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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4539-2022 RG, tra
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio e Sandra Baldari - Parte_1
opponente;
e
in qualità di mandataria di CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parigi -opposta; nonché
, rappresentata e difesa dagli Avvocati A.Toffoletto, M.Pesenti, CP_2
C.Romeo, L.Cipolla, F.Lettenmayer, S.Daminelli – parte intervenuta;
avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 febbraio 2025), è stato disposto rinvio ex art.281-sexies cpc, con termine note sostitutive d'udienza del
19 febbraio 2025”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.898-2022 emesso Pt_1
nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di € 80.000,00 oltre accessori
(interessi e spese legali) in favore di . CP_1
L'opponente:
-ha premesso di aver prestato fidiussione “omnibus” a garanzia degli obblighi assunti dalla società nei confronti di per Parte_3 CP_2
effetto del contratto di mutuo fondiario del 31 luglio 2007, stipulato con atto del
Notaio di Martina Franca, per l'importo di €252.960,00; Persona_1
1 -ha, inoltre, premesso che il credito azionato con il decreto ingiuntivo costituirebbe il residuo del debito della parte mutuataria dopo la soddisfazione parziale del credito all'esito della procedura esecutiva immobiliare n.43-2018 RGE;
-ha, preliminarmente, disconosciuto le firme risultanti dalla fideiussione “omnibus”.
Ha poi esposto che:
-l'atto di fideiussione “omnibus” è invalido in quanto riproduttivo dello Schema ABI le cui clausole sono state ritenute illecite dalla Banca d'TA con il provvedimento n.55/2005, in quanto contrastanti con le norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
-il credito è stato determinato dalla banca mutuante in applicazione di tassi di interesse superiori ai limiti dei tassi-soglia antiusura operanti per effetto della Legge
108-1996, con conseguenza nullità delle clausole contrattuali e non debenza degli importi delle poste passive a titolo di interessi;
-il credito è stato determinato dalla banca mutuante anche per effetto di capitalizzazione, violativa del divieto di anatocismo.
Ha concluso per l'accertamento di apocrifia delle firme, per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, a vario titolo.
La parte opposta ha, preliminarmente, eccepito che la garanzia del è stata una Pt_1
fideiussione specifica;
ha poi contestato funditus i motivi di opposizione ed ha comunque proposto tempestiva istanza di verificazione ex art.216 cpc.
, nella posizione di mutuante e cedente del credito nell'ambito di CP_2
un'operazione di cessione in blocco ex art.58 TUB in favore di Parte_2
[...
è intervenuta volontariamente nel giudizio svolgendo difese tese a confutare i motivi di opposizione
*** ** ***
L'ordinanza dell'8 febbraio 2023. rilevato che:
-il opponendosi al decreto ingiuntivo n.898/2022, ha formulato una serie di eccezioni (per Pt_1
lo più impeditive del credito azionato in sede monitoria) ed ha contestato la causa debendi, disconoscendo le sottoscrizioni risultanti dal contratto di fideiussione del 31 luglio 2007;
2 -le parti opposte hanno proposto istanza di verificazione ex art.216 cpc, non senza rimarcare l'intento dilatorio del debitore-opponente e, soprattutto, il fatto che : Parte_1
-sia stato legale rappresentante e AU della società che, in data 31 luglio 2007, Parte_3 stipulò con il contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 252.960,00; CP_2
-sia liquidatore della società;
-sia stato sottoscrittore dei contratti in pari data, nella veste di legale rappresentante della società mutuataria e di garante;
-abbia compiuto una serie di atti dispositivi aventi ad oggetto l'immobile gravato da iscrizione ipotecaria in favore di società a lui legate da rapporti di cointeressenza;
-abbia compiuto alcuni pagamenti per i ratei di mutuo nella veste di garante (€70.000,00 in tre anni);
-non abbia contestato le istanze di pagamento e gli atti prodromici alla esecuzione forzata;
considerato che:
-l'assunto dell'opponente circa la “non contezza” della prestata fideiussione con collegato disconoscimento delle firme induce perplessità sul piano del prudente apprezzamento e della verosimiglianza processuale, apparendo quantomeno anomala la tesi difensiva rispetto alla dinamica dei rapporti negoziali, connotati dalla figura del nella veste di legale Pt_1
rappresentante della società mutuataria, di garante, di solvens;
-la condotta negoziale ed esecutiva del medesimo, ben consapevole delle posizioni societarie, dei flussi economici, dei rapporti bancari, non appare conciliabile con l'asserita mancata conoscenza degli obblighi di garante;
-risulta opportuno sollecitare il contraddittorio su tali profili nel primo segmento processuale, in ragione dei canoni doveristici di lealtà e probità (art.88 cpc);
-le complesse fasi processuali conseguenti al disconoscimento ed alla verificazione, coniugate con tutte le altre questioni, potrebbero determinare un vulnus ai precipitati operativi del giusto processo
(art.111 Cost.); ptm al fine di garantire la dialettica processuale sui profili indicati e sul permanere dell'interesse dell'opponente al disconoscimento delle sottoscrizioni risultanti dalla fideiussione:
-concede al il termine del 10 marzo 2023 per il deposito di nota difensiva nel pct;
Pt_1
-concede alle parti opposte il termine del 10 aprile 2023 per il deposito di note difensive nel pct;
-dispone la trattazione scritta con termine del 19 aprile 2023 (udienza tabellare) ex art.127-ter cpc per il deposito di note utili solo all'impulso processuale nella fase cartolare;
3 evidenzia che tale fase interlocutoria si inserisce nel primo segmento processuale la cui definizione sarà data dalla decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dalla concessione del termine per l'avvio della fase di mediazione obbligatoria.
L'ordinanza del 24 aprile 2023. rilevato che la condotta negoziale ed esecutiva di non appare compatibile con il Parte_1
disconoscimento delle sottoscrizioni risultanti dal contratto di fideiussione;
considerato che
l'opponente ha sollevato eccezioni che potrebbero incidere sulla “causa debendi” del credito azionato in sede monitoria;
-dichiara non ammissibile il disconoscimento e, quindi, non necessaria la fase di verificazione;
-disattende la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.898/2022;
-concede il termine di 15 giorni per l'avvio della fase di mediazione obbligatoria;
-dispone la trattazione scritta ex art.127-ter cpc ed assegna il termine del 9 gennaio 2024, ore
9.30, per il deposito di sintetiche note difensive.
L'ordinanza del 27 maggio 2024.
rilevato che:
-la Consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di ausilio per il Giudice;
-la verifica peritale, soprattutto nelle controversie bancarie, risulta necessaria anche solo nella prospettiva dell'accertamento giudiziale del rapporto dare-avere, in contestazione;
-nel caso di specie, in ragione del motivo di opposizione sugli addebiti, asseritamente contra legem, la Ctu deve anche proiettarsi all'accertamento del rispetto delle norme inderogabili, come quelle della Legge 108/1996; ammette le produzioni documentali;
conferisce
l'incarico di Consulenza tecnica d'ufficio al Dott. nell'ambito dei seguenti Persona_2
quesiti:
1) sulla scorta dei documenti prodotti e di altri resi disponibili dalle parti ex art.198 cpc, verifichi le condizioni economiche del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 31 luglio
2007, con atto del Notaio , da ed , i cui Persona_1 Parte_3 CP_2
obblighi restitutori furono garantiti da;
Parte_4
4 2) verifichi i tassi pattuiti per gli interessi corrispettivi e moratori e la loro conformità ai limiti
dei tassi-soglia vigenti ratione temporis per effetto delle rilevazioni previste dalla Legge
108-1996;
3) verifichi gli oneri accessori pattuiti in contratto e/o applicati durante lo svolgimento del rapporto contrattuale;
4) verifichi se la banca mutuante ha addebitato interessi con tassi superiori rispetto a quelli pattuiti;
5) osservando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di usura (Cass.
Sezioni Unite n.19597-2020), accerti se la banca mutuante ha addebitato poste passive superiori ai limiti dei tassi-soglia e, in caso di verifica positiva, escluda tali oneri, applicando i tassi pattuiti, se infra-soglia;
6) determini, quindi, l'importo del saldo-debitore, indicando eventuali differenze rispetto al quantum del credito azionato in sede monitoria.
*** ** ***
Nel corso del giudizio, , a fronte della chiusura della procedura CP_1
esecutiva immobiliare n.43-2018 RGE, ha dedotto e documentato che il credito residuo - insoddisfatto in sede esecutiva – sarebbe di €83.000,00 circa, superiore a quello di €80.000,00 azionato con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. memoria e relativi allegati depositati nel pct in data 8.02.2024).
*** ** ***
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
5 E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, come detto, il debitore-ingiunto ha sollevato eccezioni impeditive del credito.
Le eccezioni non sono fondate.
A)
Per l'asserita apocrifia della firma apposta sul documento negoziale costitutivo della garanzia fideiussoria devono confermarsi le argomentazioni contenute nelle richiamate ordinanze.
Va ancora rimarcato che nella stessa data del 31 luglio 2007, nella Parte_1
doppia veste di legale rappresentante della società e di garante, ha Parte_3
stipulato il contratto di mutuo ipotecario con per l'importo di CP_2
€252.960,00 ed ha costituito fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario;
inoltre, lo stesso ha provveduto al pagamento di ratei del mutuo quale fideiussore per l'importo di €70.000,00.
In ragione di tali, rilevanti, profili è stata esclusa l'ammissibilità del disconoscimento.
B)
L'opponente ha dedotto la nullità della fideiussione “omnibus” perché contenente clausole conformi allo Schema Abi, ritenuto da Banca D'TA, con provvedimento n.55/2005, violativo delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Legge
287-1990); la difesa dell'opponente ha riguardato – soprattutto – la nullità della clausola 6) contenente la deroga del disposto dell'art.1957 c.c. e la conseguente
6 decadenza per la parte creditrice che non ha assunto le dovute iniziative nel termine di due mesi tra la data di estinzione del rapporto garantito (risoluzione del contratto di mutuo, decadenza dal beneficio del termine) e la data di inizio dell'azione di recupero.
Le opposte hanno sollevato
contro
-eccezioni riguardanti sia la natura “specifica” della fideiussione, sia la mancata riproduzione delle clausole dello Schema ABI, mancando le cd clausole di reviviscenza e di sopravvivenza e risultando presente solo in parte quella che deroga all'art.1957 c.c.
La fideiussione prestata dal negozialmente indicata come “specifica” (cfr. Pt_1
documento in atti), ha riguardato non tutte le obbligazioni della società di cui il era legale rappresentante nei confronti di sino ad un importo Pt_1 CP_2
massimo garantito, ma solo quelle scaturite dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 31 luglio 2007, ovvero, nella stessa data di concessione della garanzia.
Per essa, non può compiersi una valutazione di validità/invalidità sulla scorta del raffronto con il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorita' garante come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca d'TA, n. 55 del 2 maggio 2005), relativamente al contenuto delle fideiussioni “omnibus”.
Seppur i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021 siano estesi da una giurisprudenza minoritaria alla categoria negoziale della fideiussione, senza distinzioni, deve dirsi che in senso contrario valgono le seguenti argomentazioni: a) l'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite ha fatto riferimento al tema della “coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte – dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore”, ossia ha fatto esplicito riferimento all'istruttoria della Banca
d'TA che ha riguardato le sole fideiussioni omnibus; b) nella sentenza è contenuto il riferimento alle fideiussioni omnibus; c) le stesse Sezioni Unite danno conto che: (i) “il provvedimento (di Banca d'TA) ha disposto, in conclusione: 'a) gli artt.
7 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”; “Banca d'TA interpellò – in via consultiva
– l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale – nel parere n.
14251 – ebbe ad evidenziare come la disciplina della 'fideiussione omnibus', di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza”, ossia le stesse Sezioni Unite danno conto che l'istruttoria fu condotta con riguardo alle fideiussioni omnibus.
Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, Cass. n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante nella vicenda in esame.
In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'TA;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
8 l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
Gli elementi indicati dalla Suprema Corte non sussistono nel caso di specie.
Posto che la fideiussione in esame è “specifica”, riguardando solo le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 31 luglio 2007 dalla società rappresentata dal e non altre obbligazioni contratte a diverso titolo verso Pt_1
l'istituto mutuante, deve dirsi che, sul punto, i Giudici della Suprema Corte hanno statuito che “non coglie nel segno la dedotta invalidità della deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. prevista nel contratto, dovendosi al riguardo ribadire che il provvedimento della Banca d'TA non la reputa di per sé illegittima, ma solo se
9 inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge
n. 287/90; in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, deve, pertanto, escludersi l'invalidità della clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ., e ciò perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (…)” (cfr.
Cass.sez.III 10 gennaio 2025 n.657).
C) Il credito.
Con il decreto ingiuntivo n.898-2022 è stato intimato al garante il pagamento dell'importo di €80.000,00 oltre interessi di mora e spese, a titolo di residuo del saldo-debitore ancora dovuto dopo la parziale soddisfazione coattiva del credito all'esito della procedura esecutiva immobiliare n.43-2018 RGE.
La definizione dell'esecuzione in corso di causa, unitamente ai conteggi redatti ex art.2855 c.c. dalla società cessionaria del credito (qui,opposta) ed alle verifiche del
Ctu, hanno consentito di accertare la titolarità di un credito di importo superiore a quello azionato in sede monitoria, ovvero di €81.954,96 oltre accessori.
Le contestazioni del debitore-ingiunto sulle poste passive addebitate dalla banca mutuante sono da ritenere superate in forza dell'accertamento del Ctu che ha verificato le condizioni economiche, ha verificato la mancanza di addebiti ultra- soglia, non ha riscontrato difformità tali da escludere la debenza degli interessi corrispettivi e moratori.
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per la spiegata metodologia d'indagine, può integrare la motivazione della
10 sentenza per relationem (cfr. Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n.
10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da Cass. sez.I 10 giugno 2020
n.11075).
Peraltro, l'opponente non ha formulato alcuna osservazione nel termine all'uopo assegnato.
In materia di mutuo e di determinabilità delle condizioni, può infine richiamarsi la giurisprudenza secondo cui anche il tasso non puntualmente indicato, può risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n.
13556 del 2024, anch'essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest'ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi;
conclusione, quest'ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui
(cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass.
n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (…).
Per quanto esposto, l'opposizione deve rigettarsi.
11 L'epilogo processuale postula la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, per effetto del principio di soccombenza (art.91 cpc), nonché al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 21 gennaio
2025, per le quali vi è stata anticipazione da parte della società opposta per l'importo di €4.440,80, giusta fattura n.11-2025 del Ctu Dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4539-2022 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.898-
2022;
-condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in Parte_1
€13.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-condanna al pagamento delle spese di Ctu liquidate con decreto del Parte_1
21 gennaio 2025, per le quali vi è stata anticipazione da parte della società opposta per l'importo di €4.440,80, giusta fattura n.11-2025 del Ctu Dott. Persona_2
-dispone la compensazione delle spese di giudizio per , intervenuta in CP_2
corso di causa.
Così deciso il 22 febbraio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4539-2022 RG, tra
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio e Sandra Baldari - Parte_1
opponente;
e
in qualità di mandataria di CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parigi -opposta; nonché
, rappresentata e difesa dagli Avvocati A.Toffoletto, M.Pesenti, CP_2
C.Romeo, L.Cipolla, F.Lettenmayer, S.Daminelli – parte intervenuta;
avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 febbraio 2025), è stato disposto rinvio ex art.281-sexies cpc, con termine note sostitutive d'udienza del
19 febbraio 2025”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.898-2022 emesso Pt_1
nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di € 80.000,00 oltre accessori
(interessi e spese legali) in favore di . CP_1
L'opponente:
-ha premesso di aver prestato fidiussione “omnibus” a garanzia degli obblighi assunti dalla società nei confronti di per Parte_3 CP_2
effetto del contratto di mutuo fondiario del 31 luglio 2007, stipulato con atto del
Notaio di Martina Franca, per l'importo di €252.960,00; Persona_1
1 -ha, inoltre, premesso che il credito azionato con il decreto ingiuntivo costituirebbe il residuo del debito della parte mutuataria dopo la soddisfazione parziale del credito all'esito della procedura esecutiva immobiliare n.43-2018 RGE;
-ha, preliminarmente, disconosciuto le firme risultanti dalla fideiussione “omnibus”.
Ha poi esposto che:
-l'atto di fideiussione “omnibus” è invalido in quanto riproduttivo dello Schema ABI le cui clausole sono state ritenute illecite dalla Banca d'TA con il provvedimento n.55/2005, in quanto contrastanti con le norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
-il credito è stato determinato dalla banca mutuante in applicazione di tassi di interesse superiori ai limiti dei tassi-soglia antiusura operanti per effetto della Legge
108-1996, con conseguenza nullità delle clausole contrattuali e non debenza degli importi delle poste passive a titolo di interessi;
-il credito è stato determinato dalla banca mutuante anche per effetto di capitalizzazione, violativa del divieto di anatocismo.
Ha concluso per l'accertamento di apocrifia delle firme, per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, a vario titolo.
La parte opposta ha, preliminarmente, eccepito che la garanzia del è stata una Pt_1
fideiussione specifica;
ha poi contestato funditus i motivi di opposizione ed ha comunque proposto tempestiva istanza di verificazione ex art.216 cpc.
, nella posizione di mutuante e cedente del credito nell'ambito di CP_2
un'operazione di cessione in blocco ex art.58 TUB in favore di Parte_2
[...
è intervenuta volontariamente nel giudizio svolgendo difese tese a confutare i motivi di opposizione
*** ** ***
L'ordinanza dell'8 febbraio 2023. rilevato che:
-il opponendosi al decreto ingiuntivo n.898/2022, ha formulato una serie di eccezioni (per Pt_1
lo più impeditive del credito azionato in sede monitoria) ed ha contestato la causa debendi, disconoscendo le sottoscrizioni risultanti dal contratto di fideiussione del 31 luglio 2007;
2 -le parti opposte hanno proposto istanza di verificazione ex art.216 cpc, non senza rimarcare l'intento dilatorio del debitore-opponente e, soprattutto, il fatto che : Parte_1
-sia stato legale rappresentante e AU della società che, in data 31 luglio 2007, Parte_3 stipulò con il contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 252.960,00; CP_2
-sia liquidatore della società;
-sia stato sottoscrittore dei contratti in pari data, nella veste di legale rappresentante della società mutuataria e di garante;
-abbia compiuto una serie di atti dispositivi aventi ad oggetto l'immobile gravato da iscrizione ipotecaria in favore di società a lui legate da rapporti di cointeressenza;
-abbia compiuto alcuni pagamenti per i ratei di mutuo nella veste di garante (€70.000,00 in tre anni);
-non abbia contestato le istanze di pagamento e gli atti prodromici alla esecuzione forzata;
considerato che:
-l'assunto dell'opponente circa la “non contezza” della prestata fideiussione con collegato disconoscimento delle firme induce perplessità sul piano del prudente apprezzamento e della verosimiglianza processuale, apparendo quantomeno anomala la tesi difensiva rispetto alla dinamica dei rapporti negoziali, connotati dalla figura del nella veste di legale Pt_1
rappresentante della società mutuataria, di garante, di solvens;
-la condotta negoziale ed esecutiva del medesimo, ben consapevole delle posizioni societarie, dei flussi economici, dei rapporti bancari, non appare conciliabile con l'asserita mancata conoscenza degli obblighi di garante;
-risulta opportuno sollecitare il contraddittorio su tali profili nel primo segmento processuale, in ragione dei canoni doveristici di lealtà e probità (art.88 cpc);
-le complesse fasi processuali conseguenti al disconoscimento ed alla verificazione, coniugate con tutte le altre questioni, potrebbero determinare un vulnus ai precipitati operativi del giusto processo
(art.111 Cost.); ptm al fine di garantire la dialettica processuale sui profili indicati e sul permanere dell'interesse dell'opponente al disconoscimento delle sottoscrizioni risultanti dalla fideiussione:
-concede al il termine del 10 marzo 2023 per il deposito di nota difensiva nel pct;
Pt_1
-concede alle parti opposte il termine del 10 aprile 2023 per il deposito di note difensive nel pct;
-dispone la trattazione scritta con termine del 19 aprile 2023 (udienza tabellare) ex art.127-ter cpc per il deposito di note utili solo all'impulso processuale nella fase cartolare;
3 evidenzia che tale fase interlocutoria si inserisce nel primo segmento processuale la cui definizione sarà data dalla decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e dalla concessione del termine per l'avvio della fase di mediazione obbligatoria.
L'ordinanza del 24 aprile 2023. rilevato che la condotta negoziale ed esecutiva di non appare compatibile con il Parte_1
disconoscimento delle sottoscrizioni risultanti dal contratto di fideiussione;
considerato che
l'opponente ha sollevato eccezioni che potrebbero incidere sulla “causa debendi” del credito azionato in sede monitoria;
-dichiara non ammissibile il disconoscimento e, quindi, non necessaria la fase di verificazione;
-disattende la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.898/2022;
-concede il termine di 15 giorni per l'avvio della fase di mediazione obbligatoria;
-dispone la trattazione scritta ex art.127-ter cpc ed assegna il termine del 9 gennaio 2024, ore
9.30, per il deposito di sintetiche note difensive.
L'ordinanza del 27 maggio 2024.
rilevato che:
-la Consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di ausilio per il Giudice;
-la verifica peritale, soprattutto nelle controversie bancarie, risulta necessaria anche solo nella prospettiva dell'accertamento giudiziale del rapporto dare-avere, in contestazione;
-nel caso di specie, in ragione del motivo di opposizione sugli addebiti, asseritamente contra legem, la Ctu deve anche proiettarsi all'accertamento del rispetto delle norme inderogabili, come quelle della Legge 108/1996; ammette le produzioni documentali;
conferisce
l'incarico di Consulenza tecnica d'ufficio al Dott. nell'ambito dei seguenti Persona_2
quesiti:
1) sulla scorta dei documenti prodotti e di altri resi disponibili dalle parti ex art.198 cpc, verifichi le condizioni economiche del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 31 luglio
2007, con atto del Notaio , da ed , i cui Persona_1 Parte_3 CP_2
obblighi restitutori furono garantiti da;
Parte_4
4 2) verifichi i tassi pattuiti per gli interessi corrispettivi e moratori e la loro conformità ai limiti
dei tassi-soglia vigenti ratione temporis per effetto delle rilevazioni previste dalla Legge
108-1996;
3) verifichi gli oneri accessori pattuiti in contratto e/o applicati durante lo svolgimento del rapporto contrattuale;
4) verifichi se la banca mutuante ha addebitato interessi con tassi superiori rispetto a quelli pattuiti;
5) osservando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di usura (Cass.
Sezioni Unite n.19597-2020), accerti se la banca mutuante ha addebitato poste passive superiori ai limiti dei tassi-soglia e, in caso di verifica positiva, escluda tali oneri, applicando i tassi pattuiti, se infra-soglia;
6) determini, quindi, l'importo del saldo-debitore, indicando eventuali differenze rispetto al quantum del credito azionato in sede monitoria.
*** ** ***
Nel corso del giudizio, , a fronte della chiusura della procedura CP_1
esecutiva immobiliare n.43-2018 RGE, ha dedotto e documentato che il credito residuo - insoddisfatto in sede esecutiva – sarebbe di €83.000,00 circa, superiore a quello di €80.000,00 azionato con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. memoria e relativi allegati depositati nel pct in data 8.02.2024).
*** ** ***
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
5 E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, come detto, il debitore-ingiunto ha sollevato eccezioni impeditive del credito.
Le eccezioni non sono fondate.
A)
Per l'asserita apocrifia della firma apposta sul documento negoziale costitutivo della garanzia fideiussoria devono confermarsi le argomentazioni contenute nelle richiamate ordinanze.
Va ancora rimarcato che nella stessa data del 31 luglio 2007, nella Parte_1
doppia veste di legale rappresentante della società e di garante, ha Parte_3
stipulato il contratto di mutuo ipotecario con per l'importo di CP_2
€252.960,00 ed ha costituito fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario;
inoltre, lo stesso ha provveduto al pagamento di ratei del mutuo quale fideiussore per l'importo di €70.000,00.
In ragione di tali, rilevanti, profili è stata esclusa l'ammissibilità del disconoscimento.
B)
L'opponente ha dedotto la nullità della fideiussione “omnibus” perché contenente clausole conformi allo Schema Abi, ritenuto da Banca D'TA, con provvedimento n.55/2005, violativo delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Legge
287-1990); la difesa dell'opponente ha riguardato – soprattutto – la nullità della clausola 6) contenente la deroga del disposto dell'art.1957 c.c. e la conseguente
6 decadenza per la parte creditrice che non ha assunto le dovute iniziative nel termine di due mesi tra la data di estinzione del rapporto garantito (risoluzione del contratto di mutuo, decadenza dal beneficio del termine) e la data di inizio dell'azione di recupero.
Le opposte hanno sollevato
contro
-eccezioni riguardanti sia la natura “specifica” della fideiussione, sia la mancata riproduzione delle clausole dello Schema ABI, mancando le cd clausole di reviviscenza e di sopravvivenza e risultando presente solo in parte quella che deroga all'art.1957 c.c.
La fideiussione prestata dal negozialmente indicata come “specifica” (cfr. Pt_1
documento in atti), ha riguardato non tutte le obbligazioni della società di cui il era legale rappresentante nei confronti di sino ad un importo Pt_1 CP_2
massimo garantito, ma solo quelle scaturite dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 31 luglio 2007, ovvero, nella stessa data di concessione della garanzia.
Per essa, non può compiersi una valutazione di validità/invalidità sulla scorta del raffronto con il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorita' garante come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca d'TA, n. 55 del 2 maggio 2005), relativamente al contenuto delle fideiussioni “omnibus”.
Seppur i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021 siano estesi da una giurisprudenza minoritaria alla categoria negoziale della fideiussione, senza distinzioni, deve dirsi che in senso contrario valgono le seguenti argomentazioni: a) l'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite ha fatto riferimento al tema della “coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte – dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore”, ossia ha fatto esplicito riferimento all'istruttoria della Banca
d'TA che ha riguardato le sole fideiussioni omnibus; b) nella sentenza è contenuto il riferimento alle fideiussioni omnibus; c) le stesse Sezioni Unite danno conto che: (i) “il provvedimento (di Banca d'TA) ha disposto, in conclusione: 'a) gli artt.
7 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”; “Banca d'TA interpellò – in via consultiva
– l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale – nel parere n.
14251 – ebbe ad evidenziare come la disciplina della 'fideiussione omnibus', di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza”, ossia le stesse Sezioni Unite danno conto che l'istruttoria fu condotta con riguardo alle fideiussioni omnibus.
Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, Cass. n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante nella vicenda in esame.
In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'TA;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
8 l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
Gli elementi indicati dalla Suprema Corte non sussistono nel caso di specie.
Posto che la fideiussione in esame è “specifica”, riguardando solo le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 31 luglio 2007 dalla società rappresentata dal e non altre obbligazioni contratte a diverso titolo verso Pt_1
l'istituto mutuante, deve dirsi che, sul punto, i Giudici della Suprema Corte hanno statuito che “non coglie nel segno la dedotta invalidità della deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. prevista nel contratto, dovendosi al riguardo ribadire che il provvedimento della Banca d'TA non la reputa di per sé illegittima, ma solo se
9 inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge
n. 287/90; in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, deve, pertanto, escludersi l'invalidità della clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ., e ciò perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (…)” (cfr.
Cass.sez.III 10 gennaio 2025 n.657).
C) Il credito.
Con il decreto ingiuntivo n.898-2022 è stato intimato al garante il pagamento dell'importo di €80.000,00 oltre interessi di mora e spese, a titolo di residuo del saldo-debitore ancora dovuto dopo la parziale soddisfazione coattiva del credito all'esito della procedura esecutiva immobiliare n.43-2018 RGE.
La definizione dell'esecuzione in corso di causa, unitamente ai conteggi redatti ex art.2855 c.c. dalla società cessionaria del credito (qui,opposta) ed alle verifiche del
Ctu, hanno consentito di accertare la titolarità di un credito di importo superiore a quello azionato in sede monitoria, ovvero di €81.954,96 oltre accessori.
Le contestazioni del debitore-ingiunto sulle poste passive addebitate dalla banca mutuante sono da ritenere superate in forza dell'accertamento del Ctu che ha verificato le condizioni economiche, ha verificato la mancanza di addebiti ultra- soglia, non ha riscontrato difformità tali da escludere la debenza degli interessi corrispettivi e moratori.
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per la spiegata metodologia d'indagine, può integrare la motivazione della
10 sentenza per relationem (cfr. Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n.
10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da Cass. sez.I 10 giugno 2020
n.11075).
Peraltro, l'opponente non ha formulato alcuna osservazione nel termine all'uopo assegnato.
In materia di mutuo e di determinabilità delle condizioni, può infine richiamarsi la giurisprudenza secondo cui anche il tasso non puntualmente indicato, può risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n.
13556 del 2024, anch'essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest'ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell'art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi;
conclusione, quest'ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui
(cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass.
n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (…).
Per quanto esposto, l'opposizione deve rigettarsi.
11 L'epilogo processuale postula la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, per effetto del principio di soccombenza (art.91 cpc), nonché al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 21 gennaio
2025, per le quali vi è stata anticipazione da parte della società opposta per l'importo di €4.440,80, giusta fattura n.11-2025 del Ctu Dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4539-2022 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.898-
2022;
-condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in Parte_1
€13.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-condanna al pagamento delle spese di Ctu liquidate con decreto del Parte_1
21 gennaio 2025, per le quali vi è stata anticipazione da parte della società opposta per l'importo di €4.440,80, giusta fattura n.11-2025 del Ctu Dott. Persona_2
-dispone la compensazione delle spese di giudizio per , intervenuta in CP_2
corso di causa.
Così deciso il 22 febbraio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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