Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 987/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 987/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti EMILIA BASILE Parte_1 C.F._1
(C.F. e (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1 CP_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F.-R.I. ), quale incorporante per fusione Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Controparte_3 [...]
” o , con l'avv. VINCENZO GALLETTA (C.F. CP_2 CP_4
CodiceFiscale_4 Email_3
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 525/2019, pubblicata il
3.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 54/2016 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 11.11.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha Parte_1
adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio (proc. n. 54/2016 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(A) aveva intrattenuto con il un rapporto di c/c, avente n. Controparte_3
, cessato il 28.11.2012; P.IVA_2
(B) il predetto rapporto risultava tuttavia inficiato da diversi vizi (e.g. c.m.s. contra legem, spese non dovute, anatocismo, interessi ultra-legali non debitamente pattuiti).
Sulla scorta di ciò l'attore ha chiesto al Tribunale di prime cure di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, statuire la nullità e disporre la restituzione dell'indebito.
I.1.2.- A seguito, poi, dell'espletamento di approfondimento tecnico-contabile (cfr. C.T.U. depositata in data 1.04.2017) e della formulazione da parte dell'attore di istanza per la concessione di ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. (cfr. istanza del 27.04.2017), con comparsa del 5.09.2017 si è costituito in giudizio il mediante la sua Controparte_3
procuratrice , contestando le avverse prospettazioni e in particolare CP_5
eccependo:
(A) la mancata produzione del contratto di c/c;
(B) l'inammissibilità ex se della domanda ripetitoria, in difetto di pagamento del saldo susseguente alla chiusura del c/c e dunque di un indebito da ripetersi;
(C) l'erroneità e non condivisibilità della C.T.U. previamente disposta;
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(D) la non sussistenza dei presupposti per l'emissione della richiesta ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.;
(E) l'improcedibilità, infine e per mancato espletamento del tentativo di mediazione, dell'avversa domanda.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, infine, il Tribunale di Locri ha emesso la sentenza qui gravata (n. 525/2019, pubblicata il 3.05.2019) nella quale, in particolare, ha:
(1) rigettato le domande attoree;
(2) regolato le spese di lite e di C.T.U., poste a carico dell'attore soccombente.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha proposto poi appello innanzi alla presente Corte la parte
, instaurando l'odierno giudizio (n. 987/2019 R.G.), censurando Parte_1 la sentenza di prime cure e in particolare lamentando, nell'ambito degli scritti difensivi in questa sede depositati:
(A) la tardività dell'avversa costituzione e la conseguente tardività delle avverse eccezioni;
(B) l'irrilevanza, in ogni caso, del difetto, ex adverso eccepito, di produzione del contratto di c/c e di parte della documentazione contabile, considerando: (i) le richieste ex art. 119 T.U.B. da lui trasmesse nel giugno e nel luglio 2012 e rimaste inevase;
(ii) la natura del processo
(giudizio di accertamento negativo), il principio di c.d. vicinanza della prova nonché alcune recenti pronunce (Cass. civ., 24/01/2024, n. 2338 e Cass. civ., 9/03/2021, n. 6480); (iii) la disciplina ratione temporis applicabile, trattandosi di rapporto antecedente alla Delibera
C.I.C.R. del 9.02.2000; (iv) la possibilità in ogni caso di ricostruzione del rapporto sulla base dei documenti in atti;
(C) l'omessa pronuncia in ordine all'accertato tasso usurario.
In virtù di quanto precede l'appellante ha chiesto alla Corte di voler riformare la sentenza di prime cure e pertanto accertare e dichiarare i vizi del c/c n° 046149000115 e, per l'effetto, statuire la nullità e disporre la restituzione dell'indebito (€ 47.059,26) in suo favore.
I.2.2.- Con comparsa del 30.10.2020 si è poi costituita in questo grado la AN appellata
(nelle more divenuta , contestando le avverse prospettazioni e Controparte_2
in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'impugnazione, nonché l'inammissibilità, ex art. 345, comma III, c.p.c., dei documenti prodotti dalla parte appellante solo in questa sede;
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(B) l'infondatezza e inammissibilità, in ogni caso, di tutti i motivi d'appello fatti valere ex adverso.
I.2.3.- A seguito di ciò, il giudizio di gravame, già rinviato per la precisazione delle conclusioni (cfr. provvedimento del 27.11.2020), dopo alcuni rinvii e mutamento del relatore,
è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento dell'8.11.2024 (comunicato alle parti in data 11.11.2024).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine al perimetro subiettivo dell'odierna procedura [v. infra, sub III.1.], alle eccezioni preliminari ex artt. 342 e 345 c.p.c. della parte appellante [v. infra, sub III.2.-III.4.2.] e infine al perimetro dell'odierno thema decidendum
[v. infra, sub III.5.].
III.1.- Quanto al profilo subiettivo, è da osservarsi che:
(A) nel corso della presente procedura è intervenuta la fusione dell'originaria convenuta
[ già rappresentata da (v. supra, sub I.1.2.)] nella Controparte_3 CP_5 parte, incorporante e qui costituitasi in proprio (senza l'intermediazione di
, del tutto estraneo all'odierno giudizio), [v. supra, CP_5 Controparte_2
sub I.2.2., nonché l'atto di fusione per incorporazione ivi richiamato – intervenuto per atto della dott.ssa avente Rep./Racc. nn. 7.660/n. 3.703, datato 10.10.2018 e con effetti a Per_1 decorrere dal 26.11.2018], ciò “realizza[ndo] una successione a titolo universale” tale da imporre di ritenere l'istituto incorporante ( quale unica parte da Controparte_2 considerarsi [in quanto, come recentemente chiarito, “la fusione” dà luogo a un fenomeno
“corrispondente alla successione mortis causa” (pur non occorrendo, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 2504 bis c.c., alcuna interruzione e successiva prosecuzione ex artt. 110 e 300 c.p.c.) “e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”, essendo “la incorporante”, in definitiva, l'unico soggetto “titolar[e] sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2021, n. 21970)];
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(B) non può ritenersi invece intervenuta alcuna successione a titolo particolare, considerando che, a fronte dell'istanza di visibilità presentata in data 20.02.2020 per ” (come CP_6
rappresentata da , alcuna di tali parti risulta tuttavia essersi poi costituita, Controparte_7
rimanendo pertanto del tutto estranee all'odierno giudizio [fermo, ovviamente e ove risulti effettivamente intervenuta una cessione c.d. in blocco, che la sentenza avrà comunque effetto anche contro il cessionario ex art. 111, comma IV, 1° parte, c.p.c. e a prescindere dal suo intervento in questo giudizio (atteso che, come noto, “il successore, anche se è rimasto estraneo al processo, … ne subisce gli effetti”: cfr., ex multis, Cass. civ., 21/10/2005, n.
21107)].
III.2.- Quanto poi alle eccezioni preliminari della parte appellata, è da disattendersi quella ex art. 342 c.p.c. [v. infra, sub III.3.] ed è invece da accogliersi quella ex art. 345 c.p.c. [v. infra, sub III.4.-III.4.2.].
III.3.- In ordine, in particolare, all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
[v. supra, sub I.2.2., 1° parte del punto (A)], essa risulta meritevole di reiezione, avendo la parte appellante circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, delimitando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice.
A fronte di ciò, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza (qui di seguito da valutarsi – v. infra), è da osservarsi che nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16 novembre
2017, n. 27199], non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta.
III.4.- Da accogliersi è invece la doglianza della parte appellata [v. supra, sub I.2.2., 2° parte del punto (A)] con riguardo all'inammissibilità, ex art. 345, comma III, c.p.c., dei documenti esibiti dall'impugnante solo in questa sede [fra cui, in particolare, le n. 2 missive stragiudiziali ex art. 119 T.U.B. del 15.06.2012 e del 5.07.2012 (v. supra, sub I.2.1., punto (B), sub (i)), pacificamente non già previamente allegate in 1° grado - come emergente dalla consultazione del fascicolo e dalla stessa indicazione, a pag. 5, degli allegati nell'atto di citazione ( “si
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allegano estratti conto e consulenza tecnica del dott. ”), pacificamente Persona_2
non recante alcun menzione delle predette missive (né allegate, né, del resto, neanche richiamate nella narrativa dell'atto)].
III.4.1.- A fronte di ciò, occorre qui rammentare che l'art. 345, comma III, c.p.c., nella formulazione oggi vigente (come risultante, da ultimo, dalla novella di cui al D.L. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L. n. 134/2012) e qui applicabile [risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 3.05.2019, e dunque essendo senz'altro successiva all'11.09.2012 (cfr. Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 14/03/2017, n. 6590)],
“pone un divieto … di produzione di documenti nuovi” di carattere “assoluto” (“non possono essere prodotti nuovi documenti”), “senza che assuma rilevanza” neanche l'eventuale
“indispensabilità” degli stessi” e potendo gli stessi essere eccezionalmente prodotti, in definitiva, solo e soltanto se “la parti dimostri di non aver potuto … produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” [e dunque, essendo pacifico “che la norma in questione” appunto “replic[a]”, “in relazione al particolare incombente da essa regolato”,
“l'istituto della rimessione in termini”, solo se la parte provi che la produzione non tempestiva sia stata “cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” e “che presenti i caratteri dell'assolutezza”, rimanendo del tutto irrilevante la tardiva produzione non assolutamente e oggettivamente preclusa, ma meramente legata a una “scelta processuale” della parte, “ancorché” correlata al “comportamento della controparte”, alle argomentazioni della pronuncia impugnata o “alla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta”
(considerando che anche un'“eccezione in senso lato” - come “l'eccezione di interruzione della prescrizione”, sia essa estintiva o acquisitiva - “può essere rilevata d'ufficio dal giudice” solo “sulla base di prove ritualmente” e tempestivamente “acquisite agli atti”, “non” potendosi evidentemente “sovrapporre” “il profilo della proponibilità dell'eccezione con quello dell'ammissibilità della produzione documentale”, essendo pacifico che anche il
“potere” del giudice “di attribuire al fatto effetti che, altrimenti, solo la parte interessata potrebbe provocare” in ogni caso “presuppone che il fatto/decisione sia già acquisito agli atti del processo” e che dunque “apparten[ga] legittimamente al processo”) - cfr. Cass. civ.,
24/10/2023, n. 29506; Cass. civ., 7/07/2023, n. 19384; Cass. civ., 1/07/2022, n. 21041; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., 6/02/2020, n. 2764; Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018, n.
32725; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135; Cass. civ., 6/07/2018, n. 17729; Cass. civ.,
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9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21794; Cass. civ., 16/10/2015, n. 20992; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8216; Cass. civ., 28/09/2011, n. 19836; Cass. civ., Sez. un., 27/07/2005, n.
15661; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392].
III.4.2.- Sulla scorta di ciò, non trattandosi nel caso di specie di documenti sopravvenuti
(risalendo, a fronte di giudizio instaurato nel 2016, addirittura al 2012, e dunque a 4 anni prima) e non “avendo” la parte appellante né dimostrato, né invero “nemmeno … argomentato” “circa la impossibilità, a ess[a] non imputabile, di produr[li] in precedenza”
[cfr. Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289], è evidente che i predetti documenti non siano in alcun modo utilizzabili ai fini del decidere, occorrendo invece ribadirne, in ossequio al “divieto assoluto” di cui all'art. 345, comma III, c.p.c. [v. supra, sub III.4.1.], la pacifica e integrale inammissibilità.
III.5.- Venendo, infine, al perimetro dell'odierna delibazione, occorre altresì rammentare che
“l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata, espressamente o implicitamente, in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito l'appello è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della pronuncia impugnata.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dall'eccepita “tardività” delle contestazioni della
AN in ordine alle carenze della sua produzione documentale [v. supra, sub I.2.1., punto
(A)], occorre qui osservare che:
(a) il termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. pacificamente opera solo con riguardo alle eccezioni c.d. in senso stretto - ex lege riservate alle parti (e.g. l'exceptio
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praescriptionis) -, e non anche per le eccezioni in senso lato o le mere difese, senz'altro proponibili anche nel corso del primo grado di giudizio e persino in sede di gravame
[costituendo in particolare “mere difese” - “la” cui “proposizione”, come noto, “non è … preclusa” neanche in appello” - “quelle volte a … contestare un presupposto di fondatezza della domanda” e dunque a “contrastare le avverse deduzioni senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse” (cfr. Cass. civ., 1/10/2018,
n. 23796, nonché, ex multis, Cass. civ., 19/01/2009, n. 1136; Cass. civ., 12/09/2005, n. 18096;
22/05/2001, n. 6957)];
(b) nel caso di specie è evidente che le contestazioni veicolate dalla nell'ambito della CP_4
propria comparsa del 5.09.2017 non costituissero eccezioni in senso stretto, bensì, appunto e in quanto volte a contestare un presupposto di fondatezza della domanda (i.e. la completezza documentale, e dunque l'ottemperanza, da parte dell'attore, al relativo onus probandi), “mere difese”, risultando dunque sempre proponibili (perfino in appello e dunque a fortiori in tale atto difensivo, intervenuto nel corso del giudizio di 1° grado), da ciò evidentemente discendendo la non accoglibilità di tale primo motivo di gravame.
