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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14201 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri nella causa N.R.G. 39657/2017 pervenuta all'udienza del 5 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Riccardo Parte_1
SS e SU SE
ATTORE
E
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Giulio Controparte_1
Cimaglia
CONVENUTO
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
ND EM
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 5 giugno 2025 con note di trattazione scritta
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano. ha evocato in giudizio e la Parte_1 Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale occorso in data 26 giugno 2016 alle ore 20.30 circa in Roma , previo accertamento della responsabilità esclusiva del nelle CP_1
determinazione del sinistro .
Ha dedotto l'attore che in data 26.6.2016 alle ore 20.30 circa si trovava a bordo del proprio motociclo tg DG67639 e percorreva ad andatura moderata Via Cardano sul margine destro della carreggiata , quando, giunto all'altezza della intersezione con Piazza TO ME , regolata da semaforo esistente all'altezza dello zoccolo spartitraffico e canalizzazione , veniva urtato nella parte sinistra dal veicolo Nissan tg EJ814DM condotto da e assicurato per la RCA Controparte_1
con oggi incorporata nella , il quale proseguiva la Controparte_4 Controparte_5 marcia dopo l'urto e soltanto successivamente , perché raggiunto da un astante che gli riferiva dell'incidente, tornava indietro e forniva le proprie generalità ; ha dedotto l'attore che il CP_1
non si era avveduto del motociclo presente sul lato destro della carreggiata di Via Cardano
(direzione Piazza TO ME ) e così “lo urtava sulla sinistra con la fiancata destra dell'autoveicolo facendolo cadere a terra assieme al conducente ….” (pag. 1 atto di citazione) ; a seguito dell'urto l'attore cadeva a terra riportando lesioni fisiche (v. documentazione sanitaria in atti e consulenza di parte) .
Si è costituito , il quale ha contestato la ricostruzione della dinamica del Controparte_1
sinistro ex adverso compiuta, evidenziando che dal rapporto della Polizia Locale intervenuta subito dopo l'incidente si evinceva che l'attore ripartiva da una sosta e si immetteva nel flusso della circolazione senza prestare la dovuta attenzione al sopraggiungere dei veicoli in marcia;
che inoltre non aveva azionato l'indicatore di direzione ,e che infine era stata elevata contravvenzione per la violazione dell'art. 80 CDS in quanto il motociclo non era stato sottoposto a revisione;
ha concluso per il rigetto della domanda, o in subordine per il riconoscimento della concorsuale ovvero prevalente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'an e il Controparte_6
quantum della pretesa avversaria , instando per il rigetto della stessa o in subordine per il riconoscimento della presunzione di prevalente responsabilità del nella determinazione Pt_1
del sinistro .
La causa è stata istruita con interrogatorio formale dell'attore e del convenuto, prova testimoniale e
CTU medico legale;
assegnata la causa - di cui era precedentemente titolare altro magistrato nella persona della Dott.ssa Eleonora Lombardi- allo scrivente Magistrato, all'udienza indicata in epigrafe veniva disposta la spedizione a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la proponibilità della domanda, tenuto conto delle missive di costituzione in mora ex art. 148 Cod.
Ass. e delle risposte fornita dalla allegate in atti , nonché la procedibilità della domanda CP_2
a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita , invito rimasto senza esito (v. invito in atti) .
Ciò posto , la domanda è infondata e non provata all'esito della espletata istruttoria e va ,pertanto, rigettata.
Invero , dal rapporto in atti si evince la responsabilità in via esclusiva del nella Pt_1 determinazione del sinistro , avendo egli stesso dichiarato ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro di essersi immesso nel flusso della circolazione ripartendo da una sosta , smentendo così
l'assunto contenuto nell'atto di citazione secondo il quale l'urto si sarebbe verificato allorquando il motociclo già transitava su Via Cardano e sarebbe stato attinto nella parte sinistra dall'autovettura
Nissan condotta dal . CP_1
L'attore ebbe a dichiarare : “ero appena uscito dalla friggitoria di Via Cardano … riprendevo la marcia per dirigermi alla Magliana. Guardavo a destra e a sinistra e visto che non vi era nessuno su strada mi immettevo sulla carreggiata a velocità bassissima” (v. rapporto in atti) .
Il conducente della Nissan ha dichiarato ai verbalizzanti: “Stavo percorrendo Via Cardano diretto verso Piazza ME, quando, all'altezza del semaforo di Via Cardano con Piazza ME avendo la luce verde percorrevo la carreggiata tranquillamente. Improvvisamente ho sentito un urto e dallo specchietto ho visto un motorino con una persona a terra …mi sono fermato… Tengo a precisare che io viaggiavo alla mia destra e che lo scooter presumibilmente si sia immesso sulla carreggiata all'altezza dell'attraversamento pedonale uscendo dal marciapiede in cui è sita una attività commerciale dove aveva fatto acquisti” (v. rapporto).
Di poi il teste oculare ,che si trovava in Piazza ME, ha riferito ai VVUU di aver visto Tes_1
“una Nissan di colore bianco che urtava un ragazzo sul motorino e si fermava a due semafori più avanti” .
Il teste , escusso all'udienza del 15.1.2020 , pur avendo riferito che entrambi i veicoli Tes_1
avevano la stessa direzione di marcia, ha tuttavia fornito una ricostruzione del sinistro caratterizzata da inammissibili valutazioni , avendo dichiarato di aver visto il conducente del motorino che veniva urtato da una Nissan bianca “che gli si è accostata a mio parere perché non lo ha visto”, valutazioni che non possono che inficiare la attendibilità e genuinità della testimonianza . Il teste di parte convenuta (vedi verbale udienza 27.10.2020) , che ha assistito al Testimone_2 sinistro ,ha dichiarato che il nell'immettersi nel flusso della circolazione non azionò il Pt_1
relativo indicatore di direzione .
All'esito della espletata istruttoria può dunque rilevarsi che l'attore nell'immettersi nel flusso della circolazione , dopo aver fatto una sosta, non azionò l'indicatore di direzione per segnalare agli altri automobilisti la manovra di immissione , manovra di immissione che avvenne in modo imprudente,
e in violazione del principio generale secondo cui la suddetta manovra va compiuta in condizioni di sicurezza per l'utente che la compie e per gli altri utenti della strada, in modo da recare il minore intralcio possibile al flusso della circolazione .
Il conducente della Nissan , di contro, stava percorrendo Via Cardano , sulla carreggiata caratterizzata dalla presenza di luce semaforica verde;
all'esito della espletata istruttoria non sono emersi elementi tali da fondare una eventuale responsabilità concorsuale per la condotta di guida tenuta dal , il quale, anche ammettendo che non abbia visto il immettersi nel CP_1 Pt_1
flusso della circolazione , non può essere ritenuto (cor)responsabile del sinistro , tenuto conto dell'accertato mancato azionamento dell'indicatore di direzione da parte dell'attore , come riferito dal teste . Tes_2
Inoltre , nessun riscontro probatorio è stato dato in istruttoria all'assunto attoreo secondo il quale la
Nissan procedeva con musica a tutto volume e a velocità elevata (circostanze riferite dal ai Pt_1
verbalizzanti) quando ebbe a verificarsi la collisione.
A quanto sinora esposto ed argomentato si aggiunga la non trascurabile circostanza che il motoveicolo attoreo non era stato sottoposto a revisione periodica , e che per questo motivo venne elevata contravvenzione per la violazione dell'art. 80 CDS .
In altri termini il motoveicolo attoreo non avrebbe potuto e dovuto circolare proprio a cagione della mancata sottoposizione a revisione.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra evidenziate va dunque affermata la esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro , sinistro determinatosi da una sconsiderata condotta di guida tenuta nell'immettersi nel flusso della circolazione dopo la ripartenza da una sosta , manovra di immissione compiuta con un mezzo che a rigore neanche avrebbe potuto circolare .
Si impone dunque il rigetto della domanda .
Le spese di lite , ivi comprese quelle della CTU medico legale seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile- complessità bassa , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio, per € 3809,00 per ciascuna parte convenuta) ; con distrazione in favore del procuratore del , dichiaratosi antistatario . CP_1 I profili di macroscopica responsabilità evidenziati in relazione alla condotta di guida tenuta dall'attore inducono a ritenere che sia stato posto in essere un evidente abuso dello strumento processuale: è stato promosso un procedimento che ab origine aveva scarse probabilità di successo e ciononostante sono state sottratte risorse ,tempo ed energia al servizio giustizia globalmente considerato , tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita con tempi medio lunghi (si sono avvicendati tre Giudici alla trattazione del giudizio), e che quelle risorse avrebbero potuto essere efficacemente impiegate in altri procedimenti .
Si impone dunque la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. – pronuncia che il giudice può emettere anche d'ufficio , a prescindere da una istanza di parte in tal senso- al pagamento di una somma di denaro pari al doppio della somma liquidata a titolo di spese processuali per ciascuna parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore delle parti convenute , che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
d) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. , condanna l'attore al pagamento in favore di ciascuna parte convenuta della somma di € 7618,00.
Così deciso in Roma il 14 ottobre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri nella causa N.R.G. 39657/2017 pervenuta all'udienza del 5 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Riccardo Parte_1
SS e SU SE
ATTORE
E
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Giulio Controparte_1
Cimaglia
CONVENUTO
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
ND EM
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 5 giugno 2025 con note di trattazione scritta
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano. ha evocato in giudizio e la Parte_1 Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale occorso in data 26 giugno 2016 alle ore 20.30 circa in Roma , previo accertamento della responsabilità esclusiva del nelle CP_1
determinazione del sinistro .
Ha dedotto l'attore che in data 26.6.2016 alle ore 20.30 circa si trovava a bordo del proprio motociclo tg DG67639 e percorreva ad andatura moderata Via Cardano sul margine destro della carreggiata , quando, giunto all'altezza della intersezione con Piazza TO ME , regolata da semaforo esistente all'altezza dello zoccolo spartitraffico e canalizzazione , veniva urtato nella parte sinistra dal veicolo Nissan tg EJ814DM condotto da e assicurato per la RCA Controparte_1
con oggi incorporata nella , il quale proseguiva la Controparte_4 Controparte_5 marcia dopo l'urto e soltanto successivamente , perché raggiunto da un astante che gli riferiva dell'incidente, tornava indietro e forniva le proprie generalità ; ha dedotto l'attore che il CP_1
non si era avveduto del motociclo presente sul lato destro della carreggiata di Via Cardano
(direzione Piazza TO ME ) e così “lo urtava sulla sinistra con la fiancata destra dell'autoveicolo facendolo cadere a terra assieme al conducente ….” (pag. 1 atto di citazione) ; a seguito dell'urto l'attore cadeva a terra riportando lesioni fisiche (v. documentazione sanitaria in atti e consulenza di parte) .
Si è costituito , il quale ha contestato la ricostruzione della dinamica del Controparte_1
sinistro ex adverso compiuta, evidenziando che dal rapporto della Polizia Locale intervenuta subito dopo l'incidente si evinceva che l'attore ripartiva da una sosta e si immetteva nel flusso della circolazione senza prestare la dovuta attenzione al sopraggiungere dei veicoli in marcia;
che inoltre non aveva azionato l'indicatore di direzione ,e che infine era stata elevata contravvenzione per la violazione dell'art. 80 CDS in quanto il motociclo non era stato sottoposto a revisione;
ha concluso per il rigetto della domanda, o in subordine per il riconoscimento della concorsuale ovvero prevalente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'an e il Controparte_6
quantum della pretesa avversaria , instando per il rigetto della stessa o in subordine per il riconoscimento della presunzione di prevalente responsabilità del nella determinazione Pt_1
del sinistro .
La causa è stata istruita con interrogatorio formale dell'attore e del convenuto, prova testimoniale e
CTU medico legale;
assegnata la causa - di cui era precedentemente titolare altro magistrato nella persona della Dott.ssa Eleonora Lombardi- allo scrivente Magistrato, all'udienza indicata in epigrafe veniva disposta la spedizione a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la proponibilità della domanda, tenuto conto delle missive di costituzione in mora ex art. 148 Cod.
Ass. e delle risposte fornita dalla allegate in atti , nonché la procedibilità della domanda CP_2
a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita , invito rimasto senza esito (v. invito in atti) .
Ciò posto , la domanda è infondata e non provata all'esito della espletata istruttoria e va ,pertanto, rigettata.
Invero , dal rapporto in atti si evince la responsabilità in via esclusiva del nella Pt_1 determinazione del sinistro , avendo egli stesso dichiarato ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro di essersi immesso nel flusso della circolazione ripartendo da una sosta , smentendo così
l'assunto contenuto nell'atto di citazione secondo il quale l'urto si sarebbe verificato allorquando il motociclo già transitava su Via Cardano e sarebbe stato attinto nella parte sinistra dall'autovettura
Nissan condotta dal . CP_1
L'attore ebbe a dichiarare : “ero appena uscito dalla friggitoria di Via Cardano … riprendevo la marcia per dirigermi alla Magliana. Guardavo a destra e a sinistra e visto che non vi era nessuno su strada mi immettevo sulla carreggiata a velocità bassissima” (v. rapporto in atti) .
Il conducente della Nissan ha dichiarato ai verbalizzanti: “Stavo percorrendo Via Cardano diretto verso Piazza ME, quando, all'altezza del semaforo di Via Cardano con Piazza ME avendo la luce verde percorrevo la carreggiata tranquillamente. Improvvisamente ho sentito un urto e dallo specchietto ho visto un motorino con una persona a terra …mi sono fermato… Tengo a precisare che io viaggiavo alla mia destra e che lo scooter presumibilmente si sia immesso sulla carreggiata all'altezza dell'attraversamento pedonale uscendo dal marciapiede in cui è sita una attività commerciale dove aveva fatto acquisti” (v. rapporto).
Di poi il teste oculare ,che si trovava in Piazza ME, ha riferito ai VVUU di aver visto Tes_1
“una Nissan di colore bianco che urtava un ragazzo sul motorino e si fermava a due semafori più avanti” .
Il teste , escusso all'udienza del 15.1.2020 , pur avendo riferito che entrambi i veicoli Tes_1
avevano la stessa direzione di marcia, ha tuttavia fornito una ricostruzione del sinistro caratterizzata da inammissibili valutazioni , avendo dichiarato di aver visto il conducente del motorino che veniva urtato da una Nissan bianca “che gli si è accostata a mio parere perché non lo ha visto”, valutazioni che non possono che inficiare la attendibilità e genuinità della testimonianza . Il teste di parte convenuta (vedi verbale udienza 27.10.2020) , che ha assistito al Testimone_2 sinistro ,ha dichiarato che il nell'immettersi nel flusso della circolazione non azionò il Pt_1
relativo indicatore di direzione .
All'esito della espletata istruttoria può dunque rilevarsi che l'attore nell'immettersi nel flusso della circolazione , dopo aver fatto una sosta, non azionò l'indicatore di direzione per segnalare agli altri automobilisti la manovra di immissione , manovra di immissione che avvenne in modo imprudente,
e in violazione del principio generale secondo cui la suddetta manovra va compiuta in condizioni di sicurezza per l'utente che la compie e per gli altri utenti della strada, in modo da recare il minore intralcio possibile al flusso della circolazione .
Il conducente della Nissan , di contro, stava percorrendo Via Cardano , sulla carreggiata caratterizzata dalla presenza di luce semaforica verde;
all'esito della espletata istruttoria non sono emersi elementi tali da fondare una eventuale responsabilità concorsuale per la condotta di guida tenuta dal , il quale, anche ammettendo che non abbia visto il immettersi nel CP_1 Pt_1
flusso della circolazione , non può essere ritenuto (cor)responsabile del sinistro , tenuto conto dell'accertato mancato azionamento dell'indicatore di direzione da parte dell'attore , come riferito dal teste . Tes_2
Inoltre , nessun riscontro probatorio è stato dato in istruttoria all'assunto attoreo secondo il quale la
Nissan procedeva con musica a tutto volume e a velocità elevata (circostanze riferite dal ai Pt_1
verbalizzanti) quando ebbe a verificarsi la collisione.
A quanto sinora esposto ed argomentato si aggiunga la non trascurabile circostanza che il motoveicolo attoreo non era stato sottoposto a revisione periodica , e che per questo motivo venne elevata contravvenzione per la violazione dell'art. 80 CDS .
In altri termini il motoveicolo attoreo non avrebbe potuto e dovuto circolare proprio a cagione della mancata sottoposizione a revisione.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra evidenziate va dunque affermata la esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro , sinistro determinatosi da una sconsiderata condotta di guida tenuta nell'immettersi nel flusso della circolazione dopo la ripartenza da una sosta , manovra di immissione compiuta con un mezzo che a rigore neanche avrebbe potuto circolare .
Si impone dunque il rigetto della domanda .
Le spese di lite , ivi comprese quelle della CTU medico legale seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile- complessità bassa , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio, per € 3809,00 per ciascuna parte convenuta) ; con distrazione in favore del procuratore del , dichiaratosi antistatario . CP_1 I profili di macroscopica responsabilità evidenziati in relazione alla condotta di guida tenuta dall'attore inducono a ritenere che sia stato posto in essere un evidente abuso dello strumento processuale: è stato promosso un procedimento che ab origine aveva scarse probabilità di successo e ciononostante sono state sottratte risorse ,tempo ed energia al servizio giustizia globalmente considerato , tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita con tempi medio lunghi (si sono avvicendati tre Giudici alla trattazione del giudizio), e che quelle risorse avrebbero potuto essere efficacemente impiegate in altri procedimenti .
Si impone dunque la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. – pronuncia che il giudice può emettere anche d'ufficio , a prescindere da una istanza di parte in tal senso- al pagamento di una somma di denaro pari al doppio della somma liquidata a titolo di spese processuali per ciascuna parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore delle parti convenute , che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di
, dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
d) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. , condanna l'attore al pagamento in favore di ciascuna parte convenuta della somma di € 7618,00.
Così deciso in Roma il 14 ottobre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri