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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/06/2024, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PR , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 883/2021
promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Francesca e dall'Avv. Federico Landi entrambi del Foro di PR presso i quale è altresì elettivamente domiciliata per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(c.f.: , P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_2 CP_3 giusta procura speciale del 26/0572020 in autentica Notaio dott. Per_1 di Bologna ai nn. 93925/10524 di rep/fasc, rappresentata e difesa
[...] dagli avv.ti Alberto Magnolfi ed Andrea Vaiani, entrambi del foro di PR, i quali è altresì elettivamente domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO
Controparte_4
CONVENUTA contumace
Oggetto: risarcimento lesioni da sinistro stradale
PRIMA UDIENZA: 16/7/2021 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 11/1/2024
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: 'in via istruttoria per l'ammissione della prova per testi formulata nella memoria n.2 e non ammessa e nel merito conclude come da memoria n. 1 ex art. 183,6 c.p.c1 con vittoria di spese e compensi professionali e spese di ctp come da relativa fattura che si chiede di depositare in pct'.
Per la convenuta : 'come in comparsa di Controparte_5 costituzione e risposta2'.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la e al fine di ottenere la Controparte_5 Controparte_4 condanna dei medesimi, in solido tra loro, all'integrale risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 12/9/2019 sulla rotatoria posta all'incrocio tra Via Scarpettini e Via Milano, in Montemurlo
(PO), la cui responsabilità era, a suo dire, interamente da attribuire alla predetta assicurata con CP_4 CP_5
Narrava, in proposito che il sinistro de quo ha avuto la seguente dinamica: il motociclo Piaggio Liberty tg. EK67640, condotto dalla SI.ra , Parte_1 percorreva regolarmente la rotatoria posta all'incrocio tra Via Milano e Via R.
Scarpettini, a Montemurlo (PO), quando veniva urtato all'autovettura Jeep tg.
FN664SPm di proprietà di e condotta da la Controparte_4 Controparte_6
Pag. 2 di 8 quale, provenendo da Via Milano, giunta in corrispondenza della predetta rotatoria, si immetteva nella rotatoria stessa, e, nonostante la segnaletica, ometteva di concedere la dovuta precedenza. Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Montemurlo, che aveva accertato la dinamica del sinistro come sopra riferita, rilevando la violazione, da parte del veicolo condotto dalla SI.ra dell'art. 145, commi 4 e 10, C.d.S. Controparte_6 per essersi immessa sulla rotatoria omettendo di dare precedenza ad altro veicolo già regolarmente in transito sulla stessa.
A causa del sinistro de quo l'attrice riportava lesioni personali, che richiedevano il trasporto tramite autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di PR e, precisamente: frattura del soma di S3, lesione legamento collaterale laterale al ginocchio destro, borsite post-traumatica di spalla sinistra con segni da conflitto subacromionacromiale, traumi escoriati con minimo pregiudizio estetico alla tibiotarsica destra.
Tali lesioni avrebbero provocato all'attrice, una Inabilità Temporanea dal
12.09.2019 al 13.12.2019, ed una Invalidità Permanente quantificata nella misura del 15%, come risulta dalla perizia medico – legale effettuata in data
24.01.2020 dal Dott. nonchè spese mediche per Euro Persona_2
2.243,26.
In conseguenza del sinistro de quo aveva provveduto alla liquidazione, CP_7 in favore dell'attrice, dell'importo di € 1.013,56 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta e la compagnia Controparte_8 assicuratrice per la R.C.A. del motociclo condotto dall'attrice medesima, aveva versato all'attrice l'importo di € 2.000,00 in data 7/4/2020 che veniva trattenuto dalla medesima in acconto del proprio maggiore avere, quantificato in € 54.689,37.
Nonostante le ripetute richieste di risarcimento danni effettuate dal legale della la società compagnia assicuratrice Pt_1 Controparte_1 per la R.C.A. dell'autovettura Jeep tg. FN664SP, non ha mai provveduto all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla medesima né vi ha provveduto la per cui l'attrice invitava le due compagnie e la Controparte_8 SI.ra alla stipula di convenzione di negoziazione assistita. Controparte_4
In proposito, la comunicava la propria decisione di Controparte_8
Pag. 3 di 8 non partecipare alla procedura di negoziazione assistita, ritenendo di avere già formulato una congrua offerta, mentre la comunicava che “i Controparte_1 danni lamentati in riferimento al sinistro in oggetto dovranno essere gestiti dalla in regime di Risarcimento Diretto”. L'assunto Controparte_8 della sempre a detta dell'attrice, deve ritenersi errato in CP_5 considerazione dell'entità delle lesioni subite dalla SI.ra , che Parte_1 hanno comportato una Invalidità Permanente quantificata nella misura del
15%, a cui dunque non si applica il risarcimento diretto3 ed in ogni caso in quanto la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere se richiedere il risarcimento alla propria compagnia, oppure al responsabile civile ed alla compagnia assicuratrice di quest'ultimo4.
Ciò stante, l'attrice ha intrapreso la presente lite giudiziaria per ottenere il soddisfo delle sue ragioni.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda solo in ordine al CP_5 quantum debeatur, ritenuta acclarata la dinamica dell'evento dannoso, e quindi la responsabilità della conducente, sua assicurata, quale accertato dalla Polizia
Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto.
La convenuta, fondandosi sulla relazione del perito incaricato dalla CP_9
(che aveva assunto la gestione stragiudiziale del sinistro nella
[...] prospettiva di una domanda di risarcimento diretto), quantificava il danno permanente nei limiti dell'8% della capacità totale, evidenziando la rilevante differenza rispetto alle pretese dell'attrice ed individuando in tale divario il motivo della mancata definizione del risarcimento in ambito stragiudiziale.
Rappresentava, inoltre, l'avvenuto pagamento di un acconto da parte della e della somma di € 1.013,56 da parte di , Controparte_8 CP_7 chiedendo di tener conto di tali pagamenti nei conteggi volti a determinare il dovuto. rimaneva contumace. Controparte_4
Pag. 4 di 8 Le parti depositvano memorie di cui all'art. 183,6 c.p.c.
L'istruttoria si svolgeva mediante le sole produzioni documentali, ritenute inammissibili (per indeterminatezza) e comunque irrilevanti, le prove orali formulate dall'attrice. Veniva, inoltre, disposta CTU medico legale per la quantificazione delle lesioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifico è tra le parti che la responsabilità del sinistro sia interamente a carico della conducente del veicolo assicurato dalla come, d'altra parte, CP_5 emerge chiaramente dalla ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza del fatto e contenuta nel relativo verbale versato in atti, per cui le convenute (proprietaria dell'auto e compagnia assicurativa RCA) devono ritenersi obbligate in solido al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
In ordine alla entità delle lesioni, la Consulenza d'ufficio, che si ritiene condivisibile ed esaustiva, ha accertato che: “Per quanto concerne il nesso di causa tra la caduta e le lesioni riportate, non si rilevano dubbi, la è stata Pt_1 urtata da auto a bassa velocità ed è caduta a terra urtando l'osso sacro, la spalla sinistra ed il ginocchio destro, oltre ad escoriazioni multiple. Tale evento ha provocato trauma contusivo del rachide lombosacrale con voluminoso ematoma del gluteo e dell'anca destra cui residua persistente ematoma in organizzazione fibrosa al gluteo, frattura del soma di S3 oltre a contusione del rachide lombare, attendibile traumatismo della spalla sinistra in destrimane con riscontro strumentale di lesione subtotale del tendine del muscolo sovraspinoso, trauma contusivo del ginocchio destro con riscontro strumentale di distrazione del collaterale ed una cicatrice al collo del piede destro. Gli esiti residuali, a carattere permanente, sono rappresentati da limitazione dei movimenti della spalla sinistra in soggetto destrimane, sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio destro e del rachide lombosacrale, oltre a persistenza di ematoma al gluteo destro. Tali menomazioni devono essere quantificate, secondo le linee
Pag. 5 di 8 guida di uso corrente, in misura pari a 10% (dieci) in riferimento al danno biologico, comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali. Tali lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea certificata dalla data dell'evento (12 settembre 2019) al 13 dicembre 2019 (data di temine inabilità lavorativa) per complessivi 92 (novantadue) giorni che vengono così suddivisi: -
10 (dieci) giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%; -15 (quindici) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; - 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; - 42 (quarantadue) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%”.
Per la liquidazione del danno (sulla base delle risultanze della CTU) ritiene il
Giudicante di dover ricorrere alle Tabelle del Tribunale di Milano che rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento.
Di conseguenza, il danno biologico permanente e temporaneo, facendo riferimento alla tabella vigente per la liquidazione delle macro-permanenti del
Tribunale di Milano, aggiornata al 2024, deve essere così quantificato: per l'inabilità temporanea, nella somma di Euro € 1.150,00 per 10 giorni di inabilità temporanea assoluta, nella somma di € 1.293,75 per 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, nella somma di € 1725,00 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e nella somma di Euro 1.207,50 per 42 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, e così complessivamente in Euro
5.376,25; per l'inabilità permanente, tenuto conto del grado di invalidità accertato (10%)
e dell'età del soggetto che, al momento dell'evento, aveva cinquantanove anni, viene determinata nella somma di € 23.371,00.;
e, quindi, in totali € 28.747,25.
Si evidenzia che le tabelle del Tribunale di Milano adottate per la determinazione del danno prevedono già la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di sofferenza soggettiva, per cui nella liquidazione sono ricompresi il danno biologico, il
Pag. 6 di 8 danno morale e quello esistenziale, valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale.
Ritiene, altresì, il Giudicante che non siano emersi elementi (peculiari circostanze del caso concreto che abbiano determinato conseguenze dannose diverse e ulteriori rispetto a quelle indefettibilmente e ordinariamente connesse al tipo di invalidità riportata) validi a giustificare la personalizzazione del danno ed il conseguente aumento dell'importo unitariamente liquidato in base alle tabelle milanesi.
Il danno complessivo, determinato con le tabelle aggiornate alla data della sentenza, ammonta, pertanto, ad Euro € 28.747,25 e da tale importo vanno detratte le somme già percepite dall'attrice ovvero, € 1.013,56 pari all'importo del danno biologico risarcito dall' ed € 2.000,00 versati dalla CP_7 [...]
e trattenuti dall'attrice in conto maggior avere che, Controparte_8 rivalutati ad oggi, assommano ad €, rispettivamente, ad € 1.183, 84 e, quindi, complessivamente ad € 3.515,84.
Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle del 2024, sulla suddetta somma non compete la rivalutazione, ma solo gli interessi corrispettivi al tasso legale, dalla data della presente sentenza alla data del pagamento sulla somma non più soggetta a rivalutazione.
Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, invece, la somma deve essere devalutata a quella corrispondente al momento del sinistro, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna.
Va, altresì, riconosciuto all'attrice l'importo di € 1.573,35, comprendente le spese mediche fino alla guarigione (13 dicembre 2019) e medico-legali prodromiche all'instaurazione del presente giudizio, quali documentate dalla parte e ritenute congrue dal CTU.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta. Ritiene, peraltro, il giudicante che ricorrano giusti motivi per la parziale compensazione delle stesse in considerazione del fatto
Pag. 7 di 8 che la pretesa economica avanzata dall'attrice è stata accertata in misura notevolmente inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per i titoli di cui in parte motiva, accertata la totale responsabilità di parte convenuta nella CP_4 produzione del sinistro per cui è causa,
condanna le convenute, in solido tra loro, a pagare in favore della attrice
[...]
