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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/09/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1545 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 17 giugno 2025
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti MARCO FERRARO e MAURIZIO GUGLIOTTA ed Parte_1
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 - ROMA
-Appellante-
CONTRO
, e , con l'Avv. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
FRANCESCO TESSARI ed elettivamente domiciliati in VIA DE' BARUCCI, 12 - FIRENZE
-Appellati-
AVVERSO
L'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bologna, pubblicata il 3 agosto 2023 all'esito del procedimento civile R.G. n. 14227/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e Controparte_1 CP_2
, convenivano in giudizio il Notaio affinché ne Controparte_3 Parte_1
venisse accertata la responsabilità professionale, con sua conseguente condanna al risarcimento in loro favore della somma di € 17.602,85, oltre rivalutazione ed interessi.
Più dettagliatamente, i ricorrenti deducevano che, nel corso del 2018, avevano affidato al
Notaio l'incarico di compilare e presentare la denuncia di successione in morte del loro Pt_1
zio, , del quale erano eredi unitamente alla sorella del de cuius Persona_1 Per_2
[...]
Su richiesta del Notaio, i ricorrenti provvedevano ad incaricare il Geom. di Persona_3
redigere una relazione estimativa dei beni immobili confluiti nella massa ereditaria;
relazione che poi consegnavano al professionista resistente, il quale, tuttavia, non provvedeva ad insere i dati indicati nella predetta relazione tecnica, tanto che nel novembre 2020 i ricorrenti ricevevano notifica di avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con cui si procedeva alla rettifica dei valori indicati nella dichiarazione di successione per alcuni dei beni, con conseguente riliquidazione dell'imposta e relativi interessi e all'applicazione della sanzione per l'infedele dichiarazione.
In particolare, per alcuni terreni edificabili, il Notaio non aveva indicato il valore di mercato contenuto nella relazione (valore che l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto congruo per i restanti beni), bensì valori inferiori.
Da qui l'avviso di accertamento, a fronte del quale i ricorrenti provvedevano a versare la maggior imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni, per una somma complessiva di € 17.602,85 (di cui € 2.266,14 a titolo di interessi sull'imposta di successione;
€ 486,40 a titolo di interessi sull'imposta ipotecaria;
243,22 a titolo di interessi sull'imposta catastale;
€ 10.071,86 a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni inerenti all'accertamento dell'imposta di successione;
€ 4.578,15 a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni inerenti all'accertamento dell'imposta ipotecaria e catastale), che non avrebbero dovuto versare se i predetti valori fossero stati correttamente indicati nella dichiarazione.
Si costituiva in giudizio il Notaio chiedendo il rigetto della domanda avversaria in Pt_1
quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in via subordinata, il riconoscimento del concorso dei ricorrenti ex art. 1227 c.c., con conseguente limitazione del quantum del risarcimento, formulando, altresì, una richiesta di condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c., sul presupposto della temerarietà della lite.
§ All'esito dell'istruttoria il Tribunale accoglieva il Ricorso, osservando che - premesse le regole generali ed i principi giurisprudenziali in materia di obbligazione assunta dal professionista nei confronti del cliente e di doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale – alla luce delle produzioni effettuate, poteva dirsi assolto l'onere probatorio incombente sui ricorrenti, i quali avevano provato documentalmente quanto asserito nel proprio atto introduttivo: l'incarico conferito al Notaio, l'incarico conferito al Geom. su richiesta dello stesso Notaio, l'avviso di Per_3 accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e la relativa quietanza di pagamento.
Risultava, dunque, accertato che i ricorrenti avevano dovuto versare un importo per sanzioni e interessi maggiore rispetto all'imposta comunque dovuta per la dichiarazione di successione, in conseguenza dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto non congrui i valori di alcuni beni immobili indicati nella dichiarazione.
Così come era emerso che l'esito sfavorevole dell'accertamento era da ricondurre all'errata compilazione dei dati inseriti dal professionista incaricato a detto adempimento, il quale, pertanto, non aveva operato osservando il dovere di diligenza richiesto per l'espletamento delle incombenze demandategli dagli eredi.
In particolare, per le particelle 426 e 1035, il Notaio aveva indicato erroneamente il valore partendo dal reddito dominicale indicato in visura catastale (rispettivamente € 0,30 ed € 0,54), come se si trattasse di un terreno agricolo;
viceversa, trattandosi di terreno edificabile, secondo il disposto di cui all'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 346/1990 il valore da indicare nella denuncia di successione non doveva essere determinato in base alla moltiplicazione del reddito dominicale per i coefficienti indicati nella suddetta disposizione (cd. criterio automatico), ma in base al valore venale.
Tale criterio di determinazione del valore da dichiarare per i terreni non agricoli doveva ritenersi acquisito al patrimonio conoscitivo del professionista, sicché lo svolgimento dell'incarico non richiedeva la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e, quindi, l'indicazione di parametri errati, determinati in violazione della normativa vigente in materia, costituiva indubbiamente una negligenza del professionista, fonte di responsabilità, sussistendo nesso causale tra il negligente operato del resistente e il danno patito dai ricorrenti, derivato dall'aver dovuto versare un importo maggiore che non sarebbe stato dovuto in caso di corretta compilazione della dichiarazione.
Priva di pregio veniva ritenuta l'argomentazione del resistente che mirava ad addossare ai ricorrenti parte della responsabilità per non avergli fornito la relazione tecnica richiesta, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché risultava agli atti che, con la mail del 5/10/2018, il Notaio aveva richiesto la consegna di detta relazione ponendola come “conditio sine qua non” per l'adempimento dell'incarico, ed il fatto che l'incarico era stato espletato faceva desumere come la relazione gli fosse stata effettivamente consegnata;
in secondo luogo perchè, a tutto voler concedere ed ipotizzando che la relazione non fosse stata consegnata, l'obbligo di diligenza imponeva al professionista di determinare correttamente il valore degli immobili per l'esatta compilazione della dichiarazione.
Pertanto, in assenza dei dati corretti necessari, il professionista avrebbe dovuto astenersi dallo svolgere l'incarico, eventualmente sollecitando i ricorrenti a dotarsi della relazione richiesta e non consegnata, dopo aver avvisato gli stessi delle possibili conseguenze di una dichiarazione non corretta, ovvero avrebbe dovuto procedere personalmente e direttamente, con l'ausilio eventualmente di un tecnico, ad individuare i dati corretti da inserire nella dichiarazione.
Evidentemente il professionista non aveva agito in uno dei suddetti modi possibili, procedendo alla compilazione della dichiarazione con dati scorretti.
Inoltre, il conferimento di un incarico ad un professionista implica che il cliente si affida alle sue competenze tecniche e che, qualora il professionista operi in modo scorretto danneggiando il cliente, non può sollevarsi dalla responsabilità invocando fortuite conoscenze tecniche in capo al cliente stesso o per il solo fatto di aver sottoposto alla preventiva approvazione di quest'ultimo il prodotto della propria prestazione, come avvenuto nel caso di specie.
Infine, il Tribunale rilevava come il resistente non avesse neppure chiarito, a giustificazione del proprio operato, in base a quali criteri aveva individuato i valori da indicare nella dichiarazione, che per alcuni immobili erano risultati corretti e per altri errati.
Alla luce di tali considerazioni, il resistente veniva dichiarato responsabile del danno patito dai ricorrenti, individuati nella maggior somma (€ 17.645,77) versata per sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
§ Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per il rigetto Parte_1
delle avverse domande.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 CP_2 [...]
, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza. CP_3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errato accoglimento della assunzione avversaria di avvenuta consegna di relazione stimativa dei beni immobili confluiti nella massa ereditaria, tenuto conto che il Giudice ha del tutto ignorato fatti decisivi di segno opposto allegati dal resistente/appellante nella comparsa di costituzione e nella nota conclusiva.
L'appellante, infatti, sostiene di aver da subito contestato il ricevimento di una qualunque relazione tecnica da parte dei ricorrenti, i quali non hanno provato in alcun modo di averla consegnata al Notaio o al suo Studio o, comunque, di averla inoltrata a mezzo di una mail, una pec o un fax, anzi, dallo scambio di mail tra il Notaio e la mai alcun riferimento era Controparte_1
stato fatto ad alcuna perizia consegnata.
Invece, secondo il Tribunale, con un salto logico di difficile comprensione, la circostanza dedotta in fatto nel ricorso e non provata, e cioè di aver consegnato al professionista incaricato la relazione a firma del Geom. è divenuta la prova della sua consegna, senza tener conto del Per_3
fatto che la perizia del Geom. è stata asseverata il 7 dicembre 2018 mentre la dichiarazione di Per_3
successione del Notaio veniva inviata il 4 dicembre 2018, quindi il Notaio non poteva aver ricevuto la perizia - ancora neanche redatta – né si comprende perché (come ipotizzato dai ricorrenti) avrebbe dovuto disattendere i dati nella stessa contenuti.
Quindi, tali informazioni non furono mai fornite al Notaio e mai gli venne consegnata la perizia, indicata soltanto dopo il ricevimento dell'accertamento.
Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver definito
“conditio sine qua non”, per l'adempimento dell'incarico, la consegna della relazione, atteso che, come risulta dalla mail inviata alla la “conditio sine qua non” per la presentazione della CP_1
dichiarazione di successione non era certo la consegna della perizia (non prevista da alcuna normativa in materia), ma l'indicazione dei valori mancanti.
I valori riportati nella denuncia erano stati alcuni calcolati e altri comunicati oralmente dalla stessa che non chiese alcun chiarimento al momento dell'invio della bozza, il 4 CP_1
dicembre.
Il Notaio, quindi, aveva assolto l'obbligo di correttamente ed esaustivamente informare i clienti sulla necessità della corretta individuazione dei valori da inserire in denuncia di successione, come l'esistenza della perizia dimostra, seppur di tale documento il notaio non è mai stato informato. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. avendo, il Tribunale, attribuito al notaio una condotta in violazione della diligenza nell'esercizio dell'attività professionale in buona fede.
La motivazione del primo Giudice sarebbe smentita dallo svolgersi dei fatti e dei documenti, in quanto il Notaio ha, da subito, avvertito la Cliente sulla necessità di alcuni valori mancanti, che poi gli sono stati riferiti oralmente e così è stata compilata la dichiarazione di successione, unitamente agli altri valori desunti con c.d. la valutazione automatica.
L'esistenza di una perizia, mai consegnata, conferma che il Notaio ben aveva fornito la consulenza necessaria per l'attività da svolgere, informando del rischio inerente all'accertamento di valore.
Ne consegue che alcuna violazione è stata compiuta dal Notaio nell'esercizio del suo incarico, l'attività di consulenza è stata correttamente, visto che gli eredi hanno ritenuto necessario procurarsi una perizia.
Con la mail del 4 dicembre 2018 il notaio inviava alla la “bozza” di successione, CP_1 poi presentata con le modifiche al valore dei “beni mobili” in base ai rilievi dalla medesima effettuati alla voce “altri beni”, il che dimostra che la stessa aveva letto tale bozza, senza riscontrare alcuna differenza di valore (diverse migliaia di euro) quanto ad alcune particelle di terreno, avendo confermato di procedere alla presentazione della denuncia di successione con mail dell'8 dicembre
2018 ore 10.52.
E quindi l'appellante si chiede: se la aveva in mano la perizia del Geom. CP_1 Per_3 asseverata il 7 dicembre e l'aveva inviata al Notaio, per quale motivo non ha fatto alcun cenno ai diversi valori indicati nella denuncia, redatta dal Notaio, rispetto alla perizia ?
Il Notaio, se reso edotto su tali nuovi dati, rispetto a quelli già calcolati, per quale motivo non avrebbe dovuto modificare la dichiarazione presentata l'11 dicembre 2018 e quindi due giorni lavorativi dopo lo scambio di mail?
Quale negligenza o colpa può essere attribuita al Notaio posto che la Cliente, verificando quanto inviato, gli aveva scritto di procedere?
Secondo l'appellante sembra più plausibile la circostanza che, volutamente, non siano stati indicati al Notaio i diversi valori attribuiti agli immobili nella relazione del Geom. Capra.
Peraltro, anche una successiva comunicazione della perizia, dopo l'invio della dichiarazione di successione (ma prima dell'accertamento), avrebbe consentito la presentazione di una dichiarazione modificativa della precedente;
cosa che avrebbe evitato qualsiasi danno in capo agli eredi. Ma nulla di tutto questo è accaduto. Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. per aver attribuito al
Notaio una condotta scorretta che ha causato un danno per la maggior somma versata a titolo di sanzioni e interessi,
Il Tribunale avrebbe dovuto escludere la responsabilità del Notaio per il danno patito, in quanto, una volta edotta la parte dei rischi dell'accertamento di valore, la loro accettazione - con la sottoscrizione del documento - imponeva al professionista la presentazione della dichiarazione, non prevedendo alcuna norma di legge la necessità di una perizia di valore (e, ancor meno, che dia al professionista il potere di nominare un perito, contro o oltre la volontà della parte). era stata ben informata del rischio di accertamento, pur avendo poi Controparte_1
deciso (autonomamente) di non consegnare la perizia.
§ L'appello è manifestamente infondato.
Le argomentazioni proposte sono totalmente contraddittorie, sia fra loro stesse che rispetto a quanto dedotto in primo grado.
In particolare, nella propria comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale, l'appellante si limitava a dedurre di aver preparato e presentato la denuncia di successione sulla base dei dati ricevuti dai clienti: “Il Notaio ha presentato la dichiarazione di successione con gli elementi in suo possesso, anche desumibili dal valore catastale dei beni” (…) “In data 8 dicembre 2018 veniva autorizzato il Notaio alla presentazione del documento, non avendo la parte nulla da eccepire in merito ai dati forniti”.
Il Notaio negava, altresì, di aver mai ricevuto la perizia giurata, ma non faceva alcun cenno al fatto di averla egli stesso richiesta, affermando, anzi, che “quando ancora la perizia non era neanche stata asseverata, il Notaio aveva già predisposto la denuncia di successione”.
L'atteggiamento processuale già mutava radicalmente in sede di comparsa conclusionale: in tale sede, viste le emergenze istruttorie, il Notaio era costretto a riconoscere di aver chiesto agli eredi una perizia di stima sui valori di alcuni immobili, ma poi, non riuscendo a spiegare per quale motivo non ne avesse atteso gli esiti, presentando ugualmente la denuncia di successione, cadeva in una clamorosa contraddizione, affermando: <La comunicazione via mail del 5 ottobre 2022 inviata dal Notaio Dott. alla Sig.ra così recita: “relativamente a Pt_1 Controparte_1
quanto in oggetto (Successione le preciso che ho la necessità che lei – Persona_1 preferibilmente in forza dell'ausilio di un tecnico di sua fiducia (geometra, ingegnere, architetto, ecc.) – mi dia indicazione del valore dei beni che seguono:
1. catasto fabbricati del Comune di Imola:
- foglio 11, particella 1037 (trattasi di area urbana);
2. Catasto Terreni del Comune di Imola, foglio 11, particelle: - 789 (incolto produttivo);
- 791 (incolto produttivo);
- 970 (area rurale);
- 1033 (relitto stradale).
In assenza delle indicazioni richieste non è possibile procedere alla denuncia.
Escludendo i valori mancanti le imposte ipotecarie e catastali ammontano ad euro 7.957 (esclusi bolli per presentazione e voltura). L'imposta di registro verrà successivamente liquidata dall'ufficio (le fornirò poi un valore indicativo dei costi)”.
Tale comunicazione dell'ottobre 2018 conferma che alcuni dati necessari per la compilazione della denuncia di successione dovevano essere forniti al Notaio, non avendo lo stesso le competenze tecniche per calcolarli.
Il Notaio aveva necessità di ottenere la valutazione degli immobili privi di rendita catastale, per i quali, quindi, non era possibile utilizzare il criterio della c.d. “valutazione automatica” (cioè la determinazione catastale del valore).
Diversamente da quanto assunto e non provato dalle ricorrenti non è mai stato riferito nulla al Notaio sulla natura dei terreni, poi risultati edificabili, né sono stati forniti i valori richiesti.
Ne consegue che il Notaio ha riportato i terreni nella successione utilizzando il criterio della c.d.
“valutazione automatica”>> (pagg. 1 e 2 Note conclusive . Pt_1
La contraddizione è insanabile.
Il resistente prima afferma di aver chiesto alcuni dati, senza i quali non poteva compilare la denuncia di successione, in quanto per gli stessi non era possibile utilizzare il criterio della valutazione automatica, per poi affermare che, non essendogli mai stato riferito alcunché sulla natura dei terreni e sui valori richiesti, procedeva a compilare la dichiarazione di successione utilizzando la valutazione automatica.
Non solo.
L'assunto si pone in, ulteriore, insanabile contrasto con quanto riferito nell'atto di impugnazione, laddove si afferma: “Quindi il Notaio ha predisposto la dichiarazione di successione tenendo conto dei seguenti elementi: ….b) per i terreni privi di rendita il Notaio ha riportato i dati riferiti dalla Cliente” (pag. 6 appello) ed ancora: “Il Notaio si è “fidato” di quanto riferito dalla Cliente sulla natura dei beni da cui sono scaturiti i valori indicati nella denuncia”
(pag. 7 appello).
Ora, tralasciando la contestazione svolta dagli appellati circa l'inammissibilità della deduzione, svolta per la prima volta in appello, ciò che davvero rileva e l'assoluta contraddittorietà della linea difensiva del resistente/appellante, che rende la stessa, se possibile, ancor più infondata, in quanto, a tacer d'altro, e, come già rilevato dal primo Giudice, un siffatto atteggiamento non consente di comprendere, in alcun modo, da dove ed in che modo il Notaio abbia ricavato quei dati che egli stesso definiva mancanti ed indispensabili per la preparazione dell'atto.
L'appellante ha prima affermato che per la compilazione della denuncia successoria
(presentata in data 11/12 e non 4/12, come erroneamente affermato), era indispensabile l'individuazione di alcuni valori immobiliari che mancavano e di non avere le competenze tecniche per ricavarli, invitando le parti a rivolgersi ad un tecnico per la loro individuazione, tuttavia, pur ostinatamente dichiarando di non aver mai ricevuto la relazione tecnica del perito incaricato dagli eredi, ha ugualmente proceduto alla compilazione della dichiarazione, utilizzando dei dati che, dopo aver affermato di non aver mai ricevuto dai propri clienti, poi dichiara di avere ricevuto proprio da questi.
In realtà appare del tutto inverosimile che dei soggetti privi di particolari competenze tecniche, abbiano comunicato verbalmente, numero particella, numero subalterno, superficie in ettari con precisione fino alla seconda cifra decimale, rendita fino al secondo decimale, valori di ogni singola particella fino al centesimo di euro, il tutto ripetuto per almeno 5 particelle.
Viceversa, appare del tutto verosimile che la perizia del Geom. regolarmente Per_3
commissionata, pagata ed asseverata, sia stata consegnata a mano al Notaio, in originale, trattandosi quasi certamente di documento cartaceo con tanto di asseverazione.
Del tutto pretestuosa, in tal senso, è l'argomentazione proposta dall'appellante che si chiede quale vantaggio avrebbe avuto il Notaio a non fare uso della perizia, pur avendola a disposizione, in quanto la responsabilità di cui si discute è di tipo colposo (negligenza, imperizia, imprudenza…), quindi non è nemmeno ipotizzato che il professionista ne abbia tratto un qualche vantaggio.
In ogni caso, anche fosse vera l'improbabile e contraddittoria versione fornita dall'appellante, ciò non servirebbe ad elidere la responsabilità professionale del Notaio, in quanto, come già affermato dalla S.C. “Colui il quale si affida a un professionista (di qualsiasi tipo) può legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., mentre non è esigibile dal cliente alcun controllo sull'operato del prestatore d'opera, quale che siano le sue competenze o qualifiche professionali. Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale, infatti, il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione a regola d'arte, e non è perciò tenuto a controllare se l'opera stessa sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto (Sez. 2, Sentenza n. 2404 del 06/04/1983, Rv. 427255 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
1 del 05/01/1976, Rv. 378608 - 01). In presenza di un inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato” (Sez. 3,
Sentenza n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 - 01). (Cass. Civ., n. 13592/2019). Ne consegue che, anche laddove la perizia del Geom. non fosse stata consegnata al Per_3
Notaio ciò non escluderebbe, né limiterebbe la sua responsabilità, spettando in ogni caso al professionista la corretta esecuzione della prestazione, ovvero, la comunicazione al cliente dell'impossibilità di eseguirla.
Nel caso di specie, laddove l'appellante, come affermato, non avesse ricevuto documentazione adeguata (dichiaratamente indispensabile) per la compilazione della denuncia di successione, avrebbe dovuto procurarsela autonomamente, oppure, se tale compito, come pure dedotto, non gli competeva, doveva astenersi dalla prestazione, anziché indicare dati erronei, ricavati in maniera che non è dato comprendere.
