Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'udienza del 27.05.2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/25 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sperlongano, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Caserta (CE) alla via G. F. Alois n. 15;
appellante
E in persona del Consigliere Delegato Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenica Manti e Marta D'Elia, presso il cui
[...]
studio elettivamente domicilia in Roma alla via Messina n. 30; appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.02.2025, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5953 del 2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento comminato con nota datata
26.09.2022 e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva: la violazione dell'articolo 2119 c.c. e dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e, per l'effetto, la nullità del licenziamento intimato;
la non corretta applicazione dell'articolo 18 St. lav. in ordine alla tutela applicata perché, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il mancato rilascio degli scontrini fiscali rientrava nelle fattispecie contemplate dal CCNL di categoria in cui è prevista la sanzione conservativa per le mancanze relative alla trasgressione dell'osservanza del CCNL.
Inoltre, evidenziava che:
-dalla documentazione in atti risultavano emessi gli scontrini nei due momenti considerati in sede di contestazione, risultando infondata l'obiezione dell'azienda circa la loro riferibilità ad altri clienti, poiché il teste aveva escluso la presenza di altri clienti nel vagone, Tes_1
anche per l'alta temperatura esistente nella carrozza bar per il mancato funzionamento dell'aria condizionata e per la necessità di evitare assembramenti in periodo di epidemia da
Covid-19;
-il licenziamento era fondato non sulla mancata emissione degli “scontrini” bensì sull'appropriazione di somme ma non si era proceduto ad effettuare alcuna verifica sull'assenza dei beni, non essendo sufficiente l'analisi del dato contabile se non accompagnata da un effettivo riscontro sulla quantità dei prodotti resi al termine del servizio al personale del magazzino, obbligato a verificarne la consistenza;
-non era stato indagato l'elemento volitivo;
-mancava una cassa fisica del servizio bar a bordo treno, ragion per cui i soldi venivano intascati dal dipendente o accantonati sul banco, con la conseguente possibilità di perderli involontariamente o di dimenticare di consegnarli.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità del gravame di cui chiedeva comunque il rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la Corte ha deciso la causa.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso è, però, infondato e va, pertanto, rigettato.
Con nota datata 25.08.2022, la società datrice di lavoro contestava al il Pt_1
compimento dei seguenti fatti:
“… in data 15 luglio u.s., LA rendeva la prestazione lavorativa a bordo del treno 9543, in partenza dalla stazione di Milano Centrale e diretto alla stazione di Napoli Centrale, svolgendo il servizio al Bar, ove veniva identificato per il tramite del badge “Giuseppe D.”, allorché:
-alle ore 15.23 circa, un cliente a bordo treno, recatosi presso il Bar per effettuare una consumazione, Le ordinava 1 insalata caprese, 1 acqua e n. 1 caffè. Per tale acquisto, LA chiedeva al cliente il pagamento della somma di euro 10,00. Tuttavia, dopo aver ricevuto dal cliente la somma richiesta, LA ometteva di emettere lo scontrino fiscale;
- alle ore 15.25 circa, un altro avventore del bar, Le ordinava 1 panino con crudo, 1 coca- cola zero e 1 confezione di Ringo. Per tale acquisto LA chiedeva al cliente il pagamento della somma di euro 10.00. Anche in tale caso, LA dopo aver ricevuto dal cliente la somma richiesta, ometteva di emettere lo scontrino fiscale.
In conseguenza degli episodi sopra indicati, la scrivente procedeva ad eseguire delle verifiche sulla documentazione amministrativa in proprio possesso.
Nello specifico, l'azienda ha provveduto ad eseguire il controllo delle ricevute fiscali estratte dai palmari in dotazione per l'esecuzione dei servizi a bordo treno nelle giornate indicate, incrociandone le risultanze con i dati relativi agli incassi in contanti dichiarati nel Rapporto dotazioni di servizio sia nella busta di versamento n. 5693139.
All'esito di tale controllo è emerso che l'importo in contanti di euro 30 (trenta/00) indicato quale totale degli incassi in contanti sul Rapporto dotazioni di servizio e nella busta di versamento n. 5693139, coincide con il totale delle ricevute emesse attraverso i palmari;
di conseguenza le somme da LA ricevute in pagamento per le vendite sopra indicate e per le quali non emetteva lo scontrino fiscale – per un totale di euro 20,00 (venti/00)- non risulterebbero neppure tra le somme totali pervenute alla scrivente per le vendite effettuate
a bordo del treno 9543
Alla luce di quanto emerso, quindi, LA si sarebbe indebitamente appropriato di somme relative alla vendita di prodotti a bordo treno e, quindi, di proprietà dell' omettendo Pt_2
altresì di rilasciare lo scontrino fiscale.
Peraltro, con il Suo comportamento, LA ha leso l'immagine della Controparte_1
sia nei confronti della Committente sia della clientela presente a bordo Controparte_3
treno, esponendo la scrivente anche a ripercussioni di natura fiscale ed amministrativa;
il tutto senza sottacere le perdite economiche che ne derivano in capo all'Azienda.”
Sono circostanze pacifiche:
-che in data 15 luglio 2022 il fosse addetto alla vendita dei prodotti nel vagone Pt_1
ristorante del treno 9543;
-che il valore degli scontrini emessi combaciasse con l'incasso in contanti del giorno. Sono in contestazione: le prove offerte dalla società sui due specifici episodi contestati,
l'attribuzione al degli stessi a titolo di dolo, la proporzione della sanzione irrogata. Pt_1
Tenendo di riferimento gli argomenti posti a fondamento delle censure, la Corte, in generale, ritiene che il controllo disposto dal datore di lavoro tramite l'agenzia investigativa fosse legittimo in quanto volto non ad accertare l'inadempimento dell'ordinaria obbligazione contrattuale ma eventuali illeciti commessi dal lavoratore.
E' stato, invero, precisato che “Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori -, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e
l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.” (Cfr. Cass. n. 3590 del 2011).
Le circostanze appurate dagli agenti investigativi e trasfuse nel report potevano, inoltre, transitare nel processo attraverso le deposizioni testimoniali degli stessi.
Invero, “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge” (Cfr. Cass. n. 24976 del 2017).
E, nel caso in esame, gli agenti e sentiti come testi, Testimone_2 Testimone_3
confermavano i contenuti dei rapporti investigativi presenti in atti e dichiaravano di aver effettuato servizio di appostamento il 15.07.2022 sul treno 9543 e di aver acquistato: il primo, un panino, una coca cola zero, una confezione di ringo e un caffè, pagando con una banconota da € 20,00 e ricevendo € 10,00 di resto, senza che fosse emessa la ricevuta fiscale;
il secondo, un'insalata caprese, un'acqua e un caffe pagando € 10,00 in contanti, senza ricevere lo scontrino fiscale. Entrambi dichiaravano di aver assistito all'acquisto effettuato dall'altro e riconoscevano nell'odierno appellante l'autore delle vendite contestate.
Come correttamente osservato dal Tribunale, poi, “la condotta del ricorrente, reiterata in distinte occasioni, risulta confortata … anche dall'analisi delle ricevute fiscali estratte dai palmari in uso allo stesso, incrociate con la documentazione contabile”.
Pertanto, dagli elementi emersi poteva ritenersi provata l'appropriazione del danaro, ricevuto in corrispettivo delle vendite, attraverso l'omissione degli scontrini o ricevute fiscali. Del resto, l'incasso non contabilizzato non emergeva come esubero di contanti a fine giornata e la dedotta mancanza di una cassa fisica non poteva costituire un esimente, essendo l'operatore addetto alla vendita responsabile dei relativi introiti.
