Articolo 6 della Legge 11 ottobre 2000, n. 290
Articolo 5
Versione
20 ottobre 2000
Art. 6. Copertura finanziaria ed entrata in vigore 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. All'onere derivante dall'articolo 4, pari a complessive lire 663.333 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 ottobre 2000