Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1694/23
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 31.01.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto,
altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.1694/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv.Antonella Orlando del foro di Trapani Parte_1
Attore opponente
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Guarnotta del foro di Trapani CP_1
Convenuto opposto
Conclusioni: entrambe le parti come da verbale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Tribunale di Trapani di ingiungere al Sig. il pagamento della complessiva somma di € Parte_1
35.414,14,di cui € 22.306,32 per sorte capitale del contratto di finanziamento per il credito di esercizio n.106506; € 13.066,42 per interessi di mora al tasso ufficiale di sconto di riferimento maggiorato di sei punti, come da contratto, calcolati alla data del 20.06.2023 e € 41,40 per spese.
La tutela monitoria veniva accordata dal tribunale adito con la concessione del decreto ingiuntivo n.360/2023, con il quale parte ricorrente, oggi convenuta opposta, richiedeva il pagamento al Pt_1 entro il termine di 40 giorni dalla notifica, alla la somma di € 35.414,14,oltre interessi nella CP_1
misura determinata in domanda,e le spese del procedimento liquidate in € 286,00 per spese vive ed €
1.370,00 per compensi.
Parte attrice proponeva opposizione, deducendo l'improcedibilità della domanda in assenza dell'esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'indeterminatezza della domanda atteso che l'importo dovuto era certamente inferiore rispetto a quello indicato del decreto ingiuntivo opposto in quanto il aveva negli anni provveduto al pagamento sino alla quindicesima rata;
deduceva Pt_1 inoltre che il credito vantato da parte opposta era ormai prescritto atteso che l'ultimo atto interrottivi era stato notificato in data 07.06.2023; infine evidenziava che dalla documentazione prodotta dal creditore non era possibile risalire all'esatto conteggio degli interessi applicati.
Si costituiva il creditore convenuto contestando quanto affermato da parte opponente e deduceva l'infondatezza delle domande avanzate in atto di opposizione.
Evidenziava, preliminarmente la procedibilità della propria domanda atteso che già in corso di giudizio era stato esperito il tentativo di mediazione, in data 30.05.2024, che non aveva sortito l'esito sperato (v.di fascicolo di parte); affermava che la documentazione prodotta, sia in sede monitoria che in sede di opposizione, era assolutamente esaustiva in relazione al quantum dovuto da parte avversa.
Evidenziava che in sede monitoria aveva prodotto la certificazione di credito del 20.06.2023, il contratto di finanziamento di esercizio n.106506 del 28.04.2010, il relativo piano di ammortamento e la distinta del bonifico dell'importo finanziato pari a € 30.042,49,eseguito in favore del Sig. Pt_1
in data 16.06.2011, nonché la raccomandata A.R. di diffida e messa in mora inviata in data
[...]
29.05.2023, e infine costituendosi in giudizio depositava la certificazione rilasciata dalla CP_1
relativa alle rate pagate impagate. In relazione all'assunta prescrizione del diritto di credito assumeva che occorreva fa riferimento alla data dell'ultimo pagamento del contratto di finanziamento ovvero il
16.02.2014 pertanto al momento della richiesta della tutela monitoria non si era ancora maturato il termine decennale di prescrizione del credito. In virtù della documentazione prodotta parte creditrice deduceva che aveva fornito tutta la documentazione sulla scorta della quale era possibile verificare l'esattezza degli importi dovuti dal sia quale capitale che interessi maturati. Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La causa documentalmente istruita veniva posta in decisone ex art.281 sexies cpc
Ciò posto si osserva che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c.
Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Nel caso di specie, la convenuta , - creditore opposto – ha assolto l'onus probandi mediante CP_1
la produzione, non solo dei documenti già allegati in sede monitoria ovvero il contratto di finanziamento;
la certificazione del credito azionato;
il piano di ammortamento nonché la distinta del versamento dell'importo finanziato all'opponente, il verbale negativo dell'incontro di mediazione proc. n.34/2024.
L'attore opponente, di contro, nulla hanno prodotto a fondamento delle proprie pretese, nulla hanno depositato a corredo dell'atto introduttivo del giudizio, né hanno chiesto termine, per articolare mezzi istruttori, né ha contestato specificamente la produzione documentale del creditore opposto.
In merito alla formulata eccezione di prescrizione, si osserva che la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n.
19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016)
Il rapporto di mutuo è un rapporto unitario, anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile. La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria. (Trib. Rimini 21.7.2020; Trib. Lecce 12.7.2022).
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Ai contratti di finanziamento personale si applica l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Nel caso di specie la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 16.02.2014 e in data 7.06.2023 parte opponente riceveva la diffida e messa in mora per la somma dovuta all'odierno convenuto, interrompendosi così, la decorrenza del termine prescrizionale.
Si deve, pertanto, ritenere che l'opposizione proposta dall'attore, risulta carente sotto un profilo probatorio, facendo così degradare l'atto introduttivo del giudizio, ad una mera elencazione di doglianze prive di supporto probatorio.
L'opposizione, pertanto, va rigettata, confermando decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.360/2023, emesso dal Tribunale di Trapani in data 04.07.2023, dichiarandone l'esecutorietà ex art.654 cpc.
In applicazione del principio della soccombenza, il sig. – attore opponente- deve essere Parte_1
condannato altresì a rifondere nei confronti della società convenuta, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori medi e riconoscendo le fasi del giudizio ad eccezione della terza- in complessivi euro 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione proposta dall'attore opponente, sig. ; Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n.360/2023, - n. 1218/2023 RG - emesso dal Tribunale di Trapani in data 04.07.2023, per la complessiva somma di €.35.414,14 in ogni sua parte dichiarandone l'esecutorietà ex art.654 cpc;
Condanna l'attore opponente, il sig. al pagamento in favore del creditore opposto delle Parte_1
spese processuali liquidate in complessivi €.2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%
Così deciso in Trapani, in data 02/02/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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