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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione I Civile - Fallimentare riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:
Rosangela Viteritti, Presidente relatore
Mariarosaria Savaglio, giudice
Manuela Gallo, giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 207 CCI
nel procedimento civile promosso con ricorso vertente
TRA
(c.f. ; p.i. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Graziella Darcavio, ed elettivamente domiciliato in Bisignano (CS), alla Via
Corrado Alvaro, s.n.c., giusta procura in atti;
Opponente
E
, QUALE CURATORE DELLA PROCEDURA N. 12/2024 R.F. DI CP_1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA ; Controparte_2
Opposta contumace
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: Opponente: “essendo documentato che il credito del dr. è assistito da Pt_1
privilegio legale, si chiede che Codesto On. Giudice adito voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: - ammettere il credito complessivo del dr. al passivo della procedura di Pt_1
Liquidazione Giudiziale con privilegio ex art. 2751 bis, comma 2 c.c. come richiesto;
-
ammettere al passivo anche il credito di € 200,00 quale spesa sostenuta per il pagamento
dell'imposta di registrazione della sentenza n. 1776/2023 del Tribunale di Cosenza, sempre
con privilegio in quanto credito unitario. - Per la denegata ipotesi, ammettere il credito di €
14.691,65, per sorte capitale, con privilegio ed il restante credito di € 4.784,00 per spese e
compensi liquidati con la sentenza n. 1776/2023 anzidetta;
di € 683,70 per spese e compensi
liquidati nel decreto ingiuntivo n. 648/2021 del Tribunale di Cosenza;
e di € 200,00 per spese
di registrazione sentenza della sentenza n. 1776/2023, in chirografo. - Con il favore delle
spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024, proponeva opposizione allo stato Parte_1
passivo avverso il decreto del 18/06/2024 con il quale il Giudice Delegato dichiarava l'esecutività dello stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale n. 12/2024 della ammettendo il credito dell'opponente per l'intera somma richiesta, Controparte_2
ovvero per € 20.157,9 , ma a titolo di credito chirografo e non privilegiato per come domandato ai sensi dell'art. 2571-bis, n. 2 c.c., ritenendo non comprovata “la sussistenza dei
presupposti dell'invocato privilegio, riconosciuto, invero, per gli ultimi due anni di prestazione,
laddove l'incarico che lo legava alla società comprendeva tre esercizi e la sentenza a base
della domanda nulla ha statuito in ordine al privilegio”.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava in fatto di avere ottenuto dal Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n.648/ 2021 del 31/05/2021, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
di pagare in suo favore la somma di € 13.707,05, per l'attività di revisore CP_2
pagina 2 di 6 contabile prestata in favore della anzidetta società, oltre interessi per come richiesti, spese del monitorio per € 450 e compensi per € 145,50; che il Tribunale, nel proc. R.G.
n.2569/2021, con sentenza n.1776/ 2023 rigettava l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 648/ 2021, per la somma di € 19.174,75, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, condannando, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 4.000; che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n.19/2024 del
29/03/2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
fissando la data per l'esame dello stato passivo per il giorno 18/06/2024; che con ricorso datato 15/05/2024, l'opponente aveva chiesto l'ammissione al passivo: 1) per la complessiva somma di € 13.707,05 per sorte capitale, oltre interessi legali pari ad € 984,60, oltre ulteriori interessi, con la precisazione che tale credito è assistito da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2
c.c., in quanto dovuto a titolo di retribuzioni per gli ultimi due anni di prestazione resa in favore della società debitrice in qualità di revisore dei conti;
2) per l'importo di € 683,70, a titolo di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo n. 648/2021; 3) per la somma di €
4.784,00 per spese e compensi del giudizio di opposizione;
4) per spese e competenze relative alla procedura concorsuale;
di aver provveduto all'integrazione richiesta dal curatore della procedura di liquidazione, inoltrando la necessaria attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n.1776/2023; che con decreto del 18/06/2024, il Giudice Delegato
della procedura n.12/2024 R.F., dichiarava l'esecutività dello stato passivo, ammettendo il credito di esso opponente per la somma richiesta di € 20.157,90, però in chirografo e non già
con privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2 c.c., non essendo provato l'invocato privilegio
“riconosciuto, invero, per gli ultimi due anni di prestazione, laddove l'incarico che lo legava
alla società comprendeva tre esercizi e la sentenza a base della domanda nulla ha statuito in
ordine al privilegio”.
pagina 3 di 6 Ha proposto, pertanto, opposizione avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice
Delegato, essendo la determinazione fondata su un'erronea lettura della documentazione allegata a supporto della domanda di ammissione del credito al passivo con privilegio,
avendo depositato: 1) sentenza n. 1776/2023 del Tribunale di Cosenza che, in parte motiva,
prevede espressamente che, in data 21/02/2020, il nuovo revisore contabile della società
è subentrato all'opponente, proprio all'indomani delle dimissioni Controparte_2
anticipate di quest'ultimo; 2) il Verbale di Assemblea Ordinaria della Controparte_2
del 14/02/2018, con il quale veniva nominato il sig. quale revisore Parte_1
contabile della società per tre esercizi finanziari, fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019 (che andava fatto entro dicembre 2020), da cui si evince che esso opponente ha reso la propria prestazione professionale in favore della da Controparte_2
febbraio 2018 a febbraio 2019 e da febbraio 2019 a febbraio 2020, maturando pertanto il diritto al compenso assistito dal privilegio ex art. 2751-bis, comma 2 c.p.c.
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita e pertanto è dichiarata contumace.
Chiariti i termini della controversia, va detto che nel caso in esame, pur essendo pacifico in linea di principio il riconoscimento del privilegio mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c. al compenso dei prestatori di lavoro autonomo, si discute se l'odierno opponente ne abbia diritto, avendo il giudice delegato ritenuto l'insussistenza dei presupposti.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto opposizione, che deve ritenersi fondata anche alla stregua della documentazione versata nel presente giudizio.
In particolare, il verbale di assemblea ordinaria del 14/02/2018 dimostra che il dott. è Pt_1
stato nominato revisore contabile della società per un compenso Controparte_2
annuale pari ad € 8.000,00, oltre oneri di legge, per la durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2019, che andava fatto nel dicembre 2020.
pagina 4 di 6 La sentenza n.1776/2023 del Tribunale di Cosenza, la comunicazione Pec del 27/01/2020
con la quale lo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico professionale, e la visura Pt_1
camerale della società del 21/04/2020, danno evidenza, invece, che in Controparte_2
data 20/02/2020 il dr. ha interrotto il rapporto professionale intercorrente con la società, Pt_1
presentando dimissioni anticipate.
Risulta, dunque, documentalmente accertato che il ricorrente abbia reso la propria prestazione professionale in favore della dal 14 febbraio 2018 al 20 Controparte_2
febbraio 2020, per due annualità consecutive, maturando il diritto al privilegio ex art. 2751 bis,
comma 2 c.p.c.
Di conseguenza, il dott. ha diritto a vedersi ammesso con privilegio ex art.2751 bis, co Pt_1
2, c.c., la somma di € 14.474,39, di cui € 13.505,60 per sorte capitale dovuta a titolo di compenso dell'opera professionale prestata, ed € 768,79, per interessi legali riferiti all'anno in corso e all'anno precedente l'apertura della liquidazione giudiziale.
Invece, il credito vantato dal ricorrente per le spese legali liquidate nei titoli giudiziari sopra menzionati, non traendo origine dall'attività professionale prestata in favore della fallita, bensì
dal contenzioso promosso contro essa, non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla art. 2751 bis c.c., n. 2, comma 1" e non gode del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n.2, comma 1", e quindi è sfornito di qualsiasi privilegio.
Pertanto, deve essere ammessa in chirografo la somma di
-€ 4.600,00 per compensi e spese liquidati nella sentenza n. 1776/2023 emessa dal Tribunale
di Cosenza in data 28.10.2023, oltre oneri di legge da determinarsi in sede di riparto a presentazione di fattura;
-€ 595,00 per i compensi e le spese liquidate nel D.I. n. 648/2021oltre oneri di legge da determinarsi in sede di riparto a presentazione di fattura;
- € 146,44 per interessi legali al di fuori del biennio;
pagina 5 di 6 - € 200,00 per spese di registrazione.
Atteso l'esito del giudizio, considerata anche la manata costituzione della curatela e la produzione documentale versata nel presente giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto ammette con privilegio ex art.2751
bis, co 2, c.c., la somma di € 14.474,39 e in chirografo la somma di € 4.600,00, come meglio descritte in parte motiva;
dispone che il presente provvedimento sia annotato sullo stato passivo delle domande della liquidazione giudiziale di cui in epigrafe, con riferimento ai crediti di cui al cronologico 24;
manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Cosenza, 28 gennaio 2025
Il Presidente
Rosangela Viteritti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione I Civile - Fallimentare riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:
Rosangela Viteritti, Presidente relatore
Mariarosaria Savaglio, giudice
Manuela Gallo, giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 207 CCI
nel procedimento civile promosso con ricorso vertente
TRA
(c.f. ; p.i. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Graziella Darcavio, ed elettivamente domiciliato in Bisignano (CS), alla Via
Corrado Alvaro, s.n.c., giusta procura in atti;
Opponente
E
, QUALE CURATORE DELLA PROCEDURA N. 12/2024 R.F. DI CP_1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA ; Controparte_2
Opposta contumace
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: Opponente: “essendo documentato che il credito del dr. è assistito da Pt_1
privilegio legale, si chiede che Codesto On. Giudice adito voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: - ammettere il credito complessivo del dr. al passivo della procedura di Pt_1
Liquidazione Giudiziale con privilegio ex art. 2751 bis, comma 2 c.c. come richiesto;
-
ammettere al passivo anche il credito di € 200,00 quale spesa sostenuta per il pagamento
dell'imposta di registrazione della sentenza n. 1776/2023 del Tribunale di Cosenza, sempre
con privilegio in quanto credito unitario. - Per la denegata ipotesi, ammettere il credito di €
14.691,65, per sorte capitale, con privilegio ed il restante credito di € 4.784,00 per spese e
compensi liquidati con la sentenza n. 1776/2023 anzidetta;
di € 683,70 per spese e compensi
liquidati nel decreto ingiuntivo n. 648/2021 del Tribunale di Cosenza;
e di € 200,00 per spese
di registrazione sentenza della sentenza n. 1776/2023, in chirografo. - Con il favore delle
spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024, proponeva opposizione allo stato Parte_1
passivo avverso il decreto del 18/06/2024 con il quale il Giudice Delegato dichiarava l'esecutività dello stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale n. 12/2024 della ammettendo il credito dell'opponente per l'intera somma richiesta, Controparte_2
ovvero per € 20.157,9 , ma a titolo di credito chirografo e non privilegiato per come domandato ai sensi dell'art. 2571-bis, n. 2 c.c., ritenendo non comprovata “la sussistenza dei
presupposti dell'invocato privilegio, riconosciuto, invero, per gli ultimi due anni di prestazione,
laddove l'incarico che lo legava alla società comprendeva tre esercizi e la sentenza a base
della domanda nulla ha statuito in ordine al privilegio”.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava in fatto di avere ottenuto dal Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n.648/ 2021 del 31/05/2021, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
di pagare in suo favore la somma di € 13.707,05, per l'attività di revisore CP_2
pagina 2 di 6 contabile prestata in favore della anzidetta società, oltre interessi per come richiesti, spese del monitorio per € 450 e compensi per € 145,50; che il Tribunale, nel proc. R.G.
n.2569/2021, con sentenza n.1776/ 2023 rigettava l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 648/ 2021, per la somma di € 19.174,75, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, condannando, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 4.000; che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n.19/2024 del
29/03/2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
fissando la data per l'esame dello stato passivo per il giorno 18/06/2024; che con ricorso datato 15/05/2024, l'opponente aveva chiesto l'ammissione al passivo: 1) per la complessiva somma di € 13.707,05 per sorte capitale, oltre interessi legali pari ad € 984,60, oltre ulteriori interessi, con la precisazione che tale credito è assistito da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2
c.c., in quanto dovuto a titolo di retribuzioni per gli ultimi due anni di prestazione resa in favore della società debitrice in qualità di revisore dei conti;
2) per l'importo di € 683,70, a titolo di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo n. 648/2021; 3) per la somma di €
4.784,00 per spese e compensi del giudizio di opposizione;
4) per spese e competenze relative alla procedura concorsuale;
di aver provveduto all'integrazione richiesta dal curatore della procedura di liquidazione, inoltrando la necessaria attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n.1776/2023; che con decreto del 18/06/2024, il Giudice Delegato
della procedura n.12/2024 R.F., dichiarava l'esecutività dello stato passivo, ammettendo il credito di esso opponente per la somma richiesta di € 20.157,90, però in chirografo e non già
con privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2 c.c., non essendo provato l'invocato privilegio
“riconosciuto, invero, per gli ultimi due anni di prestazione, laddove l'incarico che lo legava
alla società comprendeva tre esercizi e la sentenza a base della domanda nulla ha statuito in
ordine al privilegio”.
pagina 3 di 6 Ha proposto, pertanto, opposizione avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice
Delegato, essendo la determinazione fondata su un'erronea lettura della documentazione allegata a supporto della domanda di ammissione del credito al passivo con privilegio,
avendo depositato: 1) sentenza n. 1776/2023 del Tribunale di Cosenza che, in parte motiva,
prevede espressamente che, in data 21/02/2020, il nuovo revisore contabile della società
è subentrato all'opponente, proprio all'indomani delle dimissioni Controparte_2
anticipate di quest'ultimo; 2) il Verbale di Assemblea Ordinaria della Controparte_2
del 14/02/2018, con il quale veniva nominato il sig. quale revisore Parte_1
contabile della società per tre esercizi finanziari, fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2019 (che andava fatto entro dicembre 2020), da cui si evince che esso opponente ha reso la propria prestazione professionale in favore della da Controparte_2
febbraio 2018 a febbraio 2019 e da febbraio 2019 a febbraio 2020, maturando pertanto il diritto al compenso assistito dal privilegio ex art. 2751-bis, comma 2 c.p.c.
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita e pertanto è dichiarata contumace.
Chiariti i termini della controversia, va detto che nel caso in esame, pur essendo pacifico in linea di principio il riconoscimento del privilegio mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c. al compenso dei prestatori di lavoro autonomo, si discute se l'odierno opponente ne abbia diritto, avendo il giudice delegato ritenuto l'insussistenza dei presupposti.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto opposizione, che deve ritenersi fondata anche alla stregua della documentazione versata nel presente giudizio.
In particolare, il verbale di assemblea ordinaria del 14/02/2018 dimostra che il dott. è Pt_1
stato nominato revisore contabile della società per un compenso Controparte_2
annuale pari ad € 8.000,00, oltre oneri di legge, per la durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2019, che andava fatto nel dicembre 2020.
pagina 4 di 6 La sentenza n.1776/2023 del Tribunale di Cosenza, la comunicazione Pec del 27/01/2020
con la quale lo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico professionale, e la visura Pt_1
camerale della società del 21/04/2020, danno evidenza, invece, che in Controparte_2
data 20/02/2020 il dr. ha interrotto il rapporto professionale intercorrente con la società, Pt_1
presentando dimissioni anticipate.
Risulta, dunque, documentalmente accertato che il ricorrente abbia reso la propria prestazione professionale in favore della dal 14 febbraio 2018 al 20 Controparte_2
febbraio 2020, per due annualità consecutive, maturando il diritto al privilegio ex art. 2751 bis,
comma 2 c.p.c.
Di conseguenza, il dott. ha diritto a vedersi ammesso con privilegio ex art.2751 bis, co Pt_1
2, c.c., la somma di € 14.474,39, di cui € 13.505,60 per sorte capitale dovuta a titolo di compenso dell'opera professionale prestata, ed € 768,79, per interessi legali riferiti all'anno in corso e all'anno precedente l'apertura della liquidazione giudiziale.
Invece, il credito vantato dal ricorrente per le spese legali liquidate nei titoli giudiziari sopra menzionati, non traendo origine dall'attività professionale prestata in favore della fallita, bensì
dal contenzioso promosso contro essa, non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla art. 2751 bis c.c., n. 2, comma 1" e non gode del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n.2, comma 1", e quindi è sfornito di qualsiasi privilegio.
Pertanto, deve essere ammessa in chirografo la somma di
-€ 4.600,00 per compensi e spese liquidati nella sentenza n. 1776/2023 emessa dal Tribunale
di Cosenza in data 28.10.2023, oltre oneri di legge da determinarsi in sede di riparto a presentazione di fattura;
-€ 595,00 per i compensi e le spese liquidate nel D.I. n. 648/2021oltre oneri di legge da determinarsi in sede di riparto a presentazione di fattura;
- € 146,44 per interessi legali al di fuori del biennio;
pagina 5 di 6 - € 200,00 per spese di registrazione.
Atteso l'esito del giudizio, considerata anche la manata costituzione della curatela e la produzione documentale versata nel presente giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto ammette con privilegio ex art.2751
bis, co 2, c.c., la somma di € 14.474,39 e in chirografo la somma di € 4.600,00, come meglio descritte in parte motiva;
dispone che il presente provvedimento sia annotato sullo stato passivo delle domande della liquidazione giudiziale di cui in epigrafe, con riferimento ai crediti di cui al cronologico 24;
manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Cosenza, 28 gennaio 2025
Il Presidente
Rosangela Viteritti
pagina 6 di 6