In definitiva l'impugnazione non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , e , avverso Controparte_1 CP_2 Controparte_3
l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bologna, pubblicata il 3 agosto 2023, all'esito del procedimento civile R.G. n. 14227/2022, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
e , delle spese del grado, che liquida in CP_2 Controparte_3 complessivi € 3.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1545 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione alla udienza del 17 giugno 2025
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti MARCO FERRARO e MAURIZIO GUGLIOTTA ed Parte_1
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 - ROMA
-Appellante-
CONTRO
, e , con l'Avv. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
FRANCESCO TESSARI ed elettivamente domiciliati in VIA DE' BARUCCI, 12 - FIRENZE
-Appellati-
AVVERSO
L'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bologna, pubblicata il 3 agosto 2023 all'esito del procedimento civile R.G. n. 14227/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e Controparte_1 CP_2
, convenivano in giudizio il Notaio affinché ne Controparte_3 Parte_1
venisse accertata la responsabilità professionale, con sua conseguente condanna al risarcimento in loro favore della somma di € 17.602,85, oltre rivalutazione ed interessi.
Più dettagliatamente, i ricorrenti deducevano che, nel corso del 2018, avevano affidato al
Notaio l'incarico di compilare e presentare la denuncia di successione in morte del loro Pt_1
zio, , del quale erano eredi unitamente alla sorella del de cuius Persona_1 Per_2
[...]
Su richiesta del Notaio, i ricorrenti provvedevano ad incaricare il Geom. di Persona_3
redigere una relazione estimativa dei beni immobili confluiti nella massa ereditaria;
relazione che poi consegnavano al professionista resistente, il quale, tuttavia, non provvedeva ad insere i dati indicati nella predetta relazione tecnica, tanto che nel novembre 2020 i ricorrenti ricevevano notifica di avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con cui si procedeva alla rettifica dei valori indicati nella dichiarazione di successione per alcuni dei beni, con conseguente riliquidazione dell'imposta e relativi interessi e all'applicazione della sanzione per l'infedele dichiarazione.
In particolare, per alcuni terreni edificabili, il Notaio non aveva indicato il valore di mercato contenuto nella relazione (valore che l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto congruo per i restanti beni), bensì valori inferiori.
Da qui l'avviso di accertamento, a fronte del quale i ricorrenti provvedevano a versare la maggior imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni, per una somma complessiva di € 17.602,85 (di cui € 2.266,14 a titolo di interessi sull'imposta di successione;
€ 486,40 a titolo di interessi sull'imposta ipotecaria;
243,22 a titolo di interessi sull'imposta catastale;
€ 10.071,86 a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni inerenti all'accertamento dell'imposta di successione;
€ 4.578,15 a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni inerenti all'accertamento dell'imposta ipotecaria e catastale), che non avrebbero dovuto versare se i predetti valori fossero stati correttamente indicati nella dichiarazione.
Si costituiva in giudizio il Notaio chiedendo il rigetto della domanda avversaria in Pt_1
quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in via subordinata, il riconoscimento del concorso dei ricorrenti ex art. 1227 c.c., con conseguente limitazione del quantum del risarcimento, formulando, altresì, una richiesta di condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c., sul presupposto della temerarietà della lite.
§ All'esito dell'istruttoria il Tribunale accoglieva il Ricorso, osservando che - premesse le regole generali ed i principi giurisprudenziali in materia di obbligazione assunta dal professionista nei confronti del cliente e di doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale – alla luce delle produzioni effettuate, poteva dirsi assolto l'onere probatorio incombente sui ricorrenti, i quali avevano provato documentalmente quanto asserito nel proprio atto introduttivo: l'incarico conferito al Notaio, l'incarico conferito al Geom. su richiesta dello stesso Notaio, l'avviso di Per_3 accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e la relativa quietanza di pagamento.
Risultava, dunque, accertato che i ricorrenti avevano dovuto versare un importo per sanzioni e interessi maggiore rispetto all'imposta comunque dovuta per la dichiarazione di successione, in conseguenza dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto non congrui i valori di alcuni beni immobili indicati nella dichiarazione.
Così come era emerso che l'esito sfavorevole dell'accertamento era da ricondurre all'errata compilazione dei dati inseriti dal professionista incaricato a detto adempimento, il quale, pertanto, non aveva operato osservando il dovere di diligenza richiesto per l'espletamento delle incombenze demandategli dagli eredi.
In particolare, per le particelle 426 e 1035, il Notaio aveva indicato erroneamente il valore partendo dal reddito dominicale indicato in visura catastale (rispettivamente € 0,30 ed € 0,54), come se si trattasse di un terreno agricolo;
viceversa, trattandosi di terreno edificabile, secondo il disposto di cui all'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 346/1990 il valore da indicare nella denuncia di successione non doveva essere determinato in base alla moltiplicazione del reddito dominicale per i coefficienti indicati nella suddetta disposizione (cd. criterio automatico), ma in base al valore venale.
Tale criterio di determinazione del valore da dichiarare per i terreni non agricoli doveva ritenersi acquisito al patrimonio conoscitivo del professionista, sicché lo svolgimento dell'incarico non richiedeva la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e, quindi, l'indicazione di parametri errati, determinati in violazione della normativa vigente in materia, costituiva indubbiamente una negligenza del professionista, fonte di responsabilità, sussistendo nesso causale tra il negligente operato del resistente e il danno patito dai ricorrenti, derivato dall'aver dovuto versare un importo maggiore che non sarebbe stato dovuto in caso di corretta compilazione della dichiarazione.
Priva di pregio veniva ritenuta l'argomentazione del resistente che mirava ad addossare ai ricorrenti parte della responsabilità per non avergli fornito la relazione tecnica richiesta, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché risultava agli atti che, con la mail del 5/10/2018, il Notaio aveva richiesto la consegna di detta relazione ponendola come “conditio sine qua non” per l'adempimento dell'incarico, ed il fatto che l'incarico era stato espletato faceva desumere come la relazione gli fosse stata effettivamente consegnata;
in secondo luogo perchè, a tutto voler concedere ed ipotizzando che la relazione non fosse stata consegnata, l'obbligo di diligenza imponeva al professionista di determinare correttamente il valore degli immobili per l'esatta compilazione della dichiarazione.
Pertanto, in assenza dei dati corretti necessari, il professionista avrebbe dovuto astenersi dallo svolgere l'incarico, eventualmente sollecitando i ricorrenti a dotarsi della relazione richiesta e non consegnata, dopo aver avvisato gli stessi delle possibili conseguenze di una dichiarazione non corretta, ovvero avrebbe dovuto procedere personalmente e direttamente, con l'ausilio eventualmente di un tecnico, ad individuare i dati corretti da inserire nella dichiarazione.
Evidentemente il professionista non aveva agito in uno dei suddetti modi possibili, procedendo alla compilazione della dichiarazione con dati scorretti.
Inoltre, il conferimento di un incarico ad un professionista implica che il cliente si affida alle sue competenze tecniche e che, qualora il professionista operi in modo scorretto danneggiando il cliente, non può sollevarsi dalla responsabilità invocando fortuite conoscenze tecniche in capo al cliente stesso o per il solo fatto di aver sottoposto alla preventiva approvazione di quest'ultimo il prodotto della propria prestazione, come avvenuto nel caso di specie.
Infine, il Tribunale rilevava come il resistente non avesse neppure chiarito, a giustificazione del proprio operato, in base a quali criteri aveva individuato i valori da indicare nella dichiarazione, che per alcuni immobili erano risultati corretti e per altri errati.
Alla luce di tali considerazioni, il resistente veniva dichiarato responsabile del danno patito dai ricorrenti, individuati nella maggior somma (€ 17.645,77) versata per sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
§ Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per il rigetto Parte_1
delle avverse domande.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 CP_2 [...]
, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza. CP_3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errato accoglimento della assunzione avversaria di avvenuta consegna di relazione stimativa dei beni immobili confluiti nella massa ereditaria, tenuto conto che il Giudice ha del tutto ignorato fatti decisivi di segno opposto allegati dal resistente/appellante nella comparsa di costituzione e nella nota conclusiva.
L'appellante, infatti, sostiene di aver da subito contestato il ricevimento di una qualunque relazione tecnica da parte dei ricorrenti, i quali non hanno provato in alcun modo di averla consegnata al Notaio o al suo Studio o, comunque, di averla inoltrata a mezzo di una mail, una pec o un fax, anzi, dallo scambio di mail tra il Notaio e la mai alcun riferimento era Controparte_1
stato fatto ad alcuna perizia consegnata.
Invece, secondo il Tribunale, con un salto logico di difficile comprensione, la circostanza dedotta in fatto nel ricorso e non provata, e cioè di aver consegnato al professionista incaricato la relazione a firma del Geom. è divenuta la prova della sua consegna, senza tener conto del Per_3
fatto che la perizia del Geom. è stata asseverata il 7 dicembre 2018 mentre la dichiarazione di Per_3
successione del Notaio veniva inviata il 4 dicembre 2018, quindi il Notaio non poteva aver ricevuto la perizia - ancora neanche redatta – né si comprende perché (come ipotizzato dai ricorrenti) avrebbe dovuto disattendere i dati nella stessa contenuti.
Quindi, tali informazioni non furono mai fornite al Notaio e mai gli venne consegnata la perizia, indicata soltanto dopo il ricevimento dell'accertamento.
Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver definito
“conditio sine qua non”, per l'adempimento dell'incarico, la consegna della relazione, atteso che, come risulta dalla mail inviata alla la “conditio sine qua non” per la presentazione della CP_1
dichiarazione di successione non era certo la consegna della perizia (non prevista da alcuna normativa in materia), ma l'indicazione dei valori mancanti.
I valori riportati nella denuncia erano stati alcuni calcolati e altri comunicati oralmente dalla stessa che non chiese alcun chiarimento al momento dell'invio della bozza, il 4 CP_1
dicembre.
Il Notaio, quindi, aveva assolto l'obbligo di correttamente ed esaustivamente informare i clienti sulla necessità della corretta individuazione dei valori da inserire in denuncia di successione, come l'esistenza della perizia dimostra, seppur di tale documento il notaio non è mai stato informato. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. avendo, il Tribunale, attribuito al notaio una condotta in violazione della diligenza nell'esercizio dell'attività professionale in buona fede.
La motivazione del primo Giudice sarebbe smentita dallo svolgersi dei fatti e dei documenti, in quanto il Notaio ha, da subito, avvertito la Cliente sulla necessità di alcuni valori mancanti, che poi gli sono stati riferiti oralmente e così è stata compilata la dichiarazione di successione, unitamente agli altri valori desunti con c.d. la valutazione automatica.
L'esistenza di una perizia, mai consegnata, conferma che il Notaio ben aveva fornito la consulenza necessaria per l'attività da svolgere, informando del rischio inerente all'accertamento di valore.
Ne consegue che alcuna violazione è stata compiuta dal Notaio nell'esercizio del suo incarico, l'attività di consulenza è stata correttamente, visto che gli eredi hanno ritenuto necessario procurarsi una perizia.
Con la mail del 4 dicembre 2018 il notaio inviava alla la “bozza” di successione, CP_1 poi presentata con le modifiche al valore dei “beni mobili” in base ai rilievi dalla medesima effettuati alla voce “altri beni”, il che dimostra che la stessa aveva letto tale bozza, senza riscontrare alcuna differenza di valore (diverse migliaia di euro) quanto ad alcune particelle di terreno, avendo confermato di procedere alla presentazione della denuncia di successione con mail dell'8 dicembre
2018 ore 10.52.
E quindi l'appellante si chiede: se la aveva in mano la perizia del Geom. CP_1 Per_3 asseverata il 7 dicembre e l'aveva inviata al Notaio, per quale motivo non ha fatto alcun cenno ai diversi valori indicati nella denuncia, redatta dal Notaio, rispetto alla perizia ?
Il Notaio, se reso edotto su tali nuovi dati, rispetto a quelli già calcolati, per quale motivo non avrebbe dovuto modificare la dichiarazione presentata l'11 dicembre 2018 e quindi due giorni lavorativi dopo lo scambio di mail?
Quale negligenza o colpa può essere attribuita al Notaio posto che la Cliente, verificando quanto inviato, gli aveva scritto di procedere?
Secondo l'appellante sembra più plausibile la circostanza che, volutamente, non siano stati indicati al Notaio i diversi valori attribuiti agli immobili nella relazione del Geom. Capra.
Peraltro, anche una successiva comunicazione della perizia, dopo l'invio della dichiarazione di successione (ma prima dell'accertamento), avrebbe consentito la presentazione di una dichiarazione modificativa della precedente;
cosa che avrebbe evitato qualsiasi danno in capo agli eredi. Ma nulla di tutto questo è accaduto. Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. per aver attribuito al
Notaio una condotta scorretta che ha causato un danno per la maggior somma versata a titolo di sanzioni e interessi,
Il Tribunale avrebbe dovuto escludere la responsabilità del Notaio per il danno patito, in quanto, una volta edotta la parte dei rischi dell'accertamento di valore, la loro accettazione - con la sottoscrizione del documento - imponeva al professionista la presentazione della dichiarazione, non prevedendo alcuna norma di legge la necessità di una perizia di valore (e, ancor meno, che dia al professionista il potere di nominare un perito, contro o oltre la volontà della parte). era stata ben informata del rischio di accertamento, pur avendo poi Controparte_1
deciso (autonomamente) di non consegnare la perizia.
§ L'appello è manifestamente infondato.
Le argomentazioni proposte sono totalmente contraddittorie, sia fra loro stesse che rispetto a quanto dedotto in primo grado.
In particolare, nella propria comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale, l'appellante si limitava a dedurre di aver preparato e presentato la denuncia di successione sulla base dei dati ricevuti dai clienti: “Il Notaio ha presentato la dichiarazione di successione con gli elementi in suo possesso, anche desumibili dal valore catastale dei beni” (…) “In data 8 dicembre 2018 veniva autorizzato il Notaio alla presentazione del documento, non avendo la parte nulla da eccepire in merito ai dati forniti”.
Il Notaio negava, altresì, di aver mai ricevuto la perizia giurata, ma non faceva alcun cenno al fatto di averla egli stesso richiesta, affermando, anzi, che “quando ancora la perizia non era neanche stata asseverata, il Notaio aveva già predisposto la denuncia di successione”.
L'atteggiamento processuale già mutava radicalmente in sede di comparsa conclusionale: in tale sede, viste le emergenze istruttorie, il Notaio era costretto a riconoscere di aver chiesto agli eredi una perizia di stima sui valori di alcuni immobili, ma poi, non riuscendo a spiegare per quale motivo non ne avesse atteso gli esiti, presentando ugualmente la denuncia di successione, cadeva in una clamorosa contraddizione, affermando: <La comunicazione via mail del 5 ottobre 2022 inviata dal Notaio Dott. alla Sig.ra così recita: “relativamente a Pt_1 Controparte_1
quanto in oggetto (Successione le preciso che ho la necessità che lei – Persona_1 preferibilmente in forza dell'ausilio di un tecnico di sua fiducia (geometra, ingegnere, architetto, ecc.) – mi dia indicazione del valore dei beni che seguono:
1. catasto fabbricati del Comune di Imola:
- foglio 11, particella 1037 (trattasi di area urbana);
2. Catasto Terreni del Comune di Imola, foglio 11, particelle: - 789 (incolto produttivo);
- 791 (incolto produttivo);
- 970 (area rurale);
- 1033 (relitto stradale).
In assenza delle indicazioni richieste non è possibile procedere alla denuncia.
Escludendo i valori mancanti le imposte ipotecarie e catastali ammontano ad euro 7.957 (esclusi bolli per presentazione e voltura). L'imposta di registro verrà successivamente liquidata dall'ufficio (le fornirò poi un valore indicativo dei costi)”.
Tale comunicazione dell'ottobre 2018 conferma che alcuni dati necessari per la compilazione della denuncia di successione dovevano essere forniti al Notaio, non avendo lo stesso le competenze tecniche per calcolarli.
Il Notaio aveva necessità di ottenere la valutazione degli immobili privi di rendita catastale, per i quali, quindi, non era possibile utilizzare il criterio della c.d. “valutazione automatica” (cioè la determinazione catastale del valore).
Diversamente da quanto assunto e non provato dalle ricorrenti non è mai stato riferito nulla al Notaio sulla natura dei terreni, poi risultati edificabili, né sono stati forniti i valori richiesti.
Ne consegue che il Notaio ha riportato i terreni nella successione utilizzando il criterio della c.d.
“valutazione automatica”>> (pagg. 1 e 2 Note conclusive . Pt_1
La contraddizione è insanabile.
Il resistente prima afferma di aver chiesto alcuni dati, senza i quali non poteva compilare la denuncia di successione, in quanto per gli stessi non era possibile utilizzare il criterio della valutazione automatica, per poi affermare che, non essendogli mai stato riferito alcunché sulla natura dei terreni e sui valori richiesti, procedeva a compilare la dichiarazione di successione utilizzando la valutazione automatica.
Non solo.
L'assunto si pone in, ulteriore, insanabile contrasto con quanto riferito nell'atto di impugnazione, laddove si afferma: “Quindi il Notaio ha predisposto la dichiarazione di successione tenendo conto dei seguenti elementi: ….b) per i terreni privi di rendita il Notaio ha riportato i dati riferiti dalla Cliente” (pag. 6 appello) ed ancora: “Il Notaio si è “fidato” di quanto riferito dalla Cliente sulla natura dei beni da cui sono scaturiti i valori indicati nella denuncia”
(pag. 7 appello).
Ora, tralasciando la contestazione svolta dagli appellati circa l'inammissibilità della deduzione, svolta per la prima volta in appello, ciò che davvero rileva e l'assoluta contraddittorietà della linea difensiva del resistente/appellante, che rende la stessa, se possibile, ancor più infondata, in quanto, a tacer d'altro, e, come già rilevato dal primo Giudice, un siffatto atteggiamento non consente di comprendere, in alcun modo, da dove ed in che modo il Notaio abbia ricavato quei dati che egli stesso definiva mancanti ed indispensabili per la preparazione dell'atto.
L'appellante ha prima affermato che per la compilazione della denuncia successoria
(presentata in data 11/12 e non 4/12, come erroneamente affermato), era indispensabile l'individuazione di alcuni valori immobiliari che mancavano e di non avere le competenze tecniche per ricavarli, invitando le parti a rivolgersi ad un tecnico per la loro individuazione, tuttavia, pur ostinatamente dichiarando di non aver mai ricevuto la relazione tecnica del perito incaricato dagli eredi, ha ugualmente proceduto alla compilazione della dichiarazione, utilizzando dei dati che, dopo aver affermato di non aver mai ricevuto dai propri clienti, poi dichiara di avere ricevuto proprio da questi.
In realtà appare del tutto inverosimile che dei soggetti privi di particolari competenze tecniche, abbiano comunicato verbalmente, numero particella, numero subalterno, superficie in ettari con precisione fino alla seconda cifra decimale, rendita fino al secondo decimale, valori di ogni singola particella fino al centesimo di euro, il tutto ripetuto per almeno 5 particelle.
Viceversa, appare del tutto verosimile che la perizia del Geom. regolarmente Per_3
commissionata, pagata ed asseverata, sia stata consegnata a mano al Notaio, in originale, trattandosi quasi certamente di documento cartaceo con tanto di asseverazione.
Del tutto pretestuosa, in tal senso, è l'argomentazione proposta dall'appellante che si chiede quale vantaggio avrebbe avuto il Notaio a non fare uso della perizia, pur avendola a disposizione, in quanto la responsabilità di cui si discute è di tipo colposo (negligenza, imperizia, imprudenza…), quindi non è nemmeno ipotizzato che il professionista ne abbia tratto un qualche vantaggio.
In ogni caso, anche fosse vera l'improbabile e contraddittoria versione fornita dall'appellante, ciò non servirebbe ad elidere la responsabilità professionale del Notaio, in quanto, come già affermato dalla S.C. “Colui il quale si affida a un professionista (di qualsiasi tipo) può legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., mentre non è esigibile dal cliente alcun controllo sull'operato del prestatore d'opera, quale che siano le sue competenze o qualifiche professionali. Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale, infatti, il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione a regola d'arte, e non è perciò tenuto a controllare se l'opera stessa sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto (Sez. 2, Sentenza n. 2404 del 06/04/1983, Rv. 427255 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
1 del 05/01/1976, Rv. 378608 - 01). In presenza di un inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato” (Sez. 3,
Sentenza n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 - 01). (Cass. Civ., n. 13592/2019). Ne consegue che, anche laddove la perizia del Geom. non fosse stata consegnata al Per_3
Notaio ciò non escluderebbe, né limiterebbe la sua responsabilità, spettando in ogni caso al professionista la corretta esecuzione della prestazione, ovvero, la comunicazione al cliente dell'impossibilità di eseguirla.
Nel caso di specie, laddove l'appellante, come affermato, non avesse ricevuto documentazione adeguata (dichiaratamente indispensabile) per la compilazione della denuncia di successione, avrebbe dovuto procurarsela autonomamente, oppure, se tale compito, come pure dedotto, non gli competeva, doveva astenersi dalla prestazione, anziché indicare dati erronei, ricavati in maniera che non è dato comprendere.
In definitiva l'impugnazione non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , e , avverso Controparte_1 CP_2 Controparte_3
l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bologna, pubblicata il 3 agosto 2023, all'esito del procedimento civile R.G. n. 14227/2022, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
e , delle spese del grado, che liquida in CP_2 Controparte_3 complessivi € 3.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei