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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 942/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 942 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente TE C.F._1
in Chioggia (VE), via Esperia 13, e
(c.f. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
09/06/1972, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cassaro in Chioggia (VE),
Corso del Popolo n. 955, (PEC: , che li rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 21.03.2025 , in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.03.2025, che di seguito si riproducono: “- accertata la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 1 e art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento dell'atto di matrimonio civile contratto in data 23/12/1998 in Chioggia (Ve) tra i sig.ri e TE
, con atto registrato agli atti del medesimo Comune al n. 70 p. I anno Parte_2
1998, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione e successiva annotazione della Sentenza sui pubblici registri anagrafici, e relativi incombenti, alle seguenti condizioni: 1) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile 2) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori con Per_1
modalità condivisa, con sua residenza e permanenza prevalente presso la madre e permanenza presso il padre, attesa l'età della figlia, ormai quasi maggiorenne, quando lo desidera. 3) La casa coniugale sita in Chioggia (VE) Via A. Vespucci n.112 rimane assegnata alla OR
[...]
con gli arredi ivi esistenti affinché vi abiti con la figlia minore . 4) Porsi Parte_2 Per_1
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2
mantenimento delle figlie l'assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) entro il giorno entro il 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla OR , Parte_2
e ciò fino al mese di marzo 2025; 5) Revocarsi, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'obbligo posto a carico del sig. di versare il contributo al mantenimento per la figlia Pt_1 Per_2
dovendosi considerare la medesima, maggiorenne, economicamente autosufficiente per quanto esposto in premessa. 6) Disporsi che l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento versato dal sig. alla sig.ra per la figlia sia rideterminato in euro 300,00 a TE Pt_2 Per_1
decorrere dal mese di aprile 2025, da rivalutarsi annualmente ai sensi dell'indice ISTAT-FOI. 7) I genitori sosterranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia , Per_1
conformemente a quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Venezia del 19 settembre 2019. 8)
Dell'assegno unico ne godrà al 100% la sig.ra ; 9) I ricorrenti si rilasciano reciproco assenso Pt_2 per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per
l'espatrio, proprio e della figlia minore ”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 23.12.1998 contratto matrimonio con rito civile in Chioggia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 21.09.2017, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 5186/2017) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 22.11.2017.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 21.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente sei mesi a far tempo dal 21.09.2017, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 5186/2017) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 22.11.2017.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della figlia minore , non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni Per_1
di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.1998 da Parte_2
e , iscritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Chioggia al
[...] TE
n. 70, parte I, dell'anno 1998;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 942 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente TE C.F._1
in Chioggia (VE), via Esperia 13, e
(c.f. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
09/06/1972, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cassaro in Chioggia (VE),
Corso del Popolo n. 955, (PEC: , che li rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 21.03.2025 , in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.03.2025, che di seguito si riproducono: “- accertata la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 1 e art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento dell'atto di matrimonio civile contratto in data 23/12/1998 in Chioggia (Ve) tra i sig.ri e TE
, con atto registrato agli atti del medesimo Comune al n. 70 p. I anno Parte_2
1998, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione e successiva annotazione della Sentenza sui pubblici registri anagrafici, e relativi incombenti, alle seguenti condizioni: 1) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile 2) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori con Per_1
modalità condivisa, con sua residenza e permanenza prevalente presso la madre e permanenza presso il padre, attesa l'età della figlia, ormai quasi maggiorenne, quando lo desidera. 3) La casa coniugale sita in Chioggia (VE) Via A. Vespucci n.112 rimane assegnata alla OR
[...]
con gli arredi ivi esistenti affinché vi abiti con la figlia minore . 4) Porsi Parte_2 Per_1
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2
mantenimento delle figlie l'assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) entro il giorno entro il 5 di ogni mese, su conto corrente intestato alla OR , Parte_2
e ciò fino al mese di marzo 2025; 5) Revocarsi, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'obbligo posto a carico del sig. di versare il contributo al mantenimento per la figlia Pt_1 Per_2
dovendosi considerare la medesima, maggiorenne, economicamente autosufficiente per quanto esposto in premessa. 6) Disporsi che l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento versato dal sig. alla sig.ra per la figlia sia rideterminato in euro 300,00 a TE Pt_2 Per_1
decorrere dal mese di aprile 2025, da rivalutarsi annualmente ai sensi dell'indice ISTAT-FOI. 7) I genitori sosterranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia , Per_1
conformemente a quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Venezia del 19 settembre 2019. 8)
Dell'assegno unico ne godrà al 100% la sig.ra ; 9) I ricorrenti si rilasciano reciproco assenso Pt_2 per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per
l'espatrio, proprio e della figlia minore ”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 23.12.1998 contratto matrimonio con rito civile in Chioggia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 21.09.2017, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 5186/2017) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 22.11.2017.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 21.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente sei mesi a far tempo dal 21.09.2017, data dell'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 5186/2017) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 22.11.2017.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della figlia minore , non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni Per_1
di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.1998 da Parte_2
e , iscritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Chioggia al
[...] TE
n. 70, parte I, dell'anno 1998;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore