Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3932 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] l'[...], Parte_1
residente in [...], cod. fisc.
elettivamente domiciliato in Messina, Via dei C.F._1
Verdi n. 65, presso lo studio dell'Avv. Daniele Straface (c.f.
del Foro di Messina, che lo rappresenta e difende C.F._2
giusta procura alle liti in atti (P.E.C. ; Email_1
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...], il [...] e residente in Controparte_1
Via Porticato, n. 5, MO AN, CF: , CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Veneziani
( tel. e fax 090.9015491, codice fiscale Email_2 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._4
in Messina, Via dei Verdi n. 13, giusta procura rilasciata con atto separato;
PARTE RESISTENTE
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 03.10.2024, premesso che in data Parte_1
30.10.1997 a MO AN (ME) aveva contratto matrimonio con
(atto iscritto al n. 1 parte 1 anno 1997); che da Controparte_1
tale unione erano nati i figli in data 31.03.1990 e il Per_1 Per_2
15.08.2000; che essendo divenuta la convivenza intollerabile, i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza n. 1273/2023 emessa dal
Tribunale di Messina il 27.06.2023; che dopo la separazione le parti non si erano più riconciliate ed era ormai impossibile la ricostituzione dell'unione morale e materiale dei coniugi;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 02.12.2024 si costituiva la quale rilevava che i figli maggiorenni Controparte_2
erano ormai economicamente indipendenti e, confermando che ormai non era più possibile la ricostituzione della unità familiare, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 21.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale
2 della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza n.
1273/2023 emessa dal Tribunale di Messina il 27.06.2023, ormai irrevocabile, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita
3 materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.10.1997 a MO AN
(ME) con atto iscritto al n. 1 parte 1 anno 1997.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della impossibilità di configurare una soccombenza, non avendo parte resistente formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03.10.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
30.10.1997 a MO AN (ME) con atto iscritto al n. 1 parte
1 anno 1997 tra nato a [...] Parte_1
l'11.08.1961 e nata a [...] il Controparte_1
24.05.1966;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MO AN
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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