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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Massimo Vaccari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3497 /2023 R.G. promossa da
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
MODENA NADIA
ricorrente contro
CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/01/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 28/01/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“insiste l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio”. 2
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/05/2023 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato la Parte_1
separazione e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto il 14/12/2019 con il sig. fosse stabilito. CP_1
Con sentenza 6/12.02.2024 è stata dichiarata la separazione personale nella contumacia del resistente e con contestuale ordinanza era fissata udienza per la comparizione personale dei coniugi in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio, udienza successivamente differita al fine di consentire il decorso del termine di un anno dall'udienza di comparizione personale nella fase separativa.
All'udienza del 23.1.2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
già dichiarato contumace.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e discuteva oralmente;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Quanto agli aspetti internazionalprivatistici (competenza e legge applicabile) va richiamata la motivazione della sentenza di separazione.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata in questo stesso procedimento e, per quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale (udienza tenutasi il 19.1.2025).
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La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza,
impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
Va riconosciuto, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CAPRINO V.SE di annotare la sentenza nei registri (atto n°15 , Parte I, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio);
3) nulla sulle spese.
Verona, 28/01/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
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