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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4202/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto fallimentare”, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento - Ufficio preposto ai Fallimenti - n. 1427/2020 pubblicata il 15.10.2020, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 27.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. GAETANO CODUTI (c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
“Studio de Tilla”, sito in NA alla via Carlo Poerio n. 53;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine della copia cartacea della comparsa di costituzione e risposta allegata sub doc. 2 alla memoria telematica, da ritenersi comunque apposta in calce all'atto, dall'avv. RENATO MILONE (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio, in alla via Nuovo Calore n. 8; CP_1
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 19.11.2020, l'avv. Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento - Ufficio preposto ai - n. CP_2
1427/2020, pubblicata il 15.10.2020 e notificatagli in data 21.10.2020, con la quale, in accoglimento della domanda del (d'ora in poi solo Controparte_1
”) - in liquidazione coatta amministrativa dal 14.6.1996 e autorizzato all'esercizio CP_1 provvisorio dell'impresa - era stato condannato al pagamento della somma di € 108.610,84, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo ed accessori come per legge, nonché alle refusione delle spese di lite, a titolo di restituzione dell'acconto indebitamente percepito sul compenso liquidatogli per l'attività svolta dall'8.3.2003 all'8.3.2007 quale componente della terna dei Commissari Liquidatori (giusta nomina con decreto interministeriale n. 168 del 10.3.2003).
In particolare, il Tribunale di Benevento rigettava le eccezioni preliminari sollevate dall'avv.
, respingendo innanzitutto l'eccezione di inammissibilità della domanda del Parte_1 CP_1
per violazione del ne bis in idem, ritenendo che la pronuncia di rigetto n. 2253/2013 (passata in giudicato) del giudice del lavoro presso il Tribunale di Benevento costituiva mera pronuncia di rito,
“non qualificabile come un rigetto di merito” e, dunque, inidonea a formare cosa giudicata. Sul punto, il Tribunale precisava che, sebbene il dispositivo recasse la formula “rigetta la domanda”, nondimeno tale locuzione, non avendo autonoma rilevanza rispetto alla motivazione, doveva essere interpretata alla luce di quest'ultima, la quale, a ben vedere, era fondata unicamente su ragioni di rito, atteso che nella motivazione il giudice del lavoro, preventivamente adito, si era limitato a dare atto della non riconducibilità del rapporto nell'ambito di quelli di cui all'art. 409 c.p.c. e, comunque, della pendenza di altro giudizio dinanzi alla Corte d'appello di NA avente ad oggetto la determinazione del compenso. Aggiungeva che “a nulla rileva, poi, che il Giudice non abbia adottato una ordinanza di incompetenza”, trattandosi al più di un mero error in procedendo “che certamente non vale a trasformare in cosa giudicata una pronuncia di rito”. Rigettava, altresì,
l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 39 e 213 l. fall. e del D.M.
64/2001, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto solo la natura dovuta o indebita del compenso e non già la natura preliminare o definitiva dello stesso e che, quindi, era necessario individuare il titolo giustificativo del diritto del commissario al compenso per valutare se quanto già percepito a titolo di acconto fosse dovuto, “impregiudicata l'eventuale possibilità di una futura liquidazione all'esito della procedura concorsuale”. Da ultimo, sempre con riferimento alle eccezioni preliminari proposte dall'avv. , il Tribunale escludeva la necessità di integrare Parte_1
il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura e del MISE, affermando che la vicenda, sebbene originata dalla procedura di liquidazione, aveva ad oggetto soltanto l'esistenza del diritto di
2 credito del alla restituzione delle somme indebitamente pagate. Nel merito, il Tribunale CP_1
rilevava che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza (passata in giudicato) della Corte di Appello di NA n. 254/2015, pubblicata in data 19.1.2015 (depositata dallo stesso avv.
unitamente alla propria comparsa conclusionale), la quale, pronunciandosi sul ricorso di Parte_1
insinuazione al passivo tardiva ex art. 101 l.f. da questi proposto per il pagamento in prededuzione del compenso rivendicato al netto degli acconti già percepiti, disapplicava il provvedimento prot. n.
0023725 del 2.10.2008, con il quale l'Autorità di vigilanza (MISE) aveva determinato il compenso definitivo spettante all'avv. in € 181.599,89 e, rideterminando il compenso in Parte_1 relazione alle singole voci rivendicate, accertava il diritto dell'attore ad un compenso complessivamente determinato (sulla base della CTU espletata) in € 226.009,50, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo, rimborso forfettario del 4%, iva ed oneri previdenziali. Evidenziava, ancora, il primo giudice che la menzionata sentenza della Corte
d'Appello costituiva il titolo definitivo “che giustifica gli acconti percepiti dal Commissario rendendoli dunque parzialmente indebiti per la maggior somma effettivamente percepita (€
334.620,34)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'avv. lamentando, con il primo Parte_1 motivo, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'interpretazione della sentenza n. 2253/2013 del giudice del lavoro di Benevento, nella parte in cui ha escluso la sua inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato esterno in merito all'infondatezza della pretesa del
; con il secondo motivo, l'appellante ha rilevato, con articolata argomentazione, la CP_1
violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il CP_1 avesse modificato le proprie conclusioni, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.11.2019 e, su tali premesse, per aver erroneamente ritenuto che il titolo posto a base della domanda del fosse divenuto la sentenza della Corte d'appello e non già il provvedimento CP_1
amministrativo prot. n. 0023725 del 2.10.2008, originariamente invocato. Con il terzo motivo,
l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione e disapplicazione da parte del Tribunale della normativa di cui al D.M. 64/2001 e agli artt. 39 e 213 l.f., nella parte in cui non avrebbe riconosciuto che prima della chiusura della procedura è impossibile procedere alla liquidazione definitiva del compenso del liquidatore. Con il quarto motivo, l'avv. ha lamentato la Parte_1
mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (gli organi della procedura e il Ministero dello sviluppo economico dell'autorità di vigilanza); con il quinto motivo, ha rilevato, poi, l'infondatezza della pretesa creditoria del in quanto fondata su un titolo CP_1
(il provvedimento amministrativo prot. n. 0023725 del 2.10.2008) illegittimo e integralmente disapplicato dalla sentenza n. 254/2015 della Corte di Appello di NA. Con il sesto motivo di
3 appello, l'avv. , dopo aver esposto la disciplina relativa ai compensi dei liquidatori e Parte_1
l'interpretazione giurisprudenziale, ha eccepito l'erroneità della sentenza per non aver rilevato che gli acconti percepiti sono definitivi ove non formalmente revocati con provvedimento amministrativo e che il compenso finale deve computare gli acconti, con conseguente impossibilità di una loro riduzione. Con il settimo motivo, infine, l'appellante ha invocato l'erronea applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese di lite, lamentando la mancata compensazione delle stesse vista la complessità della controversia.
Esaminando le questioni proposte nell'ordine logico, ritiene la Corte adita che preliminarmente vada esaminato il quarto motivo di appello, attenendo all'erroneità della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (gli organi della procedura e il ). Controparte_3
Il motivo, così come prospettato, è inammissibile, atteso che, a fronte della specifica motivazione adottata dal Tribunale sul punto, già riportata sopra, l'appellante si è limitato a richiamare genericamente l'erroneità della pronuncia, invocando un diverso giudizio promosso da un altro componente della terna dei commissari liquidatori, nel quale il medesimo Tribunale fallimentare di
Benevento aveva disposto la suddetta integrazione, ritenendo gli organi della procedura e il MISE litisconsorti necessari.
L'appellante, quindi, non ha addotto nessuna puntuale contestazione alle ragioni poste dal
Tribunale a fondamento del rigetto dell'eccezione, avendo il primo giudice dichiarato l'insussistenza di un litisconsorzio necessario, in quanto la fattispecie era inerente al diritto soggettivo del alla ripetizione del compenso indebito percepito dal liquidatore, da CP_1
ritenersi distinto rispetto a quello di accertamento del diritto al compenso del liquidatore stesso, in cui, invece, i suddetti organi della procedura dovevano considerarsi litisconsorti necessari.
Con il primo motivo di appello, anch'esso relativo a questione preliminare di rito, l'appellante si duole della qualificazione di mero rito della sentenza n. 2253/2013 del giudice del lavoro di
Benevento, operata dal primo giudice, con conseguente errata dichiarazione di inidoneità della stessa ad acquisire efficacia di giudicato esterno. In particolare, l'appellante ha evidenziato, da un lato, che tra motivazione e dispositivo della predetta sentenza non vi era nessun contrasto, avendo il giudice del lavoro statuito sull'infondatezza della pretesa del e, dall'altro lato, che nel CP_1
rito del lavoro, comunque, il dispositivo è autonomo e prevale sulla motivazione, in caso di insanabile contrasto tra i due. Ha anche aggiunto che erroneamente il Tribunale aveva ricondotto la questione ad un errore in procedendo sulla mancata dichiarazione di incompetenza, in quanto è
“indubbio che la ripartizione delle funzioni tra le varie sezioni del medesimo Tribunale non implica
l'insorgenza di una questione di competenza”, attenendo alla diversa distribuzione degli affari
4 all'interno del medesimo ufficio, e che “se un procedimento viene iniziato davanti ad un organo giudiziario competente con un rito diverso da quello previsto” si ha solo mutamento di rito, che se non viene disposto “non spiega effetti invalidanti sulla sentenza…ma diviene meramente motivo di impugnazione” e non priva “del potere di decidere nel merito e la sentenza è una sentenza …capace di regolare i rapporti tra le parti” (cfr. appello pag. 7).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato, seppure con una motivazione parzialmente diversa da quella indicata nella sentenza impugnata.
Come correttamente rilevato dall'appellante, in caso di proposizione davanti al giudice del lavoro di una controversia non rientrante tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c., non si prospetta una questione di competenza, ma il giudice adito deve mutare il rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c. e rimettere gli atti al giudice tabellarmente designato per la trattazione delle cause civili.
Tuttavia, la Corte ritiene che i principi di prevalenza del dispositivo sulla motivazione invocati dall'appellante non siano pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.
L'art. 429 c.p.c. dispone che, in conformità alle esigenze di celerità che connotano il rito del lavoro, al termine della discussione orale e all'esito delle conclusioni delle parti, il giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza, con il duplice effetto di perfezionamento della pubblicazione del provvedimento e di garantire l'effettiva conoscenza del dispositivo e delle motivazioni alle parti. La norma prevede, però, che, in caso di particolare complessità della controversia, il giudice, esaurita la discussione della causa, può limitarsi in udienza alla lettura del dispositivo, fissando un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito successivo delle motivazioni. In tale ultima ipotesi (che prima della riforma attuata con DL 112/2008 costituiva la regola, salva la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.), il dispositivo letto in udienza, poiché rende le parti immediatamente edotte del contenuto precettivo della decisione, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente dalla stessa. In tale ipotesi, quindi, in caso di difformità insanabile tra il dispositivo e la successiva motivazione, deve essere applicato il principio di diritto costantemente affermato in materia di lavoro dalla giurisprudenza di legittimità di prevalenza del primo sulla seconda, “in quanto questo, mediante la pubblicazione con la lettura in udienza (art. 420 c.p.c.), cristallizza stabilmente il decisum, precludendone qualsiasi ripensamento successivo da parte dello stesso giudice” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., n. 10305/2011; Cass., sez. lav., n. 21618/2019).
Ritiene, tuttavia, la Corte adita che tale principio non operi nella diversa ipotesi (costituente ormai la regola decisoria in materia di rito del lavoro) in cui il giudice, al termine dell'udienza di discussione, provvede alla lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione unitamente al dispositivo. Ciò implica che, qualora vi sia una divergenza tra il dispositivo e la coeva
5 motivazione, l'incertezza interpretativa deve essere sciolta interpretando la portata della decisione sulla base di una lettura congiunta di dispositivo e motivazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 10305/2011, la quale ha dichiarato tale difformità “non preclude il raggiungimento dello scopo - di consentire
l'individuazione del contenuto del decisum ed esclude, di conseguenza, la nullità della sentenza (ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.), essendo questa configurabile solo quando l'atto risulti inidoneo, appunto, al raggiungimento del suo scopo, e la motivazione della sentenza evidenzi un sopravvenuto ripensamento in capo al decidente”; principio desumibile anche dalla pronuncia della
Suprema Corte n. 4741/2005, la quale, seppure riferita al rito ordinario, deve ritenersi operante per tutte le ipotesi in cui vi sia una pronuncia contestuale della motivazione e del dispositivo;
in senso analogo, di recente, Cass., 24867/2023, secondo la quale “in tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale”).
Premesso ciò, la Corte osserva che, nel caso di specie, il giudice del lavoro di ha dato CP_1
lettura contestuale della motivazione e del dispositivo, all'esito dell'udienza di discussione, come si evince chiaramente dalla coincidenza tra la data della discussione (indicata a margine del provvedimento) e quella del deposito integrale della sentenza (apposto in calce alla stessa).
Come già ritenuto dal Tribunale, quindi, la locuzione “rigetta la domanda”, contenuta nel dispositivo, deve essere interpretata alla luce delle effettive ragioni di fatto e di diritto esposte nella contestuale motivazione e lette alle parti unitamente al dispositivo. Orbene, dalla lettura della motivazione emerge il chiaro tenore di una pronuncia di mero rito, atteso che il giudice del lavoro si
è limitato ad enunciare la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dallo stesso avv. (“a parere di questo Giudice le eccezioni preliminari risultano fondate” pag. Parte_1
2 sentenza n. 2253/2013) e a dichiarare che, essendo in corso davanti al giudice civile il giudizio per la determinazione del compenso spettante al liquidatore, “E', perciò, evidente che non può pervenirsi ad una duplicazione dei giudizi dal momento che la medesima questione è tuttora in corso innanzi ad altro organo giudicante”, senza per nulla entrare nel merito della vicenda. Appare, quindi, evidente che il dispositivo di rigetto, come ritenuto già dal primo giudice, non può ritenersi relativo ad una pronuncia di rigetto nel merito della pretesa azionata (non desumibile da nessuna argomentazione della motivazione), in quanto contrastante con la contestuale motivazione di decisione della controversia in punto di mero rito.
Per le ragioni anzidette la sentenza n. 2253/2013 è inidonea a formare cosa giudicata nella vicenda in esame e il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
6 Vanno, quindi, esaminati, gli ulteriori motivi di appello, attinenti al merito della vicenda in esame. Ritiene la Corte che il secondo, il quinto e il sesto motivo debbano essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione.
Ed infatti, con il secondo e il quinto motivo l'avv. ha lamentato la Parte_1
violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il CP_1 aveva modificato le proprie conclusioni nell'udienza di precisazioni delle conclusioni del
26.11.2019, quando, invece, il aveva sempre invocato a fondamento della propria pretesa CP_1
il provvedimento prot. n. 0023725 del 2.10.2008, con il quale il MISE aveva determinato il compenso finale dell'avv. per l'attività svolta in qualità di commissario liquidatore. Ciò Parte_1
determinava anche, ad avviso dell'appellante, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il primo giudice accolto la domanda attorea in ragione della menzionata sentenza della Corte Partenopea n. 254/2015, intervenuta nelle more del giudizio e mai invocata dal a fondamento della propria decisione. A ciò ha aggiunto, nel quinto motivo, CP_1 che la decisione impugnata era erronea per non aver considerato l'invalidità del titolo posto a base della domanda del , in quanto il provvedimento amministrativo prot. n. 0023725 del CP_1
2.10.2008, nelle more del giudizio di primo grado, era stato dichiarato illegittimo e integralmente disapplicato dalla sentenza n. 254/2015 della Corte di Appello di NA, con conseguente legittimità di quanto percepito dall'avv. a titolo di acconto sul compenso finale. Parte_1
L'appellante ha, inoltre, lamentato, nel quinto motivo, il travisamento, ad opera del primo giudice, del contenuto della menzionata pronuncia della Corte d'appello, che, a ben vedere, previa disapplicazione del predetto provvedimento di liquidazione del compenso da parte del MISE, ha
“accertato un'insufficienza, non un'eccedenza negli importi percepiti sulle singole voci specificatamente indicate… rideterminandoli, integrandoli, non riducendoli…” (pag. 16 atto di appello), rimandando la definitiva liquidazione al termine della procedura. Sempre secondo l'appellante, i provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza, con cui quest'ultima ha autorizzato gli acconti sul compenso finale, già percepiti e di cui il ne richiede in parte la restituzione, CP_1
dovevano, invece, ritenersi definitivi poiché, da un lato, non ricompresi nel provvedimento disapplicato e, dall'altro lato, mai revocati o annullati dalla stessa amministrazione, e peraltro non oggetto della presente controversia (né potrebbero esserlo in quanto espressione del potere discrezionale dell'amministrazione non sindacabile dal giudice ordinario).
Tali doglianze sono state espressamente poste a base anche del sesto motivo di appello, con cui l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza gravata, pronunciata “in violazione di legge e senza aver tenuto conto delle attività accertate poste in essere dalla terna dei commissari liquidatori e dei precedenti autonomi provvedimenti di liquidazione degli acconti” (pag. 24 atto di
7 appello). Nello specifico, nel sesto motivo, l'appellante ha rilevato che gli acconti sul compenso finale riconosciuti, autorizzati e liquidati, costituendo un corrispettivo per l'attività effettivamente svolta durante il periodo in cui il commissario era in carica e sino alla sua sostituzione, sono definitivi e possono essere modificati – precisamente integrati, ma non diminuiti – solo al termine della procedura di liquidazione a seguito della presentazione del bilancio finale di liquidazione.
Secondo l'appellante, quindi, la Corte d'Appello di NA con la sentenza n. 254/2015, disapplicando il provvedimento prot. n. 0023725 del 2.10.2008, aveva rideterminato il corrispettivo spettante all'avv. , integrando gli acconti già pagati e non determinando il compenso Parte_1
definitivo, liquidabile solo al momento della chiusura della procedura.
I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Va osservato che la domanda di ripetizione di indebito ha come causa petendi un pagamento
“non dovuto”, presupponendo, quindi, quali suoi fatti costitutivi, il semplice fatto del pagamento eseguito e l'inesistenza di una causa solvendi (cfr. Cass. n. 26691/2006).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione in primo grado il aveva chiesto la ripetizione CP_1 della differenza tra quanto pagato all'avv. a titolo di acconto sul compenso finale (€ Parte_1
334.620,000) e quanto risultato dovuto a titolo di compenso definitivo, per l'attività da questi svolta quale commissario liquidatore, così come stabilito nel provvedimento dell'Autorità di Vigilanza prot. n. 0023725 del 2.10.2008 (pari ad € 181.599,89). All'esito della pronuncia della Corte
d'appello di NA n. 254/2015 l'attore si è limitato a ridurre quantitativamente la pretesa originariamente azionata, lasciando immutati i fatti costitutivi dell'azione proposta.
La Corte di Appello di NA - innanzi alla quale l'avv. aveva chiesto ricalcolarsi il Parte_1
proprio compenso finale sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento dell'autorità amministrativa del 2.10.2008 -, infatti, con la sentenza n. 254/2015, ha disapplicato il cennato atto amministrativo, ritenendo che in esso non fossero state correttamente calcolate alcune voci e ha rideterminato il compenso dovuto, fissandolo in € 226.009,50 (oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo, rimborso forfettario del 4%, iva ed oneri previdenziali ed assistenziali).
Tale pronuncia, quindi, non ha mutato la causa petendi posta a base della domanda del
(restituzione delle maggiori somme erogate a titolo di acconto rispetto a quelle CP_1 definitivamente accertate come dovute), ma, accertando l'effettivo compenso definitivo spettante all'avv. per l'attività di liquidatore svolta, ha inciso soltanto sulla determinazione del Parte_1
quantum indebitamente percepito.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello, una volta disapplicato il provvedimento di liquidazione dei compensi e stabilito l'importo effettivamente dovuto al liquidatore quale compenso finale, si è, di fatto, sostituita nella richiesta dell'attore al
8 provvedimento amministrativo innanzi alla stessa impugnato (ritenuto non corretto), divenendo il solo parametro per stabilire il valore dell'indebito.
Nella parte in cui mirano a far valere la definitività degli acconti già corrisposti, “che vanno computati” nel compenso finale che non può mai essere ad essi inferiore, i motivi in esame sono, poi, inammissibili, poiché tali ragioni sono già state prospettate dall'avv. innanzi al Parte_1
giudice fallimentare e definitivamente decise con la sentenza n. 254/2015 della Corte di Appello di
NA, con la quale è stato quantificato il compenso definitivo a lui spettante per l'attività di liquidatore svolta. Eventuali ulteriori doglianze avverso le statuizioni ivi contenute dovevano, quindi, essere fatte valere mediante l'impugnazione (mai proposta) di tale sentenza e non possono essere riproposte in questo giudizio, al fine di far accertare circostanze, inerenti proprio alla determinazione del compenso, già definitivamente accertate.
Si aggiunge a ciò l'ulteriore considerazione che quanto dedotto dall'appellante nei motivi in esame con riferimento agli acconti contrasta con la sua stessa domanda avanzata con il ricorso di insinuazione al passivo tardiva ex art. 101 l.f. in sede di liquidazione giudiziale.
Invero, ivi l'avv. , aveva chiesto, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente Parte_1
disapplicazione del provvedimento di liquidazione adottato il 2.10.2008 prot. n. 0023725,
l'accertamento e l'ammissione in prededuzione al passivo del suo credito di € 689.632,00, quale compenso complessivo, “comprensivo del rimborso spese del 4%, oltre interessi legali dall'8 marzo
2007 fino al soddisfo, oltre il compenso sull'utile netto esercizio 2007, oltre iva e oneri previdenziali e assistenziali nella misura del 12%, detratti gli acconti percepiti pari ad €
322.000,00, spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore in prededuzione, oltre il compenso sull'attivo realizzato sulle vendite promosse dalla terna dei commissari liquidatori” (cfr. pag. 3 sentenza Corte d'Appello NA n. 254/2015).
Dalla domanda proposta dall'avv. nel giudizio definito con la sentenza n. 254/2015, si Parte_1
ricava, quindi, come dichiarato dalla stessa Corte di Appello di NA, che il giudizio aveva ad oggetto la “contestazione della liquidazione del compenso spettante all'appellante come liquidatore del ” (pag. 6 sentenza Corte d'Appello NA n. 254/2015) e non già la sola Parte_2
rideterminazione degli acconti. La Corte di Appello di NA, infatti, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'avv. , ha definitivamente determinato “in complessivi € Parte_1
226.009,05 (con le imputazioni specificate in epigrafe), oltre interessi legali dalla domanda in primo grado al soddisfo, rimborso forfettario del 4%..., iva, oneri assistenziali e previdenziali come per legge, il compenso complessivo spettante in prededuzione all'avv. per Parte_1
l'attività svolta nella qualità di Commissario Liquidatore del Controparte_1
(importo da cui vanno detratti gli acconti percepiti)” (pagg. 24 - 25 sentenza Corte
[...]
9 d'Appello NA n. 254/2015), precisando espressamente che “i decreti con cui l'autorità di vigilanza concede (o nega) gli acconti sul compenso finale richiesti dal commissario liquidatore, al pari dei provvedimenti del tribunale fallimentare relativi agli acconti sul compenso richiesti dal curatore, sono espressione di un potere ovviamente discrezionale e, intervenendo in una fase procedimentale anteriore alla liquidazione del compenso finale prevista e disciplinata dall'art. 213
l.f., non hanno, per definizione, carattere di definitività ed irretrattabilità, né sono autonomamente impugnabili. Essi, pertanto, non possono in nessun caso pregiudicare la futura e definitiva decisione sul compenso finale dovuto” (pag. 18 sentenza stessa).
La natura degli acconti e la circostanza che l'importo indicato nella predetta sentenza della Corte
d'appello di NA (€ 226.009,50) costituisca il compenso finale complessivo spettante al da cui vanno detratti gli acconti già percepiti, costituendo circostanze definitivamente Parte_1
accertate dalla predetta sentenza, non possono, quindi, essere riesaminate nella vicenda che ci occupa.
Partimenti inammissibile è il terzo motivo di appello, con cui l'appellante ha dedotto l'errata interpretazione ed applicazione, da parte del giudice di primo grado, della disciplina dei compensi dei Commissari liquidatori dei , prevista dal Parte_3
D.M. 64/2001 e dagli artt. 39 e 213 l.f. Invero, l'appellante ha esposto che, in base alla predetta normativa, l'esatto ammontare del compenso del commissario liquidatore può essere stabilito solo al termine della procedura, sicché solo con riferimento a tale momento è possibile computare gli acconti autorizzati e ricevuti, con l'evidente conseguenza che, durante la procedura, gli acconti disposti, e mai revocati, sono validi ed efficaci e, quindi, le richieste di restituzione di questi, intervenute prima della chiusura del bilancio definitivo, illegittime.
Anche tali questioni sono già state prospettate dall'avv. innanzi al giudice Parte_1
fallimentare in sede di liquidazione giudiziale, nella misura in cui egli stesso, facendo valere la propria ammissione al passivo e azionando il giudizio ex art. 101 l. fall., ha chiesto la liquidazione del compenso finale dovutogli per l'attività svolta, prima della chiusura della procedura. Inoltre, il compenso finale a lui dovuto per l'attività svolta è stato definito, con detrazione degli acconti e considerate tutte le attività anche di esercizio provvisorio poste in essere, con la predetta sentenza n.
254/2015 della Corte di Appello di NA. Anche in tal caso, quindi, eventuali doglianze relative all'impossibilità di liquidare il compenso finale prima della chiusura della procedura dovevano essere fatte valere con l'impugnazione di tale sentenza e non possono essere prospettate in questa sede.
Con il settimo motivo, infine, l'appellante ha censurato l'erronea condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio disposta dal primo giudice sulla base della soccombenza, invocando, da
10 un lato, la sua necessaria riforma in ragione dell'accoglimento dell'appello; e, dall'altro lato, la sua erroneità in ragione, comunque, della complessità delle questioni trattate.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Certamente una riforma della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado non può derivare dall'accoglimento dei motivi di appello, stante il loro rigetto.
Né, la liquidazione delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza può ritenersi erroneo per le altre ragioni indicate dall'appellante.
Dal tenore letterale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nonché dall'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il potere di compensare le spese di lite attribuito al giudice “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà” (Cass., n. 11329/2019).
Come ampiamente illustrato nell'esame dei precedenti motivi di appello, il Tribunale ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal , nella misura inferiore risultata CP_1 dovuta all'esito della sentenza della Corte d'appello n. 254/2015, così come precisata all'udienza di precisazioni delle conclusioni e nella comparsa conclusionale. Corretta, pertanto, risulta la liquidazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza, integrale, essendo stata totalmente accolta la domanda proposta dal . CP_1
Nessuna doglianza può, quindi, far valere l'appellante circa il mancato esercizio da parte del primo giudice del suo potere, discrezionale, di compensazione delle spese.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate, detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1427/2020, pubblicata in data
[...]
15.10.2020, nei confronti del coatta Controparte_1 Parte_4
amministrativa, in persona del legale rappresentate pro tempore, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'avv. al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentate Parte_5
11 pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.500,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4202/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto fallimentare”, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento - Ufficio preposto ai Fallimenti - n. 1427/2020 pubblicata il 15.10.2020, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 27.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. GAETANO CODUTI (c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
“Studio de Tilla”, sito in NA alla via Carlo Poerio n. 53;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine della copia cartacea della comparsa di costituzione e risposta allegata sub doc. 2 alla memoria telematica, da ritenersi comunque apposta in calce all'atto, dall'avv. RENATO MILONE (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio, in alla via Nuovo Calore n. 8; CP_1
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 19.11.2020, l'avv. Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento - Ufficio preposto ai - n. CP_2
1427/2020, pubblicata il 15.10.2020 e notificatagli in data 21.10.2020, con la quale, in accoglimento della domanda del (d'ora in poi solo Controparte_1
”) - in liquidazione coatta amministrativa dal 14.6.1996 e autorizzato all'esercizio CP_1 provvisorio dell'impresa - era stato condannato al pagamento della somma di € 108.610,84, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo ed accessori come per legge, nonché alle refusione delle spese di lite, a titolo di restituzione dell'acconto indebitamente percepito sul compenso liquidatogli per l'attività svolta dall'8.3.2003 all'8.3.2007 quale componente della terna dei Commissari Liquidatori (giusta nomina con decreto interministeriale n. 168 del 10.3.2003).
In particolare, il Tribunale di Benevento rigettava le eccezioni preliminari sollevate dall'avv.
, respingendo innanzitutto l'eccezione di inammissibilità della domanda del Parte_1 CP_1
per violazione del ne bis in idem, ritenendo che la pronuncia di rigetto n. 2253/2013 (passata in giudicato) del giudice del lavoro presso il Tribunale di Benevento costituiva mera pronuncia di rito,
“non qualificabile come un rigetto di merito” e, dunque, inidonea a formare cosa giudicata. Sul punto, il Tribunale precisava che, sebbene il dispositivo recasse la formula “rigetta la domanda”, nondimeno tale locuzione, non avendo autonoma rilevanza rispetto alla motivazione, doveva essere interpretata alla luce di quest'ultima, la quale, a ben vedere, era fondata unicamente su ragioni di rito, atteso che nella motivazione il giudice del lavoro, preventivamente adito, si era limitato a dare atto della non riconducibilità del rapporto nell'ambito di quelli di cui all'art. 409 c.p.c. e, comunque, della pendenza di altro giudizio dinanzi alla Corte d'appello di NA avente ad oggetto la determinazione del compenso. Aggiungeva che “a nulla rileva, poi, che il Giudice non abbia adottato una ordinanza di incompetenza”, trattandosi al più di un mero error in procedendo “che certamente non vale a trasformare in cosa giudicata una pronuncia di rito”. Rigettava, altresì,
l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 39 e 213 l. fall. e del D.M.
64/2001, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto solo la natura dovuta o indebita del compenso e non già la natura preliminare o definitiva dello stesso e che, quindi, era necessario individuare il titolo giustificativo del diritto del commissario al compenso per valutare se quanto già percepito a titolo di acconto fosse dovuto, “impregiudicata l'eventuale possibilità di una futura liquidazione all'esito della procedura concorsuale”. Da ultimo, sempre con riferimento alle eccezioni preliminari proposte dall'avv. , il Tribunale escludeva la necessità di integrare Parte_1
il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura e del MISE, affermando che la vicenda, sebbene originata dalla procedura di liquidazione, aveva ad oggetto soltanto l'esistenza del diritto di
2 credito del alla restituzione delle somme indebitamente pagate. Nel merito, il Tribunale CP_1
rilevava che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza (passata in giudicato) della Corte di Appello di NA n. 254/2015, pubblicata in data 19.1.2015 (depositata dallo stesso avv.
unitamente alla propria comparsa conclusionale), la quale, pronunciandosi sul ricorso di Parte_1
insinuazione al passivo tardiva ex art. 101 l.f. da questi proposto per il pagamento in prededuzione del compenso rivendicato al netto degli acconti già percepiti, disapplicava il provvedimento prot. n.
0023725 del 2.10.2008, con il quale l'Autorità di vigilanza (MISE) aveva determinato il compenso definitivo spettante all'avv. in € 181.599,89 e, rideterminando il compenso in Parte_1 relazione alle singole voci rivendicate, accertava il diritto dell'attore ad un compenso complessivamente determinato (sulla base della CTU espletata) in € 226.009,50, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo, rimborso forfettario del 4%, iva ed oneri previdenziali. Evidenziava, ancora, il primo giudice che la menzionata sentenza della Corte
d'Appello costituiva il titolo definitivo “che giustifica gli acconti percepiti dal Commissario rendendoli dunque parzialmente indebiti per la maggior somma effettivamente percepita (€
334.620,34)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'avv. lamentando, con il primo Parte_1 motivo, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'interpretazione della sentenza n. 2253/2013 del giudice del lavoro di Benevento, nella parte in cui ha escluso la sua inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato esterno in merito all'infondatezza della pretesa del
; con il secondo motivo, l'appellante ha rilevato, con articolata argomentazione, la CP_1
violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il CP_1 avesse modificato le proprie conclusioni, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.11.2019 e, su tali premesse, per aver erroneamente ritenuto che il titolo posto a base della domanda del fosse divenuto la sentenza della Corte d'appello e non già il provvedimento CP_1
amministrativo prot. n. 0023725 del 2.10.2008, originariamente invocato. Con il terzo motivo,
l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione e disapplicazione da parte del Tribunale della normativa di cui al D.M. 64/2001 e agli artt. 39 e 213 l.f., nella parte in cui non avrebbe riconosciuto che prima della chiusura della procedura è impossibile procedere alla liquidazione definitiva del compenso del liquidatore. Con il quarto motivo, l'avv. ha lamentato la Parte_1
mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (gli organi della procedura e il Ministero dello sviluppo economico dell'autorità di vigilanza); con il quinto motivo, ha rilevato, poi, l'infondatezza della pretesa creditoria del in quanto fondata su un titolo CP_1
(il provvedimento amministrativo prot. n. 0023725 del 2.10.2008) illegittimo e integralmente disapplicato dalla sentenza n. 254/2015 della Corte di Appello di NA. Con il sesto motivo di
3 appello, l'avv. , dopo aver esposto la disciplina relativa ai compensi dei liquidatori e Parte_1
l'interpretazione giurisprudenziale, ha eccepito l'erroneità della sentenza per non aver rilevato che gli acconti percepiti sono definitivi ove non formalmente revocati con provvedimento amministrativo e che il compenso finale deve computare gli acconti, con conseguente impossibilità di una loro riduzione. Con il settimo motivo, infine, l'appellante ha invocato l'erronea applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese di lite, lamentando la mancata compensazione delle stesse vista la complessità della controversia.
Esaminando le questioni proposte nell'ordine logico, ritiene la Corte adita che preliminarmente vada esaminato il quarto motivo di appello, attenendo all'erroneità della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (gli organi della procedura e il ). Controparte_3
Il motivo, così come prospettato, è inammissibile, atteso che, a fronte della specifica motivazione adottata dal Tribunale sul punto, già riportata sopra, l'appellante si è limitato a richiamare genericamente l'erroneità della pronuncia, invocando un diverso giudizio promosso da un altro componente della terna dei commissari liquidatori, nel quale il medesimo Tribunale fallimentare di
Benevento aveva disposto la suddetta integrazione, ritenendo gli organi della procedura e il MISE litisconsorti necessari.
L'appellante, quindi, non ha addotto nessuna puntuale contestazione alle ragioni poste dal
Tribunale a fondamento del rigetto dell'eccezione, avendo il primo giudice dichiarato l'insussistenza di un litisconsorzio necessario, in quanto la fattispecie era inerente al diritto soggettivo del alla ripetizione del compenso indebito percepito dal liquidatore, da CP_1
ritenersi distinto rispetto a quello di accertamento del diritto al compenso del liquidatore stesso, in cui, invece, i suddetti organi della procedura dovevano considerarsi litisconsorti necessari.
Con il primo motivo di appello, anch'esso relativo a questione preliminare di rito, l'appellante si duole della qualificazione di mero rito della sentenza n. 2253/2013 del giudice del lavoro di
Benevento, operata dal primo giudice, con conseguente errata dichiarazione di inidoneità della stessa ad acquisire efficacia di giudicato esterno. In particolare, l'appellante ha evidenziato, da un lato, che tra motivazione e dispositivo della predetta sentenza non vi era nessun contrasto, avendo il giudice del lavoro statuito sull'infondatezza della pretesa del e, dall'altro lato, che nel CP_1
rito del lavoro, comunque, il dispositivo è autonomo e prevale sulla motivazione, in caso di insanabile contrasto tra i due. Ha anche aggiunto che erroneamente il Tribunale aveva ricondotto la questione ad un errore in procedendo sulla mancata dichiarazione di incompetenza, in quanto è
“indubbio che la ripartizione delle funzioni tra le varie sezioni del medesimo Tribunale non implica
l'insorgenza di una questione di competenza”, attenendo alla diversa distribuzione degli affari
4 all'interno del medesimo ufficio, e che “se un procedimento viene iniziato davanti ad un organo giudiziario competente con un rito diverso da quello previsto” si ha solo mutamento di rito, che se non viene disposto “non spiega effetti invalidanti sulla sentenza…ma diviene meramente motivo di impugnazione” e non priva “del potere di decidere nel merito e la sentenza è una sentenza …capace di regolare i rapporti tra le parti” (cfr. appello pag. 7).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato, seppure con una motivazione parzialmente diversa da quella indicata nella sentenza impugnata.
Come correttamente rilevato dall'appellante, in caso di proposizione davanti al giudice del lavoro di una controversia non rientrante tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c., non si prospetta una questione di competenza, ma il giudice adito deve mutare il rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c. e rimettere gli atti al giudice tabellarmente designato per la trattazione delle cause civili.
Tuttavia, la Corte ritiene che i principi di prevalenza del dispositivo sulla motivazione invocati dall'appellante non siano pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.
L'art. 429 c.p.c. dispone che, in conformità alle esigenze di celerità che connotano il rito del lavoro, al termine della discussione orale e all'esito delle conclusioni delle parti, il giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza, con il duplice effetto di perfezionamento della pubblicazione del provvedimento e di garantire l'effettiva conoscenza del dispositivo e delle motivazioni alle parti. La norma prevede, però, che, in caso di particolare complessità della controversia, il giudice, esaurita la discussione della causa, può limitarsi in udienza alla lettura del dispositivo, fissando un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito successivo delle motivazioni. In tale ultima ipotesi (che prima della riforma attuata con DL 112/2008 costituiva la regola, salva la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.), il dispositivo letto in udienza, poiché rende le parti immediatamente edotte del contenuto precettivo della decisione, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente dalla stessa. In tale ipotesi, quindi, in caso di difformità insanabile tra il dispositivo e la successiva motivazione, deve essere applicato il principio di diritto costantemente affermato in materia di lavoro dalla giurisprudenza di legittimità di prevalenza del primo sulla seconda, “in quanto questo, mediante la pubblicazione con la lettura in udienza (art. 420 c.p.c.), cristallizza stabilmente il decisum, precludendone qualsiasi ripensamento successivo da parte dello stesso giudice” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., n. 10305/2011; Cass., sez. lav., n. 21618/2019).
Ritiene, tuttavia, la Corte adita che tale principio non operi nella diversa ipotesi (costituente ormai la regola decisoria in materia di rito del lavoro) in cui il giudice, al termine dell'udienza di discussione, provvede alla lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione unitamente al dispositivo. Ciò implica che, qualora vi sia una divergenza tra il dispositivo e la coeva
5 motivazione, l'incertezza interpretativa deve essere sciolta interpretando la portata della decisione sulla base di una lettura congiunta di dispositivo e motivazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 10305/2011, la quale ha dichiarato tale difformità “non preclude il raggiungimento dello scopo - di consentire
l'individuazione del contenuto del decisum ed esclude, di conseguenza, la nullità della sentenza (ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.), essendo questa configurabile solo quando l'atto risulti inidoneo, appunto, al raggiungimento del suo scopo, e la motivazione della sentenza evidenzi un sopravvenuto ripensamento in capo al decidente”; principio desumibile anche dalla pronuncia della
Suprema Corte n. 4741/2005, la quale, seppure riferita al rito ordinario, deve ritenersi operante per tutte le ipotesi in cui vi sia una pronuncia contestuale della motivazione e del dispositivo;
in senso analogo, di recente, Cass., 24867/2023, secondo la quale “in tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale”).
Premesso ciò, la Corte osserva che, nel caso di specie, il giudice del lavoro di ha dato CP_1
lettura contestuale della motivazione e del dispositivo, all'esito dell'udienza di discussione, come si evince chiaramente dalla coincidenza tra la data della discussione (indicata a margine del provvedimento) e quella del deposito integrale della sentenza (apposto in calce alla stessa).
Come già ritenuto dal Tribunale, quindi, la locuzione “rigetta la domanda”, contenuta nel dispositivo, deve essere interpretata alla luce delle effettive ragioni di fatto e di diritto esposte nella contestuale motivazione e lette alle parti unitamente al dispositivo. Orbene, dalla lettura della motivazione emerge il chiaro tenore di una pronuncia di mero rito, atteso che il giudice del lavoro si
è limitato ad enunciare la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dallo stesso avv. (“a parere di questo Giudice le eccezioni preliminari risultano fondate” pag. Parte_1
2 sentenza n. 2253/2013) e a dichiarare che, essendo in corso davanti al giudice civile il giudizio per la determinazione del compenso spettante al liquidatore, “E', perciò, evidente che non può pervenirsi ad una duplicazione dei giudizi dal momento che la medesima questione è tuttora in corso innanzi ad altro organo giudicante”, senza per nulla entrare nel merito della vicenda. Appare, quindi, evidente che il dispositivo di rigetto, come ritenuto già dal primo giudice, non può ritenersi relativo ad una pronuncia di rigetto nel merito della pretesa azionata (non desumibile da nessuna argomentazione della motivazione), in quanto contrastante con la contestuale motivazione di decisione della controversia in punto di mero rito.
Per le ragioni anzidette la sentenza n. 2253/2013 è inidonea a formare cosa giudicata nella vicenda in esame e il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
6 Vanno, quindi, esaminati, gli ulteriori motivi di appello, attinenti al merito della vicenda in esame. Ritiene la Corte che il secondo, il quinto e il sesto motivo debbano essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione.
Ed infatti, con il secondo e il quinto motivo l'avv. ha lamentato la Parte_1
violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il CP_1 aveva modificato le proprie conclusioni nell'udienza di precisazioni delle conclusioni del
26.11.2019, quando, invece, il aveva sempre invocato a fondamento della propria pretesa CP_1
il provvedimento prot. n. 0023725 del 2.10.2008, con il quale il MISE aveva determinato il compenso finale dell'avv. per l'attività svolta in qualità di commissario liquidatore. Ciò Parte_1
determinava anche, ad avviso dell'appellante, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il primo giudice accolto la domanda attorea in ragione della menzionata sentenza della Corte Partenopea n. 254/2015, intervenuta nelle more del giudizio e mai invocata dal a fondamento della propria decisione. A ciò ha aggiunto, nel quinto motivo, CP_1 che la decisione impugnata era erronea per non aver considerato l'invalidità del titolo posto a base della domanda del , in quanto il provvedimento amministrativo prot. n. 0023725 del CP_1
2.10.2008, nelle more del giudizio di primo grado, era stato dichiarato illegittimo e integralmente disapplicato dalla sentenza n. 254/2015 della Corte di Appello di NA, con conseguente legittimità di quanto percepito dall'avv. a titolo di acconto sul compenso finale. Parte_1
L'appellante ha, inoltre, lamentato, nel quinto motivo, il travisamento, ad opera del primo giudice, del contenuto della menzionata pronuncia della Corte d'appello, che, a ben vedere, previa disapplicazione del predetto provvedimento di liquidazione del compenso da parte del MISE, ha
“accertato un'insufficienza, non un'eccedenza negli importi percepiti sulle singole voci specificatamente indicate… rideterminandoli, integrandoli, non riducendoli…” (pag. 16 atto di appello), rimandando la definitiva liquidazione al termine della procedura. Sempre secondo l'appellante, i provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza, con cui quest'ultima ha autorizzato gli acconti sul compenso finale, già percepiti e di cui il ne richiede in parte la restituzione, CP_1
dovevano, invece, ritenersi definitivi poiché, da un lato, non ricompresi nel provvedimento disapplicato e, dall'altro lato, mai revocati o annullati dalla stessa amministrazione, e peraltro non oggetto della presente controversia (né potrebbero esserlo in quanto espressione del potere discrezionale dell'amministrazione non sindacabile dal giudice ordinario).
Tali doglianze sono state espressamente poste a base anche del sesto motivo di appello, con cui l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza gravata, pronunciata “in violazione di legge e senza aver tenuto conto delle attività accertate poste in essere dalla terna dei commissari liquidatori e dei precedenti autonomi provvedimenti di liquidazione degli acconti” (pag. 24 atto di
7 appello). Nello specifico, nel sesto motivo, l'appellante ha rilevato che gli acconti sul compenso finale riconosciuti, autorizzati e liquidati, costituendo un corrispettivo per l'attività effettivamente svolta durante il periodo in cui il commissario era in carica e sino alla sua sostituzione, sono definitivi e possono essere modificati – precisamente integrati, ma non diminuiti – solo al termine della procedura di liquidazione a seguito della presentazione del bilancio finale di liquidazione.
Secondo l'appellante, quindi, la Corte d'Appello di NA con la sentenza n. 254/2015, disapplicando il provvedimento prot. n. 0023725 del 2.10.2008, aveva rideterminato il corrispettivo spettante all'avv. , integrando gli acconti già pagati e non determinando il compenso Parte_1
definitivo, liquidabile solo al momento della chiusura della procedura.
I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Va osservato che la domanda di ripetizione di indebito ha come causa petendi un pagamento
“non dovuto”, presupponendo, quindi, quali suoi fatti costitutivi, il semplice fatto del pagamento eseguito e l'inesistenza di una causa solvendi (cfr. Cass. n. 26691/2006).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione in primo grado il aveva chiesto la ripetizione CP_1 della differenza tra quanto pagato all'avv. a titolo di acconto sul compenso finale (€ Parte_1
334.620,000) e quanto risultato dovuto a titolo di compenso definitivo, per l'attività da questi svolta quale commissario liquidatore, così come stabilito nel provvedimento dell'Autorità di Vigilanza prot. n. 0023725 del 2.10.2008 (pari ad € 181.599,89). All'esito della pronuncia della Corte
d'appello di NA n. 254/2015 l'attore si è limitato a ridurre quantitativamente la pretesa originariamente azionata, lasciando immutati i fatti costitutivi dell'azione proposta.
La Corte di Appello di NA - innanzi alla quale l'avv. aveva chiesto ricalcolarsi il Parte_1
proprio compenso finale sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento dell'autorità amministrativa del 2.10.2008 -, infatti, con la sentenza n. 254/2015, ha disapplicato il cennato atto amministrativo, ritenendo che in esso non fossero state correttamente calcolate alcune voci e ha rideterminato il compenso dovuto, fissandolo in € 226.009,50 (oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo, rimborso forfettario del 4%, iva ed oneri previdenziali ed assistenziali).
Tale pronuncia, quindi, non ha mutato la causa petendi posta a base della domanda del
(restituzione delle maggiori somme erogate a titolo di acconto rispetto a quelle CP_1 definitivamente accertate come dovute), ma, accertando l'effettivo compenso definitivo spettante all'avv. per l'attività di liquidatore svolta, ha inciso soltanto sulla determinazione del Parte_1
quantum indebitamente percepito.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello, una volta disapplicato il provvedimento di liquidazione dei compensi e stabilito l'importo effettivamente dovuto al liquidatore quale compenso finale, si è, di fatto, sostituita nella richiesta dell'attore al
8 provvedimento amministrativo innanzi alla stessa impugnato (ritenuto non corretto), divenendo il solo parametro per stabilire il valore dell'indebito.
Nella parte in cui mirano a far valere la definitività degli acconti già corrisposti, “che vanno computati” nel compenso finale che non può mai essere ad essi inferiore, i motivi in esame sono, poi, inammissibili, poiché tali ragioni sono già state prospettate dall'avv. innanzi al Parte_1
giudice fallimentare e definitivamente decise con la sentenza n. 254/2015 della Corte di Appello di
NA, con la quale è stato quantificato il compenso definitivo a lui spettante per l'attività di liquidatore svolta. Eventuali ulteriori doglianze avverso le statuizioni ivi contenute dovevano, quindi, essere fatte valere mediante l'impugnazione (mai proposta) di tale sentenza e non possono essere riproposte in questo giudizio, al fine di far accertare circostanze, inerenti proprio alla determinazione del compenso, già definitivamente accertate.
Si aggiunge a ciò l'ulteriore considerazione che quanto dedotto dall'appellante nei motivi in esame con riferimento agli acconti contrasta con la sua stessa domanda avanzata con il ricorso di insinuazione al passivo tardiva ex art. 101 l.f. in sede di liquidazione giudiziale.
Invero, ivi l'avv. , aveva chiesto, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente Parte_1
disapplicazione del provvedimento di liquidazione adottato il 2.10.2008 prot. n. 0023725,
l'accertamento e l'ammissione in prededuzione al passivo del suo credito di € 689.632,00, quale compenso complessivo, “comprensivo del rimborso spese del 4%, oltre interessi legali dall'8 marzo
2007 fino al soddisfo, oltre il compenso sull'utile netto esercizio 2007, oltre iva e oneri previdenziali e assistenziali nella misura del 12%, detratti gli acconti percepiti pari ad €
322.000,00, spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore in prededuzione, oltre il compenso sull'attivo realizzato sulle vendite promosse dalla terna dei commissari liquidatori” (cfr. pag. 3 sentenza Corte d'Appello NA n. 254/2015).
Dalla domanda proposta dall'avv. nel giudizio definito con la sentenza n. 254/2015, si Parte_1
ricava, quindi, come dichiarato dalla stessa Corte di Appello di NA, che il giudizio aveva ad oggetto la “contestazione della liquidazione del compenso spettante all'appellante come liquidatore del ” (pag. 6 sentenza Corte d'Appello NA n. 254/2015) e non già la sola Parte_2
rideterminazione degli acconti. La Corte di Appello di NA, infatti, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'avv. , ha definitivamente determinato “in complessivi € Parte_1
226.009,05 (con le imputazioni specificate in epigrafe), oltre interessi legali dalla domanda in primo grado al soddisfo, rimborso forfettario del 4%..., iva, oneri assistenziali e previdenziali come per legge, il compenso complessivo spettante in prededuzione all'avv. per Parte_1
l'attività svolta nella qualità di Commissario Liquidatore del Controparte_1
(importo da cui vanno detratti gli acconti percepiti)” (pagg. 24 - 25 sentenza Corte
[...]
9 d'Appello NA n. 254/2015), precisando espressamente che “i decreti con cui l'autorità di vigilanza concede (o nega) gli acconti sul compenso finale richiesti dal commissario liquidatore, al pari dei provvedimenti del tribunale fallimentare relativi agli acconti sul compenso richiesti dal curatore, sono espressione di un potere ovviamente discrezionale e, intervenendo in una fase procedimentale anteriore alla liquidazione del compenso finale prevista e disciplinata dall'art. 213
l.f., non hanno, per definizione, carattere di definitività ed irretrattabilità, né sono autonomamente impugnabili. Essi, pertanto, non possono in nessun caso pregiudicare la futura e definitiva decisione sul compenso finale dovuto” (pag. 18 sentenza stessa).
La natura degli acconti e la circostanza che l'importo indicato nella predetta sentenza della Corte
d'appello di NA (€ 226.009,50) costituisca il compenso finale complessivo spettante al da cui vanno detratti gli acconti già percepiti, costituendo circostanze definitivamente Parte_1
accertate dalla predetta sentenza, non possono, quindi, essere riesaminate nella vicenda che ci occupa.
Partimenti inammissibile è il terzo motivo di appello, con cui l'appellante ha dedotto l'errata interpretazione ed applicazione, da parte del giudice di primo grado, della disciplina dei compensi dei Commissari liquidatori dei , prevista dal Parte_3
D.M. 64/2001 e dagli artt. 39 e 213 l.f. Invero, l'appellante ha esposto che, in base alla predetta normativa, l'esatto ammontare del compenso del commissario liquidatore può essere stabilito solo al termine della procedura, sicché solo con riferimento a tale momento è possibile computare gli acconti autorizzati e ricevuti, con l'evidente conseguenza che, durante la procedura, gli acconti disposti, e mai revocati, sono validi ed efficaci e, quindi, le richieste di restituzione di questi, intervenute prima della chiusura del bilancio definitivo, illegittime.
Anche tali questioni sono già state prospettate dall'avv. innanzi al giudice Parte_1
fallimentare in sede di liquidazione giudiziale, nella misura in cui egli stesso, facendo valere la propria ammissione al passivo e azionando il giudizio ex art. 101 l. fall., ha chiesto la liquidazione del compenso finale dovutogli per l'attività svolta, prima della chiusura della procedura. Inoltre, il compenso finale a lui dovuto per l'attività svolta è stato definito, con detrazione degli acconti e considerate tutte le attività anche di esercizio provvisorio poste in essere, con la predetta sentenza n.
254/2015 della Corte di Appello di NA. Anche in tal caso, quindi, eventuali doglianze relative all'impossibilità di liquidare il compenso finale prima della chiusura della procedura dovevano essere fatte valere con l'impugnazione di tale sentenza e non possono essere prospettate in questa sede.
Con il settimo motivo, infine, l'appellante ha censurato l'erronea condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio disposta dal primo giudice sulla base della soccombenza, invocando, da
10 un lato, la sua necessaria riforma in ragione dell'accoglimento dell'appello; e, dall'altro lato, la sua erroneità in ragione, comunque, della complessità delle questioni trattate.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Certamente una riforma della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado non può derivare dall'accoglimento dei motivi di appello, stante il loro rigetto.
Né, la liquidazione delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza può ritenersi erroneo per le altre ragioni indicate dall'appellante.
Dal tenore letterale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nonché dall'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il potere di compensare le spese di lite attribuito al giudice “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà” (Cass., n. 11329/2019).
Come ampiamente illustrato nell'esame dei precedenti motivi di appello, il Tribunale ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal , nella misura inferiore risultata CP_1 dovuta all'esito della sentenza della Corte d'appello n. 254/2015, così come precisata all'udienza di precisazioni delle conclusioni e nella comparsa conclusionale. Corretta, pertanto, risulta la liquidazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza, integrale, essendo stata totalmente accolta la domanda proposta dal . CP_1
Nessuna doglianza può, quindi, far valere l'appellante circa il mancato esercizio da parte del primo giudice del suo potere, discrezionale, di compensazione delle spese.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, considerata la non particolare complessità delle questioni trattate, detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1427/2020, pubblicata in data
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15.10.2020, nei confronti del coatta Controparte_1 Parte_4
amministrativa, in persona del legale rappresentate pro tempore, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'avv. al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentate Parte_5
11 pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.500,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
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