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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 217/2023 R.G
Promosso da
(c.f.: ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(PU) il 24.01.1961 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Campana e Nicola Campana del Foro di Rimini
-Appellante-
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
San Pietro Terme (BO), via Varignana n. 141, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Blasi del Foro di Urbino
-appellato-
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, n.
735/2022, pubblicata il 02.11.2022
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“Voglia l'On. Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di gravame ed in totale riforma della sentenza n. 735/2022 del 02.11.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, accertare che ha arbitrariamente scaricato 180 metri CP_1 cubi di terreno sulla proprietà di , senza alcuna Parte_1 autorizzazione, ponendo in essere un'attività illecita, arrecante un danno risarcibile ex art. 2043 c.c. come esposto in narrativa.
Voglia per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i CP_1 danni patrimoniali e non, cagionati a , come esposto in Parte_1 narrativa, quantificati in € 20.000,00 o nella somma diversa, che risulterà all'esito del giudizio.
Con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede di ammettere le prove testimoniali richieste dalla difesa con la memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. del Pt_1
10.02.2022.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, primo comma, c.p.c. per violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e, per l'effetto,
pagina 2 di 9 disporre conseguentemente. Con vittoria di compenso professionale e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE
- dichiarare il presente atto di appello inammissibile o manifestamente infondato, per l'assoluta genericità dei motivi e, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.
Con vittoria di compenso professionale e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
respingere, perché infondato e, comunque, non provato, l'appello promosso dal sig. . Con vittoria di compenso Parte_1 professionale e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dal fatto che il senza alcuna autorizzazione, aveva scaricato sul piazzale di sua CP_1 proprietà, sito in Montellabate, 180 metri cubi di terreno proveniente dall'argine del vicino fiume FO, rifiutandosi di rimuoverli, cagionando ad esso attore/appellante danni derivanti dai costi di trasporto e smaltimento, oltre al danno morale.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare che ha posto in essere un'attività illecita, CP_1 arrecante un danno risarcibile ex art. 2043 c.c. e di condannarlo al pagina 3 di 9 risarcimento dei danni pari a complessivi €. 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
si è costituito, eccependo la nullità della citazione in CP_1 appello ex art. 164, primo comma, c.p.c. per violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c; l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c., contestando, nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellato, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la nullità della citazione in appello ex art. 164, primo comma, c.p.c. per violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c., sul presupposto che nell'atto introduttivo, seppure notificato in data 3.3.2023 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, si rinviene l'invito a costituirsi nei modi di cui agli art. 167 e 347 c.p.c. nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata e non anche settanta giorni prima come previsto dal novellato art 166 cpc.
Orbene, l'art. 342, comma 1, c.p.c. prevede, anche post-riforma, che
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163”, il quale, a sua volta, dispone, come riformato, che la citazione debba contenere, insieme all'“indicazione del giorno dell'udienza di comparizione”, “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166”
pagina 4 di 9 L'art. 347 c.p.c., però, così come modificato dal Dlgs 164/24, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 28.2.2023, tra cui rientra quello in esame, prevede che, nel giudizio di appello, la costituzione delle parti diverse dall'appellante deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
L'appellato ha poi eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello
è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si rileva, invece, che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità del per lo scarico della massa di CP_1 terreno nella sua proprietà sulla base di un'istruttoria carente, non essendo state ammesse le prove orali articolate da esso appellante, con pagina 5 di 9 conseguente violazione del diritto di difesa, ragion per cui insisteva nella rimessione della causa in istruttoria.
Detta censura è infondata: invero, quanto alle istanze istruttorie, la richiesta come formulata è inammissibile, dal momento che l'appellante non ha specificato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fossero state accolte le istanze istruttorie, né ha indicato, requisito richiesto a pena di inammissibilità, perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado (Cassazione civile sez. I,
20/11/2024, n.29847;Cass. n. 9674/2023)
A tal riguardo, infatti, si deve precisare che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. III, 21/05/2024,
n.14167).
La riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve, quindi, essere
"specifica", dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. 23/03/2016, n. 5812; Cass.
09/06/2023, n. 16420).
La censura mossa alla sentenza di primo grado è comunque infondata anche nel merito, avendo fatto il Giudice di primo grado buon governo delle prove orali e documentali offerte dalle parti.
pagina 6 di 9 Invero, è incontestato tra le parti che abbia fatto CP_1 depositare, quale rappresentante legale della Parte_2 il terreno proveniente dall'argine del vicino fiume FO ed è emerso dall'istruttoria orale che detto materiale era stato precedentemente scaricato da nell'imbocco del canale di derivazione Parte_1 delle acque dal fiume FO (cfr dichiarazione del teste che ha Tes_1 riferito di aver visto l'attore scaricare detto materiale).
E' emerso, poi, dalla prova testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, che, al momento dello scarico del materiale, era presente figlio dell'appellante, che indicava ai dipendenti della Persona_1 dove scaricare il materiale, occupandosi Parte_2 personalmente di accumularlo, utilizzando una pala gommata (cfr dichiarazioni dei testimoni e ). Testimone_2 Testimone_3
Sostiene allora l'appellante che non aveva titolo per Persona_1 consentire lo scarico del terreno sulla proprietà del padre, in quanto l'area interessata è suddivisa fra una parte locata alla soc. Galeazzi Srls, legale rappresentante e l'altra metà utilizzata da Persona_1
, titolare della ditta individuale. Parte_1
Orbene, non è contestato che la porzione che ha Parte_1 locato alla società amministrata dal figlio non sia materialmente divisa dal resto dell'area, circostanza da cui deriva che, anche se il materiale fosse stato stoccato in una zona non ricompresa nella porzione locata da alla società del figlio, né gli operai della Parte_1 Parte_2
né potevano saperlo, mancando un confine
[...] CP_1 fisico di delimitazione ed avendo gli stessi seguito le indicazioni del figlio dell'appellante.
pagina 7 di 9 Si concorda, quindi, con il giudice di prime cure, nel ritenere che presenza del figlio di e la sua partecipazione alle Parte_1 operazioni di sistemazione del materiale hanno ingenerato in CP_1
una oggettiva situazione di affidamento sulla correttezza della
[...] condotta.
Difetta, quindi, una condotta dolosa o colposa del danneggiante idonea ad integrare la responsabilità ex art 2043 cc.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno.
Il motivo di appello è del tutto infondato, dal momento il giudice di primo grado, non avendo riconosciuto la responsabilità del né la CP_1 presenza di un danno ingiusto, naturaliter non ha provveduto alla quantificazione dello stesso.
A tal riguardo, va solo precisato che non ci si trova al cospetto di un'omessa pronuncia, ma si è in presenza di una statuizione implicita di rigetto della domanda formulata dalla parte, dal momento che l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulta incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass.,
Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319).
Ne discende il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza in tema di spese di lite del presente grado di giudizio, che, liquidate come da dispositivo, sulla base del disputatum e secondo i valori medi, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pagina 8 di 9 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, n. 735/2022,
[...] pubblicata il 02.11.2022, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 5809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 217/2023 R.G
Promosso da
(c.f.: ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(PU) il 24.01.1961 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Campana e Nicola Campana del Foro di Rimini
-Appellante-
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
San Pietro Terme (BO), via Varignana n. 141, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Blasi del Foro di Urbino
-appellato-
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, n.
735/2022, pubblicata il 02.11.2022
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“Voglia l'On. Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di gravame ed in totale riforma della sentenza n. 735/2022 del 02.11.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, accertare che ha arbitrariamente scaricato 180 metri CP_1 cubi di terreno sulla proprietà di , senza alcuna Parte_1 autorizzazione, ponendo in essere un'attività illecita, arrecante un danno risarcibile ex art. 2043 c.c. come esposto in narrativa.
Voglia per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i CP_1 danni patrimoniali e non, cagionati a , come esposto in Parte_1 narrativa, quantificati in € 20.000,00 o nella somma diversa, che risulterà all'esito del giudizio.
Con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede di ammettere le prove testimoniali richieste dalla difesa con la memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. del Pt_1
10.02.2022.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, primo comma, c.p.c. per violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e, per l'effetto,
pagina 2 di 9 disporre conseguentemente. Con vittoria di compenso professionale e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE
- dichiarare il presente atto di appello inammissibile o manifestamente infondato, per l'assoluta genericità dei motivi e, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.
Con vittoria di compenso professionale e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
respingere, perché infondato e, comunque, non provato, l'appello promosso dal sig. . Con vittoria di compenso Parte_1 professionale e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dal fatto che il senza alcuna autorizzazione, aveva scaricato sul piazzale di sua CP_1 proprietà, sito in Montellabate, 180 metri cubi di terreno proveniente dall'argine del vicino fiume FO, rifiutandosi di rimuoverli, cagionando ad esso attore/appellante danni derivanti dai costi di trasporto e smaltimento, oltre al danno morale.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare che ha posto in essere un'attività illecita, CP_1 arrecante un danno risarcibile ex art. 2043 c.c. e di condannarlo al pagina 3 di 9 risarcimento dei danni pari a complessivi €. 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
si è costituito, eccependo la nullità della citazione in CP_1 appello ex art. 164, primo comma, c.p.c. per violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c; l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c., contestando, nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellato, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la nullità della citazione in appello ex art. 164, primo comma, c.p.c. per violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c., sul presupposto che nell'atto introduttivo, seppure notificato in data 3.3.2023 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, si rinviene l'invito a costituirsi nei modi di cui agli art. 167 e 347 c.p.c. nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata e non anche settanta giorni prima come previsto dal novellato art 166 cpc.
Orbene, l'art. 342, comma 1, c.p.c. prevede, anche post-riforma, che
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163”, il quale, a sua volta, dispone, come riformato, che la citazione debba contenere, insieme all'“indicazione del giorno dell'udienza di comparizione”, “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166”
pagina 4 di 9 L'art. 347 c.p.c., però, così come modificato dal Dlgs 164/24, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 28.2.2023, tra cui rientra quello in esame, prevede che, nel giudizio di appello, la costituzione delle parti diverse dall'appellante deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
L'appellato ha poi eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello
è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si rileva, invece, che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità del per lo scarico della massa di CP_1 terreno nella sua proprietà sulla base di un'istruttoria carente, non essendo state ammesse le prove orali articolate da esso appellante, con pagina 5 di 9 conseguente violazione del diritto di difesa, ragion per cui insisteva nella rimessione della causa in istruttoria.
Detta censura è infondata: invero, quanto alle istanze istruttorie, la richiesta come formulata è inammissibile, dal momento che l'appellante non ha specificato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fossero state accolte le istanze istruttorie, né ha indicato, requisito richiesto a pena di inammissibilità, perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado (Cassazione civile sez. I,
20/11/2024, n.29847;Cass. n. 9674/2023)
A tal riguardo, infatti, si deve precisare che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. III, 21/05/2024,
n.14167).
La riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve, quindi, essere
"specifica", dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. 23/03/2016, n. 5812; Cass.
09/06/2023, n. 16420).
La censura mossa alla sentenza di primo grado è comunque infondata anche nel merito, avendo fatto il Giudice di primo grado buon governo delle prove orali e documentali offerte dalle parti.
pagina 6 di 9 Invero, è incontestato tra le parti che abbia fatto CP_1 depositare, quale rappresentante legale della Parte_2 il terreno proveniente dall'argine del vicino fiume FO ed è emerso dall'istruttoria orale che detto materiale era stato precedentemente scaricato da nell'imbocco del canale di derivazione Parte_1 delle acque dal fiume FO (cfr dichiarazione del teste che ha Tes_1 riferito di aver visto l'attore scaricare detto materiale).
E' emerso, poi, dalla prova testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, che, al momento dello scarico del materiale, era presente figlio dell'appellante, che indicava ai dipendenti della Persona_1 dove scaricare il materiale, occupandosi Parte_2 personalmente di accumularlo, utilizzando una pala gommata (cfr dichiarazioni dei testimoni e ). Testimone_2 Testimone_3
Sostiene allora l'appellante che non aveva titolo per Persona_1 consentire lo scarico del terreno sulla proprietà del padre, in quanto l'area interessata è suddivisa fra una parte locata alla soc. Galeazzi Srls, legale rappresentante e l'altra metà utilizzata da Persona_1
, titolare della ditta individuale. Parte_1
Orbene, non è contestato che la porzione che ha Parte_1 locato alla società amministrata dal figlio non sia materialmente divisa dal resto dell'area, circostanza da cui deriva che, anche se il materiale fosse stato stoccato in una zona non ricompresa nella porzione locata da alla società del figlio, né gli operai della Parte_1 Parte_2
né potevano saperlo, mancando un confine
[...] CP_1 fisico di delimitazione ed avendo gli stessi seguito le indicazioni del figlio dell'appellante.
pagina 7 di 9 Si concorda, quindi, con il giudice di prime cure, nel ritenere che presenza del figlio di e la sua partecipazione alle Parte_1 operazioni di sistemazione del materiale hanno ingenerato in CP_1
una oggettiva situazione di affidamento sulla correttezza della
[...] condotta.
Difetta, quindi, una condotta dolosa o colposa del danneggiante idonea ad integrare la responsabilità ex art 2043 cc.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno.
Il motivo di appello è del tutto infondato, dal momento il giudice di primo grado, non avendo riconosciuto la responsabilità del né la CP_1 presenza di un danno ingiusto, naturaliter non ha provveduto alla quantificazione dello stesso.
A tal riguardo, va solo precisato che non ci si trova al cospetto di un'omessa pronuncia, ma si è in presenza di una statuizione implicita di rigetto della domanda formulata dalla parte, dal momento che l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulta incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass.,
Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319).
Ne discende il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza in tema di spese di lite del presente grado di giudizio, che, liquidate come da dispositivo, sulla base del disputatum e secondo i valori medi, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pagina 8 di 9 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, n. 735/2022,
[...] pubblicata il 02.11.2022, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 5809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 9 di 9