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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Viviana Scaramuzza Giudice rel, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4375/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 22/09/2025 e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERRARO FABIO e dell'avv.
GUGLIANDOLO MARIANGELA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VACCARISI ROSSANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/09/2025, i procuratori hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 25/10/2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 04/09/2008 con nel Comune di FR Controparte_1
IR (ME) e che dal matrimonio erano nati due figli: il 04/06/2010, e , il Per_1 Per_2
19/03/2015.
Rappresentava che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato deteriorando a causa di incompatibilità caratteriale ed incomprensioni e che i frequenti litigi spesso sfociavano in vere e proprie aggressioni verbali nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione con addebito al marito;
che fossero emessi, ex art. 473bis15 c.p.c., i provvedimenti indifferibili a tutela della prole indicati in ricorso;
che fosse disposto l'affidamento condiviso della prole, con collocazione presso di sé, e che fosse posto a carico dell' l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il giudice delegato, con decreto dell'08/11/2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 03/01/2025, si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo che fosse rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
che fosse disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente della prole presso di sé; che gli fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse posto a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento dei minori dell'importo di € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, che venisse attribuito in suo favore l'assegno unico ovvero, in subordine, che venissero suddivisi in ragione del 50% per ciascuna parte l'assegno unico, le rate di mutuo e le spese condominiali.
Successivamente, con istanza del 24/07/2025, le parti chiedevano congiuntamente di mutare il rito da contenzioso in consensuale e che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Pertanto, all'udienza del 22/09/2025, il Giudice delegato, avendo le parti insistito nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Ciò posto, ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione e chiesto l'omologazione della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
FR IR (ME) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
25/10/2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1 1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nata a Parte_1
MESSINA (ME) il 25/07/1974, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 contenuto nell'istanza del 24/07/2025;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FR IR (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
3) spese compensate.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
30/09/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Scaramuzza) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Viviana Scaramuzza Giudice rel, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4375/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 22/09/2025 e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERRARO FABIO e dell'avv.
GUGLIANDOLO MARIANGELA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VACCARISI ROSSANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/09/2025, i procuratori hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 03/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 25/10/2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 04/09/2008 con nel Comune di FR Controparte_1
IR (ME) e che dal matrimonio erano nati due figli: il 04/06/2010, e , il Per_1 Per_2
19/03/2015.
Rappresentava che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato deteriorando a causa di incompatibilità caratteriale ed incomprensioni e che i frequenti litigi spesso sfociavano in vere e proprie aggressioni verbali nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione con addebito al marito;
che fossero emessi, ex art. 473bis15 c.p.c., i provvedimenti indifferibili a tutela della prole indicati in ricorso;
che fosse disposto l'affidamento condiviso della prole, con collocazione presso di sé, e che fosse posto a carico dell' l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il giudice delegato, con decreto dell'08/11/2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 03/01/2025, si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo che fosse rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
che fosse disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente della prole presso di sé; che gli fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse posto a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento dei minori dell'importo di € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, che venisse attribuito in suo favore l'assegno unico ovvero, in subordine, che venissero suddivisi in ragione del 50% per ciascuna parte l'assegno unico, le rate di mutuo e le spese condominiali.
Successivamente, con istanza del 24/07/2025, le parti chiedevano congiuntamente di mutare il rito da contenzioso in consensuale e che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Pertanto, all'udienza del 22/09/2025, il Giudice delegato, avendo le parti insistito nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Ciò posto, ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione e chiesto l'omologazione della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
FR IR (ME) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
25/10/2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1 1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nata a Parte_1
MESSINA (ME) il 25/07/1974, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 contenuto nell'istanza del 24/07/2025;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FR IR (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
3) spese compensate.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
30/09/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Scaramuzza) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.