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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1232/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
AG AR presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per la ricorrente:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza non definitiva;
2) previo passaggio in giudicato della sentenza di cui al punto 1) e decorso il termine di legge, pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
3)assegnare la casa familiare alla legittima ed esclusiva proprietaria;
Parte_1
4) in ragione delle rispettive professioni e dei redditi percepiti dai coniugi in costanza di matrimonio, la sig.ra ha la facoltà di sostentarsi autonomamente e, pertanto, allo Parte_1 stato rinuncia a chiedere assegni alimentari.
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2025, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Vigone il 01/10/2010 con e che dall'unione non sono CP_1 nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, oltre all'assegnazione della casa coniugale.
Il convenuto non si è costituito.
All'udienza del 14.10.2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande e il Giudice, non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da assumere, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio chiedendo accogliersi il ricorso.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Le allegazioni della ricorrente secondo cui la convivenza sarebbe divenuta intollerabile da molti anni, con conseguente trasferimento della stessa in Germania, non hanno trovato smentita da parte del convenuto che, non costituendosi in giudizio, ha mostrato un evidente disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
Non sussistono invece i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, in assenza di figli nati dal matrimonio. La ratio dell'istituto è infatti quella di garantire ai figli minori di permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti. Resta fermo che la ricorrente potrà mantenere la disponibilità dell'abitazione nell'esercizio del suo diritto di proprietà.
La domanda di scioglimento del matrimonio diverrà procedibile unicamente una volta decorsi i pagina 2 di 3 termini di legge. Si provvede pertanto con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese seguirà la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
DICHIARA la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
16/03/1972, e , nato a [...] il [...], matrimonio contratto CP_1 il 01/10/2010 in Vigone;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale;
PROVVEDE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
RINVIA alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Cuneo, in data 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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