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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/10/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2906/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Ravenna (RA) via Dario Dradi n. 29 con il patrocinio dell'avv. MONTANARI FEDERICA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Gambettola (FC), via Piero Gobetti n. 3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente all'udienza del 10.7.2025 ha concluso riportandosi al ricorso ove chiedeva: “Voglia pronunciare la separazione personale fra i coniugi alle seguenti CONDIIZONI − dichiarare la separazione dei coniugi e ordinando all'ufficiale di stato civile di Parte_1 Controparte_1 procedere alla relativa annotazione nei Registri del Comune di Gambettola. − disporre che nulla sia dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti. − Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis c.p.c., decorsi i termini di legge ed intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e alle seguenti CONDIZIONI − Parte_1 Controparte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere alla relativa annotazione nei Registri del Comune di Gambettola. − disporre che nulla sia dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti. − Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2023, ha adito il Tribunale di Forlì, Parte_1 chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge sig. nonché lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 15 luglio
2016 a Mourouj (Tunisia) e successivamente trascritto in Italia presso il Comune di Gambettola al
N.20 P.2 S. C anno 2016.
La ricorrente ha riferito che, subito dopo il rientro in Italia dalla Tunisia, il sig. Controparte_1 aveva abbandonato il domicilio coniugale rendendosi irreperibile, determinando così una situazione di intollerabilità della convivenza e di fatto una separazione immediata tra i coniugi. Parte_1 ha dichiarato di aver recentemente rintracciato l'attuale domicilio del coniuge, decidendo pertanto di agire in giudizio per ottenere la separazione e lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Dall'unione non sono nati figli. Entrambe le parti risultano economicamente autosufficienti: il sig. non ha mai richiesto sostegno economico alla moglie, e la sig.ra ha Controparte_1 Pt_1 allegato documentazione reddituale e patrimoniale comprovante la propria autosufficienza.
All'udienza del 16.05.2024 dinanzi al Giudice compariva la ricorrente, ma la notifica nei confronti del ricorrente necessitava di ulteriori verifiche. Dopo alcuni rinvii per la verifica del perfezionamento della notifica al convenuto, in data 10.7.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e pertanto in questa data conclusi gli adempimenti della udienza di comparizione, dichiarava la contumacia di Il Procuratore di parte ricorrente, Controparte_1 essendo già stata sentita la ricorrente, precisava le conclusioni come in atti. Il Giudice preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero reso in data 10.11.2023 e ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva alla decisione del Collegio.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente contumace, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita. Ciò emerge anche dal comportamento del resistente contumace che ha dimostrato il proprio disinteresse nei confronti della vicenda tale da far ritenere sussistente la crisi del rapporto coniugale ormai declinatosi in un insanabile conflitto comprovato dall'interruzione della continuativa convivenza.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia di separazione, con rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la parte relativa al divorzio, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore trascorso un anno dalla data della udienza di comparizione dei coniugi.
Le spese sono rinviate alla definizione complessiva del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla separazione personale nel procedimento iscritto al n. 2906/2023 RG su ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1. pronunzia la separazione personale fra nata a [...], il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Tunisia, a Controparte_1
Mourouj, in data 15 luglio 2016, e successivamente trascritto in Italia presso il Comune di Gambettola al N.20 P.2 S. C anno 2016
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gambettola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2016 Atto n. 20 Parte 2
Serie C)
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per la parte relativa allo scioglimento del matrimonio;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
Dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena CHIMICHI
N. R.G. 2906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2906/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Ravenna (RA) via Dario Dradi n. 29 con il patrocinio dell'avv. MONTANARI FEDERICA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Gambettola (FC), via Piero Gobetti n. 3
RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza di separazione emessa da questo Collegio a seguito di camera di consiglio del
17.10.2025;
rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Serena Chimichi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 15.07.2026 ore 11.00; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2906/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Ravenna (RA) via Dario Dradi n. 29 con il patrocinio dell'avv. MONTANARI FEDERICA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Gambettola (FC), via Piero Gobetti n. 3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente all'udienza del 10.7.2025 ha concluso riportandosi al ricorso ove chiedeva: “Voglia pronunciare la separazione personale fra i coniugi alle seguenti CONDIIZONI − dichiarare la separazione dei coniugi e ordinando all'ufficiale di stato civile di Parte_1 Controparte_1 procedere alla relativa annotazione nei Registri del Comune di Gambettola. − disporre che nulla sia dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti. − Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis c.p.c., decorsi i termini di legge ed intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e alle seguenti CONDIZIONI − Parte_1 Controparte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere alla relativa annotazione nei Registri del Comune di Gambettola. − disporre che nulla sia dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti. − Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2023, ha adito il Tribunale di Forlì, Parte_1 chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge sig. nonché lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 15 luglio
2016 a Mourouj (Tunisia) e successivamente trascritto in Italia presso il Comune di Gambettola al
N.20 P.2 S. C anno 2016.
La ricorrente ha riferito che, subito dopo il rientro in Italia dalla Tunisia, il sig. Controparte_1 aveva abbandonato il domicilio coniugale rendendosi irreperibile, determinando così una situazione di intollerabilità della convivenza e di fatto una separazione immediata tra i coniugi. Parte_1 ha dichiarato di aver recentemente rintracciato l'attuale domicilio del coniuge, decidendo pertanto di agire in giudizio per ottenere la separazione e lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Dall'unione non sono nati figli. Entrambe le parti risultano economicamente autosufficienti: il sig. non ha mai richiesto sostegno economico alla moglie, e la sig.ra ha Controparte_1 Pt_1 allegato documentazione reddituale e patrimoniale comprovante la propria autosufficienza.
All'udienza del 16.05.2024 dinanzi al Giudice compariva la ricorrente, ma la notifica nei confronti del ricorrente necessitava di ulteriori verifiche. Dopo alcuni rinvii per la verifica del perfezionamento della notifica al convenuto, in data 10.7.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e pertanto in questa data conclusi gli adempimenti della udienza di comparizione, dichiarava la contumacia di Il Procuratore di parte ricorrente, Controparte_1 essendo già stata sentita la ricorrente, precisava le conclusioni come in atti. Il Giudice preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero reso in data 10.11.2023 e ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva alla decisione del Collegio.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente contumace, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita. Ciò emerge anche dal comportamento del resistente contumace che ha dimostrato il proprio disinteresse nei confronti della vicenda tale da far ritenere sussistente la crisi del rapporto coniugale ormai declinatosi in un insanabile conflitto comprovato dall'interruzione della continuativa convivenza.
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia di separazione, con rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la parte relativa al divorzio, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore trascorso un anno dalla data della udienza di comparizione dei coniugi.
Le spese sono rinviate alla definizione complessiva del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla separazione personale nel procedimento iscritto al n. 2906/2023 RG su ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1. pronunzia la separazione personale fra nata a [...], il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Tunisia, a Controparte_1
Mourouj, in data 15 luglio 2016, e successivamente trascritto in Italia presso il Comune di Gambettola al N.20 P.2 S. C anno 2016
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gambettola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2016 Atto n. 20 Parte 2
Serie C)
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per la parte relativa allo scioglimento del matrimonio;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
Dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena CHIMICHI
N. R.G. 2906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2906/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Ravenna (RA) via Dario Dradi n. 29 con il patrocinio dell'avv. MONTANARI FEDERICA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Gambettola (FC), via Piero Gobetti n. 3
RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza di separazione emessa da questo Collegio a seguito di camera di consiglio del
17.10.2025;
rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Serena Chimichi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 15.07.2026 ore 11.00; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI