al ricorso depositato presso la sezione civile di questo Tribunale. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso. Eccepiva in particolare la tardività del deposito del ricorso.
Con provvedimento dell'8.02.2023, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione. CP_ Nelle more del giudizio, l dando atto dell'intervenuta emanazione del D.L 48/2023, che aveva stabilito criteri diversi per la quantificazione della sanzione, depositava nuovo provvedimento con sanzione rideterminata ai sensi della citata normativa.
Differita come da provvedimenti in atti, con ordinanza del 24.03.2025, questo giudicante, rilevato che la documentazione depositata da parte ricorrente non risultava sufficiente a dimostrare l'avvenuto deposito del
2 ricorso presso la sezione civile nel termine perentorio previsto dalla legge, onerava parte ricorrente di integrare la documentazione a tal fine prodotta, depositando attestazione della competente cancelleria civile del numero di registro generale assegnato al ricorso asseritamente depositato l'1.06.2022, copia conforme dello stesso, copia conforme del provvedimento di incompetenza del giudice civile assegnatario del giudizio e della relativa comunicazione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 14.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente ed alla luce della documentazione allegata in atti, va dichiarata la tempestività della proposizione del ricorso nei termini di legge;
infatti esso risulta depositato in data 01.06.2022 presso la sezione civile di questo Tribunale e successivamente ed a seguito del provvedimento del 15.07.2022 del
Presidente del Tribunale, depositato presso la Sezione Lavoro, competente per materia, in data 19.07.2022.
Parte ricorrente con l'opposizione sollevava l'eccezione di nullità/illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, in merito è sufficiente rammentare che la
Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cfr.: Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”). CP_ CP_ Con riferimento all'atto di accertamento prot. n. .2100.22/06/2018.0280782, va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78621589687-8, che risulta notificato in data
31.07-13.08.2018, per compiuta giacenza, cui è seguita la spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.)
n. 66621589687-3.
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
3 Né risulta di alcun fondamento l'eccezione di mancato collegamento tra l'avviso di ricevimento depositato e l'atto di accertamento, poiché se è pur vero che nell'atto di accertamento non è indicato il numero della raccomandata, risulta documentalmente che l'avviso di ricevimento riporta gli estremi del numero di protocollo dell'atto di accertamento ci si riferisce.
La predetta notificazione deve, con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Riguardo all'eccezione di prescrizione regolata dall'art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, la stessa è parimenti infondata.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “ Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie il D. Lgs 15.01.2016 n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 06.02.2016. In particolare, l'art. art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3.
Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 13.08.2018 dall'atto di accertamento sopra indicato.
Ne consegue che alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (09.05.2022) il termine prescrizionale non era ancora decorso, tenuto conto che il termine prescrizionale è rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con riferimento alla quantificazione della sanzione, assume particolare rilevanza la normativa sopravvenuta, ovvero le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione
4 amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata comminata l'originaria sanzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. CP_ Sì dà atto, inoltre, che l , ha provveduto a modificare - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. 04.05.2023 - l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata in € 804,00, con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Sul punto, va rilevato, come la difesa del ricorrente insistendo nell'accoglimento dei motivi formulati in ricorso, ha sostanzialmente inteso non aderire alla rideterminazione della sanzione.
Ne consegue che, risultando infondati i motivi di ricorso, per come motivati nella superiore parte motiva, il CP_ ricorrente va condannato al pagamento della sanzione siccome rideterminata dall' , conformemente ai criteri di cui al D.L. 48/2023, ovvero nella somma di € 804,00.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, tenendo conto dell'importo della sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.07.2022 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede: CP_
1. Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000525277, con determinazione della sanzione amministrativa in € 804,00.
2. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L.
48/2023.
5 3. Condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_ dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 499,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 14.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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