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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/07/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3213/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
26/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DE BIASI ROSSELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CASAGRANDE DORIANA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare
1 o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
17/07/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Affida la figlia minore, ad entrambi i genitori in via condivisa, con residenza presso Persona_1
la madre e collocamento come da calendario sotto esteso e con la precisazione che nei periodi di vacanze scolastiche la presa in consegna della minore da parte del padre debba intendersi entro le ore
10.00:
DOM Controparte_1
Papà con NO Papà con NO Mamma con
Mamma con
Mamma con
Mamma con
Mamma con NO NO NO NO NO
Papà con NO Mamma con Papà con NO Papà con NO Papà con NO Mamma con Mamma con NO NO NO
Papà con NO Papà con NO Mamma con
Mamma con
Mamma con
Mamma con
Mamma con NO NO NO NO NO
Papà con NO Mamma con Papà con NO Papà con NO Papà con NO Mamma con Mamma con NO NO NO
I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2 I genitori si impegnano a:
- gestire autonomamente l'ordinaria amministrazione nei giorni di collocamento della figlia presso di sé;
- mantenere una comunicazione funzionale fra loro e con la figlia;
- non coinvolgere la figlia in questioni di natura economica relative alla separazione;
- essere collaborativi tra loro nel dare esecuzione al piano genitoriale e flessibili nel concordarne le eventuali occasionali deroghe;
- contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
- condividere con l'altro genitore le informazioni importanti riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, salute, ecc.), fermo restando che ciascun genitore avrà il dovere di assumere direttamente le informazioni di cui sopra presso le varie agenzie di riferimento.
2) Vacanze e festività
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di sovrapposizione di periodi ad anni dispari prevarrà il periodo prescelto dalla madre, ad anni pari quello prescelto dal padre. Il periodo di vacanze natalizie sarà suddiviso tra i genitori come segue: dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre con un genitore e dalla mattina del 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore. La vigilia di Natale sarà trascorsa con il genitore che non avrà avuto con sé Per_1
il giorno di Natale. Alternati di anno in anno tra i genitori i relativi periodi. La Pasqua successiva sarà trascorsa con il genitore che non ha avuto con sé la figlia il giorno del precedente Natale. Il periodo delle relative vacanze sarà suddiviso tra i genitori come segue: dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore e da Pasquetta sino al rientro a scuola con l'altro. I genitori alterneranno di anno in anno i ponti e le altre festività scolastiche (Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2
Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, festa del Patrono).
Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento,
3 custodia e deroghe al calendario.
3) Il sig. oncorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo alla sig.ra Pt_2 Per_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile dell'importo di €
400,00 a decorrere dal mese di maggio 2025. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo per il processo di
Famiglia” applicato presso il Tribunale di Treviso, a carico del sig. nella misura del 70%, a Pt_2
carico della sig.ra del 30%, con l'ulteriore precisazione che completerà il ciclo Parte_1 Per_1
scolastico della scuola materna presso il Collegio Immacolata di Conegliano, ove risulta pre-iscritta, e che le relative spese scolastiche, comprensive di rette, mensa e doposcuola, saranno a carico del padre per l'intero. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, alla fine di ciascun mese, fornendo il relativo documento giustificativo, gli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie ed, eseguita la relativa compensazione, a provvedere al rimborso del dovuto entro il 10 del mese successivo.
4) la sig.ra percepirà l'Assegno unico per l'intero; Parte_1
5) Ciascun genitore porterà in deduzione, in sede di dichiarazione fiscale, nella percentuale sopportata, le spese straordinarie sostenute per la figlia.
6) I ricorrenti dichiarano di prestazione acquiescenza all'emananda sentenza.
7) Spese di procedura compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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