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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1979/2023 R.G.A.C. (Riforma
Cartabia), avente ad oggetto: rapporti societari, posta in decisione all'udienza monocratica a trattazione scritta del 26-3-25 e vertente
[...]
nato a [...] in data [...], Parte_1 residente in [...], (CF
), ed elettivamente domiciliato in Napoli presso C.F._1 lo studio dell'avv. Sergio Cosentini (C.F. – PEC C.F._2
, alla Via Nuova del Campo n. 14, giusta Email_1 procura agli atti
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. C.F. , - dichiarata fallita con
[...] P.IVA_1 sentenza n. 23/2019 del Tribunale di Napoli Nord,), con sede legale in
Crispano (NA), alla Via Frattapiccola, n. 14, in persona del curatore fallimentare, Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Giuseppe Penta del foro di Napoli (C.F. ), con C.F._3 studio sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82, presso il quale elettivamente domicilia – n. fax 08119134769, indirizzo p.e.c.
presso cui dichiara di Email_2 voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento – giusta agli atti e resa su foglio separato in forza di provvedimento autorizzativo del G.D. Dott.ssa , del 26.05.2023, anche di Per_1 ammissione al gratuito patrocinio
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.01.2020, il Sig. PT
, odierno appellante, proponeva opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione di pagamento, ex art. 150 l.f., emessa in data 5.11.201 dal G.D. nei suoi confronti.
Il predetto provvedimento ingiungeva all'odierno appellante il pagamento della somma di € 37.500,00 oltre interessi dalla data del contratto di società e fino al soddisfo in favore della curatela del fallimento, a titolo di versamenti ancora dovuti per effetto dell'acquisto di una quota pari a 50% del capitale sociale.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1062/2023 del
14.03.2023, a definizione del predetto giudizio, rigettava l'opposizione proposta dall'opponente e, per effetto, confermava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale il 5.11.2019 e lo dichiarava esecutivo;
condannava al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore dello Stato ex art. 133 TUSG, liquidate in € 3.448,00, per compensi, oltre accessori.
Proponeva appello , formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: «Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in vita principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e , per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1062/2023 pubbl. il
14/03/2023, resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Luciano Ferraro – R.G. n.
1682/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di promo grado che qui si riportano: “1. In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza;
2. In via processuale ammettere i mezzi istruttori articolati e non ammessi;
3. Revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 5.11.2019 per i motivi sopra esposti, in particolare per insussistenza e/o inesigibilità del credito;
4. Condannare il CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc per Controparte_1 manifesta infondatezza della domanda;
5. Condannare il
[...] al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professioni di giudizio ai sensi del DM n, 55/14 con attribuzioni al procuratore costituito.” E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ed entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la Curatela parte resistente, che concludeva: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello del Sig. , Parte_1 per le motivazioni tutte di cui al presente atto, sia per tardività, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., che per mancato rispetto del dettato dell'art. 342 c.p.c., ovvero, in via alternativa, in quanto manifestatamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito ed in ogni altro caso, rigettare l'appello”.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 26-3-25, rinviata per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, e svoltasi con trattazione cartolare ex art. 221 D.L. n. 34/2020, la causa è stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Dagli atti risulta che, a fronte della notifica della sentenza appellata, intervenuta in data 14.03.2023, il sig. proponeva Parte_1 appello con citazione la cui notifica si è perfezionata in data
24.04.2023.
La parte appellata eccepisce la tardività dell'appello ai sensi degli artt.
325 e 326 c.p.c. La parte appellante controdeduce che: “la sentenza appellata non risulta regolarmente notificata né agli atti vi è prova di tanto, essendo prodotto …non un file xml ma una immagine di una mail solo apparentemente inviata e senza prova di consegna dal sistema ricevente;
in ogni caso peraltro privo di conformità. Come se non bastasse anche il file .pdf indicato come allegato “copia sentenza” è un documento non firmato e privo di attestazione di conformità, tale da non potersi ritenere, nella denegata ipotesi fosse ritenuto idoneo l'invio riproducente un atto idoneo ad alcunché. Si contesta che la notifica sia stata validamente eseguita, in quanto: non vi è certezza della ricezione effettiva da parte del difensore dell'appellante; La PEC prodotta dalla Curatela va verificata in merito alla corretta certificazione di consegna;
in ogni caso, qualora vi fossero dubbi sull'effettività della notifica, dovrebbe applicarsi il termine lungo di impugnazione”.
In sostanza, la parte appellante ha dedotto di non aver ricevuto la notifica a mezzo pec della sentenza impugnata per irregolarità formale della sua documentazione da parte dell'appellata.
Nel caso di specie, si rileva che quest'ultima ha allegato un file in formato .msg contenente la ricevuta di consegna al procuratore costituito del Sig. in prime cure. PT
In particolare, risulta che il detto file contiene al suo interno il file della relata di notifica in formato pdf con estensione .p7m nonché il file della detta sentenza in formato .pdf.
Orbene, si osserva in punto di diritto che la ricevuta di avvenuta Cont consegna in formato certifica che la PEC è stata consegnata al destinatario e permette di avere certezza relativamente alla data e all'ora della notifica, i quanto formato consenttoi dall'art. 13 delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44.
Inoltre, si rileva che la estensione “.p7m” del file contenente la relata di notifica garantisce l'integrità e immodificabilità del documento informatico e dall'altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l'autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L'estensione .p7m identifica, infatti, files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale,
l'estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato.
Dunque, è perfettamente valida la notificazione telematica di un atto redatto in forma di documento informatico con estensione «p7m», essendo onere dell'avvocato destinatario dotarsi degli strumenti necessari per aprire il relativo file e leggerne il contenuto (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, ord., 25.9.2017, n. 22320; Cass. 28 settembre 2017, n.
22756; Cass. n. 16189 del 08/06/2023).
Infine, si osserva che il deposito di documenti allegati in PDF è sufficiente a dimostrare la notifica dei medesimi, se il destinatario non ha contestato la conformità, dal momento che il fine ultimo dell'atto è stato comunque realizzato, in quanto che i vizi formali non comportano la nullità dell'atto se esso ha raggiunto il suo scopo e se non viene lesa la possibilità di difesa della controparte;
ciò in base al principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti (Corte di
Cassazione n. 27677/2024).
Nel caso di specie, rilevato che deve ritenersi ritualmente documentato la ricevuta di consegna della detta notifica a mezzo pec in formato telematico consentito (.msg) e con allegazione del file della relata di notifica in formato telematico consentito (pdf con estensione “.p7m” ), considerato che la parte appellante non ha contestato specificamente la conformità all'originale del file in formato .pdf. contenente la copia della sentenza appellata, avendo soltanto dedotto in via meramente formale che tale file .pdf è un “documento non firmato e privo di attestazione di conformità”, deve concludersi che la parte appellata abbia validamente documentato la avvenuta notifica a mezzo pec con esito positivo all'appellante della sentenza appellata in data
14.03.2023.
Pertanto, la notifica dell'atto di appello, intervenuta soltanto il giorno
24.04.2023, deve essere ritenuta tardiva in quanto di data successiva alla decorrenza del c.d. “termine breve” per proporre impugnazione, scadente in data 13.04.2023; per cui l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Per tutto quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile perché proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della ammissione della parte vittoriosa appellata al patrocinio a spese dello Stato.
Dunque, questa Corte deve porre a carico della parte soccombente appellante, non ammessa al detto patrocinio, la refusione in favore della appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio e disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato per la refusione di quanto anticipato da quest'ultimo al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PTM definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PT nei confronti della
[...] [...] avverso la Controparte_1 sentenza n. 1062/2023 del 14.03.2023 del Tribunale di Napoli Nord, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• pone a carico della parte appellante soccombente la refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio anticipate dalla parte appellata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali del
15%, cpa e IVA e spese vive come eventualmente risultanti dai registri di cancelleria;
dispone che il pagamento della detta somma sia eseguito a favore dello Stato;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante soccombente del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n.
115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26-3-25.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 1979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1979/2023 R.G.A.C. (Riforma
Cartabia), avente ad oggetto: rapporti societari, posta in decisione all'udienza monocratica a trattazione scritta del 26-3-25 e vertente
[...]
nato a [...] in data [...], Parte_1 residente in [...], (CF
), ed elettivamente domiciliato in Napoli presso C.F._1 lo studio dell'avv. Sergio Cosentini (C.F. – PEC C.F._2
, alla Via Nuova del Campo n. 14, giusta Email_1 procura agli atti
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. C.F. , - dichiarata fallita con
[...] P.IVA_1 sentenza n. 23/2019 del Tribunale di Napoli Nord,), con sede legale in
Crispano (NA), alla Via Frattapiccola, n. 14, in persona del curatore fallimentare, Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Giuseppe Penta del foro di Napoli (C.F. ), con C.F._3 studio sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82, presso il quale elettivamente domicilia – n. fax 08119134769, indirizzo p.e.c.
presso cui dichiara di Email_2 voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento – giusta agli atti e resa su foglio separato in forza di provvedimento autorizzativo del G.D. Dott.ssa , del 26.05.2023, anche di Per_1 ammissione al gratuito patrocinio
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.01.2020, il Sig. PT
, odierno appellante, proponeva opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione di pagamento, ex art. 150 l.f., emessa in data 5.11.201 dal G.D. nei suoi confronti.
Il predetto provvedimento ingiungeva all'odierno appellante il pagamento della somma di € 37.500,00 oltre interessi dalla data del contratto di società e fino al soddisfo in favore della curatela del fallimento, a titolo di versamenti ancora dovuti per effetto dell'acquisto di una quota pari a 50% del capitale sociale.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1062/2023 del
14.03.2023, a definizione del predetto giudizio, rigettava l'opposizione proposta dall'opponente e, per effetto, confermava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale il 5.11.2019 e lo dichiarava esecutivo;
condannava al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore dello Stato ex art. 133 TUSG, liquidate in € 3.448,00, per compensi, oltre accessori.
Proponeva appello , formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: «Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in vita principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e , per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1062/2023 pubbl. il
14/03/2023, resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Luciano Ferraro – R.G. n.
1682/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di promo grado che qui si riportano: “1. In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza;
2. In via processuale ammettere i mezzi istruttori articolati e non ammessi;
3. Revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 5.11.2019 per i motivi sopra esposti, in particolare per insussistenza e/o inesigibilità del credito;
4. Condannare il CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc per Controparte_1 manifesta infondatezza della domanda;
5. Condannare il
[...] al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professioni di giudizio ai sensi del DM n, 55/14 con attribuzioni al procuratore costituito.” E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ed entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la Curatela parte resistente, che concludeva: “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello del Sig. , Parte_1 per le motivazioni tutte di cui al presente atto, sia per tardività, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., che per mancato rispetto del dettato dell'art. 342 c.p.c., ovvero, in via alternativa, in quanto manifestatamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito ed in ogni altro caso, rigettare l'appello”.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 26-3-25, rinviata per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, e svoltasi con trattazione cartolare ex art. 221 D.L. n. 34/2020, la causa è stata introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Dagli atti risulta che, a fronte della notifica della sentenza appellata, intervenuta in data 14.03.2023, il sig. proponeva Parte_1 appello con citazione la cui notifica si è perfezionata in data
24.04.2023.
La parte appellata eccepisce la tardività dell'appello ai sensi degli artt.
325 e 326 c.p.c. La parte appellante controdeduce che: “la sentenza appellata non risulta regolarmente notificata né agli atti vi è prova di tanto, essendo prodotto …non un file xml ma una immagine di una mail solo apparentemente inviata e senza prova di consegna dal sistema ricevente;
in ogni caso peraltro privo di conformità. Come se non bastasse anche il file .pdf indicato come allegato “copia sentenza” è un documento non firmato e privo di attestazione di conformità, tale da non potersi ritenere, nella denegata ipotesi fosse ritenuto idoneo l'invio riproducente un atto idoneo ad alcunché. Si contesta che la notifica sia stata validamente eseguita, in quanto: non vi è certezza della ricezione effettiva da parte del difensore dell'appellante; La PEC prodotta dalla Curatela va verificata in merito alla corretta certificazione di consegna;
in ogni caso, qualora vi fossero dubbi sull'effettività della notifica, dovrebbe applicarsi il termine lungo di impugnazione”.
