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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/06/2024, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. BRUNO PERLA presidente relatore
Dott.ssa Francesca Neri . giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 2352/2024 V.G. posta in deliberazione all'udienza camerale del 10 giugno 2024 e promossa dai coniugi
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 23/02/2024; sentiti all'udienza camerale i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio contratto norma del codice civile il giorno 12 settembre 1999 nel Comune di Imola, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999 atto n. 113, parte II, serie A;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli , il 26/12/2000, il 17/11/2002, Per_1 Per_2
e il 21/11/2012; Per_3 valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. visto che fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi, confermata all'udienza camerale del giorno 10 giugno 2024, è previsto il trasferimento, da parte del signor alla signora di porzione del fabbricato Parte_1 CP_1 sito in Comune di Imola (BO), frazione Sesto Imolese, via Nilde Iotti n. 22, costituita da appartamento al primo piano, con accesso esclusivo dal piano terra, con annessi due vani rispettivamente ad uso lavanderia e ad uso autorimessa al piano terra, oltre all'area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva;
il tutto è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Imola:
- Foglio 33, Particella 1301, Sub 2, piano T-1, Cat. A/3, Cl. 4, Vani 4, Rendita Euro 454,48
(appartamento e corte)
- Foglio 33, Particella 1031, Sub 6, Cat. C/6, Cl. 3, Mq. 59, rendita Euro 255,96 (autorimessa)
in confine con beni Popa, ragioni Pelagatti, e parti comuni;
CP_2
con la proporzionale quota delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge, titolo e destinazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati nel rogito notaio Dott. di cui infra. Persona_4 visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato nel verbale d'udienza del 10 giugno 2024 le condizioni alle quali deve avvenire il trasferimento immobiliare essi hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni.
-L'immobile in oggetto è pervenuto ai coniugi con rogito Notaio Dott. di San Persona_4
Lazzaro di Savena in data 28/02/2011, Rep. n. 25464/15551, registrato all' Organizzazione_1
di 2 il giorno 3/03/2011 al n. 2769/1T, trascritto a in data 03/03/2011 al
[...] Org_2 Org_2
Reg. Gen. n. 9573 e Reg. Part. n. 5857.
-Il signor ha dichiarato che i titoli edilizi relativi all'immobile de quo sono regolari e, in Parte_1 particolare, ha dichiarato:
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la costruzione del fabbricato è stata iniziata prima del
1 settembre 1967;
che il fabbricato è stato edificato in virtù di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Imola in data 29/04/2008 n. 42 e successive varianti con Denunce di Inizio Attività in data 18/08/2009 Prot.
N. 814 e in data 01/04/2010 Prot. N. 280;
* che il certificato di conformità edilizia e agibilità è stato rilasciato in data 12/05/2011, Prot. N.
22390;
che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
- L'immobile in oggetto è dotato di attestato di prestazione energetica, classe B, Protocollo N. 05020- 532104-2024 rilasciato in data 19/02/2024 dalla Geometra di Imola;
tale attestato Controparte_3 è stato allegato in originale al verbale d'udienza del 10 giugno 2024; la parte cessionaria ha dichiarato di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
-Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, i coniugi hanno dichiarato che i dati di identificazione catastale, come riportati nel verbale e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alle quali i coniugi hanno fatto riferimento, depositate in Catasto in data in data 14/10/2010 protocollo n. BO0287844;
-il signor attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, ha Parte_1 dichiarato che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e la signora CP_1 ha confermato la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di
[...] fatto resa dal coniuge;
- il signor ha dichiarato che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei Parte_1 registri immobiliari;
- il signor ha dichiarato e garantito che i diritti immobiliari oggetto di cessione non sono Parte_1 gravati da pesi, vincoli e formalità pregiudizievoli;
- il signor ha dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale;
Parte_1
- entrambi i coniugi hanno dichiarato, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati:
- di non essersi avvalse, per la conclusione del trasferimento immobiliare di cui al presente procedimento, di un mediatore.
- che per il trasferimento immobiliare de quo verrà pagato un corrispettivo in denaro di Euro
120.000,00 (centoventimila/00) mediante assegno circolare che verrà consegnato dalla signora al signor entro il giorno 13 giugno 2024 e che il trasferimento avviene CP_1 Parte_1 nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, poiché il presente trasferimento immobiliare è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, rientrando in un procedimento di separazione o divorzio ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell' Organizzazione_3
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
[...]
verificato che le condizioni di separazione sono conformi alla legge;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione consensuale,
tra
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2
coniugati con matrimonio contratto norma del codice civile il giorno 12 settembre 1999 nel Comune di Imola, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999, atto n. 113, parte II, serie A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola di procedere all'annotazione ai sensi dell'art.69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 (atto. N. 113, parte II, serie A, anno 1999);
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione consensuale dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, come in effetti già di fatto vivono.
2) La casa coniugale, sita in Imola (BO), Frazione Sesto Imolese, via Nilde Iotti n. 22, di proprietà del marito sig. , viene assegnata alla moglie, IG.ra la quale continuerà a Parte_1 CP_1 risiedere nella stessa unitamente ai tre figli.
3) Il IG. ha trasferito altrove il proprio domicilio in Massa Lombarda (RA), via F. Parte_1
Berardi n. 29.
4) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno Per_3 insieme e di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il minore con sé; manterrà la propria Per_3 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti Per_3 modalità:
- un giorno a settimana, che i genitori concorderanno qualche giorno prima, in base alle loro esigenze lavorative e agli impegni scolastici ed extrascolastici di tenendo conto dei desideri del Per_3 minore e nel suo precipuo interesse;
- durante i fine settimana, a settimane alterne, il venerdì pomeriggio dall'uscita dal lavoro, prelevandolo dalla casa della madre, con pernottamento sino al sabato prima di cena ovvero dal sabato prima di cena con pernottamento sino alla domenica prima di cena, riaccompagnandolo a casa della madre;
resta inteso che, qualora uno dei due genitori abbia necessità di avere un weekend libero ovvero voglia trascorrere con (eventualmente unitamente ai fratelli maggiorenni) un week Per_3 end “fuori porta”, i genitori si accorderanno, previo avviso in un congruo termine, affinché Per_3 trascorra con il genitore l'intero weekend (dal venerdì alla domenica sera) e l'altro genitore deciderà se recuperare le due giornate consecutive nel weekend successivo.
6) trascorrerà i periodi di vacanza con ciascun genitore secondo le seguenti modalità e salvo Per_3 diverso accordo:
- due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori secondo le esigenze lavorative di entrambi entro il giorno 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e quella della madre negli anni dispari;
- sette giorni consecutivi nel periodo natalizio che comprendano ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni consecutivi nel periodo pasquale che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
7) I genitori si accordano fin da ora che, nel caso in cui non possano, per motivi di lavoro, rispettare i calendari di visita previsti in tale sede, concorderanno tra loro, volta per volta, come gestire Per_3
e chi se ne dovrà occupare, salvo il fatto che ciascun genitore ha la facoltà di richiedere di trascorrere il tempo con il minore tenendo conto ed in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
8) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo nel mantenimento del figlio la somma Per_3 mensile di € 300,00 (trecento/00). Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese fino alla sua raggiunta autonomia economica;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
9) I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti fanno espresso Per_3 rinvio al Protocollo redatto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna in data 09/08/2017:
• spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
• tutte le altre spese straordinarie da concordare preventivamente tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente.
• Il rimborso delle spese straordinarie andrà effettuato a favore del genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, dietro esibizione dei documenti di spesa, e laddove anticipate dal padre, potranno essere portate in detrazione dal mantenimento mensile successivo all'esborso, sempre dietro presentazione dei documenti di spesa.
10) Le somme erogate dall' a titolo di assegno unico per il figlio minore saranno percepite al CP_4
50% tra i genitori, come già nei fatti avviene.
11) I coniugi prendono atto del fatto che la figlia , maggiorenne e al momento autosufficiente Per_2 economicamente, ha espresso la volontà di iscriversi nuovamente all'Università. I signori e Pt_1 oncordano, pertanto, che, qualora la stessa lasciasse la propria attività lavorativa per dedicarsi CP_1 unicamente agli studi, gli stessi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle tasse universitarie ed alle spese correlate quali, a titolo esemplificativo, libri, fotocopie, cancelleria etc.
12) I coniugi prestano consenso, per quanto previsto dalla vigente normativa, al rilascio al figlio minorenne, da parte dell'Autorità competente, del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, senza che ciò possa essere inteso come prestazione di consenso a che uno di essi si stabilisca definitivamente all'estero con il figlio.
13) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento è dovuto all'uno ovvero all'altro coniuge. 14) I signori e danno atto che i mobili che arredano la casa coniugale Parte_1 CP_1 resteranno di proprietà esclusiva della signora CP_1
15) I signori e concordano: Parte_1 CP_1
- di disinvestire i titoli cointestati in portafoglio presso la rapporto n. Organizzazione_4
022/005/0132681 collegato al C/C 022/330/0000774 una volta che le condizioni di mercato saranno maggiormente favorevoli e dichiarano che il controvalore dei titoli verrà così suddiviso: €. 118.000,00 alla sig.ra in ragione del diverso apporto alla formazione del patrimonio familiare e CP_1 per la definizione dei rapporti patrimoniali pregressi, mentre il restante controvalore al 50% tra i coniugi e di mantenere aperto il C/C n. 022/330/0000774 cointestato presso la Organizzazione_4 del quale hanno già suddiviso al 50% le somme presenti, sino a quando non verranno liquidati i titoli che poggiano sul C/C stesso.
16) I coniugi danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
ACCERTATO che il trasferimento richiesto costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali e che i coniugi per ciò hanno richiesto l'esenzione ex art. 19 L.06.03.1987 n.74 e successive modifiche in accoglimento delle domande come sopra formulate: trasferisce alla signora la porzione del fabbricato sito in Comune di Imola (BO), CP_1 frazione Sesto Imolese, via Nilde Iotti n. 22, di proprietà del signor costituita da Parte_1 appartamento al primo piano, con accesso esclusivo dal piano terra, con annessi due vani rispettivamente ad uso lavanderia e ad uso autorimessa al piano terra, oltre all'area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva;
il tutto è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Imola:
- Foglio 33, Particella 1301, Sub 2, piano T-1, Cat. A/3, Cl. 4, Vani 4, Rendita Euro 454,48
- Foglio 33, Particella 1031, Sub 6, Cat. C/6, Cl. 3, Mq. 59, rendita Euro 255,96 .
Il trasferimento immobiliare avviene con esclusione di qualsiasi ipoteca legale.
Gli effetti reali e obbligatori e gli altri effetti del trasferimento si producono con la pubblicazione della presente sentenza di separazione. Il possesso giuridico decorre da oggi.
Ordina al IGnor Conservatore dei Registri Immobiliari di la trascrizione della presente Org_2 sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità.
Bologna,11/06/2024
Il presidente
Dott. Bruno Perla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. BRUNO PERLA presidente relatore
Dott.ssa Francesca Neri . giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 2352/2024 V.G. posta in deliberazione all'udienza camerale del 10 giugno 2024 e promossa dai coniugi
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 23/02/2024; sentiti all'udienza camerale i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio contratto norma del codice civile il giorno 12 settembre 1999 nel Comune di Imola, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999 atto n. 113, parte II, serie A;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli , il 26/12/2000, il 17/11/2002, Per_1 Per_2
e il 21/11/2012; Per_3 valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. visto che fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi, confermata all'udienza camerale del giorno 10 giugno 2024, è previsto il trasferimento, da parte del signor alla signora di porzione del fabbricato Parte_1 CP_1 sito in Comune di Imola (BO), frazione Sesto Imolese, via Nilde Iotti n. 22, costituita da appartamento al primo piano, con accesso esclusivo dal piano terra, con annessi due vani rispettivamente ad uso lavanderia e ad uso autorimessa al piano terra, oltre all'area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva;
il tutto è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Imola:
- Foglio 33, Particella 1301, Sub 2, piano T-1, Cat. A/3, Cl. 4, Vani 4, Rendita Euro 454,48
(appartamento e corte)
- Foglio 33, Particella 1031, Sub 6, Cat. C/6, Cl. 3, Mq. 59, rendita Euro 255,96 (autorimessa)
in confine con beni Popa, ragioni Pelagatti, e parti comuni;
CP_2
con la proporzionale quota delle parti comuni del fabbricato tali a norma di legge, titolo e destinazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati nel rogito notaio Dott. di cui infra. Persona_4 visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato nel verbale d'udienza del 10 giugno 2024 le condizioni alle quali deve avvenire il trasferimento immobiliare essi hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni.
-L'immobile in oggetto è pervenuto ai coniugi con rogito Notaio Dott. di San Persona_4
Lazzaro di Savena in data 28/02/2011, Rep. n. 25464/15551, registrato all' Organizzazione_1
di 2 il giorno 3/03/2011 al n. 2769/1T, trascritto a in data 03/03/2011 al
[...] Org_2 Org_2
Reg. Gen. n. 9573 e Reg. Part. n. 5857.
-Il signor ha dichiarato che i titoli edilizi relativi all'immobile de quo sono regolari e, in Parte_1 particolare, ha dichiarato:
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la costruzione del fabbricato è stata iniziata prima del
1 settembre 1967;
che il fabbricato è stato edificato in virtù di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Imola in data 29/04/2008 n. 42 e successive varianti con Denunce di Inizio Attività in data 18/08/2009 Prot.
N. 814 e in data 01/04/2010 Prot. N. 280;
* che il certificato di conformità edilizia e agibilità è stato rilasciato in data 12/05/2011, Prot. N.
22390;
che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
- L'immobile in oggetto è dotato di attestato di prestazione energetica, classe B, Protocollo N. 05020- 532104-2024 rilasciato in data 19/02/2024 dalla Geometra di Imola;
tale attestato Controparte_3 è stato allegato in originale al verbale d'udienza del 10 giugno 2024; la parte cessionaria ha dichiarato di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
-Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, i coniugi hanno dichiarato che i dati di identificazione catastale, come riportati nel verbale e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alle quali i coniugi hanno fatto riferimento, depositate in Catasto in data in data 14/10/2010 protocollo n. BO0287844;
-il signor attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, ha Parte_1 dichiarato che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e la signora CP_1 ha confermato la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di
[...] fatto resa dal coniuge;
- il signor ha dichiarato che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei Parte_1 registri immobiliari;
- il signor ha dichiarato e garantito che i diritti immobiliari oggetto di cessione non sono Parte_1 gravati da pesi, vincoli e formalità pregiudizievoli;
- il signor ha dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale;
Parte_1
- entrambi i coniugi hanno dichiarato, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati:
- di non essersi avvalse, per la conclusione del trasferimento immobiliare di cui al presente procedimento, di un mediatore.
- che per il trasferimento immobiliare de quo verrà pagato un corrispettivo in denaro di Euro
120.000,00 (centoventimila/00) mediante assegno circolare che verrà consegnato dalla signora al signor entro il giorno 13 giugno 2024 e che il trasferimento avviene CP_1 Parte_1 nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, poiché il presente trasferimento immobiliare è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, rientrando in un procedimento di separazione o divorzio ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell' Organizzazione_3
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
[...]
verificato che le condizioni di separazione sono conformi alla legge;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione consensuale,
tra
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2
coniugati con matrimonio contratto norma del codice civile il giorno 12 settembre 1999 nel Comune di Imola, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999, atto n. 113, parte II, serie A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola di procedere all'annotazione ai sensi dell'art.69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 (atto. N. 113, parte II, serie A, anno 1999);
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione consensuale dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, come in effetti già di fatto vivono.
2) La casa coniugale, sita in Imola (BO), Frazione Sesto Imolese, via Nilde Iotti n. 22, di proprietà del marito sig. , viene assegnata alla moglie, IG.ra la quale continuerà a Parte_1 CP_1 risiedere nella stessa unitamente ai tre figli.
3) Il IG. ha trasferito altrove il proprio domicilio in Massa Lombarda (RA), via F. Parte_1
Berardi n. 29.
4) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno Per_3 insieme e di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il minore con sé; manterrà la propria Per_3 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti Per_3 modalità:
- un giorno a settimana, che i genitori concorderanno qualche giorno prima, in base alle loro esigenze lavorative e agli impegni scolastici ed extrascolastici di tenendo conto dei desideri del Per_3 minore e nel suo precipuo interesse;
- durante i fine settimana, a settimane alterne, il venerdì pomeriggio dall'uscita dal lavoro, prelevandolo dalla casa della madre, con pernottamento sino al sabato prima di cena ovvero dal sabato prima di cena con pernottamento sino alla domenica prima di cena, riaccompagnandolo a casa della madre;
resta inteso che, qualora uno dei due genitori abbia necessità di avere un weekend libero ovvero voglia trascorrere con (eventualmente unitamente ai fratelli maggiorenni) un week Per_3 end “fuori porta”, i genitori si accorderanno, previo avviso in un congruo termine, affinché Per_3 trascorra con il genitore l'intero weekend (dal venerdì alla domenica sera) e l'altro genitore deciderà se recuperare le due giornate consecutive nel weekend successivo.
6) trascorrerà i periodi di vacanza con ciascun genitore secondo le seguenti modalità e salvo Per_3 diverso accordo:
- due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori secondo le esigenze lavorative di entrambi entro il giorno 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e quella della madre negli anni dispari;
- sette giorni consecutivi nel periodo natalizio che comprendano ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni consecutivi nel periodo pasquale che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
7) I genitori si accordano fin da ora che, nel caso in cui non possano, per motivi di lavoro, rispettare i calendari di visita previsti in tale sede, concorderanno tra loro, volta per volta, come gestire Per_3
e chi se ne dovrà occupare, salvo il fatto che ciascun genitore ha la facoltà di richiedere di trascorrere il tempo con il minore tenendo conto ed in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
8) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo nel mantenimento del figlio la somma Per_3 mensile di € 300,00 (trecento/00). Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese fino alla sua raggiunta autonomia economica;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
9) I genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti fanno espresso Per_3 rinvio al Protocollo redatto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna in data 09/08/2017:
• spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
• tutte le altre spese straordinarie da concordare preventivamente tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente.
• Il rimborso delle spese straordinarie andrà effettuato a favore del genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, dietro esibizione dei documenti di spesa, e laddove anticipate dal padre, potranno essere portate in detrazione dal mantenimento mensile successivo all'esborso, sempre dietro presentazione dei documenti di spesa.
10) Le somme erogate dall' a titolo di assegno unico per il figlio minore saranno percepite al CP_4
50% tra i genitori, come già nei fatti avviene.
11) I coniugi prendono atto del fatto che la figlia , maggiorenne e al momento autosufficiente Per_2 economicamente, ha espresso la volontà di iscriversi nuovamente all'Università. I signori e Pt_1 oncordano, pertanto, che, qualora la stessa lasciasse la propria attività lavorativa per dedicarsi CP_1 unicamente agli studi, gli stessi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle tasse universitarie ed alle spese correlate quali, a titolo esemplificativo, libri, fotocopie, cancelleria etc.
12) I coniugi prestano consenso, per quanto previsto dalla vigente normativa, al rilascio al figlio minorenne, da parte dell'Autorità competente, del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, senza che ciò possa essere inteso come prestazione di consenso a che uno di essi si stabilisca definitivamente all'estero con il figlio.
13) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento è dovuto all'uno ovvero all'altro coniuge. 14) I signori e danno atto che i mobili che arredano la casa coniugale Parte_1 CP_1 resteranno di proprietà esclusiva della signora CP_1
15) I signori e concordano: Parte_1 CP_1
- di disinvestire i titoli cointestati in portafoglio presso la rapporto n. Organizzazione_4
022/005/0132681 collegato al C/C 022/330/0000774 una volta che le condizioni di mercato saranno maggiormente favorevoli e dichiarano che il controvalore dei titoli verrà così suddiviso: €. 118.000,00 alla sig.ra in ragione del diverso apporto alla formazione del patrimonio familiare e CP_1 per la definizione dei rapporti patrimoniali pregressi, mentre il restante controvalore al 50% tra i coniugi e di mantenere aperto il C/C n. 022/330/0000774 cointestato presso la Organizzazione_4 del quale hanno già suddiviso al 50% le somme presenti, sino a quando non verranno liquidati i titoli che poggiano sul C/C stesso.
16) I coniugi danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
ACCERTATO che il trasferimento richiesto costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali e che i coniugi per ciò hanno richiesto l'esenzione ex art. 19 L.06.03.1987 n.74 e successive modifiche in accoglimento delle domande come sopra formulate: trasferisce alla signora la porzione del fabbricato sito in Comune di Imola (BO), CP_1 frazione Sesto Imolese, via Nilde Iotti n. 22, di proprietà del signor costituita da Parte_1 appartamento al primo piano, con accesso esclusivo dal piano terra, con annessi due vani rispettivamente ad uso lavanderia e ad uso autorimessa al piano terra, oltre all'area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva;
il tutto è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Imola:
- Foglio 33, Particella 1301, Sub 2, piano T-1, Cat. A/3, Cl. 4, Vani 4, Rendita Euro 454,48
- Foglio 33, Particella 1031, Sub 6, Cat. C/6, Cl. 3, Mq. 59, rendita Euro 255,96 .
Il trasferimento immobiliare avviene con esclusione di qualsiasi ipoteca legale.
Gli effetti reali e obbligatori e gli altri effetti del trasferimento si producono con la pubblicazione della presente sentenza di separazione. Il possesso giuridico decorre da oggi.
Ordina al IGnor Conservatore dei Registri Immobiliari di la trascrizione della presente Org_2 sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità.
Bologna,11/06/2024
Il presidente
Dott. Bruno Perla