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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG 6329/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6329 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso e nello studio dell'avv. Maria Morfino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
(di seguito , Controparte_1 CP_2
C.F./P.IVA subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
[...]
presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pavone che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA
E
Controparte_4 OPPOSTA/PARTE CONVENUTA, contumace
Oggetto: opposizione ex artt. 615 2° comma 616 c.p.c.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il presente giudizio di opposizione ex artt. 615/616 c.p.c. trae origine dalla procedura esecutiva esattoriale n. 612/2019 in cui parte attrice proponeva opposizione all'esecuzione esattoriale ex art. 615 2° comma c.p.c. e 617 c.p.c. avverso atto di pignoramento ex art. 48 bis e 72 bis D.P.R. n.602/73 notificato in data 20 febbraio 2019 da , oggi Controparte_3 Controparte_1
(di seguito nei confronti dell'odierna opponente.
[...] CP_2
Premette l'opponente che il debito risulterebbe scaturente dalla somma di un elenco di cartelle e che pignorava €. 6.246,43 quali somme dovute dal Controparte_3
terzo alla sig.ra per arretrati sulla pensione di reversibilità del marito CP_4 Pt_1
sig. deceduto in data 19.05.2018. Persona_1
Con ordinanza del 21 ottobre 2019 il G.E. rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di giorni sessanta dalla data della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Eccepiva l'opponente la mancata notifica delle cartelle, la mancata indicazione dei crediti, la decadenza dal diritto a riscuotere le somme, la prescrizione, che la procedura esecutiva fosse fondata su titoli non definitivi e la violazione delle norme sul pignoramento in materia pensionistica.
Chiedeva, pertanto:
1) Ritenere e dichiarare illegittimo e nullo il pignoramento opposto e, pertanto, annullare il medesimo, per i motivi di cui in ricorso;
2) Ritenere e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva opposta per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme per cui la stessa è stata azionata e ritenere e dichiarare illegittimo e nullo il pignoramento opposto per prescrizione delle somme asseritamente dovute.
3) Ritenere e dichiarare illegittimo e nullo il pignoramento opposto, per violazione delle norme in materia pensionistica;
4) Conseguentemente condannare la , Agente della Controparte_3
Riscossione per l'ambito orientale CT-ME-RG-SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione alla Signora Parte_1
della somma di €. 1249,28, o di quella maggiore, indebitamente ricevuta dall' quale terzo pignorato, oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o CP_4
disporre lo svincolo delle somme indebitamente accantonate dall e CP_4
disporre la corresponsione delle medesime alla Signora , oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria;
5) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio (oggi , dopo aver evidenziato che Controparte_3 CP_2
il G.E., con l'ordinanza del 21/10/2019, ha dato atto che l ha in realtà CP_4
accantonato soltanto € 1.249,28 (e non € 6.246,43) ed ha corrisposto la restante parte alla eccepiva il difetto di giurisdizione e di competenza in quanto i titoli Pt_1
esecutivi su cui si fonda la procedura esattoriale oggetto di opposizione ex art. 615
c.p.c. riguardano contributi , premi , diritti camerali, tributi locali ed CP_4 CP_5
erariali, pertanto, esaurita la fase “cautelare” e “sommaria” innanzi al G.E., i successivi giudizi di merito dovevano essere promossi innanzi:
a) alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina per i tributi erariali e locali, nonché per i diritti camerali;
b) al Tribunale del Lavoro quelli riguardanti i contributi e i premi . CP_4 CP_5
Senza recesso dalle superiori eccezioni eccepiva la inammissibilità dell'opposizione sia ex art. 24 D. Lgs. 46/99, sia ex art. 617 c.p.c., proposta oltre i termini perentori, rispettivamente di 40 giorni e 20 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto di pignoramento eseguita il 20/2/2019.
In via ancora più gradata contestava l'ammissibilità e fondatezza dei motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
La causa, su base documentale è stata trattenuta per la decisione. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da riguardo al credito dalla stessa intimato con n. 25 cartelle di pagamento (tutte CP_2
con il codice iniziale 295) relative a contributi , premi , diritti camerali, CP_4 CP_5
tributi locali ed erariali.
Con ordinanza n. 7822/20 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno sostenuto che “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa”. b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria”.
In linea con tale orientamento anche la Cass. Civile SSUU che, con ordinanza del
29.1.2025 n. 2098 ha sostenuto che: “In tema di controversie relative ad atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario si determina in base alla natura e al momento degli atti contestati rispetto alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento. Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti costitutivi, modificativi o impeditivi della pretesa tributaria fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, o fino all'atto esecutivo in mancanza di tali notifiche. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione sugli atti esecutivi come tali e sui fatti successivi alla valida notifica della cartella o dell'intimazione.”
In applicazione di tali principi, considerato che in vero parte del credito ha ad oggetto mancato pagamento di tributi, intimato con n. 25 cartelle (295 2009
001384248 2000; 295 2010 0022712746000; 295 2011 0010789624000; 295 2011
0027209174000; 295 2011 0044525269000; 295 2012 0001447854000; 295 2012
0044754823000; 295 2013 0031899269000; 295 2013 0032916815000; 295 2013
0034361951000; 295 2014 0003397782000; 295 2014 001115176000; 295 2014
0024107266000; 295 2014 0028851781000; 295 2014 0029721537000;
29520141182748000; 295 2015 00224569522000; 295 2015 0026329141000; 295
2016 0001077091000; 295 2016 0029668430000; 295 2016 0031132267000; 295
2017 0011421106000; 295 2017 0016377400000; 295 2017 0021780801000, 295
2018 0013746687000;) e dal momento che nel caso di specie sono stati dedotti fra i motivi anche fatti estintivi fino alla notifica delle cartelle di pagamento, in particolare: la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione e la decadenza (questi ultimi due connessi alla mancata notifica delle cartelle) e che i titoli non sarebbero definitivi, in relazione a questi motivi sussiste la giurisdizione del giudice tributario.
Va esaminata, in secondo luogo, l'eccezione di incompetenza in favore del Giudice del Lavoro in relazione a 18 avvisi di addebito (tutti con il codice iniziale 595) per contributi previdenziali iscritti a ruolo dall : 59520112000056274000, CP_4
59520112000605782000, 59520120000073970000, 59520120000120975000,
59520120000861541000, 59520120000897226000, 59520120001890205000,
59520120002004229000, 59520120002256137000, 59520120004482271000, 59520130001133143000, 59520130001580755000, 59520160000319742000,
59520160002240592000, 59520160003135521000, 59520160005271786000,
59520170000248658000, 59520170000684041000.
L'eccezione va accolta, considerato che vi è una netta cesura tra la fase relativa alla decisione sulla sospensione, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione e viene definita con ordinanza e la fase successiva di merito, destinata a concludersi con sentenza, per cui per la successiva eventuale fase di merito, la competenza è del giudice competente per materia, che nel caso di specie è il Giudice del Lavoro, valutato tuttavia che nel caso specifico non si pone una questione di competenza, ma di mera distribuzione degli affari tra giudici del medesimo ufficio giudiziario, essendo pacifico che l'opposizione è stata proposta dinanzi a un giudice della sezione ordinaria appartenente al medesimo ufficio giudiziario del giudice del lavoro che avrebbe dovuto trattare la controversia.
Infine, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta oltre il termine di giorni venti dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Ebbene, per orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, i vizi formali (dunque, l'eccepita mancata indicazione dei crediti) e la violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73 (eccepita decadenza) vanno qualificati opposizione agli atti esecutivi che, tenuto conto che il pignoramento è stato notificato in data 20 febbraio 2019 e il ricorso innanzi al Giudice dell'esecuzione è stato depositato in data 17 aprile 2019 è inammissibile.
Da ultimo, va esaminata la violazione delle norme in materia pensionistica.
Il motivo esposto dall'opponente secondo cui il credito pignorato è pensionistico e che, pertanto, andava utilizzato lo strumento del pignoramento nelle forme ordinarie non attiene al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma riguarda la validità del pignoramento presso terzi così come strutturato, ossia ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602/73 ed è dunque, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi (v. Corte d'Appello Torino, sentenza del 9 giugno 2023), inammissibile per essere stata avanzata oltre il termine di giorni venti prescritto dall'art. 617 c.p.c..
Infine, in ordine al limite di pignorabilità eccepito dal debitore occorre precisare che l ha ridotto l'importo accantonato (circostanza incontestata) in ossequio ai CP_4
limiti imposti dall'art. 545 c.p.c. (€ 1.249,28) e nella memoria dinanzi al G.E. ha altresì dichiarato di aver provveduto ad erogare alla la restante parte degli Pt_1
arretrati della pensione di reversibilità maturati dal 1° giugno 2018 al 31 gennaio
2019, comprensiva della rata corrente di pensione, sul cedolino del mese di febbraio
2019 e anche che la misura mensile della pensione non è stata oggetto di alcun vincolo e decurtazione, dunque, l'importo pignoramento va rideterminato nei suddetti termini.
In considerazione di quanto sopra, tenuto conto, per un verso della circostanza che
è stato ammesso di aver superato il limite di pignorabilità previsto dall'art. 545 c.p.c.
e peraltro, dell'accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dall'opposta, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6329/2019 R.G., così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria in relazione alle cartelle nn. 295 2009 001384248 2000; 295 2010 0022712746000;
295 2011 0010789624000; 295 2011 0027209174000; 295 2011
0044525269000; 295 2012 0001447854000; 295 2012 0044754823000; 295
2013 0031899269000; 295 2013 0032916815000; 295 2013 0034361951000;
295 2014 0003397782000; 295 2014 001115176000; 295 2014
0024107266000; 295 2014 0028851781000; 295 2014 0029721537000;
29520141182748000; 295 2015 00224569522000; 295 2015 0026329141000;
295 2016 0001077091000; 295 2016 0029668430000; 295 2016
0031132267000; 295 2017 0011421106000; 295 2017 0016377400000; 295 2017 0021780801000, 295 2018 0013746687000 e dunque, fissa il termine di mesi tre per la riassunzione presso il Giudice Tributario.
b) Ordina la separazione dell'opposizione, a richiesta dell'opponente, con riguardo agli avvisi di addebito 59520112000056274000, 59520112000605782000,
59520120000073970000, 59520120000120975000, 59520120000861541000,
59520120000897226000, 59520120001890205000, 59520120002004229000,
59520120002256137000, 59520120004482271000, 59520130001133143000,
59520130001580755000, 59520160000319742000, 59520160002240592000,
59520160003135521000, 59520160005271786000, 59520170000248658000,
59520170000684041000 con conseguente formazione di autonomo fascicolo e relativa iscrizione a ruolo a cura dell'opponente; ne dispone quindi la trasmissione al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla
Sezione Lavoro.
c) Ridetermina l'importo oggetto del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602 del
1973 nella somma di € 1249,28.
d) Rigetta i restanti motivi.
e) Spese compensate.
Così deciso in Messina, lì 15-10-2025
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO