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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6282 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De IM, sciogliendo la riserva assunta in data 26 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex artt. 281 undecies c.p.c., iscritto al n.25830-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata in U s a il 20.03.1966 c.f. Parte_1
, C.F._1
nata in [...] il [...] c.f. Parte_2
; C.F._2
, nata in [...] il [...] c.f. Controparte_1
; C.F._3
, nato in [...] il [...] c.f. ; Controparte_2 C.F._4
, nata in [...] il [...] c.f. Controparte_3 C.F._5
, nato in [...] il [...] c.f. Controparte_4
C.F._6
, nata in [...] il [...] c.f. ; Controparte_5 C.F._7
, nata in [...] il [...] c.f. ; Controparte_6 C.F._8
, nato in [...] il [...] c.f. Controparte_7
C.F._9 , nata in [...] - Repubblica Cinese Parte_3
C.F._10
, nata in [...] il [...] c.f. Controparte_8 prio ed unitamente a , nato C.F._11 CP_9 in Usa il 24.07.1984 c.f. in qualità di esercenti C.F._12 la responsabilità genitoriale sui minori , nato Persona_1 in Usa il 13.01.2006 c.f. , C.F._13 Parte_4 nato in [...] il [...] C.F._14
Tutti rappresentati e difesi in virtù di procura allegata dall'Avv. Luigi Paiano come da procure in atti allegata
RICORRENTI
E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_10
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente cont.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nato a [...] il 4 Persona_2 settembre 1860.
Il non si è costituito e si dichiara la contumacia. Controparte_10
Il PM non si è espresso.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille. In essa si registra un passaggio per linea femminile. Difatti i ricorrenti sono diretti discendenti in linea retta di R_
, cittadino italiano sin dalla nascita, nato a [...]; ,
[...] Persona_3 ascendente diretta degli odierni ricorrenti, è cittadina italiana alla stregua dell'allora vigente Legge n. 555 del 1912 sulla “Cittadinanza italiana” che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis così sino agli attuali ricorrenti coma da albero genealogico. Tale circostanza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in atti generalizzati:
Parte_1 Parte_1 [...]
, Parte_2 Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 , , Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_8 Persona_1
, sono cittadni italiani per linea materna come Parte_4
suddetto;
Ordina per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piano di
Sorrento, quale comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute iscrizioni e trascrizioni;
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere Controparte_10
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 22 giugno 2025
Il GOT A. De IM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De IM, sciogliendo la riserva assunta in data 26 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex artt. 281 undecies c.p.c., iscritto al n.25830-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata in U s a il 20.03.1966 c.f. Parte_1
, C.F._1
nata in [...] il [...] c.f. Parte_2
; C.F._2
, nata in [...] il [...] c.f. Controparte_1
; C.F._3
, nato in [...] il [...] c.f. ; Controparte_2 C.F._4
, nata in [...] il [...] c.f. Controparte_3 C.F._5
, nato in [...] il [...] c.f. Controparte_4
C.F._6
, nata in [...] il [...] c.f. ; Controparte_5 C.F._7
, nata in [...] il [...] c.f. ; Controparte_6 C.F._8
, nato in [...] il [...] c.f. Controparte_7
C.F._9 , nata in [...] - Repubblica Cinese Parte_3
C.F._10
, nata in [...] il [...] c.f. Controparte_8 prio ed unitamente a , nato C.F._11 CP_9 in Usa il 24.07.1984 c.f. in qualità di esercenti C.F._12 la responsabilità genitoriale sui minori , nato Persona_1 in Usa il 13.01.2006 c.f. , C.F._13 Parte_4 nato in [...] il [...] C.F._14
Tutti rappresentati e difesi in virtù di procura allegata dall'Avv. Luigi Paiano come da procure in atti allegata
RICORRENTI
E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_10
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente cont.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da nato a [...] il 4 Persona_2 settembre 1860.
Il non si è costituito e si dichiara la contumacia. Controparte_10
Il PM non si è espresso.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille. In essa si registra un passaggio per linea femminile. Difatti i ricorrenti sono diretti discendenti in linea retta di R_
, cittadino italiano sin dalla nascita, nato a [...]; ,
[...] Persona_3 ascendente diretta degli odierni ricorrenti, è cittadina italiana alla stregua dell'allora vigente Legge n. 555 del 1912 sulla “Cittadinanza italiana” che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis così sino agli attuali ricorrenti coma da albero genealogico. Tale circostanza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in atti generalizzati:
Parte_1 Parte_1 [...]
, Parte_2 Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 , , Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_8 Persona_1
, sono cittadni italiani per linea materna come Parte_4
suddetto;
Ordina per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piano di
Sorrento, quale comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute iscrizioni e trascrizioni;
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere Controparte_10
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 22 giugno 2025
Il GOT A. De IM