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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3640/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Via E. Imperio 6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000395302 TARES 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000395302 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 627/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo.
So.Ge.T. s.p.a.: come da memoria di costituzione e difesa.
Presente per la pratica forense la Dottoressa Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato al Comune di Mercato San Severino e alla So.Ge.T. s.p.a. in data 7.7.2025 e depositato il 9.7.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 12.6.2025, il preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000395302, relativo al mancato pagamento della TARI per le annualità 2017 e 2019, per un importo di euro 1.291,31.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, eccependo l'illegittimità dell'intimazione perché relativa ad un credito da considerarsi ormai prescritto, non essendo mai stati notificati gli avvisi di accertamento presupposti.
Si è costituita anche la So.Ge.T. s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva. Il Comune di Mercato San Severino è rimasto intimato.
In data 5.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria, insistendo nelle proprie ragioni e rappresentando che, nelle more del presente giudizio, alla contribuente è stata notificata comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo e che, a seguito di tale notifica, il Comune di Mercato San Severino, in data 08.01.2025, ha concesso la sospensione.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare, in via pregiudiziale va ritenuta l'ammissibilità del presente ricorso, tenuto conto che, come comprovato dal ricorrente, al preavviso di fermo, impugnato in questa sede, ha fatto seguito l'effettiva apposizione del fermo, la cui esecutività è stata sospesa dal Comune in attesa che si definisca il presente procedimento. Sussiste, quindi, l'interesse ad agire in capo al ricorrente.
Passando al merito, giova premettere che l'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 stabilisce che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificandoli al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”.
Nel caso di specie il Comune di Mercato San Severio, rimanendo intimato, non ha dimostrato la rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
Deve trovare, quindi, applicazione il consolidato orientamento di legittimità per cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.” (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
Pertanto, in assenza di prova della notifica degli atti presupposti, deve essere dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato, non sussistendo alcun titolo per l'esecuzione coattiva del credito esattoriale.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3640/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Via E. Imperio 6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000395302 TARES 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000395302 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 627/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo.
So.Ge.T. s.p.a.: come da memoria di costituzione e difesa.
Presente per la pratica forense la Dottoressa Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato al Comune di Mercato San Severino e alla So.Ge.T. s.p.a. in data 7.7.2025 e depositato il 9.7.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 12.6.2025, il preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000395302, relativo al mancato pagamento della TARI per le annualità 2017 e 2019, per un importo di euro 1.291,31.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, eccependo l'illegittimità dell'intimazione perché relativa ad un credito da considerarsi ormai prescritto, non essendo mai stati notificati gli avvisi di accertamento presupposti.
Si è costituita anche la So.Ge.T. s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva. Il Comune di Mercato San Severino è rimasto intimato.
In data 5.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria, insistendo nelle proprie ragioni e rappresentando che, nelle more del presente giudizio, alla contribuente è stata notificata comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo e che, a seguito di tale notifica, il Comune di Mercato San Severino, in data 08.01.2025, ha concesso la sospensione.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare, in via pregiudiziale va ritenuta l'ammissibilità del presente ricorso, tenuto conto che, come comprovato dal ricorrente, al preavviso di fermo, impugnato in questa sede, ha fatto seguito l'effettiva apposizione del fermo, la cui esecutività è stata sospesa dal Comune in attesa che si definisca il presente procedimento. Sussiste, quindi, l'interesse ad agire in capo al ricorrente.
Passando al merito, giova premettere che l'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 stabilisce che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificandoli al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”.
Nel caso di specie il Comune di Mercato San Severio, rimanendo intimato, non ha dimostrato la rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
Deve trovare, quindi, applicazione il consolidato orientamento di legittimità per cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.” (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
Pertanto, in assenza di prova della notifica degli atti presupposti, deve essere dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato, non sussistendo alcun titolo per l'esecuzione coattiva del credito esattoriale.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.