VI.- Chiarito, pertanto, che la contestazione della non risultava soggetta a termine CP_4
preclusivo, occorre poi osservare che la stessa risultava altresì fondata, non avendo effettivamente l'attore, istante per l'accertamento e la ripetizione dell'indebito, effettivamente adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante (v. infra, sub VI.1.-VI.2.), da ciò evidentemente discendendo la statuizione reiettiva conseguentemente adottata, del tutto correttamente, in prime cure (cfr. pagg. 4-8, punti 7.-7.5., della pronuncia impugnata) e insuscettibile di rimeditazione alcuna alla luce delle doglianze qui complessivamente prospettate dall'appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (B), sub (i)-(iv), nonché infra, sub
VI.4.-VI.8.].
VI.1.- Giova a tal riguardo prioritariamente rammentare, come del resto già correttamente evidenziato in 1° grado (cfr. pagg. 5-7, punto 7.2., della sentenza appellata) e del tutto noto e pacifico, che, ove il cliente “agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito”, il carico dimostrativo
è ovviamente su di lui incombente.
E infatti, in ossequio ai generali principi di riparto del carico dimostrativo (pacificamente operanti anche in quest'ambito e in particolare anche per l'azione di accertamento negativo –
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v. infra), onus incumbit ei qui dicit, e pertanto “l'onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art. 2697 c.c. al correntista”, spettando pertanto proprio e solo a quest'ultimo
“provare il fatto costitutivo della propria domanda” e dunque “fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi”, conseguentemente producendo, in via del tutto pregiudiziale e prima ancora degli e/c (peraltro da prodursi in modo tale da “ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti”, e dunque diversamente dal caso di specie – v. infra), il contratto genetico del rapporto – essendo evidente che “l'attore in ripetizione”, al fine di dimostrare
“la mancata valida pattuizione” e la “presenza di clausole nulle”, sia evidentemente “onerato di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole”, essendo dunque tenuto alla
“produzione in giudizio del documento contrattuale” al fine di “dar prova dell'assenza della causa debendi” dallo stesso invocata [cfr., ex multis, Cass. civ., 3/07/2024, n. 18227; Cass.
15/05/2023, n. 13139; Cass. civ., 12/10/2022, n. 29855; Cass. civ., 17/04/2020, n. 7895; Cass. civ., 13/12/2019, n. 33009; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11543; Cass. civ., 3/12/2018, n. 31187;
Cass. civ., 28/11/2018, n. 30822; Cass. civ., 23/10/2017, n. 24948; Cass. civ., 13/10/2016, n.
20693; Cass. civ., 7/05/2015, n. 9201; Cass. civ., 14/05/2012, n. 7501].
VI.2.- Onere probatorio, quest'ultimo, qui pacificamente non ottemperato dall'odierno appellante e già attore in prime cure, non avendo quest'ultimo affatto prodotto il contratto genetico del rapporto azionato e avendo esibito che una parte degli e/c [non risultando presenti né quelli iniziali (“gli estratti conto presenti nel fascicolo partono dal secondo trimestre 2001 con un saldo iniziale diverso da zero”, risultando pertanto “il conto” “già in essere” “a quella data” – cfr. C.T.U. dell'1.04.2017, spec. pag. 17 del relativo file pdf), né diversi e/c intermedi (“non sono presenti agli atti gli estratti del conto corrente relativi al periodo 01.07.2001-31.12.2001” – cfr. ancora l'elaborato dell'1.04.2017, spec. pag. 17 del relativo file pdf), ciò evidentemente precludendo ogni possibilità di ricostruzione rigorosa (v. infra, sub VI.7.)], a ciò non potendo che conseguire, in difetto di parametri di cui verificare la violazione o l'osservanza e dunque per stabilire il carattere “dovuto” o “indebito” delle somme asseritamente percepite, che il rigetto dell'azione sperimentata [considerando, in definitiva, che “non essendo stato prodotto dall'istante” né e/c in serie continuativa, né,
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soprattutto, “il contratto”, “non vi era prova” del fatto costitutivo, e in particolare “che le somme asseritamente percepite dalla banca lo fossero state anche in modo indebito” (v. supra, sub VI.2., nonché, in questi termini e da ultimo, Cass. civ., 13/06/2024, n. 16521)].
VI.3.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede, risultano meritevoli di accoglimento i diversi argomenti prospettati in sede di gravame dall'odierno appellante, come innanzi compendiati e qui di seguito da esaminarsi.
VI.4.- Muovendo dall'argomento indicato supra, sub I.2.1., punto (B), sub (i), esso è evidentemente da disattendere, fondandosi su produzioni documentali [i.e. le richieste ex art. 119 T.U.B. del 15.06.2012 e del 5.07.2012 (non risulta peraltro provata, per quest'ultima, alcuna attività di trasmissione e ricezione)] intervenute solo in questa sede e pertanto radicalmente inammissibili ex art. 345, comma III, c.p.c. [v. supra, sub III.4.-III.4.2.], ciò evidentemente precludendo ogni valutazione con riguardo alle stesse e all'eventuale istanza ex art. 210 c.p.c. astrattamente proponibile dalla parte attrice [istanza peraltro qui pacificamente non avanzata da tale parte (cfr. atto di citazione di 1° grado, nonché pag. 8, 2° cpv., della sentenza di 1° grado), riguardante documenti ultra-decennali (di per sé sottratti, come noto, all'“obbligo di conservazione della banca” – cfr., da ultimo, Cass. n. 18227/2024, cit., e Cass. civ., 29/11/2022, n. 35039) e in ogni caso insuscettibile di “supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante” e in particolare di sopperire alla mancata produzione, su di lui gravante, “del documento contrattuale” (cfr. Cass. n. 18227/2024, cit.)].
VI.5.- Quanto poi agli argomenti compendiato supra, sub I.2.1., punto (ii), è pacifico che:
(a) i generali principi di riparto del carico probatorio risultano senz'altro operanti anche per le domande qui in esame, e in particolare per l'azione di accertamento negativo - atteso che, come noto, “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto … non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo”, a ciò conseguendo che, anche “in materia di contratti bancari che prevedano”, e.g., “il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale”,
“la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto” e dunque “dell'inesistenza di tali accordi tra le parti”, “ancorché si tratti di prova di un fatto negativo”, “senz'altro grava sull'attore in ripetizione dell'indebito”
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[cfr., oltre alle sentenze già supra indicate (fra cui, in particolare e spec. sul tema, Cass. n.
9201/2015, cit.), Cass. civ., 20/12/2023, n. 35605; Cass. civ., 27/01/2023, n. 2555 e Cass. civ.,
19/01/2022, n. 1550, nonché, in generale sulla questione, Cass. civ., 9/06/2008, n. 15162 e
Cass. civ., Sez. un., 4/08/2010, n. 18046];
(b) non possa essere poi qui “invoca[to]” “il principio di vicinanza della prova”, trattandosi di “eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione” che “deve trovare una pregnante legittimazione”, “esige[ndo]” una sostanziale “impossibilità” di “acquisizione” qui chiaramente non ravvisabile [risultando il predetto criterio derogatorio chiaramente non applicabile “ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta”, “il che” appunto “accade” “nel caso di stipula di contratti bancari” e per espressa previsione di legge - già ai sensi dell'art. 3, comma I, della L. n. 154/1992 e oggi art. 117 T.U.B., a mente del quale “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, con la conseguenza che “ciascuna delle parti … di regola acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”], non potendo pertanto neanche tale principio valere “al fine di spostare [l']onere” probatorio proprio del “cliente” istante “in capo alla banca” [cfr., ex multis, Cass. n. 18227/2024, cit.; Cass. civ., 29/08/2023,
n. 25417; Cass. civ., 21/09/2023, n. 27018; Cass. civ., 7/12/2022, n. 35979; Cass. n.
1550/2022, cit.; Cass. civ., 8/07/2021, n. 19566; Cass. n. 33009/2019, cit.; Cass. civ.,
12/09/2016, n. 17923; Cass. civ., 4/04/2016, n. 6511];
(c) parimenti qui non rilevanti risultano, infine, i richiamati arresti giurisprudenziali (cfr.
Cass. n. 2338/2024, cit., e Cass. n. 6480/2021, cit.), non controvertendosi in questa sede
[come invece in Cass. n. 2338/2024, cit.] né di un fido c.d. di fatto [non avendo il correntista in alcun modo prospettato l'esistenza di un affidamento non stipulato per iscritto (cfr. atto di citazione di 1° grado), né avendo la AN convenuta, del resto, formulato alcuna exceptio praescriptionis giustificante una siffatta replica (cfr. comparsa di costituzione del 5.09.2017)], né di un contratto di c/c di cui la parte attrice aveva allegato (“allegazione attorea” chiaramente necessaria in virtù di Cass. n. 6480/2021, cit.) la conclusione verbis tantum o per fatti concludenti [non avendo il correntista in alcun modo dedotto o evocato una tale modalità di conclusione (cfr. ancora atto di citazione di 1° grado)], con la conseguenza che, alla luce di quanto ribadito anche in tali pronunce, deve qui trovare applicazione il “generale” “principio” in virtù del quale è “onere” del “cliente” “provare l'inesistenza della causa giustificativa dei
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pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto” [cfr. proprio Cass. n. 6480/2021, cit., nonché, in senso analogo a quest'ultima, Cass. civ., 13/06/2024, n. 16521 e Cass. civ.,
26/09/2019, n. 24051].
VI.6.- Parimenti non accoglibile risulta altresì il rilievo indicato supra, sub I.2.1., punto (iii), considerando che ogni valutazione sulla disciplina applicabile è qui evidentemente preclusa dal preliminare e pregiudiziale difetto di adempimento dell'onus probandi gravante sul correntista, ciò evidentemente ostando a ogni valutazione nel merito delle complessive doglianze tecnico-contabili fatte valere dalla parte istante [e ciò anche con riguardo all'anatocismo, non potendosi evidentemente accertare, a fronte della carente produzione qui realizzata, né i termini di effettiva realizzazione della prospettata capitalizzazione anatocistica, né i termini, anche temporali, della sua illiceità (carattere contra o secundum legem peraltro chiaramente condizionato non solo dal tempus dell'accensione, considerando l'evoluzione diacronica della disciplina e la possibilità di “adeguamento” del rapporto alla normativa sopravvenuta qui evidentemente, in difetto di documentazione, in alcun modo verificabile)].
VI.7.- Da disattendere, infine, risulta anche l'ultima prospettazione [v. supra, sub I.2.1., punto
(iv)], considerando il divieto, pacifico e più volte ribadito, di procedere a ricostruzione sulla base di “criteri presuntivi od approssimativi”, senz'altro “inutilizzabili” “ai fini della ricostruzione delle movimentazioni del conto” [cfr. Cass. civ., 2/05/2019, n. 11543 (ove peraltro si evidenzia che la ricostruzione è da necessariamente compiersi, in caso di azione promossa dal cliente, muovendo da un “saldo a debito” di quest'ultimo), nonché Cass. civ.,
20/09/2013, n. 21597 e Cass. civ., 13/10/2016, n. 20693], e la conseguente non utile invocabilità e utilizzabilità ai fini del decidere della ricostruzione del C.T.U. di prime cure, in quanto realizzata, in difetto di e/c in serie continuativa (anche solo dalla data, successiva all'apertura, dell'e/c del secondo trimestre 2001) e peraltro partendo da e/c “a credito per il correntista”, mediante “raccordi contabili” al fine di “fa[r] così quadrare il saldo tra il periodo antecedente e quello successivo” [cfr. C.T.U. dell'1.04.2017, spec. pag. 21 del relativo file pdf], e dunque avvalendosi di criteri ricostruttivi non conformi al rigoroso standard qui da adottarsi.
VI.8.- Alla luce di tutto quanto precede, attesa la piena correttezza e condivisibilità delle statuizioni adottate in prime cure e la non accoglibilità complessiva delle deduzioni fatte
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valere dalla parte appellante nell'ambito del 2° motivo di gravame [v. supra, sub VI.1.-VI.7.],
è evidente che quest'ultimo, come compendiato supra, sub I.2.1., punto (B), sia da globalmente disattendere.
VII.- Meritevole di reiezione, infine, risulta anche l'ultima ragione di doglianza dell'appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (C)], considerando che:
(A) alcuna “omessa pronuncia” può ravvisarsi, come noto, nel caso venga accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia [v., ex multis, Cass. 2830/2021; Cass. 15193/2020; Cass. 2153/2020; Cass. n.
