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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 331 del ruolo generale dell'anno 2022
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelina Francese in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Giugliano in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Controparte_2
rappresentato e difeso da funzionario delegato dr.ssa Anna Maria Stile
APPELLATI
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1290/2021 pubblicata il 12/10/2021 ( Opposizione a cartella di pagamento ex art. 615
cpc )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti con le note scritte inviate nel termine del
07/11/2024 concesso ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato il 22/01/2019 ha citato in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore l' Controparte_3
e l' , per proporre opposizione avverso la cartella
[...] Controparte_2
di pagamento n. 100 2018 00215361 12 000 - ruolo 2018/003797, notificata il 23/11/2018,
emessa dall' riscossione del credito derivante dalla ordinanza-ingiunzione n. CP_4
371/18756 del 24/10/2017, emessa dall' e riguardante violazioni in Controparte_2
materia di lavoro, a sua volta oggetto di opposizione dinanzi al medesimo Tribunale
(giudizio n. 2137/2018 RG).
La opponente ha chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella e, nel merito, dichiararsi l'annullamento della stessa per la pendenza del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del titolo esecutivo;
l'inesistenza giuridica della cartella, in quanto
“recapitata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ma non si comprende chi
abbia effettuato la notifica”; la violazione della legge n. 212/2020, in quanto “l'
[...]
iscrive a ruolo somme che attualmente sono contestate ed oggetto Controparte_5
di un altro procedimento di opposizione che avanza dubbi sull'accertamento operato
2 dall' circa i rapporti di lavoro considerati che non vanno inquadrati Controparte_2
tra quelli a tempo indeterminato, bensì in rapporti di lavoro parasubordinato”. Ha poi dedotto l'incertezza delle somme oggetto della cartella e riferita la presentazione, da parte dell' di domanda di ammissione al passivo del fallimento della 2C s.r.l., società un CP_6
tempo amministrata dall'attrice.
Con distinte comparse si sono costituite le parti convenute:
l' ha eccepito l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di Controparte_5
opposizione, facendo all'uopo rilevare che la cartella esattoriale era stata notificata in data
23/12/2018 a mezzo di messo notificatore ( e non già, come dedotto dalla opponente, a mezzo posta), a mani dell'addetto alla ricezione con invio della comunicazione informativa di avvenuta notifica mediante raccomandata semplice e che, comunque l'eventuale vizio della notifica si era sanato con la proposizione di tempestiva opposizione da parte della ha altresì eccepito l'inammissibilità nei suoi confronti delle contestazioni di Pt_1
merito, in quanto relative ad illeciti accertati dagli Ispettori del lavoro;
l' ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione relativamente al Controparte_2
merito degli accertamenti ispettivi giacché l'ordinanza-ingiunzione era stata già opposta davanti al medesimo Tribunale;
l'inammissibilità di contestazioni di merito attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione; la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a vizi relativi alla fase esecutiva del recupero del credito.
Rigettata l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 cpc, il Giudice ha rinviato la causa per la decisione.
2. Con sentenza n. 1290 pubblicata il 12/10/2021 il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato le domande proposte da e ha condannato l'attrice al pagamento Parte_1
delle spese processuali.
3. Con atto di citazione notificato l'11/04/2022 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di sentir così provvedere:
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis reiectis:1) in via istruttoria
sospendere l'efficacia della cartella di pagamento stante il fumus boni juris per la
fondatezza dei motivi di opposizione ed il periculum in mora consistente in un danno
grave ed irreparabile che verrebbe arrecato all'opponente da una eventuale esecuzione
diretta ad ottenere somme che risultano non avere i requisiti della certezza;
2) in via
principale accogliere la domanda per le ragioni spiegate e per l'effetto dichiarare la
inesistenza e l'inefficacia giuridica della cartella di pagamento impugnata con
l'annullamento del ruolo in essa contenuto per tutte le ragioni dedotte in premessa;
3)
Vinte le spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita l' che ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc;
la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze relative al merito dell'accertamento contenuto nell'ordinanza-ingiunzione; in ogni caso,
l'infondatezza del gravame.
Si è costituito altresì l' che, ritenendo insussistenti i Controparte_2
presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc rispetto a quello avente ad oggetto l'opposizione a ordinanza-ingiunzione, ha riproposto l'eccezione della propria carenza di legittimazione in ordine alle doglianze relative alla cartella esattoriale.
Nelle more del giudizio la difesa della appellante ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti, ovvero tra la del fallimento di cui la era stata amministratrice, e CP_7 CP_8 Pt_1
quest'ultima, che si era impegnata al pagamento di € 120.000,00 per soddisfare tutti i creditori che si erano insinuati al passivo del fallimento, compresa l' In CP_6
subordine, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva della cartella ovvero sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc in attesa della definizione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
4 4. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate nel termine del
07/11/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la Corte ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con un unico motivo di gravame, che qui si cerca di riportare in sintesi, Pt_1
[...]
- ha impugnato la sentenza lamentando che il primo giudice avesse erroneamente rigettato l'istanza di sospensione del giudizio ritenendo che non ve ne fossero i presupposti, nonostante che le parti l'avessero richiesta concordemente;
- sull'inesistenza giuridica della notifica della cartella si è riportata alle difese espresse al punto B della citazione di primo grado:
- sulla incertezza delle somme ingiunte dall' , dedotta in primo Controparte_2
grado ma esclusa dal primo Giudice, ha fatto rilevare che non intendeva riferirsi agli importi ma alla somma come determinata sulla base dell'erroneo inquadramento dei lavoratori come subordinati, laddove invece il rapporto aveva natura di lavoro parasubordinato occasionale;
. sull'oggetto della proposta opposizione ha evidenziato che esso consisteva nella circostanza che il titolo esecutivo posto a base della cartella era oggetto di contestazione e che i due procedimenti – l'opposizione a ordinanza-ingiunzione e l'opposizione alla cartella esattoriale – avrebbero dovuto essere riuniti;
- sulla sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di opposizione alla cartella ha evidenziato che essa doveva essere disposta anche perché l' si era insinuata al CP_1
passivo del fallimento della 2C srl, società amministrata fino a quattro anni prima da essa appellante, per le medesime somme portate dalla cartella.
6. L'appello è inammissibile.
5 6.1. Va preliminarmente rilevato che nel giudizio di opposizione a cartella sono inammissibili tutte le contestazioni, che sono state riproposte in questa sede di gravame, relative agli illeciti amministrativi accertati dagli , che Controparte_9
determinarono l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione che è stata notificata ai soggetti ingiunti, tra i quali la e da essi opposta davanti al Tribunale in un giudizio Pt_1
che si afferma ancora pendente.
6.2. Va di conseguenza dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' CP_2
con riferimento alle contestazioni mosse avverso la cartella esattoriale, che
[...]
costituisce un atto inerente alla fase esecutiva del recupero del credito al quale l'ente titolare del credito è del tutto estraneo.
6.3. L'insinuazione dell' al passivo della società per un CP_6 Controparte_10
credito del medesimo importo di quello oggetto dell'ordinanza-ingiunzione e della cartella esattoriale, alla quale la appellante fa riferimento al fine di ottenere la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, non è stata provata. In ogni caso, seppure fosse stata documentata, essa, di per sé sola, sarebbe stata irrilevante giacché l'ingiunzione e la cartella sono state emesse anche nei confronti di Pt_1
in solido.
[...]
6.4. Non è stata fornita dalla appellante alcuna dimostrazione di una transazione riguardante il credito per cui è causa e sulla base della quale dovrebbe dichiararsi la invocata cessazione della materia del contendere. Ed infatti, l'accordo transattivo per scrittura privata del 23/06/2023 riguarda la rinunzia, da parte del Curatore del alle azioni da quest'ultimo intentate con atti Parte_2
di citazione del 14/12/2020 dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in
Materia di Imprese, e dell'11/01/2021 dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,
rispettivamente, per sentir condannare la e i successivi amministratori al Pt_1
risarcimento dei danni derivati al stante l'asserita mala gestio ai sensi degli Parte_2
6 artt. 2476, 2484 e 2486 c.c. e per sentire disporre la revocatoria e, per l'effetto,
dichiarare l'inefficacia nei confronti della Curatela di un atto di donazione avente ad oggetto la totalità delle partecipazioni di proprietà del cedente al capitale sociale della
Società Immobiliare Castano s.r.l., e non fa alcun riferimento anche al presente giudizio giacché gli effetti estintivi del pagamento da parte della della Pt_1
somma di € 120.000,00 sono chiaramente riferiti soltanto ai due giudizi richiamati nell'accordo.
6.5. Non v'è poi dimostrazione dell'attuale pendenza del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, che costituisce il presupposto oggettivo indispensabile per poter valutare l'istanza di sospensione sulla quale insiste l'appellante. E' evidente che non può ritenersi sufficiente la copia del verbale dell'udienza del 13/04/2023 -- peraltro tardivamente prodotto dalla appellante con la memoria di replica -- ove il Giudice di Nocera ha disposto il rinvio della causa al 03/04/2024 giustificandolo con la circostanza che gli organi del fallimento della società stavano tentando la soluzione transattiva delle 'questioni pendenti'. Era infatti onere della dimostrare che tra dette 'questioni' v'era anche l'ingiunzione Pt_1
dell' e documentare – stante il tempo trascorso – l'esito del Controparte_2
tentativo di bonario componimento. Il rilievo preliminare assorbe ogni altra valutazione.
7. Nel merito l'appello è strutturato in violazione delle prescrizioni contenute
nell'art. 342 cpc.
7.1. Ed infatti, l'onere della specificazione dei motivi di appello previsto dalla richiamata norma può ritenersi soddisfatto soltanto quando l'atto di appello esprima articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in primo grado.
L'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno dell'appello può
7 sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado soltanto laddove ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. ( cfr.
ex pl. Cass. 2022 n. 23405).
7.2. Nella specie non corrisponde pertanto al contenuto indispensabile dell'atto di impugnazione il richiamo alla “inesistenza giuridica della cartella di pagamento”
affermata “al punto B) dell'opposizione di primo grado, che qui si intente riportato e
trascritto integralmente “, giacché la mera riproduzione ovvero, come nella specie, il richiamo del contenuto dei precedenti scritti difensivi potrebbe apparire in grado di soddisfare il requisito di forma-sostanza posto dalla norma in esame soltanto laddove,
ad esempio, il giudice di primo grado si fosse limitato a confutare in maniera apodittica o con argomentazioni di carattere meramente negatorio quelle già addotte in primo grado dall'appellante, ma non altrettanto laddove, come nella specie, l'iter logico motivazionale della sentenza impugnata abbia addotto elementi di valutazione e di giudizio, sia in fatto che in diritto, in grado di confutare le tesi sostenute dalla parte attrice e tali da imporre a carico di chi impugna l'onere di proporre a sua volta elementi in chiave critica in grado di permettere al giudice di appello di rivedere, ove siano ritenuti fondati, la decisione sottoposta al suo esame.
7.3. Per le stesse ragioni è generico ed inconferente il motivo con il quale si richiama la contestazione di cui al “punto D)” dell'opposizione a cartella, relativa all'importo delle somme ingiunte, giacché la motivazione del giudice di primo grado, che quel motivo ha disatteso ritenendo che non potesse prospettarsi in sede di opposizione a cartella la doglianza che era stata proposta in sede di opposizione all'ordinanza-
ingiunzione, è stata soltanto ritenuta errata da parte appellante, senza alcuna confutazione in diritto.
8 7.
4. Infine, non può costituire motivo di gravame la contestazione circa la mancata adozione del provvedimento di riunione ex art. 274 cpc da parte del Tribunale, stante la natura discrezionale del provvedimento e la non configurabilità di una condizione di soccombenza, e quindi di interesse all'impugnazione, in capo a chi ne abbia fatto invano richiesta.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00; con riferimento agli importi medi;
con la riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto;
considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Poiché la difesa dell' è affidata a funzionari, in virtù della previsione di cui CP_2
all'art. 9, co. 2, del dLgs n. 149/2015 le spese in suo favore vanno ulteriormente ridotte del 20%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l'11/04/2022da
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_11
e dell'
[...] Controparte_12
, avverso la sentenza n. 1290/2021 del Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida Parte_1
definitivamente, a titolo di compenso, in favore dell' in € 6.993,70 ed in favore CP_6
dell' in € 5.594,96, oltre rimborso forfettario del 15% per spese Controparte_2
generali, Iva e Cap.
9 La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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