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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1756 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promossa da
Parte_1
(CF e Partita IVA ) con sede in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Regionale pro tempore dott.ssa
, con il patrocinio dell'avv. Marco Zavalloni e dell'avv. Giuseppe Carlà. Parte_2
-appellante-
Contro
(CF e Partita IVA ) con sede in Pietracuta di San Leo (RN), CP_1 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CP_2
Ivan Bagli e dell'avv. Matteo Urbinati.
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 665/2021 del 30 giugno- 2 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 21 novembre 2023 CP_3
Per come da note scritte depositate il 12 dicembre 2023. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Rimini, CP_1 [...]
per Controparte_4
sentir accertare il diritto a percepire il contributo ISI 2014, come riconosciuto nella comunicazione dell' convenuto del 22.12.2015, nella misura di euro 130.000,00, e per Pt_1
sentir conseguentemente condannare quest'ultimo al pagamento di tale somma, in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 18.3.2016 al saldo.
ha, in particolare, allegato: CP_1
-che, con avviso pubblico in attuazione dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008, CP_3
aveva indetto un bando per l'assegnazione di contributi alle imprese finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
-che, in data 14.7.2015, essa attrice aveva presentato domanda di ammissione, venendo a collocarsi in graduatoria in posizione utile per l'ottenimento del contributo;
-che, il 22 e 23 dicembre 2015, aveva comunicato, quindi, l'ammissione della richiesta al CP_3
Pa contributo 2014;
- che, in data 26.5.2016, aveva comunicato, con preavviso di esclusione prot. 78/2016, CP_3
che il progetto non era finanziabile in quanto carente di alcuni requisiti richiesti dal bando (in particolare, all'art. 5);
-che, nonostante l'integrazione documentale operata da essa attrice, la aveva CP_3
definitivamente esclusa dal contributo, con provvedimento del 18.7.2016;
pag. 2/15 -che, con ricorso del 14.11.2016, aveva impugnato, dinanzi al al TAR dell'Emilia-Romagna,
sede di Bologna, il provvedimento di esclusione, al fine di conseguirne l'annullamento;
-che il Giudice Amministrativo, con sentenza n. 1047/2016, passata in giudicato, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, rilevando come la controversia riguardasse la sola fase (esecutiva) dell'erogazione del contributo e non il profilo dell'ammissione al beneficio, in quanto la fase amministrativa dell'ammissione doveva ritenersi già validamente perfezionata con esito positivo per essa attrice;
- che sussisteva, pertanto, il diritto soggettivo all'ottenimento del contributo, previa disapplicazione dell'atto di esclusione (e del relativo preavviso).
Si è costituito in giudizio Controparte_5
e ha resistito alla domanda, eccependo, in via
[...]
preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Roma e invocando, nel merito, il rigetto della domanda di , in quanto infondata. CP_1
In sede di comparsa conclusionale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice CP_3
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n.665/2021 del 30 giugno- 2 luglio 2021, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, sollevate da , ha accolto la CP_3
domanda di , condannando l' convenuto al pagamento, in favore della CP_1 Pt_1
società attrice, della somma di 130.000,00 euro, oltre interessi di legge dal giorno della domanda stragiudiziale, coincidente con la data della rendicontazione.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che l'eccezione di difetto di giurisdizione doveva reputarsi infondata;
pag. 3/15 -che. sul punto, doveva essere condiviso, in prospettiva generale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la controversia promossa per ottenere l'annullamento
del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto
soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui
l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in
ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il
provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo
(con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del
finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio
di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento
stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”
(Cass. S.U. n. 3166 del 2019);
-che, nella stessa direzione, la Cassazione aveva ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario la controversia nella quale il privato richieda il riconoscimento di un
contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento
dell'amministrazione, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione,
abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di
condizioni predeterminate dalla legge, nell'assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla
sussistenza di un interesse pubblico alla concessione del contributo, dovendo pertanto essere
riconosciuta al privato, avverso gli atti adottati dall'amministrazione, una posizione di diritto
soggettivo” (Cass. n. 26877 del 2018);
pag. 4/15 - che, nella specie, doveva essere rilevato come , con missiva del 22.12.2015, avesse CP_3
espressamente riconosciuto la spettanza del contributo per il quale era controversia in favore di
; CP_1
-che tale comunicazione costituiva prova dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole per la società attrice, del procedimento amministrativo di ammissione al beneficio, connotato dall'esercizio di discrezionalità amministrativa (ovvero, con riferimento a taluni segmenti procedimentali, di discrezionalità c.d. tecnica);
-che, in particolare, la comunicazione di ammissione aveva fatto seguito, secondo quanto previsto dall'art. 17 dell'avviso, alla verifica tecnico-amministrativa operata da al fine di CP_3
appurare la rispondenza della documentazione prodotta dalle imprese istanti al contenuto della domanda presentata on line e la corrispondenza con i parametri che avevano determinato l'attribuzione dei punteggi;
-che il citato art. 17 esauriva la disciplina della fase, puramente amministrativa, relativa all'accertamento della spettanza del beneficio (con conseguente costituzione in capo all'impresa del diritto soggettivo all'erogazione dello stesso);
-che la regolamentazione delle vicende successive alla comunicazione di ammissione al beneficio andava ricondotta alla fase attuativa del rapporto tra e gli operatori economici CP_3
ammessi;
-che atteneva a tale fase la “verifica” prevista dall'art. 20 dell'avviso, avente ad oggetto la documentazione attestante la realizzazione del progetto, che l'impresa era onerata di produrre ai fini della concreta erogazione del beneficio;
-che le modalità concrete di tale verifica, come delineate dal citato art. 20, consentivano di escludere l'esistenza in capo ad di un potere di natura discrezionale ovvero di quel CP_3
pag. 5/15 peculiare potere di specificazione e applicazione di nozioni tecniche in cui si sostanziava l'esercizio di discrezionalità c.d. tecnica;
-che l'avviso, infatti, prevedeva, con riferimento a tale fase, un mero controllo circa l'avvenuta produzione di tutti i documenti richiesti e circa la rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti dall'avviso;
-che non poteva, peraltro, condividersi la ricostruzione operata da parte convenuta secondo cui la comunicazione con cui veniva negato il beneficio successivamente all'ammissione sarebbe avvenuta all' esito di un procedimento (di secondo grado) di riesame, implicante l'esercizio di poteri di natura pubblicistica (con conseguente configurabilità in capo al privato di una posizione di interesse legittimo);
- che tali argomentazioni non potevano essere condivise in quanto, a prescindere dal formale utilizzo dell'espressione “riesame” nella comunicazione del 18.7.2016 da parte di (vedi CP_3
doc. 11 allegato alla citazione), doveva ritenersi che la valutazione operata dall avesse Pt_1
ad oggetto la mera conformità della documentazione prodotta da ai requisiti CP_1
previsti nell'avviso, nonché l'idoneità della documentazione a provare gli elementi richiesti dallo stesso avviso ai fini dell'erogazione del contributo (in una fase, lo si ribadisce, in cui l'impresa risultava già ammessa al beneficio all'esito del procedimento amministrativo regolato dall'avviso);
-che la verifica, operata da e conclusasi con comunicazione di esclusione, non aveva, CP_3
pertanto, implicato l'esercizio di poteri autoritativi e doveva essere correttamente collocata nella fase attuativa del rapporto (disciplinata dal già menzionato art. 20 dell'avviso) con riferimento alla quale doveva essere affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla base dei principi generali in precedenza enunciati;
pag. 6/15 -che era inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Rimini,
sollevata da;
CP_3
-che, sul tema, andava condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti
(nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di
obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi
di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno
dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale
contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto,
definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del
giudice adito” (Cass. n. 17311 del 2018);
-che, con riferimento, al caso di specie, occorreva rilevare che parte convenuta, nella comparsa di risposta, non aveva preso espressamente in considerazione il foro di cui agli articoli 20 c.p.c.
e 1182, comma 2, c.c. (rectius comma 3 n.d.r.), con riferimento al foro relativo alle obbligazioni di pagamento di una somma di denaro, da individuarsi nel foro del luogo di residenza del creditore (ove la prestazione doveva essere eseguita);
-che si imponeva, pertanto, una pronuncia di inammissibilità dell'eccezione formulata da parte convenuta;
-che , al fine di contestare la fondatezza, nel merito, della domanda attorea, aveva CP_3
affermato la non debenza del contributo in virtù della circostanza per cui non CP_1
avrebbe osservato gli adempimenti prodromici previsti dall'avviso pubblico;
-che, in particolare, nell'ambito dell'operazione di permuta di alcuni mezzi da lavoro con altri caratterizzati da un più elevato grado di sicurezza per i lavoratori, non avrebbe CP_1
pag. 7/15 validamente attestato la conformità dei vetusti mezzi permutati a “specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto” (fattispecie di cui all'art. 5 dell'avviso pubblico), dovendosi in difetto provvedere alla rottamazione delle macchine;
-che aveva lamentato, in particolare, la mancata documentazione di tale conformità nella CP_3
fase di inoltro del progetto, nonché la circostanza che le macchine fossero state cedute in paesi estranei all'Unione Europea ove non era richiesto l'adeguamento alle regole cautelari di sicurezza dettate dalla direttiva UE n. 42 del 2006, non risultando tale condotta meritevole del beneficio oggetto dell'avviso pubblico;
-che tali argomentazioni, svolte da , non risultavano meritevoli di condivisione;
CP_3
- che, in primo luogo, la mancata attestazione, in sede di presentazione della domanda, della conformità delle macchine alle specifiche richieste dal bando poteva essere presa in considerazione da nella fase procedimentale che si era conclusa con l'ammissione di CP_3
al contributo, non potendo parte convenuta porre in discussione l'esistenza del CP_1
diritto soggettivo acquisito dalla società attrice mediante l'esercizio di un potere unilaterale (di natura negoziale) incidente sul momento esecutivo di un rapporto che, esaurito l'esercizio della discrezionalità amministrativa, aveva assunto natura prettamente privatistica;
-che, per i motivi sopra esposti, non poteva condividersi l'attribuzione di natura pubblicistica al potere esercitato da nella dichiarazione di esclusione dal beneficio (come potere, di CP_3
secondo grado, di autotutela);
-che, con riferimento al secondo profilo sviluppato da parte convenuta, relativo alla circostanza che la cessione sarebbe avvenuta verso paesi la cui disciplina interna non rispettava la normativa europea in tema di sicurezza sul lavoro, doveva rilevarsi che l'allegazione non era meritevole di pag. 8/15 condivisione in quanto, oltre che generica, atteneva ad un profilo che non assumeva rilevanza ai fini della sussistenza dei presupposti ai quali l'art. 20 dell'avviso condizionava l'erogazione del contributo in favore dell'impresa ammessa;
- che doveva, pertanto, ritenersi accertato il diritto di ad ottenere il contributo CP_1
oggetto dell'avviso per l'ammontare di euro 130.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda stragiudiziale (18.3.2016, data della rendicontazione ex art. 20 dell'avviso pubblico) al saldo;
- che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello
[...]
, affidandolo a due motivi: Controparte_4
a-erroneità del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza sul tema e della considerazione che, sino alla conclusione della complessa
Pa sequenza endoprocedimentale fissata negli avvisi esso appellante agiva sempre con poteri peculiari penetranti di controllo e verifica caratterizzanti le prerogative pubblicistiche della PA,
con la conseguenza che ogni controversia avente ad oggetto determinazioni di rigetto di finanziamento mai erogato doveva essere devoluta al Giudice Amministrativo, siccome avente ad oggetto posizione giuridica di interesse legittimo;
b-erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di infondatezza nel merito della domanda di finanziamento per inosservanza delle specifiche disposizioni di cui all'art. 5 dell'Avviso Pubblico e dell'Allegato V TU Sicurezza sul Lavoro,
non avendo fornito attestazione di conformità alla legge né potendo avvalersi CP_1
della procedura di autocertificazione ex DPR 445/2000; la giurisprudenza di legittimità
riconosceva blanda efficacia probatoria alle autocertificazioni in relazione alla materia in esame,
pag. 9/15 superabile dalle diverse risultanze derivanti da accertamenti della PA e, comunque, l'estraneità
dell'osservanza delle regole cautelari di sicurezza nazionali e dettate dall'UE nell'ambito applicativo del DPR 445/2000; la domanda di finanziamento di doveva, CP_1
quindi, considerarsi non provata per difetto documentale insanabile;
poteva, infine, osservarsi che la cessione delle macchine agricole permutate a paesi extra UE integrava profilo
Pa interpretativo dell'art. 5 dell' Avviso a sostegno della volontà elusiva della sicurezza lavorativa realizzata da , che non poteva non riverberarsi nell'adozione di CP_1
determina di esclusione finale dal finanziamento adottata da esso appellante, in ragione della natura pubblicistica della finalità di elevare i livelli di sicurezza anche in ambito extranazionale,
evitando la commercializzazione di vetusti mezzi agricoli non conformi agli standards di sicurezza di settore.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione di , CP_1 CP_3
invocandone il rigetto.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 10 dicembre
2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 10 dicembre 2024, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione,
con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3-Osserva la Corte che il primo motivo di gravame, con il quale è stato censurato il rigetto, da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario appare palesemente infondato ed ai limiti dell'ammissibilità, essendosi l' limitato a CP_3
pag. 10/15 riportare massime giurisprudenziali concernenti il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario
e Giudice Amministrativo e alla affermazione, sostanzialmente immotivata, della permanenza in capo ad esso appellante di poteri pubblicistici fino al momento della concreta erogazione del finanziamento.
Ad ogni modo, giova, in proposito, ricordare:
- che era stata inserita nella graduatoria degli ammessi al contributo per la CP_1
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 11
comma 1 lett. a) e comma 5 Dlg. 81/2008;
-che detta impresa era stata successivamente esclusa da tale graduatoria avendo l' CP_3
ritenuto non sussistente il requisito previsto dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico 2014 per l'assegnazione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con il quale era stata indetta la selezione per l'attribuzione degli incentivi in questione;
-che l'art. 20 dell'Avviso Pubblico citato disciplinava l'invio da parte delle imprese della documentazione attestante la realizzazione del progetto, prevedendo che, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l' avrebbe disposto quanto necessario per l'erogazione del CP_3
contributo;
-che l'esclusione di era avvenuta nella fase dell'effettiva erogazione del CP_1
contributo, nella quale, come era possibile desumere dalle comunicazioni del 22 e del 23 CP_3
dicembre 2015, l'impresa avrebbe dovuto realizzare il progetto e dimostrare quanto realizzato e l'odierno appellante avrebbe dovuto verificare esclusivamente la documentazione concernente la realizzazione;
pag. 11/15 -che l'odierna controversia riguardava la fase di concreta erogazione della sovvenzione, essendo stata positivamente superata la fase di ammissione;
-che, nella fase di realizzazione del progetto, il beneficiario del contributo doveva considerarsi titolare di un diritto soggettivo, come sottolineato dalla giurisprudenza “Con specifico
riferimento alla materia riguardante contributi e sovvenzioni pubbliche, costituisce ormai ius
recepium (v. tra le altre Sezioni Unite nn. 15867 del 2011, 150 e 1776 del 2013, 15941 del
2014, 25211 del 2015 e da ultimo ord 3057 del 2016) la necessità di distinguere la fase
procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge - salvi i casi
in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione- attribuisce alla P.A. il potere di
riconoscere il beneficio. previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in
relazione all'interesse primario, con apprezzamento discrezionale, da quella successiva alla
concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale
tutelabile dinanzi al giudice ordinario attenendo la controversia alla fase esecutiva del
rapporto di sovvenzione ed all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto
provvedimento di attribuzione ……,” (vedi Cass. Civ. Sezioni Unite 11 ottobre 2016 n.20422);
-che, nella fase esecutiva del progetto, non spettava all' alcun potere discrezionale, CP_3
dovendo detto Ente limitarsi ad una verifica della documentazione dimostrativa della realizzazione del progetto e della rendicontazione, senza alcuna valutazione tecnico-
discrezionale;
-che, con riferimento al caso in esame, non può, pertanto, esservi dubbio che la giurisdizione appartenga al Giudice ordinario, posto che la presente controversia si colloca nella fase di realizzazione del progetto e della erogazione del contributo.
Ne discende l'infondatezza del primo motivo di gravame.
pag. 12/15 4- Il secondo motivo, che attiene al merito della controversia, è, invece, inammissibile per difetto di interesse, in quanto ha omesso di censurare una delle ragioni che il Giudice di CP_3
prime cure ha posto a fondamento della decisione impugnata, da sola idonea a sostenere la pronuncia di accoglimento della domanda di . Ne consegue che l'eventuale CP_1
fondatezza delle censure che l'appellante ha rivolto alla sentenza di primo grado non potrebbe condurre alla riforma della pronuncia adottata dal Tribunale di Rimini, rimanendo tale pronuncia ferma sulla scorta dell'argomentazione, non oggetto di alcuna censura, che CP_3
non avrebbe potuto porre in discussione l'esistenza del diritto soggettivo acquisito dall'odierna appellata mediante l'esercizio di un potere unilaterale (di natura negoziale) incidente sul momento esecutivo di un rapporto che, esaurito l'esercizio della discrezionalità amministrativa,
aveva assunto natura prettamente privatistica (potendo l' verificare soltanto se il progetto Pt_1
fosse stato realizzato e la relativa rendicontazione, non la mancata attestazione della conformità
delle macchine cedute, da rimpiazzare con quelle da acquistare con il contributo , alle CP_3
specifiche richieste nel bando, che avrebbe potuto essere presa in considerazione solo nella fase procedimentale che si era conclusa con l'ammissione di al contributo). CP_1
Va ricordato, in proposito, che, ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la riforma della sentenza
(vedi Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2011, n. 3386; Corte di Appello di Bologna Sez. I 7
febbraio 2017 n.324).
pag. 13/15 5-In definitiva l'appello di Controparte_4
deve essere rigettato.
[...]
6- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (tra 52.000,01 e 260.000,00
Euro), può essere liquidato ex DM 147/2022, in 9.991,00 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del CP_1
compenso liquidato.
7- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, Controparte_4
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di Controparte_6
;
[...]
II-Condanna Controparte_4
a rimborsare le spese del grado a ,
[...] CP_1
liquidandole in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pag. 14/15 III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 28
gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1756 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promossa da
Parte_1
(CF e Partita IVA ) con sede in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Regionale pro tempore dott.ssa
, con il patrocinio dell'avv. Marco Zavalloni e dell'avv. Giuseppe Carlà. Parte_2
-appellante-
Contro
(CF e Partita IVA ) con sede in Pietracuta di San Leo (RN), CP_1 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CP_2
Ivan Bagli e dell'avv. Matteo Urbinati.
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 665/2021 del 30 giugno- 2 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 21 novembre 2023 CP_3
Per come da note scritte depositate il 12 dicembre 2023. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Rimini, CP_1 [...]
per Controparte_4
sentir accertare il diritto a percepire il contributo ISI 2014, come riconosciuto nella comunicazione dell' convenuto del 22.12.2015, nella misura di euro 130.000,00, e per Pt_1
sentir conseguentemente condannare quest'ultimo al pagamento di tale somma, in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 18.3.2016 al saldo.
ha, in particolare, allegato: CP_1
-che, con avviso pubblico in attuazione dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008, CP_3
aveva indetto un bando per l'assegnazione di contributi alle imprese finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
-che, in data 14.7.2015, essa attrice aveva presentato domanda di ammissione, venendo a collocarsi in graduatoria in posizione utile per l'ottenimento del contributo;
-che, il 22 e 23 dicembre 2015, aveva comunicato, quindi, l'ammissione della richiesta al CP_3
Pa contributo 2014;
- che, in data 26.5.2016, aveva comunicato, con preavviso di esclusione prot. 78/2016, CP_3
che il progetto non era finanziabile in quanto carente di alcuni requisiti richiesti dal bando (in particolare, all'art. 5);
-che, nonostante l'integrazione documentale operata da essa attrice, la aveva CP_3
definitivamente esclusa dal contributo, con provvedimento del 18.7.2016;
pag. 2/15 -che, con ricorso del 14.11.2016, aveva impugnato, dinanzi al al TAR dell'Emilia-Romagna,
sede di Bologna, il provvedimento di esclusione, al fine di conseguirne l'annullamento;
-che il Giudice Amministrativo, con sentenza n. 1047/2016, passata in giudicato, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, rilevando come la controversia riguardasse la sola fase (esecutiva) dell'erogazione del contributo e non il profilo dell'ammissione al beneficio, in quanto la fase amministrativa dell'ammissione doveva ritenersi già validamente perfezionata con esito positivo per essa attrice;
- che sussisteva, pertanto, il diritto soggettivo all'ottenimento del contributo, previa disapplicazione dell'atto di esclusione (e del relativo preavviso).
Si è costituito in giudizio Controparte_5
e ha resistito alla domanda, eccependo, in via
[...]
preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Roma e invocando, nel merito, il rigetto della domanda di , in quanto infondata. CP_1
In sede di comparsa conclusionale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice CP_3
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n.665/2021 del 30 giugno- 2 luglio 2021, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, sollevate da , ha accolto la CP_3
domanda di , condannando l' convenuto al pagamento, in favore della CP_1 Pt_1
società attrice, della somma di 130.000,00 euro, oltre interessi di legge dal giorno della domanda stragiudiziale, coincidente con la data della rendicontazione.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che l'eccezione di difetto di giurisdizione doveva reputarsi infondata;
pag. 3/15 -che. sul punto, doveva essere condiviso, in prospettiva generale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la controversia promossa per ottenere l'annullamento
del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto
soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui
l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in
ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il
provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo
(con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del
finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio
di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento
stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”
(Cass. S.U. n. 3166 del 2019);
-che, nella stessa direzione, la Cassazione aveva ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario la controversia nella quale il privato richieda il riconoscimento di un
contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento
dell'amministrazione, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione,
abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di
condizioni predeterminate dalla legge, nell'assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla
sussistenza di un interesse pubblico alla concessione del contributo, dovendo pertanto essere
riconosciuta al privato, avverso gli atti adottati dall'amministrazione, una posizione di diritto
soggettivo” (Cass. n. 26877 del 2018);
pag. 4/15 - che, nella specie, doveva essere rilevato come , con missiva del 22.12.2015, avesse CP_3
espressamente riconosciuto la spettanza del contributo per il quale era controversia in favore di
; CP_1
-che tale comunicazione costituiva prova dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole per la società attrice, del procedimento amministrativo di ammissione al beneficio, connotato dall'esercizio di discrezionalità amministrativa (ovvero, con riferimento a taluni segmenti procedimentali, di discrezionalità c.d. tecnica);
-che, in particolare, la comunicazione di ammissione aveva fatto seguito, secondo quanto previsto dall'art. 17 dell'avviso, alla verifica tecnico-amministrativa operata da al fine di CP_3
appurare la rispondenza della documentazione prodotta dalle imprese istanti al contenuto della domanda presentata on line e la corrispondenza con i parametri che avevano determinato l'attribuzione dei punteggi;
-che il citato art. 17 esauriva la disciplina della fase, puramente amministrativa, relativa all'accertamento della spettanza del beneficio (con conseguente costituzione in capo all'impresa del diritto soggettivo all'erogazione dello stesso);
-che la regolamentazione delle vicende successive alla comunicazione di ammissione al beneficio andava ricondotta alla fase attuativa del rapporto tra e gli operatori economici CP_3
ammessi;
-che atteneva a tale fase la “verifica” prevista dall'art. 20 dell'avviso, avente ad oggetto la documentazione attestante la realizzazione del progetto, che l'impresa era onerata di produrre ai fini della concreta erogazione del beneficio;
-che le modalità concrete di tale verifica, come delineate dal citato art. 20, consentivano di escludere l'esistenza in capo ad di un potere di natura discrezionale ovvero di quel CP_3
pag. 5/15 peculiare potere di specificazione e applicazione di nozioni tecniche in cui si sostanziava l'esercizio di discrezionalità c.d. tecnica;
-che l'avviso, infatti, prevedeva, con riferimento a tale fase, un mero controllo circa l'avvenuta produzione di tutti i documenti richiesti e circa la rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti dall'avviso;
-che non poteva, peraltro, condividersi la ricostruzione operata da parte convenuta secondo cui la comunicazione con cui veniva negato il beneficio successivamente all'ammissione sarebbe avvenuta all' esito di un procedimento (di secondo grado) di riesame, implicante l'esercizio di poteri di natura pubblicistica (con conseguente configurabilità in capo al privato di una posizione di interesse legittimo);
- che tali argomentazioni non potevano essere condivise in quanto, a prescindere dal formale utilizzo dell'espressione “riesame” nella comunicazione del 18.7.2016 da parte di (vedi CP_3
doc. 11 allegato alla citazione), doveva ritenersi che la valutazione operata dall avesse Pt_1
ad oggetto la mera conformità della documentazione prodotta da ai requisiti CP_1
previsti nell'avviso, nonché l'idoneità della documentazione a provare gli elementi richiesti dallo stesso avviso ai fini dell'erogazione del contributo (in una fase, lo si ribadisce, in cui l'impresa risultava già ammessa al beneficio all'esito del procedimento amministrativo regolato dall'avviso);
-che la verifica, operata da e conclusasi con comunicazione di esclusione, non aveva, CP_3
pertanto, implicato l'esercizio di poteri autoritativi e doveva essere correttamente collocata nella fase attuativa del rapporto (disciplinata dal già menzionato art. 20 dell'avviso) con riferimento alla quale doveva essere affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla base dei principi generali in precedenza enunciati;
pag. 6/15 -che era inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Rimini,
sollevata da;
CP_3
-che, sul tema, andava condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti
(nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di
obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi
di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno
dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale
contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto,
definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del
giudice adito” (Cass. n. 17311 del 2018);
-che, con riferimento, al caso di specie, occorreva rilevare che parte convenuta, nella comparsa di risposta, non aveva preso espressamente in considerazione il foro di cui agli articoli 20 c.p.c.
e 1182, comma 2, c.c. (rectius comma 3 n.d.r.), con riferimento al foro relativo alle obbligazioni di pagamento di una somma di denaro, da individuarsi nel foro del luogo di residenza del creditore (ove la prestazione doveva essere eseguita);
-che si imponeva, pertanto, una pronuncia di inammissibilità dell'eccezione formulata da parte convenuta;
-che , al fine di contestare la fondatezza, nel merito, della domanda attorea, aveva CP_3
affermato la non debenza del contributo in virtù della circostanza per cui non CP_1
avrebbe osservato gli adempimenti prodromici previsti dall'avviso pubblico;
-che, in particolare, nell'ambito dell'operazione di permuta di alcuni mezzi da lavoro con altri caratterizzati da un più elevato grado di sicurezza per i lavoratori, non avrebbe CP_1
pag. 7/15 validamente attestato la conformità dei vetusti mezzi permutati a “specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto” (fattispecie di cui all'art. 5 dell'avviso pubblico), dovendosi in difetto provvedere alla rottamazione delle macchine;
-che aveva lamentato, in particolare, la mancata documentazione di tale conformità nella CP_3
fase di inoltro del progetto, nonché la circostanza che le macchine fossero state cedute in paesi estranei all'Unione Europea ove non era richiesto l'adeguamento alle regole cautelari di sicurezza dettate dalla direttiva UE n. 42 del 2006, non risultando tale condotta meritevole del beneficio oggetto dell'avviso pubblico;
-che tali argomentazioni, svolte da , non risultavano meritevoli di condivisione;
CP_3
- che, in primo luogo, la mancata attestazione, in sede di presentazione della domanda, della conformità delle macchine alle specifiche richieste dal bando poteva essere presa in considerazione da nella fase procedimentale che si era conclusa con l'ammissione di CP_3
al contributo, non potendo parte convenuta porre in discussione l'esistenza del CP_1
diritto soggettivo acquisito dalla società attrice mediante l'esercizio di un potere unilaterale (di natura negoziale) incidente sul momento esecutivo di un rapporto che, esaurito l'esercizio della discrezionalità amministrativa, aveva assunto natura prettamente privatistica;
-che, per i motivi sopra esposti, non poteva condividersi l'attribuzione di natura pubblicistica al potere esercitato da nella dichiarazione di esclusione dal beneficio (come potere, di CP_3
secondo grado, di autotutela);
-che, con riferimento al secondo profilo sviluppato da parte convenuta, relativo alla circostanza che la cessione sarebbe avvenuta verso paesi la cui disciplina interna non rispettava la normativa europea in tema di sicurezza sul lavoro, doveva rilevarsi che l'allegazione non era meritevole di pag. 8/15 condivisione in quanto, oltre che generica, atteneva ad un profilo che non assumeva rilevanza ai fini della sussistenza dei presupposti ai quali l'art. 20 dell'avviso condizionava l'erogazione del contributo in favore dell'impresa ammessa;
- che doveva, pertanto, ritenersi accertato il diritto di ad ottenere il contributo CP_1
oggetto dell'avviso per l'ammontare di euro 130.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda stragiudiziale (18.3.2016, data della rendicontazione ex art. 20 dell'avviso pubblico) al saldo;
- che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello
[...]
, affidandolo a due motivi: Controparte_4
a-erroneità del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza sul tema e della considerazione che, sino alla conclusione della complessa
Pa sequenza endoprocedimentale fissata negli avvisi esso appellante agiva sempre con poteri peculiari penetranti di controllo e verifica caratterizzanti le prerogative pubblicistiche della PA,
con la conseguenza che ogni controversia avente ad oggetto determinazioni di rigetto di finanziamento mai erogato doveva essere devoluta al Giudice Amministrativo, siccome avente ad oggetto posizione giuridica di interesse legittimo;
b-erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di infondatezza nel merito della domanda di finanziamento per inosservanza delle specifiche disposizioni di cui all'art. 5 dell'Avviso Pubblico e dell'Allegato V TU Sicurezza sul Lavoro,
non avendo fornito attestazione di conformità alla legge né potendo avvalersi CP_1
della procedura di autocertificazione ex DPR 445/2000; la giurisprudenza di legittimità
riconosceva blanda efficacia probatoria alle autocertificazioni in relazione alla materia in esame,
pag. 9/15 superabile dalle diverse risultanze derivanti da accertamenti della PA e, comunque, l'estraneità
dell'osservanza delle regole cautelari di sicurezza nazionali e dettate dall'UE nell'ambito applicativo del DPR 445/2000; la domanda di finanziamento di doveva, CP_1
quindi, considerarsi non provata per difetto documentale insanabile;
poteva, infine, osservarsi che la cessione delle macchine agricole permutate a paesi extra UE integrava profilo
Pa interpretativo dell'art. 5 dell' Avviso a sostegno della volontà elusiva della sicurezza lavorativa realizzata da , che non poteva non riverberarsi nell'adozione di CP_1
determina di esclusione finale dal finanziamento adottata da esso appellante, in ragione della natura pubblicistica della finalità di elevare i livelli di sicurezza anche in ambito extranazionale,
evitando la commercializzazione di vetusti mezzi agricoli non conformi agli standards di sicurezza di settore.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione di , CP_1 CP_3
invocandone il rigetto.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 10 dicembre
2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 10 dicembre 2024, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione,
con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3-Osserva la Corte che il primo motivo di gravame, con il quale è stato censurato il rigetto, da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario appare palesemente infondato ed ai limiti dell'ammissibilità, essendosi l' limitato a CP_3
pag. 10/15 riportare massime giurisprudenziali concernenti il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario
e Giudice Amministrativo e alla affermazione, sostanzialmente immotivata, della permanenza in capo ad esso appellante di poteri pubblicistici fino al momento della concreta erogazione del finanziamento.
Ad ogni modo, giova, in proposito, ricordare:
- che era stata inserita nella graduatoria degli ammessi al contributo per la CP_1
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 11
comma 1 lett. a) e comma 5 Dlg. 81/2008;
-che detta impresa era stata successivamente esclusa da tale graduatoria avendo l' CP_3
ritenuto non sussistente il requisito previsto dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico 2014 per l'assegnazione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con il quale era stata indetta la selezione per l'attribuzione degli incentivi in questione;
-che l'art. 20 dell'Avviso Pubblico citato disciplinava l'invio da parte delle imprese della documentazione attestante la realizzazione del progetto, prevedendo che, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l' avrebbe disposto quanto necessario per l'erogazione del CP_3
contributo;
-che l'esclusione di era avvenuta nella fase dell'effettiva erogazione del CP_1
contributo, nella quale, come era possibile desumere dalle comunicazioni del 22 e del 23 CP_3
dicembre 2015, l'impresa avrebbe dovuto realizzare il progetto e dimostrare quanto realizzato e l'odierno appellante avrebbe dovuto verificare esclusivamente la documentazione concernente la realizzazione;
pag. 11/15 -che l'odierna controversia riguardava la fase di concreta erogazione della sovvenzione, essendo stata positivamente superata la fase di ammissione;
-che, nella fase di realizzazione del progetto, il beneficiario del contributo doveva considerarsi titolare di un diritto soggettivo, come sottolineato dalla giurisprudenza “Con specifico
riferimento alla materia riguardante contributi e sovvenzioni pubbliche, costituisce ormai ius
recepium (v. tra le altre Sezioni Unite nn. 15867 del 2011, 150 e 1776 del 2013, 15941 del
2014, 25211 del 2015 e da ultimo ord 3057 del 2016) la necessità di distinguere la fase
procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge - salvi i casi
in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione- attribuisce alla P.A. il potere di
riconoscere il beneficio. previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in
relazione all'interesse primario, con apprezzamento discrezionale, da quella successiva alla
concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale
tutelabile dinanzi al giudice ordinario attenendo la controversia alla fase esecutiva del
rapporto di sovvenzione ed all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto
provvedimento di attribuzione ……,” (vedi Cass. Civ. Sezioni Unite 11 ottobre 2016 n.20422);
-che, nella fase esecutiva del progetto, non spettava all' alcun potere discrezionale, CP_3
dovendo detto Ente limitarsi ad una verifica della documentazione dimostrativa della realizzazione del progetto e della rendicontazione, senza alcuna valutazione tecnico-
discrezionale;
-che, con riferimento al caso in esame, non può, pertanto, esservi dubbio che la giurisdizione appartenga al Giudice ordinario, posto che la presente controversia si colloca nella fase di realizzazione del progetto e della erogazione del contributo.
Ne discende l'infondatezza del primo motivo di gravame.
pag. 12/15 4- Il secondo motivo, che attiene al merito della controversia, è, invece, inammissibile per difetto di interesse, in quanto ha omesso di censurare una delle ragioni che il Giudice di CP_3
prime cure ha posto a fondamento della decisione impugnata, da sola idonea a sostenere la pronuncia di accoglimento della domanda di . Ne consegue che l'eventuale CP_1
fondatezza delle censure che l'appellante ha rivolto alla sentenza di primo grado non potrebbe condurre alla riforma della pronuncia adottata dal Tribunale di Rimini, rimanendo tale pronuncia ferma sulla scorta dell'argomentazione, non oggetto di alcuna censura, che CP_3
non avrebbe potuto porre in discussione l'esistenza del diritto soggettivo acquisito dall'odierna appellata mediante l'esercizio di un potere unilaterale (di natura negoziale) incidente sul momento esecutivo di un rapporto che, esaurito l'esercizio della discrezionalità amministrativa,
aveva assunto natura prettamente privatistica (potendo l' verificare soltanto se il progetto Pt_1
fosse stato realizzato e la relativa rendicontazione, non la mancata attestazione della conformità
delle macchine cedute, da rimpiazzare con quelle da acquistare con il contributo , alle CP_3
specifiche richieste nel bando, che avrebbe potuto essere presa in considerazione solo nella fase procedimentale che si era conclusa con l'ammissione di al contributo). CP_1
Va ricordato, in proposito, che, ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la riforma della sentenza
(vedi Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2011, n. 3386; Corte di Appello di Bologna Sez. I 7
febbraio 2017 n.324).
pag. 13/15 5-In definitiva l'appello di Controparte_4
deve essere rigettato.
[...]
6- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (tra 52.000,01 e 260.000,00
Euro), può essere liquidato ex DM 147/2022, in 9.991,00 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del CP_1
compenso liquidato.
7- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, Controparte_4
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di Controparte_6
;
[...]
II-Condanna Controparte_4
a rimborsare le spese del grado a ,
[...] CP_1
liquidandole in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pag. 14/15 III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 28
gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 15/15