Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo
Davide Ruffo, all'udienza del 10.01.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9748/2022 R.G. proposta da
rappresentato e difeso dall'avv. Chri- Parte_1
stian Falco, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Ariela Controparte_1
Lushi, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
10.01.2025, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
- 1 -
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data
03.08.2022, ha proposto opposizione Parte_1
all'atto di precetto, notificatogli in data 06.07.2022, con il quale in forza della sentenza Controparte_1
n.2343, emessa in data 06.06.1989 dal Tribunale di Bari,
gli aveva intimato il pagamento della somma di € 5.976,90,
comprensiva degli onorari del precetto, dovuta per l'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento, spettante anche al-
la figlia oltre agli interessi ed Persona_1
alle spese di notifica.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito:
1) l'inidoneità della suddetta sentenza a costituire valido ed efficace titolo esecutivo;
2) la carenza di legittimazione attiva della Pt_2
a richiedere l'assegno di mantenimento, sta-
[...]
bilito in favore della figlia, Persona_2
;
[...]
ha chiesto di dichiarare l'inesistenza del diritto della parte creditrice ad agire in via esecutiva, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno per responsabilità processuale ag-
gravata ex art. 96 c.p.c.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2023, si è costituita la Controparte_1
quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa oppo-
- 2 - sizione, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-In assenza di attività istruttoria, la causa è
stata rinviata all'odierna udienza nella quale, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate come da ver-
bale, il giudice si è riservato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Nel caso di specie è incontestato, oltre che pro- vato in via documentale, che:
1) con sentenza n.2343, pronunciata in data
06.06.1989, nel procedimento di separazione giu- diziale, iscritto al n.4861/1986 R.G., il Tribu-
nale di Bari aveva condannato Parte_1
al pagamento, in favore del coniuge separato,
della somma di £ 500.000,00, Controparte_1
mensili, soggetti annualmente a rivalutazione con decorrenza dal 01.01.1990;
2) con sentenza n.2524, emessa in data 12.06.1990,
nel giudizio divorzile, iscritto al n.1452/1990
R.G., il Tribunale di Bari aveva condannato
[...]
al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
di un assegno di mantenimento Parte_4
nella misura di £ 300.000,00 da corrispondere en- tro la fine di ogni mese sin dal maggio del 1990, nonché al pagamento, nella stessa misura,
- 3 - dell'assegno di mantenimento, in favore della fi- glia Persona_1
3) nelle more del giudizio, il Tribunale di Bari con decreto del 14.03.2023, ha revocato l'assegno di mantenimento a carico di in Parte_1
favore della figlia maggiorenne a far Per_1 data dal 27.10.2015.
II.
4-Ciò posto, è fondato il motivo di opposizione,
incentrato sull'inidoneità della sentenza di separazione a costituire valido ed efficace titolo esecutivo.
II.
5-Rimarcato, in particolare, che la sentenza n.2524
del 12.06.1990, con la quale il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifi- cando le statuizioni, contenute nella sentenza di separa-
zione, nella quale il Tribunale aveva condannato l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di £ 500.000,00 di cui £ 350.000,00 per il man- tenimento della figlia, aveva ride- Persona_1 terminato l'entità dell'assegno di mantenimento nell'importo di £ 300.000,00 in favore di Parte_5
e nella stessa somma in favore della figlia
[...] Parte_6
è evidente che la sentenza di separazione, in
[...]
forza della quale è stato notificato l'atto di precetto op- posto, non costituiva, quando è stato notificato l'atto di precetto, un valido ed efficace titolo esecutivo, essendo stata superata ed assorbita dalla sentenza di divorzio.
II.
6-Considerato, pertanto, che allorquando in data
06.07.2022, è stato notificato l'atto di precetto de quo, la sentenza di separazione, essendo stata riformata, quanto
- 4 - alle statuizioni relative all'entità dell'assegno di mante- nimento che l'opponente era tenuto a versare mensilmente nei confronti della figlia e dell'ex coniuge, dalla senten- za di divorzio, non costituiva, con riferimento a tali sta- tuizioni, un valido ed efficace titolo esecutivo, in acco-
glimento dell'opposizione, deve essere dichiarata l'inesistenza del diritto della ad agire in via CP_1
esecutiva e la conseguente nullità ed inefficacia del rela-
tivo atto di precetto.
III.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procede- re ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M.
n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento,
a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al cre- dito per cui si procede, come indicato nel precetto de quo, pari ad € 5.976,00.
III.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione ai minimi degli onorari che vengono liquidati, in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 5.201,00 sino a € 26.000,00
Parte_7
[...]
€ 919,00 -50% € 459,50
[...]
Introduttiva € 777,00 -50% € 388,50
Trattazione € 1.680,00 -50% € 840,00
Decisoria € 1.701,00 -50% € 850,50
Totale € 2.538,50
IV.
1-La manifesta infondatezza dell'azione esecutiva
- 5 - intrapresa dalla , in assenza di un valido ed effi- CP_1 cace titolo denotando, quantomeno, colpa grave nell'esercizio dell'azione, ne giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore dell'opponente, di un quinto delle spese processuali, come liquidate nel para- grafo III.3
IV.
2-Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsa- bilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pa- gare alla controparte una "somma equitativamente determina- ta", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragio- nevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'im- porto delle spese processuali (o di un loro multiplo) o an- che del valore della controversia”.
IV.3-Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale,
Tribunale Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, com- ma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto
a scoraggiare l'abuso del processo ed a preservare la fun- zionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unica- mente condizionata all'accertamento di una condotta di gra- ve negligenza o malafede processuale della parte, non ri- chiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio, l'allungamento della tempistica nell'e- sercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche d'ufficio" essen- do finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
P.q.m.
- 6 - il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla oppo-
sizione, proposta da con atto di cita- Parte_1
zione notificato il 03.08.2022, avverso l'atto di precetto,
notificatogli in data 06.07.2022, con il quale CP_1
, in forza della sentenza n.2343, emessa in data
[...]
06.06.1989 dal Tribunale di Bari, gli aveva intimato il pa-
gamento della somma di € 5.976,90, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
B. DICHIARA, per l'effetto, l'inesistenza del diritto di ad agire in via esecutiva nei con- Controparte_1
fronti di nonché la nullità e Parte_1
l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
C. CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali che li- Parte_1
quida in € 264,00 per esborsi ed € 2.538,50 per onora-
ri, oltre al rimborso forfettario, spese generali al
15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CRISTIAN FALCO, dichiaratosi antistatario;
D. CONDANNA a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di Parte_8
della somma di € 507,70, pari ad un quinto
[...]
delle spese processuali, come liquidate al capo C.
Così deciso in Bari, all'udienza del 10.01.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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