In sostanza, la parte appellante ha dedotto di non aver ricevuto la notifica a mezzo pec della sentenza impugnata per irregolarità formale della sua documentazione da parte dell'appellata.
Nel caso di specie, si rileva che quest'ultima ha allegato un file in formato .msg contenente la ricevuta di consegna al procuratore costituito del Sig. in prime cure. PT
In particolare, risulta che il detto file contiene al suo interno il file della relata di notifica in formato pdf con estensione .p7m nonché il file della detta sentenza in formato .pdf.
Orbene, si osserva in punto di diritto che la ricevuta di avvenuta Cont consegna in formato certifica che la PEC è stata consegnata al destinatario e permette di avere certezza relativamente alla data e all'ora della notifica, i quanto formato consenttoi dall'art. 13 delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44.
Inoltre, si rileva che la estensione “.p7m” del file contenente la relata di notifica garantisce l'integrità e immodificabilità del documento informatico e dall'altro, in relazione alla firma digitale, consente (a chi riceve la notifica) di identificare l'autore della stessa e quindi la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima. L'estensione .p7m identifica, infatti, files sui quali è stata apposta una Firma Digitale mediante apposito software. Una volta apposta una firma digitale,
l'estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato.
Dunque, è perfettamente valida la notificazione telematica di un atto redatto in forma di documento informatico con estensione «p7m», essendo onere dell'avvocato destinatario dotarsi degli strumenti necessari per aprire il relativo file e leggerne il contenuto (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, ord., 25.9.2017, n. 22320; Cass. 28 settembre 2017, n.
22756; Cass. n. 16189 del 08/06/2023).
Infine, si osserva che il deposito di documenti allegati in PDF è sufficiente a dimostrare la notifica dei medesimi, se il destinatario non ha contestato la conformità, dal momento che il fine ultimo dell'atto è stato comunque realizzato, in quanto che i vizi formali non comportano la nullità dell'atto se esso ha raggiunto il suo scopo e se non viene lesa la possibilità di difesa della controparte;
ciò in base al principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti (Corte di
Cassazione n. 27677/2024).
Nel caso di specie, rilevato che deve ritenersi ritualmente documentato la ricevuta di consegna della detta notifica a mezzo pec in formato telematico consentito (.msg) e con allegazione del file della relata di notifica in formato telematico consentito (pdf con estensione “.p7m” ), considerato che la parte appellante non ha contestato specificamente la conformità all'originale del file in formato .pdf. contenente la copia della sentenza appellata, avendo soltanto dedotto in via meramente formale che tale file .pdf è un “documento non firmato e privo di attestazione di conformità”, deve concludersi che la parte appellata abbia validamente documentato la avvenuta notifica a mezzo pec con esito positivo all'appellante della sentenza appellata in data
14.03.2023.
Pertanto, la notifica dell'atto di appello, intervenuta soltanto il giorno
24.04.2023, deve essere ritenuta tardiva in quanto di data successiva alla decorrenza del c.d. “termine breve” per proporre impugnazione, scadente in data 13.04.2023; per cui l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Per tutto quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile perché proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della ammissione della parte vittoriosa appellata al patrocinio a spese dello Stato.
Dunque, questa Corte deve porre a carico della parte soccombente appellante, non ammessa al detto patrocinio, la refusione in favore della appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio e disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato per la refusione di quanto anticipato da quest'ultimo al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PTM definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PT nei confronti della
[...] [...] avverso la Controparte_1 sentenza n. 1062/2023 del 14.03.2023 del Tribunale di Napoli Nord, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• pone a carico della parte appellante soccombente la refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio anticipate dalla parte appellata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali del
15%, cpa e IVA e spese vive come eventualmente risultanti dai registri di cancelleria;
dispone che il pagamento della detta somma sia eseguito a favore dello Stato;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante soccombente del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n.
115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26-3-25.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo