Trib. Trapani, sentenza 02/02/2025, n. 68
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Sentenza 2 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Trapani, nella persona del Giudice Dott. Carlo Di Rosa. La controversia ha visto contrapporsi un attore opponente e un convenuto opposto, con il primo che ha contestato un decreto ingiuntivo emesso a favore del secondo per un importo di € 35.414,14, relativo a un contratto di finanziamento. L'attore ha sollevato questioni di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, indeterminatezza della domanda e prescrizione del credito, sostenendo che il debito fosse inferiore a quanto richiesto e che il credito fosse prescritto. Il convenuto ha invece dimostrato la procedibilità della domanda, producendo documentazione dettagliata a supporto della propria pretesa.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Ha sottolineato che l'onere della prova gravava sul convenuto, il quale ha fornito adeguata documentazione, mentre l'attore non ha presentato prove sufficienti a sostegno delle proprie eccezioni. Inoltre, ha chiarito che la prescrizione decorre dall'ultimo pagamento, avvenuto nel 2014, e non dalla data di stipula del contratto. Pertanto, ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trapani, sentenza 02/02/2025, n. 68
    Giurisdizione : Trib. Trapani
    Numero : 68
    Data del deposito : 2 febbraio 2025

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