Articolo 7 della Legge 3 dicembre 2010, n. 202
Articolo 6Articolo 8
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5 dicembre 2010
Art. 7. 1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
Entrata in vigore il 5 dicembre 2010
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