Pt_1
-la somma di € 25.231,41 (pari al danno accertato al netto degli acconti percepiti) maggiorata degli interessi corrispettivi dalla data della sentenza al saldo effettivo, nonché degli interessi compensativi maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata sino ad oggi;
-la somma di € 1.573,35 a titolo di danno spese mediche e medico-legali, maggiorata degli interessi corrispettivi dalla data della domanda al saldo;
-condanna, altresì le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla attrice le spese di CTP pari ad € 305,00, nonchè i 2/3 delle spese di lite (compensato l'ulteriore terzo), che liquida, nell'intero, sulla base della media dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, applicato lo scaglione sul 'decisum' in complessivi € 7.616,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, CAP ed IVA, se dovuta, ed esborsi (contributo unificato e marca da bollo, documentati in atti);
-pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, le spese di
CTU, nella misura liquidata in giudizio.
Così deciso.
PR, 27/6/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di PR, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione: - accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa, avvenuto in Montemurlo (PO), sulla rotatoria all'incrocio tra Via Scarpettini e Via Milano, in data 12/9/2019, si è verificato per esclusivi fatto e colpa della SI.ra , conducente Controparte_6 dell'autovettura Jeep targata FN664SP, di proprietà della SI.ra ; - per l'effetto Controparte_4 condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura Jeep targata FN664SP, e la SI.ra
, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_4 patrimoniali subiti dalla SI.ra a seguito del sinistro per cui è causa, avvenuto in data Parte_1 12/9/2019, danni che si indicano nella residua somma pari ad Euro 54.689,37, o comunque in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al giorno dell'effettivo pagamento;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”. 2 Voglia il Tribunale adito, premessa ogni altra declaratoria opportuna e rigettata ogni diversa istanza, accertare e dichiarare nella misura effettivamente dovuta sulla base delle risultanze istruttorie l'entità del risarcimento spettante alla SI.ra in conseguenza del sinistro Parte_1 stradale per cui è causa, con conseguente rigetto di ogni ulteriore e ingiustificata pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti dei convenuti nel presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa”. 3 In virtù dell'art. 149 comma 2 D.Lgs. 209/2005 che stabilisce espressamente che “La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”. cioè per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9%. 4 Come statuito Corte Costituzionale, secondo cui “l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.” (Cort. Cost. n. 180/09).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PR , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 883/2021
promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Francesca e dall'Avv. Federico Landi entrambi del Foro di PR presso i quale è altresì elettivamente domiciliata per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(c.f.: , P. IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_2 CP_3 giusta procura speciale del 26/0572020 in autentica Notaio dott. Per_1 di Bologna ai nn. 93925/10524 di rep/fasc, rappresentata e difesa
[...] dagli avv.ti Alberto Magnolfi ed Andrea Vaiani, entrambi del foro di PR, i quali è altresì elettivamente domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO
Controparte_4
CONVENUTA contumace
Oggetto: risarcimento lesioni da sinistro stradale
PRIMA UDIENZA: 16/7/2021 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 11/1/2024
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: 'in via istruttoria per l'ammissione della prova per testi formulata nella memoria n.2 e non ammessa e nel merito conclude come da memoria n. 1 ex art. 183,6 c.p.c1 con vittoria di spese e compensi professionali e spese di ctp come da relativa fattura che si chiede di depositare in pct'.
Per la convenuta : 'come in comparsa di Controparte_5 costituzione e risposta2'.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la e al fine di ottenere la Controparte_5 Controparte_4 condanna dei medesimi, in solido tra loro, all'integrale risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 12/9/2019 sulla rotatoria posta all'incrocio tra Via Scarpettini e Via Milano, in Montemurlo
(PO), la cui responsabilità era, a suo dire, interamente da attribuire alla predetta assicurata con CP_4 CP_5
Narrava, in proposito che il sinistro de quo ha avuto la seguente dinamica: il motociclo Piaggio Liberty tg. EK67640, condotto dalla SI.ra , Parte_1 percorreva regolarmente la rotatoria posta all'incrocio tra Via Milano e Via R.
Scarpettini, a Montemurlo (PO), quando veniva urtato all'autovettura Jeep tg.
FN664SPm di proprietà di e condotta da la Controparte_4 Controparte_6
Pag. 2 di 8 quale, provenendo da Via Milano, giunta in corrispondenza della predetta rotatoria, si immetteva nella rotatoria stessa, e, nonostante la segnaletica, ometteva di concedere la dovuta precedenza. Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Montemurlo, che aveva accertato la dinamica del sinistro come sopra riferita, rilevando la violazione, da parte del veicolo condotto dalla SI.ra dell'art. 145, commi 4 e 10, C.d.S. Controparte_6 per essersi immessa sulla rotatoria omettendo di dare precedenza ad altro veicolo già regolarmente in transito sulla stessa.
A causa del sinistro de quo l'attrice riportava lesioni personali, che richiedevano il trasporto tramite autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di PR e, precisamente: frattura del soma di S3, lesione legamento collaterale laterale al ginocchio destro, borsite post-traumatica di spalla sinistra con segni da conflitto subacromionacromiale, traumi escoriati con minimo pregiudizio estetico alla tibiotarsica destra.
Tali lesioni avrebbero provocato all'attrice, una Inabilità Temporanea dal
12.09.2019 al 13.12.2019, ed una Invalidità Permanente quantificata nella misura del 15%, come risulta dalla perizia medico – legale effettuata in data
24.01.2020 dal Dott. nonchè spese mediche per Euro Persona_2
2.243,26.
In conseguenza del sinistro de quo aveva provveduto alla liquidazione, CP_7 in favore dell'attrice, dell'importo di € 1.013,56 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta e la compagnia Controparte_8 assicuratrice per la R.C.A. del motociclo condotto dall'attrice medesima, aveva versato all'attrice l'importo di € 2.000,00 in data 7/4/2020 che veniva trattenuto dalla medesima in acconto del proprio maggiore avere, quantificato in € 54.689,37.
Nonostante le ripetute richieste di risarcimento danni effettuate dal legale della la società compagnia assicuratrice Pt_1 Controparte_1 per la R.C.A. dell'autovettura Jeep tg. FN664SP, non ha mai provveduto all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla medesima né vi ha provveduto la per cui l'attrice invitava le due compagnie e la Controparte_8 SI.ra alla stipula di convenzione di negoziazione assistita. Controparte_4
In proposito, la comunicava la propria decisione di Controparte_8
Pag. 3 di 8 non partecipare alla procedura di negoziazione assistita, ritenendo di avere già formulato una congrua offerta, mentre la comunicava che “i Controparte_1 danni lamentati in riferimento al sinistro in oggetto dovranno essere gestiti dalla in regime di Risarcimento Diretto”. L'assunto Controparte_8 della sempre a detta dell'attrice, deve ritenersi errato in CP_5 considerazione dell'entità delle lesioni subite dalla SI.ra , che Parte_1 hanno comportato una Invalidità Permanente quantificata nella misura del
15%, a cui dunque non si applica il risarcimento diretto3 ed in ogni caso in quanto la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere se richiedere il risarcimento alla propria compagnia, oppure al responsabile civile ed alla compagnia assicuratrice di quest'ultimo4.
Ciò stante, l'attrice ha intrapreso la presente lite giudiziaria per ottenere il soddisfo delle sue ragioni.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda solo in ordine al CP_5 quantum debeatur, ritenuta acclarata la dinamica dell'evento dannoso, e quindi la responsabilità della conducente, sua assicurata, quale accertato dalla Polizia
Municipale intervenuta nell'immediatezza del fatto.
La convenuta, fondandosi sulla relazione del perito incaricato dalla CP_9
(che aveva assunto la gestione stragiudiziale del sinistro nella
[...] prospettiva di una domanda di risarcimento diretto), quantificava il danno permanente nei limiti dell'8% della capacità totale, evidenziando la rilevante differenza rispetto alle pretese dell'attrice ed individuando in tale divario il motivo della mancata definizione del risarcimento in ambito stragiudiziale.
Rappresentava, inoltre, l'avvenuto pagamento di un acconto da parte della e della somma di € 1.013,56 da parte di , Controparte_8 CP_7 chiedendo di tener conto di tali pagamenti nei conteggi volti a determinare il dovuto. rimaneva contumace. Controparte_4
Pag. 4 di 8 Le parti depositvano memorie di cui all'art. 183,6 c.p.c.
L'istruttoria si svolgeva mediante le sole produzioni documentali, ritenute inammissibili (per indeterminatezza) e comunque irrilevanti, le prove orali formulate dall'attrice. Veniva, inoltre, disposta CTU medico legale per la quantificazione delle lesioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifico è tra le parti che la responsabilità del sinistro sia interamente a carico della conducente del veicolo assicurato dalla come, d'altra parte, CP_5 emerge chiaramente dalla ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza del fatto e contenuta nel relativo verbale versato in atti, per cui le convenute (proprietaria dell'auto e compagnia assicurativa RCA) devono ritenersi obbligate in solido al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
In ordine alla entità delle lesioni, la Consulenza d'ufficio, che si ritiene condivisibile ed esaustiva, ha accertato che: “Per quanto concerne il nesso di causa tra la caduta e le lesioni riportate, non si rilevano dubbi, la è stata Pt_1 urtata da auto a bassa velocità ed è caduta a terra urtando l'osso sacro, la spalla sinistra ed il ginocchio destro, oltre ad escoriazioni multiple. Tale evento ha provocato trauma contusivo del rachide lombosacrale con voluminoso ematoma del gluteo e dell'anca destra cui residua persistente ematoma in organizzazione fibrosa al gluteo, frattura del soma di S3 oltre a contusione del rachide lombare, attendibile traumatismo della spalla sinistra in destrimane con riscontro strumentale di lesione subtotale del tendine del muscolo sovraspinoso, trauma contusivo del ginocchio destro con riscontro strumentale di distrazione del collaterale ed una cicatrice al collo del piede destro. Gli esiti residuali, a carattere permanente, sono rappresentati da limitazione dei movimenti della spalla sinistra in soggetto destrimane, sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio destro e del rachide lombosacrale, oltre a persistenza di ematoma al gluteo destro. Tali menomazioni devono essere quantificate, secondo le linee
Pag. 5 di 8 guida di uso corrente, in misura pari a 10% (dieci) in riferimento al danno biologico, comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali. Tali lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea certificata dalla data dell'evento (12 settembre 2019) al 13 dicembre 2019 (data di temine inabilità lavorativa) per complessivi 92 (novantadue) giorni che vengono così suddivisi: -
10 (dieci) giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%; -15 (quindici) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; - 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; - 42 (quarantadue) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%”.
Per la liquidazione del danno (sulla base delle risultanze della CTU) ritiene il
Giudicante di dover ricorrere alle Tabelle del Tribunale di Milano che rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento.
Di conseguenza, il danno biologico permanente e temporaneo, facendo riferimento alla tabella vigente per la liquidazione delle macro-permanenti del
Tribunale di Milano, aggiornata al 2024, deve essere così quantificato: per l'inabilità temporanea, nella somma di Euro € 1.150,00 per 10 giorni di inabilità temporanea assoluta, nella somma di € 1.293,75 per 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, nella somma di € 1725,00 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e nella somma di Euro 1.207,50 per 42 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, e così complessivamente in Euro
5.376,25; per l'inabilità permanente, tenuto conto del grado di invalidità accertato (10%)
e dell'età del soggetto che, al momento dell'evento, aveva cinquantanove anni, viene determinata nella somma di € 23.371,00.;
e, quindi, in totali € 28.747,25.
Si evidenzia che le tabelle del Tribunale di Milano adottate per la determinazione del danno prevedono già la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di sofferenza soggettiva, per cui nella liquidazione sono ricompresi il danno biologico, il
Pag. 6 di 8 danno morale e quello esistenziale, valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale.
Ritiene, altresì, il Giudicante che non siano emersi elementi (peculiari circostanze del caso concreto che abbiano determinato conseguenze dannose diverse e ulteriori rispetto a quelle indefettibilmente e ordinariamente connesse al tipo di invalidità riportata) validi a giustificare la personalizzazione del danno ed il conseguente aumento dell'importo unitariamente liquidato in base alle tabelle milanesi.
Il danno complessivo, determinato con le tabelle aggiornate alla data della sentenza, ammonta, pertanto, ad Euro € 28.747,25 e da tale importo vanno detratte le somme già percepite dall'attrice ovvero, € 1.013,56 pari all'importo del danno biologico risarcito dall' ed € 2.000,00 versati dalla CP_7 [...]
e trattenuti dall'attrice in conto maggior avere che, Controparte_8 rivalutati ad oggi, assommano ad €, rispettivamente, ad € 1.183, 84 e, quindi, complessivamente ad € 3.515,84.
Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle del 2024, sulla suddetta somma non compete la rivalutazione, ma solo gli interessi corrispettivi al tasso legale, dalla data della presente sentenza alla data del pagamento sulla somma non più soggetta a rivalutazione.
Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, invece, la somma deve essere devalutata a quella corrispondente al momento del sinistro, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna.
Va, altresì, riconosciuto all'attrice l'importo di € 1.573,35, comprendente le spese mediche fino alla guarigione (13 dicembre 2019) e medico-legali prodromiche all'instaurazione del presente giudizio, quali documentate dalla parte e ritenute congrue dal CTU.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta. Ritiene, peraltro, il giudicante che ricorrano giusti motivi per la parziale compensazione delle stesse in considerazione del fatto
Pag. 7 di 8 che la pretesa economica avanzata dall'attrice è stata accertata in misura notevolmente inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per i titoli di cui in parte motiva, accertata la totale responsabilità di parte convenuta nella CP_4 produzione del sinistro per cui è causa,
condanna le convenute, in solido tra loro, a pagare in favore della attrice
[...]
Pt_1
-la somma di € 25.231,41 (pari al danno accertato al netto degli acconti percepiti) maggiorata degli interessi corrispettivi dalla data della sentenza al saldo effettivo, nonché degli interessi compensativi maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata sino ad oggi;
-la somma di € 1.573,35 a titolo di danno spese mediche e medico-legali, maggiorata degli interessi corrispettivi dalla data della domanda al saldo;
-condanna, altresì le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla attrice le spese di CTP pari ad € 305,00, nonchè i 2/3 delle spese di lite (compensato l'ulteriore terzo), che liquida, nell'intero, sulla base della media dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, applicato lo scaglione sul 'decisum' in complessivi € 7.616,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, CAP ed IVA, se dovuta, ed esborsi (contributo unificato e marca da bollo, documentati in atti);
-pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, le spese di
CTU, nella misura liquidata in giudizio.
Così deciso.
PR, 27/6/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di PR, respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione: - accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa, avvenuto in Montemurlo (PO), sulla rotatoria all'incrocio tra Via Scarpettini e Via Milano, in data 12/9/2019, si è verificato per esclusivi fatto e colpa della SI.ra , conducente Controparte_6 dell'autovettura Jeep targata FN664SP, di proprietà della SI.ra ; - per l'effetto Controparte_4 condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura Jeep targata FN664SP, e la SI.ra
, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_4 patrimoniali subiti dalla SI.ra a seguito del sinistro per cui è causa, avvenuto in data Parte_1 12/9/2019, danni che si indicano nella residua somma pari ad Euro 54.689,37, o comunque in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al giorno dell'effettivo pagamento;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”. 2 Voglia il Tribunale adito, premessa ogni altra declaratoria opportuna e rigettata ogni diversa istanza, accertare e dichiarare nella misura effettivamente dovuta sulla base delle risultanze istruttorie l'entità del risarcimento spettante alla SI.ra in conseguenza del sinistro Parte_1 stradale per cui è causa, con conseguente rigetto di ogni ulteriore e ingiustificata pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti dei convenuti nel presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa”. 3 In virtù dell'art. 149 comma 2 D.Lgs. 209/2005 che stabilisce espressamente che “La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”. cioè per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9%. 4 Come statuito Corte Costituzionale, secondo cui “l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.” (Cort. Cost. n. 180/09).