30638/2019; Cass. 27627/2018; Cass. n. 22545/2018; C. 4956/2018; Cass. 1327/2018; Cass.
17328/2016; Cass. 9582/2016; Cass. 2197/2015; Cass. 841/2014; Cass. 10696/2007; Cass.
13649/2005; Cass. 19131/2004; Cass. 9545/2001; Cass. 3435/2001; Cass. 702/2000; Cass.
2871/1997; Cass. 2320/1995; Cass. 2581/1986; Cass. 4388/1981; Cass. 15255/2019; Cass.
15172/2009; Cass. 16788/2006; Cass. n. 264/2006; Cass. n. 4079/2005];
(B) statuizione decisoria incompatibile qui appunto adottata, avendo il Tribunale di prime cure evidenziato la radicale inottemperanza attorea all'onus probandi su di sé gravante (v. supra, nonché pagg. 4-8, punti 7.-7.5., della pronuncia di 1° grado), con statuizione chiaramente assorbente di ogni ulteriore valutazione;
e ciò a fortiori con riguardo al profilo dell'usurarietà, sul quale invero alcuna pronuncia avrebbe potuto in ogni caso essere resa, considerando il difetto di alcuna allegazione e domanda a tal riguardo ex latere actoris [cfr. atto di citazione di 1° grado – carenza chiaramente non superabile sulla scorta dell'allegata
C.T.P., trattandosi di produzione documentale ed essendo pacifico che “le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza [però] assurgere a funzione integrativa di una domanda”, essendo “al giudice” senz'altro “inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni ove … non siano specificate nella domanda”, non potendosi “ricavare l'allegazione” omessa dalla parte “mediante
l'interpretazione dei documenti” da essa allegati (cfr. Cass. civ., 8/02/2018 n. 3022; Cass. civ., 12/12/2008, n. 29241; Cass. civ., Sez. un., 1/12/2008, n. 2435, nonché Trib. Roma,
9/12/2020, n. 8465)], con carenza allegatoria già di per sé idonea a precludere qualsiasi pronuncia e, prima ancora, qualsivoglia valutazione o rilievo [ivi compresa la “rilevabilità
d'ufficio”, essendo invero pacifico che anche la rilevabilità officiosa “delle clausole che
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prevedono un tasso d'interesse usurario” “presuppone … la tempestiva allegazione”, nell'atto difensivo a ciò deputato, di tutti gli “elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe”, e dunque l'indicazione specifica e puntuale (“non” essendo sufficienti “fatti generici”) del “tipo contrattuale”, della “clausola negoziale” asseritamente illecita, dell'“eventuale qualità di consumatore”, della “misura del T.e.g.m. nel periodo considerato” e, in definitiva, di “modi, tempi e misura del [dedotto] superamento del c.d. tasso soglia”] (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. un., 18/09/2020, n. 19597; Cass. civ., 30/01/2018, n. 2311; Cass. civ., 13/06/2007, n.
13846).
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto precede, non risultando i motivi di gravame avanzati dall'appellante globalmente meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-
VII.] e non sussistendo ulteriori profili scrutinabili [risultando ogni diversa questione ormai irretrattabile (v. supra, sub III.5.)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub
IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico motivo di gravame, anche incidentale, riguardante la regolazione delle spese di prime cure- v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass.,
14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:
(a) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(b) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 [considerando il valore della domanda, pari al quantum della somma richiesta (€ 47.059,26: cfr. pagg. 13-14 dell'atto di appello), nonché, in ogni caso, la tendenziale applicabilità proprio di tale scaglione (cfr. Cass. civ., 21/02/2022, n. 5646), per le cause, analoghe all'odierna (cfr. pag. 8, punto 8., 1° cpv., sub a), della sentenza di prime cure), di “valore indeterminabile di complessità bassa”], alle fasi espletate [ivi compresa, in questa sede, quella di trattazione (essendosi l'appellata tempestivamente costituita e qui pertanto non ricorrendo le ragioni derogatorie indicate a pag.
8, punto 8., 1° cpv., sub b), della sentenza di 1° grado), occorrendo peraltro rammentare che
“nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
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dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014
[considerando, in piena consonanza e simmetria con la liquidazione già operata in prime cure
(cfr. pag. 8, punto 8., 1° cpv., sub c), della pronuncia qui da confermarsi), il carattere strettamente documentale della vertenza, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento].
IX.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 987/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 525/2019, pubblicata il 3.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 54/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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