Con riferimento, poi, alla doglianza sul mancato accertamento del dolo, circa l'esistenza di un'unitaria nozione di appropriazione indebita, di derivazione penalistica, diretta ad operare con valenza generale in ogni ambito dell'ordinamento e quindi anche in quello disciplinare,
è stato precisato che “Tale assunto è smentito in relazione al rapporto fra dipendente e datore di lavoro dalla espressa previsione codicistica della “giusta causa” di recesso dal contratto delineata dall'art. 2119 c.c. quale fattispecie autonomamente giustificativa della immediata risoluzione del rapporto di lavoro;
nell'area della “giusta causa” di cui all'art.
2119 c.c. confluiscono infatti tutti i comportamenti che determinano il venir meno del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, rispetto ai quali risulta tendenzialmente indifferente il rilievo, penale o meno, delle condotte;
ciò anche in presenza di ipotesi astrattamente assimilabili sul piano del fatto materiale all'illecito penale.
5.4. Tali conclusioni rappresentano il logico corollario delle differenti finalità alle quali è ispirato il diritto penale nella configurazione delle singole fattispecie di reato rispetto al diritto del lavoro nell'ambito del quale la condotta disciplinarmente rilevante, con specifico riferimento al profilo di interesse, è quella che, comunque, configuri grave negazione dei doveri scaturenti dal rapporto di lavoro ed in quanto tale giustificativa della immediata espulsione del lavoratore.; ciò a prescindere dal rilievo penale della stessa. In questo ordine argomentativo la giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento del lavoratore per abusivo impossessamento di beni aziendali ha in particolare chiarito che “per la determinazione della consistenza dell'illecito non rileva, di regola, la qualificazione fattane dal punto di vista penale (e, in particolare, se l'illecito integri il reato consumato di furto o appropriazione indebita ovvero solo il tentativo), essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e specialmente dell'elemento essenziale della fiducia,
e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi.” (Cass. n. 5633/2001).
5.5. Alla luce di quanto ora osservato risultano prive di pregio le censure articolate i motivi in esame in quanto tutte condizionate dall'assunto della necessità dell'integrazione di una fattispecie penalmente rilevante per la configurabilità dell'illecito disciplinare” (Cfr. Cass. n. 8154 del 2025). Pertanto, la gravità della condotta va valutata in relazione alla tenuta del legame fiduciario e non è vincolata alla sua qualificazione penalistica.
L'esigua discrepanza economica tra l'incassato e il fatturato, poi, pari a € 20,00, di per sé non consentiva di ritenere i fatti irrilevanti o suscettibili di sanzione conservativa, come genericamente invocato dal . Pt_1
La condotta assunta, infatti, era riconducibile, come sostenuto dalla società, alla fattispecie di cui all'art. 64 CCNL, relativa, tra l'altro, alle ipotesi di distrazione, sottrazione o furto di somme, violazioni dolose di leggi, regolamenti e doveri che abbiano arrecato pregiudizio all' Pt_2
Dunque, rappresentava una grave violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà, di cui alla contrattazione collettiva, e delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e da rendere proporzionata la sanzione irrogata, a prescindere dalla “esiguità” degli importi in esame, anche tenuto conto del contesto in cui si sostanziava: appalto in un servizio pubblico.
Del resto, ”Nel licenziamento disciplinare, la gravità del fatto va valutata, al fine di verificare il rispetto della regola codicistica della proporzionalità della sanzione, sulla base di una serie di elementi che non possono esaurirsi nelle dirette conseguenze meramente economiche prodotte al datore di lavoro dalla condotta contestata, ma possono riguardare sia il grado di responsabilità collegato alle mansioni affidate al lavoratore, sia le modalità della condotta, specie se rivelatrice di una particolare propensione alla trasgressione, sia
l'incidenza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro.” (Cfr. Cass. n. 1558 del 2000).
La sussistenza dei fatti contestati, poi, rende infondata e irrilevante la doglianza sulla preordinata volontà aziendale di allontanare il dipendente dal posto di lavoro.
Per l'integrazione motivazionale e il riferimento anche a recente giurisprudenza di legittimità, le spese di questo grado possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente