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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13211 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.25808 R.G. 2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Ti Michelangelo Parte_1
SA e AN TO giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dagli avv,ti Marco Controparte_1
AR e NI De FE giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 25808/2025, conveniva in giudizio Parte_1 la società chiedendo al giudice adito di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale
1. accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, l'illegittimità del recesso intimato alla ricorrente dalla con lettera del 4.12.2024, stante CP_2
l'insussistenza del fatto contestato e l'assenza di qualsiasi giusta causa e, comunque, in quanto il fatto ascritto rientra tra le sanzioni conservative sulla base delle previsioni del CCNL applicato dalla società;
2. per l'effetto, ordinare alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
3. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e pari ad Euro 2.166,66 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), maturata dalla data di licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità o di diversa somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs. 23 del 2015;
4. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione.
In via subordinata
5. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse applicabile al caso di specie la sola tutela indennitaria, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore - ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 23/2015, con interpretazione costituzionalmente orientata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 e secondo le modifiche di cui al D.L. n. 87/2018, convertito con dalla L. n. 96/2018 e della sentenza della Corte Costituzione n. 129/2024 - al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria, che, tenuto conto dell'anzianità della lavoratrice, del numero dei dipendenti occupati dalla convenuta, delle dimensioni dell'attività economica, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti, ammonta a 36 mensilità o diversa somma ritenuta di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e pari ad Euro 2.166,66 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), con ogni conseguenza di legge ex art. 3, comma 1 del D.lgs. n. 23 del 2015.
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
Con sentenza immediatamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali nella misura del 15 % ex D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.
Esponeva la ricorrente di essere stata assunta dalla convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 4.9.2023 ; che a partire dal 15.9.2023 era stata autorizzata a svolgere la prestazione in modalità agile per un numero massimo di 8 ore al mese, secondo la pianificazione mensile definita dal Responsabile;
che in data 27.8.2024, la ricorrente informava la sua responsabile ( dott.ssa ) di aver fatto richiesta di ferie per Persona_1 i giorni 31.10.2024 e .11.2024; che, però, in data 26.9.2024, la dott.ssa Per_1 comunicava alla ricorrente che il giorno 31.10.2024 non si sarebbe potuta assentare dal servizio perché le ferie per quella giornata sarebbero state assegnate ala stessa ed alla dott.ssa ; che la ricorrente manifestava il suo Per_1 Persona_2 disappunto evidenziando che la mancata fruizione delle ferie in quel giorno le avrebbe precluso la possibilità di fare il viaggio a Rio de Janeiro organizzato da tempo e le avrebbe comportato anche un danno economico connesso ai costi sostenuti per il pernotto dal 31.10.2024 al 4.11.2024; che a fronte della revoca delle ferie per il giorno 31.10.2024, aveva chiesto ed ottenuto l' autorizzazione a svolgere per il giorno 31.10.2024 da remoto la propri a prestazione lavorativa;
che con lettera del 20.11.2024, la società contestava alla ricorrente :
1) di aver rappresentato circostanza non vera , in relazione ai ritardi per lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto del 31.10.2024;
2) di aver violato le regole stabilite per il lavoro da remoto;
3) di non aver reso una prestazione in conformità e con i tempi indicati dai suoi responsabili;
4) di aver violato le disposizioni di cui al Regolamento Concessioni di viaggio;
che la ricorrente presentava la sue giustificazioni respingendo ogni addebito;
che la società con lettera del .12.2024 comunicava il licenziamento per giusta causa con effetto immediato;
con lettera del 16.1.2025 la ricorrente impugnava il licenziamento.
La ricorrente faceva rilevare che il g iorno 31.10.2024 si era adoperata a contattare telefonicamente e a mezzo WhatsApp il collega , Testimone_1 raccomandandogli di provvedere lui all' invio del Report il giorno 31.10.202, nel caso in cui ella si fosse trovata nella impossibilità di farlo;
che il sig.
era sempre stato adibito a svolgere le stesse mansioni assegnate alla Tes_1 ricorrente;
che il sig. si era trovato nell' impossibilità di compiere tali Tes_1 operazioni poiché la piattaforma del software non era stata aggiornata;
che l' insistenza ad opera della dott.ssa di contattare la ricorrente nella CP_3 giornata del 31. 10.2024 appariva immotivata;
che la ricorrente aveva concluso la sua prestazione in quella giornata alle 20,02 per compensare il ritardo inziale;
che aveva fatto ricorso al pretesto dei problemi familiari, per timore di una reazione da parte del suo responsabile;
che , comunque non si era sottratta alla prestazione lavorativa ed il suo comportamento non aveva arrecato alcun danno o disservizio alla convenuta;
che , con riferimento alle asserite violazioni del Regolamento Concessioni di Viaggio “ la ricorrente precisava che la possibilità di upgrade è “Riservata a chi ha un biglietto in Economy Class e vorrebbe viaggiare in Premium Economy o Business Class” (cfr. https://www.ita-airways.com/it_it/fly- ita/travel-classes/get-an-upgrade/withoffer.html), mentre la ricorrente per la tratta di ritorno (Rio de Janeiro-Roma) aveva prenotato un biglietto standby di Business Class, per cui – contrariamente a quanto riferito nelle lettera di contestazione – la Sig.ra non sarebbe potuta rientrare “nella lista dei passeggeri sulla quale Parte_1 erano in corso le valutazioni per proporre eventuali upgrade ai passeggeri paganti”; che appariva infondata ed inveritiera l'affermazione contenuta nella lettera di contestazione disciplinare secondo la quale il nome della odierna ricorrente sarebbe stato reperito nell'ambito dell'attività di vendita upgrade per i passeggeri paganti svolta dal team Revenue Optimization, in quanto, come evidenziato, la gestione della lista passeggeri standby business class rientrava nella gestione delle attività propedeutiche allo staff travel di competenza dell'area FLEET, NETWORK & ALLIANCES e non di quella COMMERCIAL di cui fa parte la funzione Revenue Optimization;
che , inoltre, contrariamente a quanto lamentato dalla società nella lettera di contestazione, alcuna violazione era stata commessa dalla Sig.ra Carnevale degli art.
3.3 e 6.1 del Regolamento Concessioni di viaggio;
che , infatti, la Sig.ra nel rispetto della procedura di rimborso dei biglietti ID prenotabili aveva Parte_1 effettuato la cancellazione in data 3.11.2024 e cioè 36 ore prima della partenza programmata per il giorno 5.11.2024; che , con riferimento alla asseriva violazione della dell'art.
6.1 del Regolamento ,la piattaforma myIDTravel (piattaforma che gestisce le prenotazioni e le cancellazioni dei soli staff travel, cioè biglietti convenzionati e riservati ai dipendenti) aveva consentito alla ricorrente di effettuare la cancellazione e la prenotazione del nuovo volo senza blocchi, forzature o problemi di sorta:
Tanto premesso, eccepiva la illegittimità del recesso in quanto gli addebiti descritti nella lettera di contestazione disciplinare non integravano la fattispecie del licenziamento di cui all' art. 28 del Regolamento Aziendale , Sezione Personale di terra della convenuta;
che, in ogni caso, la sanzione era sproporzionata .
Tanto premesso in fatto, argomentava in punto di diritto in merito alla illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e, in subordine, per mancanza di giusta causa .
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l' avverso ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: accertati i fatti così come dedotti in narrativa, rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e non provate. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre accessori di legge. La convenuta, faceva rilevare che, che in data 26 settembre 2024, la Dott.ssa rappresentava tempestivamente alla ricorrente l'impossibilità di fruire della Per_1 giornata di ferie il 31 ottobre, in quanto la stessa Dott.ssa ed un'altra collega Per_1
– tra l'altro, la Sig.ra , assunta, come la Dott.ssa , nel 2021, Persona_2 Per_1 dunque entrambe con maggiore anzianità di servizio rispetto alla ricorrente, assunta nel 2023 – quel giorno sarebbero state assenti;
che per andare incontro alle esigenze personali della stessa, la Dott.ssa proponeva alla Sig.ra la fruizione Per_1 Parte_1 di un giorno di ferie in data 5 novembre, per compensare la mancata fruizione in data 31 ottobre che, pertanto, non poteva essere autorizzato;
che la ricorrente veniva autorizzata, inoltre, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working in data 31 ottobre, proprio al fine di venire incontro il più possibile alle esigenze della stessa;
che la ricorrente, dunque, a seguito del confronto con i propri superiori accettava la rimodulazione del periodo di ferie, rinunciando così alla fruizione del giorno di ferie per il giorno 31 ottobre 2024, giorno in cui avrebbe lavorato con modalità smart working, e spostando il predetto giorno a quello del 5 novembre, comunque in continuità di periodo di “ponte”; che la Società non era in alcun modo a conoscenza del fatto che la ricorrente si sarebbe trovata in data 31 ottobre 2024 all'estero ;che, in ogni caso, per disposizione del Regolamento sullo smart working, la prestazione deve essere resa su territorio nazionale;
che la ricorrente in data 31 ottobre comunicava all'azienda dei dati completamente non veritieri, ossia che si trovava in Calabria per assistere i suoi nonni , circostanza mai contestata da controparte;
che anche in data 10 ottobre 2024 alle ore 9.00, la ricorrente, prevista anche in tale data in servizio in modalità smart working, non era collegata e non aveva avvisato la società di eventuali ritardi o impossibilità a collegarsi;
che la ricorrente, accortasi dell'impossibilità di collegarsi prontamente per via dell'aggiornamento di Microsoft, non aveva in alcun modo avvertito l'azienda; che la ricorrente avrebbe dovuto curare un importante compito, ossia inviare il report
CIry” al Top Management entro le ore 9.30; che, successivamente, in data 31 ottobre alle ore 9.00, la ricorrente – come detto, prevista in regime di svolgimento della prestazione lavorativa in smart working – risultava nuovamente non collegata;
che la ricorrente alle ore 9.05 del 31 ottobre veniva informata tramite messaggio Teams dalla Responsabile che, seppure i dati della piattaforma Matrix (piattaforma con tutti i kpi - Key Performance Indicator, “indicato chiave”) non fosse aggiornata, il report doveva essere inviato utilizzando i dati in arrivo nella stessa mattina da recuperare su altra fonte (report cdg). 24) ; che la Sig.ra tuttavia, non Parte_1 leggeva il messaggio e non rispondeva;
che alla richiesta di una spiegazione per il mancato collegamento, la ricorrente dichiarava di essere dovuta partire per la Calabria la notte precedente per una visita urgente a cui doveva accompagnare i nonni e di non aver potuto avvertire, né collegarsi per assenza di collegamento internet wi-fi; che la Sig.ra affermava, inoltre, che nel momento della Parte_1 chiamata era in un bar del paese dei nonni dove c'era il collegamento internet wi-fi, ma che avrebbe cercato altra locazione per poter svolgere l'attività di lavoro;
che dai controlli eseguiti dalla società, emergeva che sul volo AZ 673 del 5 novembre con partenza da Rio de Janeiro ed arrivo a Roma Fiumicino inaspettatamente risultava il nominativo della ricorrente – con biglietto tipo stand by, classe business – nella lista dei passeggeri;
che a seguito di verifiche interne era emerso che in data 30 ottobre 2024 la ricorrente partiva da Roma Fiumicino con volo AZ672, con partenza alle ore 22.25 ed arrivo il 31 ottobre 2024 a Rio de Janeiro alle ore 06.45 ora locale (ore 10:45 in ), con biglietto aereo emesso tramite il sopra menzionato portale CP_1
MYIDTRAVEL il 27 agosto 2024, appartenente alla tipologia “annual leave”; che successivamente, in data 3 novembre 2024, la ricorrente risultava aver effettuato sulla piattaforma MYIDTRAVEL la cancellazione del biglietto di ritorno “annual leave” da Rio de Janeiro a Roma Fiumicino del 5 novembre e di aver emesso, sempre tramite lo stesso portale, il biglietto n. 055 2108287674, della tipologia stand by in classe business;
che la ricorrente, pertanto, aveva cancellato il volo di ritorno dell'”annual leave” emesso il 27 agosto per utilizzare lo stand-by in classe business, emesso il 3 novembre;
che, dunque, la ricorrente, una volta accortasi della presenza di posti liberi in classe business sul volo da Rio de Janeiro a Roma e, quindi, della possibilità di utilizzare il biglietto stand by,aveva ritenuto di eliminare il biglietto annual leave ed utilizzare lo stand by;
che la ricorrente, nonostante il piano ferie autorizzato fosse ben diverso rispetto a quella dallo stesso autoprogrammato, aveva pensato , da un lato di lasciare ferma la partenza del 31/10 e dall'altra aveva, però, posticipato solo il “rientro” passando dal 4/11 al giorno successivo 5/11; che a fronte di questi dati certi e inequivocabili, in data 7 novembre 2024, alle ore 12.00, al suo rientro in sede, nel corso di un incontro e alla richiesta di spiegazioni da parte delle referenti e , la ricorrente reiterava – ancora una volta CP_4 Persona_1 rispetto a quando detto telefonicamente il 31 ottobre 2024 sempre alla Dott.ssa
– che a causa di un'urgenza familiare si era dovuta improvvisamente recare CP_3 in Calabria per assistere i nonni, che li aveva accompagnati ad una visita alle ore 8.00 e che nella sede in cui si svolgeva la visita non c'era connessione wi-fi, e che quindi non aveva potuto avvisare, essendosi tra l'altro collegata da un bar per svolgimento delle sua attività.
Tanto premesso in fatto, la convenuta precisava che nei confronti della ricorrente non era stata svolta alcuna attività di “indagine”, bensì il nominativo della ricorrente era emerso nell'ambito della normale attività quotidiana della Funzione Revenue Optimization;
che, inoltre, l'area FLEET, NETWORK & ALLIANCES si limita alla gestione delle policy dei biglietti del personale e non ha alcuna responsabilità nella gestione della lista passeggeri.
La convenuta, tenuto conto delle giustificazioni addotte dalla lavoratrice, faceva rilevare che sia in sede di giustificazioni che all'interno del ricorso, la Parte_1 non aveva mai preso posizione circa l'addebito disciplinare più grave, ossia l'aver rappresentato circostanze non vere ai propri responsabili nel comunicare che fosse in Calabria (per serie ragioni familiari) quando invece si trovava a Rio de Janeiro per un viaggio di piacere.
Tanto premesso in fatto, argomentava in merito alla piena legittimità del licenziamento irrogato che trovava fondamento nella violazione sia del dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 sia dell'obbligo di fedeltà che, per giurisprudenza costante, deve integrarsi proprio con i due principi cardine richiamati di correttezza e buona fede.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Come correttamente schematizzato dalla difesa della ricorrente nelle note autorizzate, la società convenuta ha licenziato per giusta causa la Dott.ssa Parte_1 contestando alla stessa una condotta negligente per avere la ricorrente: i) omesso l'esecuzione della prestazione lavorativa il giorno 10.10.2024; ii) omesso l'esecuzione della prestazione il giorno 31.10.2024; iii) avere taciuto la circostanza di trovarsi all'estero il giorno 31.10.2024 in regime di smart working;
iv) avere violato il Regolamento in ordine alle Concessioni viaggio.
La ricorrente è stata licenziata , infatti, con lettera del seguente tenore :
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 20 maggio 1970 n.300 e dell'art. 30 C.C.N.L. Sezione Terza - Personale di Terra, Le contestiamo quanto segue: Come noto, nell'ambito della Funzione REVENUE OPTIMIZATION, in particolare nell'Ente
, che si occupa Parte_2 anche di ottimizzazione dei ricavi tramite vendita di servizi ancillari come l'upgrade, Per_
svolge in particolare le mansioni di Addetta Ancillary Revenue Optimization. Nel corso di uno staff meeting svoltosi il 26 settembre 2024 con il Suo supervisore, , emergeva che Lei avesse inserito due giorni di ferie nel file Persona_1 condiviso per la pianificazione delle ferie, vale a dire il 31 ottobre e il 4 novembre 2024: in tale occasione, Le veniva rappresentato che la giornata di ferie del 31 ottobre non poteva essere autorizzata per esigenze organizzative, in quanto andava garantito un presidio ed erano già previste, due risorse della Sua Funzione in ferie;
la giornata del 4 novembre, invece, Le veniva autorizzata e, per andare incontro alle Sue esigenze personali, la signora Le proponeva di usufruire anche del 5 Per_1 novembre, per compensare la giornata del 31 ottobre non accordata. In data 10 ottobre 2024 alle ore 09:00 Ella, prevista in servizio da remoto in modalità Smart Working, non era collegata e non aveva avvisato di eventuali ritardi o impossibilità a collegarsi. Alle ore 09.30 la Sua responsabile, , Le inviava un CP_4 messaggio sulla piattaforma Microsoft Teams per sapere se avesse problemi, senza ricevere alcuna risposta. Dopo pochi minuti, la sig.ra provava nuovamente CP_3
a contattarLa su Microsoft Teams ma, comunque, Ella non rispondeva. Soltanto alle ore 10.07 dello stesso 10 ottobre Ella si collegava e rispondeva al messaggio sulla piattaforma Microsoft Teams informando la Sua responsabile che aveva avuto dei problemi a connettersi con il computer dopo l'aggiornamento di Microsoft. Dopo questo messaggio, la Sig.ra Le ricordava che era necessario CP_4 avvertire nei casi in cui non si riuscisse a collegarsi e Le sottolineava che col Suo comportamento aveva mancato un Suo importante compito, ovvero l'invio del report Ancillary (invio previsto ogni giorno entro le 9.30 al Top Management). Ella si scusava confermando che, se si fosse ripresentata l'impossibilità a collegarsi, avrebbe certamente avvertito. Successivamente, in data 31 ottobre, alle ore 09.00, Ella prevista in regime di svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working, risultava nuovamente non collegata. Ciò, nonostante il giorno precedente, il 30 ottobre, Ella fosse stata preallertata che il report con update ricavi Ancillary, dovesse essere inviato in anticipo, entro le 09.15, in quanto il Responsabile della Sua Direzione avrebbe dovuto avere un incontro con il Chief Commercial Officer dell'Azienda. Pur a fronte di quanto sopra, Ella non risultava in servizio e neppure avvisava della Sua eventuale assenza. Inoltre, Ella alle ore 9.05 del 31 ottobre veniva informata tramite messaggio Teams dalla responsabile che, seppure la piattaforma Matrix (piattaforma con tutti i kpi) non fosse aggiornata, il report doveva essere inviato utilizzando i dati in arrivo ogni mattina da altra fonte (report cdg). Ella non leggeva il messaggio e non rispondeva. Non vendendoLa collegata, la Sua responsabile cercava di contattarLa alternativamente attraverso diversi canali: tramite Microsoft Teams, effettuando 4 tentativi, alle ore 09.19, alle ore 10:12, alle ore 10:43, alle ore 10:53, la chiamata squillava ma Lei non rispondeva;
e, preoccupata, faceva 4 tentativi col proprio cellulare aziendale (n. 3346732017) sul Suo cellulare personale (n. 3661525079) da Lei fornito alla Sua Responsabile dell'Ente, alle ore 09:20, alle ore 09:33, alla 10:06 e alle 10:45 , risultando il Suo cellulare staccato, non raggiungibile. Soltanto alle ore 10:59, Ella rispondeva alla chiamata della Sua responsabile su Microsoft Teams. Alla richiesta di una Per_ spiegazione per il mancato collegamento, dichiarava di essere dovuta partire per la Calabria la notte precedente per una visita urgente a cui doveva accompagnare i nonni e di non aver potuto avvertire, né collegarsi per assenza di Per_ collegamento internet wi-fi. affermava, inoltre, che nel momento della chiamata era in un bar del paese dei nonni dove c'era il collegamento internet wi-fi, ma che avrebbe cercato altra locazione per poter svolgere l'attività di lavoro. È bene precisare che, in data 7 novembre 2024, alle ore 12:00, al suo rientro in sede nel corso di un incontro a richiesta di spiegazioni, da parte delle Sue referenti, CP_4
e , in relazione a quanto accaduto nei giorni precedenti,
[...] Persona_1
Lei confermava i fatti come sopra descritti. Tuttavia, in data 4 novembre nell'ambito dell'attività di vendita upgrade per i passeggeri paganti svolta dal team Revenue Optimization, sul volo AZ 673 del 5 novembre con partenza da Rio de Janeiro ed arrivo a Roma Fiumicino inaspettatamente risultava il Suo nominativo in stand-by classe business nella lista dei passeggeri sulla quale erano in corso le valutazioni per proporre eventuali upgrade ai passeggeri paganti. Si precisa che la verifica
“upgrade”, rientrante tra le attività svolte dalla Sua Funzione di appartenenza, consiste in cambio di classe compartimentale a fronte del pagamento di una somma aggiuntiva al biglietto acquistato in una classe inferiore, che viene successivamente proposto al passeggero il giorno prima della partenza del volo. A fronte di quanto sopra, venivano effettuate ulteriori verifiche sul suo nominativo, apparendo in contrasto la versione dei fatti da Lei rappresentati con la presenza del Suo nominativo sul volo del 5 novembre u.s. Ebbene, a seguito di verifiche interne attivate dall'Azienda, è emerso che Lei in data 31 ottobre 2024 non si trovava nel luogo da Lei dichiarato, bensì in AS. Risulta infatti che Lei, in data 30 ottobre 2024, partiva da Roma Fiumicino con volo AZ672, con partenza alle ore 22.25 ed arrivo il 31 ottobre 2024 a Rio de Janeiro alle ore 06.45 ora locale (ore 10:45 in
), con biglietto aereo emesso tramite portale MYIDTRAVEL (piattaforma CP_1 aziendale per la prenotazione dei biglietti con agevolazioni previsti per i dipendenti) il 27 agosto 2024, appartenente alla tipologia "annual leave" codice pnr KYPLNB, TKT n. 055 2107303408, in classe economy. Successivamente, in data 3 novembre, Per_
risultava aver effettuato sulla piattaforma MYIDTRAVEL la cancellazione del biglietto di ritorno "annual leave" da Rio de Janeiro a Roma Fiumicino del 5 novembre e di aver emesso, sempre tramite lo stesso portale, il biglietto n. 055 2108287674, della tipologia stand by in classe Business. Il 5 novembre Ella risulta essere ripartita da Rio de Janeiro, con tale biglietto, sul volo AZ 673 alle ore alle 15.40 (ora locale) ed arrivo a Fiumicino il 6 novembre alle ore 6.45 (ora locale), codice pnr Lei risultava, pertanto, aver cancellato il ritorno dell'annual C.F._1 leave emesso il 27 agosto per utilizzare lo stand by in business, emesso il 3 novembre. Tutto ciò, peraltro, in violazione del Regolamento Concessioni di viaggio secondo cui all'art. 3.3 (Procedura di rimborso dei biglietti ID prenotabili) è previsto che 'Qualora si intendesse non usufruire di una prenotazione già effettuata è necessario procedere alla cancellazione attraverso la piattaforma myIDTravel almeno 36 ore prima della partenza del volo, al fine di liberare il posto per altri passeggeri ed evitare il possibile rischio di no-show. Inoltre, il medesimo Regolamento prevede all'art. 6.1 (NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DI VIAGGIO - Norme generali), al punto 8, che: "E' vietato utilizzare biglietti Standby qualora sia stata precedentemente effettuata sullo stesso volo/ destinazione una prenotazione sulla base di un biglietto "prenotabile". Alla luce di quanto emerso, Le Per_ contestiamo che , con i comportamenti posti in essere e sopra meglio descritti: 1) ha rappresentato circostanza non vere ai propri responsabili, in relazione a ritardi P per svolgimento della prestazione lavorativa da remoto in data 31/10/2024, comunicando falsamente di aver avuto delle difficoltà nel collegamento internet per essersi dovuta recare in Calabria per accompagnare ad una visita media i propri nonni, nonostante Lei si trovasse in AS;
2) ha violato le regole stabilite per il lavoro da remoto non avendo rispettato il vigente “Regolamento sullo Smart Working" applicato in azienda, con particolare riferimento sia all'Art.
3 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione e all'Art.
4 - Obblighi di diligenza del lavoratore (lavoro dall'estero senza autorizzazione). Tale Regolamento Le è stato inviato per e- mail in data 15/09/2023 e che forma parte integrante dell'accordo individuale da Lei sottoscritto in data 19/09/2023. In particolare, per i giorni 10/10/2024 e 31/10/2024, Lei non ha svolto la prestazione lavorativa “prendendo a riferimento l'orario di lavoro dell'unità organizzativa di appartenenza", considerato i ritardi sopra meglio descritti nel collegamento sulla piattaforma Teams ed altri mezzi di comunicazione. Nello specifico, poi, con riguardo al giorno 31/10/2024, Lei ha svolto la prestazione lavorativa non sul territorio nazionale, bensì in AS, pur in assenza di specifica autorizzazione;
3) non ha reso la prestazione lavorativa in conformità e con i tempi indicati dai Suoi responsabili, non avendo inviato l'importante report CI , da sottoporre alle figure apicali dell'azienda, sia in data 10/10/2024 che in data 31/10/2024; 4) ha violato le disposizioni di cui al Regolamento Concessioni di viaggio nelle parti sopra indicate. Fatta salva ogni decisione dopo che verranno valutate le Sue giustificazioni, rileviamo che le condotte sopra descritte rappresentano una gravissima violazione dei Suoi obblighi contrattuali e regolamentari, del Codice Etico aziendale e degli obblighi di buona fede e correttezza previsti dal rapporto di lavoro e dei doveri inerenti all'osservanza delle procedure aziendali. Tali comportamenti risultano pertanto del tutto incompatibili con il vincolo fiduciario sotteso al Suo rapporto di lavoro. Tanto più che i comportamenti da Lei posti in essere sono caratterizzati da un forte elemento volitivo, dal momento che, non essendoLe stata autorizzata la fruizione di un giorno di ferie per il giorno 31/10/2024, nonostante avesse già prenotato un volo che presupponeva la Sua presenza all'estero, in AS, ha in modo non veritiero rappresentato delle difficoltà nello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità smart-working. La informiamo che Ella ha la facoltà di presentare le Sue eventuali giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente tutto quanto ha formato oggetto della contestazione. Nel frattempo, in via cautelativa e non disciplinare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Smart Working, Le comunichiamo il recesso, senza preavviso, dall'accordo di smart working, in ragione dei gravi fatti sopra rappresentati. In attesa di quanto sopra, porgiamo distinti saluti”.
La ricorrente forniva le proprie giustificazioni con PEC del 25.11.2024 (cfr. doc. 6):
“Formulo la presente per fornire le mie giustificazioni alla contestazione disciplinare del 10 ottobre 2024 e 31 ottobre 2024, ricevuta in data 20/11/2024 in cui mi sono stati contestati 4 punti a cui seguiranno le mie giustificazioni di seguito. Desidero fare presente che in nessun modo il comportamento contestato è stato posto in essere nel voler rendere disagi all'azienda e che le giustificazioni che porrò di seguito rispecchino la volontà di essere e continuare ad essere una risorsa per l'azienda stessa. Sono profondamente dispiaciuta, come già rappresentato ai miei responsabili, di aver tenuto un comportamento contrario alla mia persona. È mia sincera intenzione evitare che in futuro si ripetano situazioni del genere. So di avere violato l'art.4 sul lavoro all'estero senza autorizzazione;
me ne assumo la responsabilità, non avevo letto con attenzione il documento sottoscritto in data 19/09/2023 e perciò mi scuso. Per quanto riguarda la contestata violazione dell'Art.3 – Orario di lavoro e diritto alla disconnessione, rappresento di avere comunque portato a termine il mio orario di lavoro (7 ore e 42), nonostante mi sia collegata alle 10:59; a tal fine allego mail del 31/10/2024 alle ore 20:02 con oggetto “Prezzo Lounge P.zza Spagna Mi scuso per non aver reso la prestazione lavorativa secondo i tempi indicati nei due giorni citati, ma desidero comunque sottolineare che in tali giorni il report è stato portato a termine entro le ore 10:00, dal collega di funzione. Con riferimento al giorno 31/10/2024, comunico che non era mia intenzione portare disagio in azienda, infatti il giorno prima, in ufficio ed a voce, avevo già avvertivo il collega di funzione sulla mia possibile assenza di collegamento nella prima mattina del giorno citato, e mi premuravo che nella giornata del 31/10/2024, il report sarebbe comunque uscito nei tempi indicati. Il report purtroppo è stato inviato alle 9:43 con dati incompleti, in quanto i sistemi aziendali, come citato, non erano aggiornati e comunque sia essendo un report giornaliero il Top Management aveva a disposizione i dati completi del giorno prima. Anche se fossi stata io ad inviarlo, pertanto, sarebbe arrivato tardi ed incompleto. Per cui spero che possiate comprendere le mie ragioni, nel premurarmi di portare a termine la mia mansione quotidiana di aggiornamento ed invio al Top Management del report CIry”, mansione affidatami in quanto il report è stato creato da me il 29/03/2024, di mia volontà senza alcuna richiesta dalle mie responsabili/Top Management, confermando la mia attenta organizzazione e meticolosità lavorativa volta anche a migliorare il monitoraggio dei target aziendali. Spero si capisca come abbia posto in essere una condotta quanto più diligente possibile per la circostanza. Allego mail del 29/03/2024 ore 17:01 con oggetto
“Report Ancillary Revenue vs. Budget”. Allego scheda valutativa del 04/09/2024 denominata “Scheda Performance SILVIA CARNEVALE”, dimostra il mio continuo impegno nel raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda l'addebito relativo alla procedura di cancellazione e rimborso dei biglietti ID prenotabili, vorrei precisare di avere rispettato il regolamento. Infatti: - Relativamente alla Procedura di rimborso dei biglietti ID prenotabili, allego mail personale del 03/11/2024 ore 12:34 UTC con oggetto “myIDTravel Leisure Booking/Listing Cancellation” che dimostra la cancellazione del biglietto Annual Leave 48ore prima della partenza del volo (AZ673 partenza il 5 novembre ore 12:40 UTC); a dimostrazione di aver rispettato la procedura. - Art.
6.1 punto 8, il punto di questo articolo non è chiaro sulla circostanza, in quanto in primo luogo è lacunare sul fatto che il biglietto precedentemente prenotato sia ancora attivo o meno sulla rotta stessa. In termini di business e operatività, due biglietti “prenotabile” e “Standby” sulla stessa rotta recherebbero effettive problematiche, mentre nel mio caso avevo solo un biglietto
“Standby” attivo sulla rotta;
per cui in termini di business e operatività non andavo a creare all'azienda nessuna problematica sulle attività aziendali. Cito Art.
3.2 del Regolamento (NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DI VIAGGIO), punto Standby, “E' un biglietto senza diritto di prenotazione acquistabile …”, per cui non occupa nessun posto nel inventory (posti nelle cabine) e non interferisce con le procedure di upgrade. In secondo luogo, da regolamento non è chiaro se un biglietto
“Annual Leave” sia considerato un biglietto “prenotabile”; cito Art.
3.2 del Regolamento (NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DI VIAGGIO), punto Annual Leave, “E' un biglietto a tariffa zero acquistabile tramite …”. Per cui respingo pertanto ogni addebito e conseguenzialmente ritengo di non meritare alcuna sanzione disciplinare sul punto 4. Ciò con ogni più espressa riserva e dichiarando sin da ora la mia disponibilità ad essere sentito. Non vi nascondo che sono rimasta sorpresa dal ricevere la contestazione soltanto in data 20 novembre 2024, dopo un mese dai fatti. Nel ribadire le mie scuse, Vi invito a riconsiderare la sospensione dello smart working in quanto certa che questo rimanga un caso isolato e non ripetibile. Invero, ritengo che lo smart working valorizzi i principi dell'azienda (sostenibilità, responsabilità, unicità, identità) pilastri di un comportamento diligente di cui sono fiera di fare parte”.
Le giustificazioni rese dalla ricorrente confermano i fatti contestati, adotti a fondamento del recesso datoriale.
Parte ricorrente ha ritenuto non provati i fatti contestati ,nonostante tali dichiarazioni.
Orbene, tale impostazione non può essere condivisa.
Osserva, infatti , il giudice che, a prescindere dal tenore confessorio delle giustificazioni rese dalla deve ritenersi non contestato che il giorno Parte_1
31.10.2024 la ricorrente rendeva una prestazione in modalità smart working nonostante fosse all' estero.
A fronte di tali rilievi, a nulla vale dedurre che la società fosse a conoscenza che la ricorrente era all' estero, atteso che la non era stata in alcun Parte_1 modo autorizzata a prestare lavoro in modalità smart working dall' estero.
La ricorrente, infatti, aveva chiesto ed ottenuto solo l'autorizzazione a svolgere il giorno 31.10.2024 da remoto la propria prestazione lavorativa.
La Sig.ra , pertanto , con il suo comportamento ha violato gli artt. 3 e Parte_1
4 del Regolamento aziendale di smart working svolgendo attività all'estero senza autorizzazione e disattendendo l'orario di lavoro.
Quanto alla asseriva violazione della dell'art.
6.1 del Regolamento richiamato, a nulla vale far rilevare che la piattaforma myIDTravel (piattaforma che gestisce le prenotazioni e le cancellazioni dei soli staff travel, cioè biglietti convenzionati e riservati ai dipendenti) aveva consentito alla ricorrente di effettuare la cancellazione e la prenotazione del nuovo volo senza blocchi, forzature o problemi di sorta.
Tali rilievi non sono decisivi ai fini della valutazione della correttezza del comportamento della ricorrente , posto che il Regolamento concessioni di viaggio dipendenti ITA Airways” all'art. 3.3, precisa: “Qualora si intendesse non usufruire di una prenotazione già effettuata è necessario procedere alla cancellazione attraverso la piattaforma myIDTravel almeno 36 ore prima della partenza del volo, al fine di liberare il posto per altri passeggeri ed evitare il possibile rischio di no-show”; Inoltre, l'art. 6.1, punto 8, precisa espressamente : “E' vietato utilizzare biglietti Standby qualora sia stata precedentemente effettuata sullo stesso volo/ destinazione una prenotazione sulla base di un biglietto “prenotabile”.
Dunque, come correttamente fatto rilevare dalla convenuta, a prescindere dalla cancellazione o meno del precedente biglietto, è vietato utilizzare biglietti standby qualora sia stata precedentemente effettuata una prenotazione con biglietto
“prenotabile”.
Quanto all' invio del report Ancillary, a nulla rileva l' asserito coinvolgimento di terzi nell'invio del succitato report. Il dato rilevante ai fini che qui interessano è che l' invio , che rientrava fra i compiti della ricorrente, non sia stato effettuato da quest' ultima, perché non in Italia.
Risulta, altresì, incontestato che la ricorrente abbia più volte dichiarato alle proprie responsabili di trovarsi in Calabria al fine di assistere i nonni malati, giustificando così il presunto ritardo nello svolgimento dell'attività lavorativa, quando in realtà si trovava in AS .
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi provata la condotta non leale della ricorrente come espressamente descritta nella lettera di licenziamento.
A fronte di tale condotta, il licenziamento intimato risulta pienamente legittimo e proporzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., in ragione della gravità degli addebiti contestati e della violazione dei fondamentali doveri contrattuali.
La proporzionalità della sanzione appare evidente considerato che i fatti contestati non rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
In ogni caso, giova ricordare che ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza
Qui si tratta di comportamenti di eccezionale gravità, che denotano una condotta gravemente inadempiente della ricorrente ai doveri di lealtà e correttezza , resa ancora più significativa dall'intento della di occultare al proprio datore di Parte_1 lavoro la sua assenza dal lugo dove aveva dichiarato di recarsi adducendo seri motivi familiari . Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.800,00, oltre iva e cpa.
Roma, 18.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.25808 R.G. 2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Ti Michelangelo Parte_1
SA e AN TO giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dagli avv,ti Marco Controparte_1
AR e NI De FE giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 25808/2025, conveniva in giudizio Parte_1 la società chiedendo al giudice adito di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale
1. accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, l'illegittimità del recesso intimato alla ricorrente dalla con lettera del 4.12.2024, stante CP_2
l'insussistenza del fatto contestato e l'assenza di qualsiasi giusta causa e, comunque, in quanto il fatto ascritto rientra tra le sanzioni conservative sulla base delle previsioni del CCNL applicato dalla società;
2. per l'effetto, ordinare alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
3. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e pari ad Euro 2.166,66 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), maturata dalla data di licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità o di diversa somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs. 23 del 2015;
4. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione.
In via subordinata
5. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse applicabile al caso di specie la sola tutela indennitaria, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore - ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 23/2015, con interpretazione costituzionalmente orientata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 e secondo le modifiche di cui al D.L. n. 87/2018, convertito con dalla L. n. 96/2018 e della sentenza della Corte Costituzione n. 129/2024 - al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria, che, tenuto conto dell'anzianità della lavoratrice, del numero dei dipendenti occupati dalla convenuta, delle dimensioni dell'attività economica, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti, ammonta a 36 mensilità o diversa somma ritenuta di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e pari ad Euro 2.166,66 (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), con ogni conseguenza di legge ex art. 3, comma 1 del D.lgs. n. 23 del 2015.
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
Con sentenza immediatamente esecutiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali nella misura del 15 % ex D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.
Esponeva la ricorrente di essere stata assunta dalla convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 4.9.2023 ; che a partire dal 15.9.2023 era stata autorizzata a svolgere la prestazione in modalità agile per un numero massimo di 8 ore al mese, secondo la pianificazione mensile definita dal Responsabile;
che in data 27.8.2024, la ricorrente informava la sua responsabile ( dott.ssa ) di aver fatto richiesta di ferie per Persona_1 i giorni 31.10.2024 e .11.2024; che, però, in data 26.9.2024, la dott.ssa Per_1 comunicava alla ricorrente che il giorno 31.10.2024 non si sarebbe potuta assentare dal servizio perché le ferie per quella giornata sarebbero state assegnate ala stessa ed alla dott.ssa ; che la ricorrente manifestava il suo Per_1 Persona_2 disappunto evidenziando che la mancata fruizione delle ferie in quel giorno le avrebbe precluso la possibilità di fare il viaggio a Rio de Janeiro organizzato da tempo e le avrebbe comportato anche un danno economico connesso ai costi sostenuti per il pernotto dal 31.10.2024 al 4.11.2024; che a fronte della revoca delle ferie per il giorno 31.10.2024, aveva chiesto ed ottenuto l' autorizzazione a svolgere per il giorno 31.10.2024 da remoto la propri a prestazione lavorativa;
che con lettera del 20.11.2024, la società contestava alla ricorrente :
1) di aver rappresentato circostanza non vera , in relazione ai ritardi per lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto del 31.10.2024;
2) di aver violato le regole stabilite per il lavoro da remoto;
3) di non aver reso una prestazione in conformità e con i tempi indicati dai suoi responsabili;
4) di aver violato le disposizioni di cui al Regolamento Concessioni di viaggio;
che la ricorrente presentava la sue giustificazioni respingendo ogni addebito;
che la società con lettera del .12.2024 comunicava il licenziamento per giusta causa con effetto immediato;
con lettera del 16.1.2025 la ricorrente impugnava il licenziamento.
La ricorrente faceva rilevare che il g iorno 31.10.2024 si era adoperata a contattare telefonicamente e a mezzo WhatsApp il collega , Testimone_1 raccomandandogli di provvedere lui all' invio del Report il giorno 31.10.202, nel caso in cui ella si fosse trovata nella impossibilità di farlo;
che il sig.
era sempre stato adibito a svolgere le stesse mansioni assegnate alla Tes_1 ricorrente;
che il sig. si era trovato nell' impossibilità di compiere tali Tes_1 operazioni poiché la piattaforma del software non era stata aggiornata;
che l' insistenza ad opera della dott.ssa di contattare la ricorrente nella CP_3 giornata del 31. 10.2024 appariva immotivata;
che la ricorrente aveva concluso la sua prestazione in quella giornata alle 20,02 per compensare il ritardo inziale;
che aveva fatto ricorso al pretesto dei problemi familiari, per timore di una reazione da parte del suo responsabile;
che , comunque non si era sottratta alla prestazione lavorativa ed il suo comportamento non aveva arrecato alcun danno o disservizio alla convenuta;
che , con riferimento alle asserite violazioni del Regolamento Concessioni di Viaggio “ la ricorrente precisava che la possibilità di upgrade è “Riservata a chi ha un biglietto in Economy Class e vorrebbe viaggiare in Premium Economy o Business Class” (cfr. https://www.ita-airways.com/it_it/fly- ita/travel-classes/get-an-upgrade/withoffer.html), mentre la ricorrente per la tratta di ritorno (Rio de Janeiro-Roma) aveva prenotato un biglietto standby di Business Class, per cui – contrariamente a quanto riferito nelle lettera di contestazione – la Sig.ra non sarebbe potuta rientrare “nella lista dei passeggeri sulla quale Parte_1 erano in corso le valutazioni per proporre eventuali upgrade ai passeggeri paganti”; che appariva infondata ed inveritiera l'affermazione contenuta nella lettera di contestazione disciplinare secondo la quale il nome della odierna ricorrente sarebbe stato reperito nell'ambito dell'attività di vendita upgrade per i passeggeri paganti svolta dal team Revenue Optimization, in quanto, come evidenziato, la gestione della lista passeggeri standby business class rientrava nella gestione delle attività propedeutiche allo staff travel di competenza dell'area FLEET, NETWORK & ALLIANCES e non di quella COMMERCIAL di cui fa parte la funzione Revenue Optimization;
che , inoltre, contrariamente a quanto lamentato dalla società nella lettera di contestazione, alcuna violazione era stata commessa dalla Sig.ra Carnevale degli art.
3.3 e 6.1 del Regolamento Concessioni di viaggio;
che , infatti, la Sig.ra nel rispetto della procedura di rimborso dei biglietti ID prenotabili aveva Parte_1 effettuato la cancellazione in data 3.11.2024 e cioè 36 ore prima della partenza programmata per il giorno 5.11.2024; che , con riferimento alla asseriva violazione della dell'art.
6.1 del Regolamento ,la piattaforma myIDTravel (piattaforma che gestisce le prenotazioni e le cancellazioni dei soli staff travel, cioè biglietti convenzionati e riservati ai dipendenti) aveva consentito alla ricorrente di effettuare la cancellazione e la prenotazione del nuovo volo senza blocchi, forzature o problemi di sorta:
Tanto premesso, eccepiva la illegittimità del recesso in quanto gli addebiti descritti nella lettera di contestazione disciplinare non integravano la fattispecie del licenziamento di cui all' art. 28 del Regolamento Aziendale , Sezione Personale di terra della convenuta;
che, in ogni caso, la sanzione era sproporzionata .
Tanto premesso in fatto, argomentava in punto di diritto in merito alla illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato e, in subordine, per mancanza di giusta causa .
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l' avverso ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: accertati i fatti così come dedotti in narrativa, rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e non provate. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre accessori di legge. La convenuta, faceva rilevare che, che in data 26 settembre 2024, la Dott.ssa rappresentava tempestivamente alla ricorrente l'impossibilità di fruire della Per_1 giornata di ferie il 31 ottobre, in quanto la stessa Dott.ssa ed un'altra collega Per_1
– tra l'altro, la Sig.ra , assunta, come la Dott.ssa , nel 2021, Persona_2 Per_1 dunque entrambe con maggiore anzianità di servizio rispetto alla ricorrente, assunta nel 2023 – quel giorno sarebbero state assenti;
che per andare incontro alle esigenze personali della stessa, la Dott.ssa proponeva alla Sig.ra la fruizione Per_1 Parte_1 di un giorno di ferie in data 5 novembre, per compensare la mancata fruizione in data 31 ottobre che, pertanto, non poteva essere autorizzato;
che la ricorrente veniva autorizzata, inoltre, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working in data 31 ottobre, proprio al fine di venire incontro il più possibile alle esigenze della stessa;
che la ricorrente, dunque, a seguito del confronto con i propri superiori accettava la rimodulazione del periodo di ferie, rinunciando così alla fruizione del giorno di ferie per il giorno 31 ottobre 2024, giorno in cui avrebbe lavorato con modalità smart working, e spostando il predetto giorno a quello del 5 novembre, comunque in continuità di periodo di “ponte”; che la Società non era in alcun modo a conoscenza del fatto che la ricorrente si sarebbe trovata in data 31 ottobre 2024 all'estero ;che, in ogni caso, per disposizione del Regolamento sullo smart working, la prestazione deve essere resa su territorio nazionale;
che la ricorrente in data 31 ottobre comunicava all'azienda dei dati completamente non veritieri, ossia che si trovava in Calabria per assistere i suoi nonni , circostanza mai contestata da controparte;
che anche in data 10 ottobre 2024 alle ore 9.00, la ricorrente, prevista anche in tale data in servizio in modalità smart working, non era collegata e non aveva avvisato la società di eventuali ritardi o impossibilità a collegarsi;
che la ricorrente, accortasi dell'impossibilità di collegarsi prontamente per via dell'aggiornamento di Microsoft, non aveva in alcun modo avvertito l'azienda; che la ricorrente avrebbe dovuto curare un importante compito, ossia inviare il report
CIry” al Top Management entro le ore 9.30; che, successivamente, in data 31 ottobre alle ore 9.00, la ricorrente – come detto, prevista in regime di svolgimento della prestazione lavorativa in smart working – risultava nuovamente non collegata;
che la ricorrente alle ore 9.05 del 31 ottobre veniva informata tramite messaggio Teams dalla Responsabile che, seppure i dati della piattaforma Matrix (piattaforma con tutti i kpi - Key Performance Indicator, “indicato chiave”) non fosse aggiornata, il report doveva essere inviato utilizzando i dati in arrivo nella stessa mattina da recuperare su altra fonte (report cdg). 24) ; che la Sig.ra tuttavia, non Parte_1 leggeva il messaggio e non rispondeva;
che alla richiesta di una spiegazione per il mancato collegamento, la ricorrente dichiarava di essere dovuta partire per la Calabria la notte precedente per una visita urgente a cui doveva accompagnare i nonni e di non aver potuto avvertire, né collegarsi per assenza di collegamento internet wi-fi; che la Sig.ra affermava, inoltre, che nel momento della Parte_1 chiamata era in un bar del paese dei nonni dove c'era il collegamento internet wi-fi, ma che avrebbe cercato altra locazione per poter svolgere l'attività di lavoro;
che dai controlli eseguiti dalla società, emergeva che sul volo AZ 673 del 5 novembre con partenza da Rio de Janeiro ed arrivo a Roma Fiumicino inaspettatamente risultava il nominativo della ricorrente – con biglietto tipo stand by, classe business – nella lista dei passeggeri;
che a seguito di verifiche interne era emerso che in data 30 ottobre 2024 la ricorrente partiva da Roma Fiumicino con volo AZ672, con partenza alle ore 22.25 ed arrivo il 31 ottobre 2024 a Rio de Janeiro alle ore 06.45 ora locale (ore 10:45 in ), con biglietto aereo emesso tramite il sopra menzionato portale CP_1
MYIDTRAVEL il 27 agosto 2024, appartenente alla tipologia “annual leave”; che successivamente, in data 3 novembre 2024, la ricorrente risultava aver effettuato sulla piattaforma MYIDTRAVEL la cancellazione del biglietto di ritorno “annual leave” da Rio de Janeiro a Roma Fiumicino del 5 novembre e di aver emesso, sempre tramite lo stesso portale, il biglietto n. 055 2108287674, della tipologia stand by in classe business;
che la ricorrente, pertanto, aveva cancellato il volo di ritorno dell'”annual leave” emesso il 27 agosto per utilizzare lo stand-by in classe business, emesso il 3 novembre;
che, dunque, la ricorrente, una volta accortasi della presenza di posti liberi in classe business sul volo da Rio de Janeiro a Roma e, quindi, della possibilità di utilizzare il biglietto stand by,aveva ritenuto di eliminare il biglietto annual leave ed utilizzare lo stand by;
che la ricorrente, nonostante il piano ferie autorizzato fosse ben diverso rispetto a quella dallo stesso autoprogrammato, aveva pensato , da un lato di lasciare ferma la partenza del 31/10 e dall'altra aveva, però, posticipato solo il “rientro” passando dal 4/11 al giorno successivo 5/11; che a fronte di questi dati certi e inequivocabili, in data 7 novembre 2024, alle ore 12.00, al suo rientro in sede, nel corso di un incontro e alla richiesta di spiegazioni da parte delle referenti e , la ricorrente reiterava – ancora una volta CP_4 Persona_1 rispetto a quando detto telefonicamente il 31 ottobre 2024 sempre alla Dott.ssa
– che a causa di un'urgenza familiare si era dovuta improvvisamente recare CP_3 in Calabria per assistere i nonni, che li aveva accompagnati ad una visita alle ore 8.00 e che nella sede in cui si svolgeva la visita non c'era connessione wi-fi, e che quindi non aveva potuto avvisare, essendosi tra l'altro collegata da un bar per svolgimento delle sua attività.
Tanto premesso in fatto, la convenuta precisava che nei confronti della ricorrente non era stata svolta alcuna attività di “indagine”, bensì il nominativo della ricorrente era emerso nell'ambito della normale attività quotidiana della Funzione Revenue Optimization;
che, inoltre, l'area FLEET, NETWORK & ALLIANCES si limita alla gestione delle policy dei biglietti del personale e non ha alcuna responsabilità nella gestione della lista passeggeri.
La convenuta, tenuto conto delle giustificazioni addotte dalla lavoratrice, faceva rilevare che sia in sede di giustificazioni che all'interno del ricorso, la Parte_1 non aveva mai preso posizione circa l'addebito disciplinare più grave, ossia l'aver rappresentato circostanze non vere ai propri responsabili nel comunicare che fosse in Calabria (per serie ragioni familiari) quando invece si trovava a Rio de Janeiro per un viaggio di piacere.
Tanto premesso in fatto, argomentava in merito alla piena legittimità del licenziamento irrogato che trovava fondamento nella violazione sia del dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 sia dell'obbligo di fedeltà che, per giurisprudenza costante, deve integrarsi proprio con i due principi cardine richiamati di correttezza e buona fede.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Come correttamente schematizzato dalla difesa della ricorrente nelle note autorizzate, la società convenuta ha licenziato per giusta causa la Dott.ssa Parte_1 contestando alla stessa una condotta negligente per avere la ricorrente: i) omesso l'esecuzione della prestazione lavorativa il giorno 10.10.2024; ii) omesso l'esecuzione della prestazione il giorno 31.10.2024; iii) avere taciuto la circostanza di trovarsi all'estero il giorno 31.10.2024 in regime di smart working;
iv) avere violato il Regolamento in ordine alle Concessioni viaggio.
La ricorrente è stata licenziata , infatti, con lettera del seguente tenore :
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 20 maggio 1970 n.300 e dell'art. 30 C.C.N.L. Sezione Terza - Personale di Terra, Le contestiamo quanto segue: Come noto, nell'ambito della Funzione REVENUE OPTIMIZATION, in particolare nell'Ente
, che si occupa Parte_2 anche di ottimizzazione dei ricavi tramite vendita di servizi ancillari come l'upgrade, Per_
svolge in particolare le mansioni di Addetta Ancillary Revenue Optimization. Nel corso di uno staff meeting svoltosi il 26 settembre 2024 con il Suo supervisore, , emergeva che Lei avesse inserito due giorni di ferie nel file Persona_1 condiviso per la pianificazione delle ferie, vale a dire il 31 ottobre e il 4 novembre 2024: in tale occasione, Le veniva rappresentato che la giornata di ferie del 31 ottobre non poteva essere autorizzata per esigenze organizzative, in quanto andava garantito un presidio ed erano già previste, due risorse della Sua Funzione in ferie;
la giornata del 4 novembre, invece, Le veniva autorizzata e, per andare incontro alle Sue esigenze personali, la signora Le proponeva di usufruire anche del 5 Per_1 novembre, per compensare la giornata del 31 ottobre non accordata. In data 10 ottobre 2024 alle ore 09:00 Ella, prevista in servizio da remoto in modalità Smart Working, non era collegata e non aveva avvisato di eventuali ritardi o impossibilità a collegarsi. Alle ore 09.30 la Sua responsabile, , Le inviava un CP_4 messaggio sulla piattaforma Microsoft Teams per sapere se avesse problemi, senza ricevere alcuna risposta. Dopo pochi minuti, la sig.ra provava nuovamente CP_3
a contattarLa su Microsoft Teams ma, comunque, Ella non rispondeva. Soltanto alle ore 10.07 dello stesso 10 ottobre Ella si collegava e rispondeva al messaggio sulla piattaforma Microsoft Teams informando la Sua responsabile che aveva avuto dei problemi a connettersi con il computer dopo l'aggiornamento di Microsoft. Dopo questo messaggio, la Sig.ra Le ricordava che era necessario CP_4 avvertire nei casi in cui non si riuscisse a collegarsi e Le sottolineava che col Suo comportamento aveva mancato un Suo importante compito, ovvero l'invio del report Ancillary (invio previsto ogni giorno entro le 9.30 al Top Management). Ella si scusava confermando che, se si fosse ripresentata l'impossibilità a collegarsi, avrebbe certamente avvertito. Successivamente, in data 31 ottobre, alle ore 09.00, Ella prevista in regime di svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working, risultava nuovamente non collegata. Ciò, nonostante il giorno precedente, il 30 ottobre, Ella fosse stata preallertata che il report con update ricavi Ancillary, dovesse essere inviato in anticipo, entro le 09.15, in quanto il Responsabile della Sua Direzione avrebbe dovuto avere un incontro con il Chief Commercial Officer dell'Azienda. Pur a fronte di quanto sopra, Ella non risultava in servizio e neppure avvisava della Sua eventuale assenza. Inoltre, Ella alle ore 9.05 del 31 ottobre veniva informata tramite messaggio Teams dalla responsabile che, seppure la piattaforma Matrix (piattaforma con tutti i kpi) non fosse aggiornata, il report doveva essere inviato utilizzando i dati in arrivo ogni mattina da altra fonte (report cdg). Ella non leggeva il messaggio e non rispondeva. Non vendendoLa collegata, la Sua responsabile cercava di contattarLa alternativamente attraverso diversi canali: tramite Microsoft Teams, effettuando 4 tentativi, alle ore 09.19, alle ore 10:12, alle ore 10:43, alle ore 10:53, la chiamata squillava ma Lei non rispondeva;
e, preoccupata, faceva 4 tentativi col proprio cellulare aziendale (n. 3346732017) sul Suo cellulare personale (n. 3661525079) da Lei fornito alla Sua Responsabile dell'Ente, alle ore 09:20, alle ore 09:33, alla 10:06 e alle 10:45 , risultando il Suo cellulare staccato, non raggiungibile. Soltanto alle ore 10:59, Ella rispondeva alla chiamata della Sua responsabile su Microsoft Teams. Alla richiesta di una Per_ spiegazione per il mancato collegamento, dichiarava di essere dovuta partire per la Calabria la notte precedente per una visita urgente a cui doveva accompagnare i nonni e di non aver potuto avvertire, né collegarsi per assenza di Per_ collegamento internet wi-fi. affermava, inoltre, che nel momento della chiamata era in un bar del paese dei nonni dove c'era il collegamento internet wi-fi, ma che avrebbe cercato altra locazione per poter svolgere l'attività di lavoro. È bene precisare che, in data 7 novembre 2024, alle ore 12:00, al suo rientro in sede nel corso di un incontro a richiesta di spiegazioni, da parte delle Sue referenti, CP_4
e , in relazione a quanto accaduto nei giorni precedenti,
[...] Persona_1
Lei confermava i fatti come sopra descritti. Tuttavia, in data 4 novembre nell'ambito dell'attività di vendita upgrade per i passeggeri paganti svolta dal team Revenue Optimization, sul volo AZ 673 del 5 novembre con partenza da Rio de Janeiro ed arrivo a Roma Fiumicino inaspettatamente risultava il Suo nominativo in stand-by classe business nella lista dei passeggeri sulla quale erano in corso le valutazioni per proporre eventuali upgrade ai passeggeri paganti. Si precisa che la verifica
“upgrade”, rientrante tra le attività svolte dalla Sua Funzione di appartenenza, consiste in cambio di classe compartimentale a fronte del pagamento di una somma aggiuntiva al biglietto acquistato in una classe inferiore, che viene successivamente proposto al passeggero il giorno prima della partenza del volo. A fronte di quanto sopra, venivano effettuate ulteriori verifiche sul suo nominativo, apparendo in contrasto la versione dei fatti da Lei rappresentati con la presenza del Suo nominativo sul volo del 5 novembre u.s. Ebbene, a seguito di verifiche interne attivate dall'Azienda, è emerso che Lei in data 31 ottobre 2024 non si trovava nel luogo da Lei dichiarato, bensì in AS. Risulta infatti che Lei, in data 30 ottobre 2024, partiva da Roma Fiumicino con volo AZ672, con partenza alle ore 22.25 ed arrivo il 31 ottobre 2024 a Rio de Janeiro alle ore 06.45 ora locale (ore 10:45 in
), con biglietto aereo emesso tramite portale MYIDTRAVEL (piattaforma CP_1 aziendale per la prenotazione dei biglietti con agevolazioni previsti per i dipendenti) il 27 agosto 2024, appartenente alla tipologia "annual leave" codice pnr KYPLNB, TKT n. 055 2107303408, in classe economy. Successivamente, in data 3 novembre, Per_
risultava aver effettuato sulla piattaforma MYIDTRAVEL la cancellazione del biglietto di ritorno "annual leave" da Rio de Janeiro a Roma Fiumicino del 5 novembre e di aver emesso, sempre tramite lo stesso portale, il biglietto n. 055 2108287674, della tipologia stand by in classe Business. Il 5 novembre Ella risulta essere ripartita da Rio de Janeiro, con tale biglietto, sul volo AZ 673 alle ore alle 15.40 (ora locale) ed arrivo a Fiumicino il 6 novembre alle ore 6.45 (ora locale), codice pnr Lei risultava, pertanto, aver cancellato il ritorno dell'annual C.F._1 leave emesso il 27 agosto per utilizzare lo stand by in business, emesso il 3 novembre. Tutto ciò, peraltro, in violazione del Regolamento Concessioni di viaggio secondo cui all'art. 3.3 (Procedura di rimborso dei biglietti ID prenotabili) è previsto che 'Qualora si intendesse non usufruire di una prenotazione già effettuata è necessario procedere alla cancellazione attraverso la piattaforma myIDTravel almeno 36 ore prima della partenza del volo, al fine di liberare il posto per altri passeggeri ed evitare il possibile rischio di no-show. Inoltre, il medesimo Regolamento prevede all'art. 6.1 (NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DI VIAGGIO - Norme generali), al punto 8, che: "E' vietato utilizzare biglietti Standby qualora sia stata precedentemente effettuata sullo stesso volo/ destinazione una prenotazione sulla base di un biglietto "prenotabile". Alla luce di quanto emerso, Le Per_ contestiamo che , con i comportamenti posti in essere e sopra meglio descritti: 1) ha rappresentato circostanza non vere ai propri responsabili, in relazione a ritardi P per svolgimento della prestazione lavorativa da remoto in data 31/10/2024, comunicando falsamente di aver avuto delle difficoltà nel collegamento internet per essersi dovuta recare in Calabria per accompagnare ad una visita media i propri nonni, nonostante Lei si trovasse in AS;
2) ha violato le regole stabilite per il lavoro da remoto non avendo rispettato il vigente “Regolamento sullo Smart Working" applicato in azienda, con particolare riferimento sia all'Art.
3 - Orario di lavoro e diritto alla disconnessione e all'Art.
4 - Obblighi di diligenza del lavoratore (lavoro dall'estero senza autorizzazione). Tale Regolamento Le è stato inviato per e- mail in data 15/09/2023 e che forma parte integrante dell'accordo individuale da Lei sottoscritto in data 19/09/2023. In particolare, per i giorni 10/10/2024 e 31/10/2024, Lei non ha svolto la prestazione lavorativa “prendendo a riferimento l'orario di lavoro dell'unità organizzativa di appartenenza", considerato i ritardi sopra meglio descritti nel collegamento sulla piattaforma Teams ed altri mezzi di comunicazione. Nello specifico, poi, con riguardo al giorno 31/10/2024, Lei ha svolto la prestazione lavorativa non sul territorio nazionale, bensì in AS, pur in assenza di specifica autorizzazione;
3) non ha reso la prestazione lavorativa in conformità e con i tempi indicati dai Suoi responsabili, non avendo inviato l'importante report CI , da sottoporre alle figure apicali dell'azienda, sia in data 10/10/2024 che in data 31/10/2024; 4) ha violato le disposizioni di cui al Regolamento Concessioni di viaggio nelle parti sopra indicate. Fatta salva ogni decisione dopo che verranno valutate le Sue giustificazioni, rileviamo che le condotte sopra descritte rappresentano una gravissima violazione dei Suoi obblighi contrattuali e regolamentari, del Codice Etico aziendale e degli obblighi di buona fede e correttezza previsti dal rapporto di lavoro e dei doveri inerenti all'osservanza delle procedure aziendali. Tali comportamenti risultano pertanto del tutto incompatibili con il vincolo fiduciario sotteso al Suo rapporto di lavoro. Tanto più che i comportamenti da Lei posti in essere sono caratterizzati da un forte elemento volitivo, dal momento che, non essendoLe stata autorizzata la fruizione di un giorno di ferie per il giorno 31/10/2024, nonostante avesse già prenotato un volo che presupponeva la Sua presenza all'estero, in AS, ha in modo non veritiero rappresentato delle difficoltà nello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità smart-working. La informiamo che Ella ha la facoltà di presentare le Sue eventuali giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente tutto quanto ha formato oggetto della contestazione. Nel frattempo, in via cautelativa e non disciplinare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Smart Working, Le comunichiamo il recesso, senza preavviso, dall'accordo di smart working, in ragione dei gravi fatti sopra rappresentati. In attesa di quanto sopra, porgiamo distinti saluti”.
La ricorrente forniva le proprie giustificazioni con PEC del 25.11.2024 (cfr. doc. 6):
“Formulo la presente per fornire le mie giustificazioni alla contestazione disciplinare del 10 ottobre 2024 e 31 ottobre 2024, ricevuta in data 20/11/2024 in cui mi sono stati contestati 4 punti a cui seguiranno le mie giustificazioni di seguito. Desidero fare presente che in nessun modo il comportamento contestato è stato posto in essere nel voler rendere disagi all'azienda e che le giustificazioni che porrò di seguito rispecchino la volontà di essere e continuare ad essere una risorsa per l'azienda stessa. Sono profondamente dispiaciuta, come già rappresentato ai miei responsabili, di aver tenuto un comportamento contrario alla mia persona. È mia sincera intenzione evitare che in futuro si ripetano situazioni del genere. So di avere violato l'art.4 sul lavoro all'estero senza autorizzazione;
me ne assumo la responsabilità, non avevo letto con attenzione il documento sottoscritto in data 19/09/2023 e perciò mi scuso. Per quanto riguarda la contestata violazione dell'Art.3 – Orario di lavoro e diritto alla disconnessione, rappresento di avere comunque portato a termine il mio orario di lavoro (7 ore e 42), nonostante mi sia collegata alle 10:59; a tal fine allego mail del 31/10/2024 alle ore 20:02 con oggetto “Prezzo Lounge P.zza Spagna Mi scuso per non aver reso la prestazione lavorativa secondo i tempi indicati nei due giorni citati, ma desidero comunque sottolineare che in tali giorni il report è stato portato a termine entro le ore 10:00, dal collega di funzione. Con riferimento al giorno 31/10/2024, comunico che non era mia intenzione portare disagio in azienda, infatti il giorno prima, in ufficio ed a voce, avevo già avvertivo il collega di funzione sulla mia possibile assenza di collegamento nella prima mattina del giorno citato, e mi premuravo che nella giornata del 31/10/2024, il report sarebbe comunque uscito nei tempi indicati. Il report purtroppo è stato inviato alle 9:43 con dati incompleti, in quanto i sistemi aziendali, come citato, non erano aggiornati e comunque sia essendo un report giornaliero il Top Management aveva a disposizione i dati completi del giorno prima. Anche se fossi stata io ad inviarlo, pertanto, sarebbe arrivato tardi ed incompleto. Per cui spero che possiate comprendere le mie ragioni, nel premurarmi di portare a termine la mia mansione quotidiana di aggiornamento ed invio al Top Management del report CIry”, mansione affidatami in quanto il report è stato creato da me il 29/03/2024, di mia volontà senza alcuna richiesta dalle mie responsabili/Top Management, confermando la mia attenta organizzazione e meticolosità lavorativa volta anche a migliorare il monitoraggio dei target aziendali. Spero si capisca come abbia posto in essere una condotta quanto più diligente possibile per la circostanza. Allego mail del 29/03/2024 ore 17:01 con oggetto
“Report Ancillary Revenue vs. Budget”. Allego scheda valutativa del 04/09/2024 denominata “Scheda Performance SILVIA CARNEVALE”, dimostra il mio continuo impegno nel raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda l'addebito relativo alla procedura di cancellazione e rimborso dei biglietti ID prenotabili, vorrei precisare di avere rispettato il regolamento. Infatti: - Relativamente alla Procedura di rimborso dei biglietti ID prenotabili, allego mail personale del 03/11/2024 ore 12:34 UTC con oggetto “myIDTravel Leisure Booking/Listing Cancellation” che dimostra la cancellazione del biglietto Annual Leave 48ore prima della partenza del volo (AZ673 partenza il 5 novembre ore 12:40 UTC); a dimostrazione di aver rispettato la procedura. - Art.
6.1 punto 8, il punto di questo articolo non è chiaro sulla circostanza, in quanto in primo luogo è lacunare sul fatto che il biglietto precedentemente prenotato sia ancora attivo o meno sulla rotta stessa. In termini di business e operatività, due biglietti “prenotabile” e “Standby” sulla stessa rotta recherebbero effettive problematiche, mentre nel mio caso avevo solo un biglietto
“Standby” attivo sulla rotta;
per cui in termini di business e operatività non andavo a creare all'azienda nessuna problematica sulle attività aziendali. Cito Art.
3.2 del Regolamento (NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DI VIAGGIO), punto Standby, “E' un biglietto senza diritto di prenotazione acquistabile …”, per cui non occupa nessun posto nel inventory (posti nelle cabine) e non interferisce con le procedure di upgrade. In secondo luogo, da regolamento non è chiaro se un biglietto
“Annual Leave” sia considerato un biglietto “prenotabile”; cito Art.
3.2 del Regolamento (NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DI VIAGGIO), punto Annual Leave, “E' un biglietto a tariffa zero acquistabile tramite …”. Per cui respingo pertanto ogni addebito e conseguenzialmente ritengo di non meritare alcuna sanzione disciplinare sul punto 4. Ciò con ogni più espressa riserva e dichiarando sin da ora la mia disponibilità ad essere sentito. Non vi nascondo che sono rimasta sorpresa dal ricevere la contestazione soltanto in data 20 novembre 2024, dopo un mese dai fatti. Nel ribadire le mie scuse, Vi invito a riconsiderare la sospensione dello smart working in quanto certa che questo rimanga un caso isolato e non ripetibile. Invero, ritengo che lo smart working valorizzi i principi dell'azienda (sostenibilità, responsabilità, unicità, identità) pilastri di un comportamento diligente di cui sono fiera di fare parte”.
Le giustificazioni rese dalla ricorrente confermano i fatti contestati, adotti a fondamento del recesso datoriale.
Parte ricorrente ha ritenuto non provati i fatti contestati ,nonostante tali dichiarazioni.
Orbene, tale impostazione non può essere condivisa.
Osserva, infatti , il giudice che, a prescindere dal tenore confessorio delle giustificazioni rese dalla deve ritenersi non contestato che il giorno Parte_1
31.10.2024 la ricorrente rendeva una prestazione in modalità smart working nonostante fosse all' estero.
A fronte di tali rilievi, a nulla vale dedurre che la società fosse a conoscenza che la ricorrente era all' estero, atteso che la non era stata in alcun Parte_1 modo autorizzata a prestare lavoro in modalità smart working dall' estero.
La ricorrente, infatti, aveva chiesto ed ottenuto solo l'autorizzazione a svolgere il giorno 31.10.2024 da remoto la propria prestazione lavorativa.
La Sig.ra , pertanto , con il suo comportamento ha violato gli artt. 3 e Parte_1
4 del Regolamento aziendale di smart working svolgendo attività all'estero senza autorizzazione e disattendendo l'orario di lavoro.
Quanto alla asseriva violazione della dell'art.
6.1 del Regolamento richiamato, a nulla vale far rilevare che la piattaforma myIDTravel (piattaforma che gestisce le prenotazioni e le cancellazioni dei soli staff travel, cioè biglietti convenzionati e riservati ai dipendenti) aveva consentito alla ricorrente di effettuare la cancellazione e la prenotazione del nuovo volo senza blocchi, forzature o problemi di sorta.
Tali rilievi non sono decisivi ai fini della valutazione della correttezza del comportamento della ricorrente , posto che il Regolamento concessioni di viaggio dipendenti ITA Airways” all'art. 3.3, precisa: “Qualora si intendesse non usufruire di una prenotazione già effettuata è necessario procedere alla cancellazione attraverso la piattaforma myIDTravel almeno 36 ore prima della partenza del volo, al fine di liberare il posto per altri passeggeri ed evitare il possibile rischio di no-show”; Inoltre, l'art. 6.1, punto 8, precisa espressamente : “E' vietato utilizzare biglietti Standby qualora sia stata precedentemente effettuata sullo stesso volo/ destinazione una prenotazione sulla base di un biglietto “prenotabile”.
Dunque, come correttamente fatto rilevare dalla convenuta, a prescindere dalla cancellazione o meno del precedente biglietto, è vietato utilizzare biglietti standby qualora sia stata precedentemente effettuata una prenotazione con biglietto
“prenotabile”.
Quanto all' invio del report Ancillary, a nulla rileva l' asserito coinvolgimento di terzi nell'invio del succitato report. Il dato rilevante ai fini che qui interessano è che l' invio , che rientrava fra i compiti della ricorrente, non sia stato effettuato da quest' ultima, perché non in Italia.
Risulta, altresì, incontestato che la ricorrente abbia più volte dichiarato alle proprie responsabili di trovarsi in Calabria al fine di assistere i nonni malati, giustificando così il presunto ritardo nello svolgimento dell'attività lavorativa, quando in realtà si trovava in AS .
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi provata la condotta non leale della ricorrente come espressamente descritta nella lettera di licenziamento.
A fronte di tale condotta, il licenziamento intimato risulta pienamente legittimo e proporzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c., in ragione della gravità degli addebiti contestati e della violazione dei fondamentali doveri contrattuali.
La proporzionalità della sanzione appare evidente considerato che i fatti contestati non rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
In ogni caso, giova ricordare che ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza
Qui si tratta di comportamenti di eccezionale gravità, che denotano una condotta gravemente inadempiente della ricorrente ai doveri di lealtà e correttezza , resa ancora più significativa dall'intento della di occultare al proprio datore di Parte_1 lavoro la sua assenza dal lugo dove aveva dichiarato di recarsi adducendo seri motivi familiari . Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.800,00, oltre iva e cpa.
Roma, 18.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini