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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Presidente dott.ssa Gabriella Portale dott. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere relatore dott. Antonio Cestone
all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 480 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Giorgio Di Leo
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
,
gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
.....CP1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza, accogliendo il ricorso proposto da Parte_1 ha annullato l'avviso di addebito n° 33420210000097236000 emesso dall' "
per omesso versamento della contribuzione riferita al 4° trimestre 2017 e al 3° e 4° trimestre 2018.
2) In particolare, svolta consulenza contabile, il tribunale ha ritenuto che la cooperativa opponente vantasse nei confronti dell' un credito di euro 40.640,21 dovuto al fatto che la cooperativa aveva erroneamente versato tale somma per il pagamento dei contributi riferiti al 3° trimestre 2016, avendoli già pagati nella medesima giornata dell'11.4.17 per un importo di euro 13.842,91. Nonostante la cooperativa avesse segnalato all' tale errore, l'ente non aveva acconsentito alla compensazione della somma di euro 40.640,21 con quanto dovuto sulla base dell'avviso di addebito opposto. 3) Il tribunale, infine, ha compensato le spese di lite per la peculiarità della questione.
4) Parte_1 ha proposto appello, denunciando l'erronea statuizione di compensazione delle spese di lite, adottata sulla base di una motivazione del tutto insufficiente e nonostante il totale accoglimento della domanda giudiziale. La scarna motivazione della statuizione di compensazione delle spese si poneva in netto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui espressioni quali “la natura della controversia", la "qualità delle parti" o la
"peculiarità o complessità della vicenda” sono di contenuto indeterminato, come tali assimilabili a mere clausole di stile e in ogni caso non integranti le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione pur dopo l'intervento della Corte Costituzionale n° 77/18.
CP 5) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
6) All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere accolto.
8) Deve rilevarsi che il tribunale ha totalmente accolto la domanda giudiziale, avendo il giudice di primo grado annullato l'avviso di addebito nella sua interezza, e tale statuizione è ormai passata in giudicato in mancanza di appello dell'
9) Ciò detto, la motivazione adottata dal tribunale per giungere alla compensazione è meramente apparente, mentre il totale accoglimento della domanda, da un lato, e l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, dall'altro, imponevano la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
10) La sentenza impugnata deve essere quindi parzialmente riformata, ponendo le spese del primo grado di giudizio a carico dell' liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia pari ad euro 45.308,80.
11) Anche le spese di appello devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo il medesimo valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 784/23, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento CP
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.700,00, oltre accessori di legge e con distrazionee exart. 93 c.p.c.;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado di appello, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Presidente dott.ssa Gabriella Portale dott. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere relatore dott. Antonio Cestone
all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 480 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Giorgio Di Leo
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
,
gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
.....CP1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza, accogliendo il ricorso proposto da Parte_1 ha annullato l'avviso di addebito n° 33420210000097236000 emesso dall' "
per omesso versamento della contribuzione riferita al 4° trimestre 2017 e al 3° e 4° trimestre 2018.
2) In particolare, svolta consulenza contabile, il tribunale ha ritenuto che la cooperativa opponente vantasse nei confronti dell' un credito di euro 40.640,21 dovuto al fatto che la cooperativa aveva erroneamente versato tale somma per il pagamento dei contributi riferiti al 3° trimestre 2016, avendoli già pagati nella medesima giornata dell'11.4.17 per un importo di euro 13.842,91. Nonostante la cooperativa avesse segnalato all' tale errore, l'ente non aveva acconsentito alla compensazione della somma di euro 40.640,21 con quanto dovuto sulla base dell'avviso di addebito opposto. 3) Il tribunale, infine, ha compensato le spese di lite per la peculiarità della questione.
4) Parte_1 ha proposto appello, denunciando l'erronea statuizione di compensazione delle spese di lite, adottata sulla base di una motivazione del tutto insufficiente e nonostante il totale accoglimento della domanda giudiziale. La scarna motivazione della statuizione di compensazione delle spese si poneva in netto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui espressioni quali “la natura della controversia", la "qualità delle parti" o la
"peculiarità o complessità della vicenda” sono di contenuto indeterminato, come tali assimilabili a mere clausole di stile e in ogni caso non integranti le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione pur dopo l'intervento della Corte Costituzionale n° 77/18.
CP 5) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
6) All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere accolto.
8) Deve rilevarsi che il tribunale ha totalmente accolto la domanda giudiziale, avendo il giudice di primo grado annullato l'avviso di addebito nella sua interezza, e tale statuizione è ormai passata in giudicato in mancanza di appello dell'
9) Ciò detto, la motivazione adottata dal tribunale per giungere alla compensazione è meramente apparente, mentre il totale accoglimento della domanda, da un lato, e l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, dall'altro, imponevano la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
10) La sentenza impugnata deve essere quindi parzialmente riformata, ponendo le spese del primo grado di giudizio a carico dell' liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia pari ad euro 45.308,80.
11) Anche le spese di appello devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo il medesimo valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 784/23, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento CP
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.700,00, oltre accessori di legge e con distrazionee exart. 93 c.p.c.;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado di appello, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale