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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
reg. gen. Sez. Lav. N. 3250/ 2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
OV RD Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliere
NA ER Consigliere rel.
All'udienza del 18/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3250/2024 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi e vertente tra
(già Parte_1 [...]
), in persona del suo Capo p.t., rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Floridia Monforte, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Stingone ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
APPELLATO
ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10626/2024 depositata il 24.06.2024
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso recante R.G. n. 29668/2023, il , legale rappresentante della Società CP_1 [...]
cancellata dal Registro delle Imprese all'epoca dei fatti contestati, in data CP_2
06/05/2020 adiva il Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, esponendo di avere ricevuto, in data 25 luglio 2023, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n 1480/2023, Protocollo n. 57398 del 13/06/2023, da parte dell' , con sanzione di € Parte_2
3.890,25, per omessa denuncia all'INAIL di competenza, ex art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente in data 01.01.2018, accertato in data Parte_3
10.03.2018.
A sostegno della sua opposizione sosteneva principalmente la nullità del provvedimento di ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto di contestazione, nonché la decadenza sia dell'atto propedeutico sia del provvedimento posto a fondamento dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata il 21.12.2023, contestando in fatto e in Parte_1 diritto l'avversa pretesa di accertamento della nullità del provvedimento di ingiunzione.
Specificamente, con riferimento al primo motivo “nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica della diffida - contestazione di violazione presupposta” l'appellante rilevava che il verbale di diffida-contestazione di illecito amministrativo del 31.5.2018, costituente atto prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, era stato ritualmente notificato per compiuta giacenza al CP_1 presso il suo indirizzo di residenza all'epoca, sito in Fiano Romano via Delle Sassete n. 28; relativamente al secondo motivo “nullità dell'ordinanza ingiunzione per decadenza” rilevava come, nel caso di specie, fosse più corretto parlare di prescrizione e non di decadenza, e che comunque non era stato violato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81, tenuto conto sia dell'effetto interruttivo della stessa, dovuto alla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, come per giurisprudenza costante di legittimità, sia della sospensione del termine di prescrizione suddetto, per n. 98 giorni, a causa della intervenuta normativa Covid. 19 (Legge n.
27/2020 di conversione del D.L. 18 del 17.3.2020, che ha inserito all'art. 103 del citato D.L. 18/2020 il comma 6 bis, che a sua volta ha disposto espressamente “la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/81 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020).
Con riferimento al terzo motivo, strettamente connesso al primo, con cui il eccepiva "nullità CP_1 della diffida/contestazione di violazione per decadenza, mancata notifica del verbale di diffida- contestazione” (con conseguente estinzione dell'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa), l'Istituto appellante rimarcava l'infondatezza della ragione esposta dal ricorrente in primo grado, in quanto il verbale di diffida-contestazione di illecito amministrativo, atto prodromico al provvedimento opposto, era comunque stato notificato per compiuta giacenza in data 16.6.2018.
La causa veniva istruita documentalmente.
A seguito del rispettivo deposito delle note autorizzate, all'udienza del 24.10.2024 il giudice di prime cure decideva la causa ex art. 429 c.p.c. e con sentenza n. 10626 accertava e dichiarava la nullità dell'ordinanza- ingiunzione opposta e condannava le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite, da distrarsi.
Avverso detta pronuncia proponeva appello l' , chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 impugnata per il seguente unico motivo: 1) infondatezza dell'accoglimento del motivo n. 3 del ricorso.
In data 7.10.2025, l'appellante documentava il decesso dell'autore materiale della violazione, avvenuta in data 26.02.2025, e comunicata con PEC del 20.09.2025 (prot. in entrata n. 10228); contestualmente, l' medesimo chiedeva, ai sensi dell'art. 7 l. 689/81, di dichiarare la Parte_1 cessazione della materia del contendere.
§§§
Preso atto del decesso dell'autore della violazione amministrativa, questa Corte rileva che, ai sensi dell'art. 7 della L. 689/1981, la responsabilità per la sanzione amministrativa è personale e non si trasmette agli eredi. Pertanto, il rapporto obbligatorio sottostante alla sanzione deve ritenersi estinto con la morte del trasgressore, determinando la cessazione della materia del contendere.
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi;
ne discende la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione - declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. - senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza” (Cass. Sez. Lav. Ord. n. 29577/2021; in termini Cass. n. 22476/2025, Cass. n.
20979/2025).
Quanto alle spese di lite, come già esplicitato dalla Corte in più occasioni e confermato nella massima sopra riportata, il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza,
i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.
Nell'ipotesi che qui occupa, il decesso di (v. certif. dep. il 07/10/2025), essendo il Controparte_1 medesimo unico soggetto al quale si addebitava la violazione, genera il venir meno dell'obbligazione, esonerando il giudice dall'entrare nel merito del giudizio, per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione per causa non imputabile.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Cons. Est.
NA ER
La Presidente
OV RD
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
OV RD Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliere
NA ER Consigliere rel.
All'udienza del 18/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3250/2024 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi e vertente tra
(già Parte_1 [...]
), in persona del suo Capo p.t., rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Floridia Monforte, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Stingone ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
APPELLATO
ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10626/2024 depositata il 24.06.2024
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso recante R.G. n. 29668/2023, il , legale rappresentante della Società CP_1 [...]
cancellata dal Registro delle Imprese all'epoca dei fatti contestati, in data CP_2
06/05/2020 adiva il Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, esponendo di avere ricevuto, in data 25 luglio 2023, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n 1480/2023, Protocollo n. 57398 del 13/06/2023, da parte dell' , con sanzione di € Parte_2
3.890,25, per omessa denuncia all'INAIL di competenza, ex art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente in data 01.01.2018, accertato in data Parte_3
10.03.2018.
A sostegno della sua opposizione sosteneva principalmente la nullità del provvedimento di ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto di contestazione, nonché la decadenza sia dell'atto propedeutico sia del provvedimento posto a fondamento dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata il 21.12.2023, contestando in fatto e in Parte_1 diritto l'avversa pretesa di accertamento della nullità del provvedimento di ingiunzione.
Specificamente, con riferimento al primo motivo “nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica della diffida - contestazione di violazione presupposta” l'appellante rilevava che il verbale di diffida-contestazione di illecito amministrativo del 31.5.2018, costituente atto prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, era stato ritualmente notificato per compiuta giacenza al CP_1 presso il suo indirizzo di residenza all'epoca, sito in Fiano Romano via Delle Sassete n. 28; relativamente al secondo motivo “nullità dell'ordinanza ingiunzione per decadenza” rilevava come, nel caso di specie, fosse più corretto parlare di prescrizione e non di decadenza, e che comunque non era stato violato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/81, tenuto conto sia dell'effetto interruttivo della stessa, dovuto alla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, come per giurisprudenza costante di legittimità, sia della sospensione del termine di prescrizione suddetto, per n. 98 giorni, a causa della intervenuta normativa Covid. 19 (Legge n.
27/2020 di conversione del D.L. 18 del 17.3.2020, che ha inserito all'art. 103 del citato D.L. 18/2020 il comma 6 bis, che a sua volta ha disposto espressamente “la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/81 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020).
Con riferimento al terzo motivo, strettamente connesso al primo, con cui il eccepiva "nullità CP_1 della diffida/contestazione di violazione per decadenza, mancata notifica del verbale di diffida- contestazione” (con conseguente estinzione dell'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa), l'Istituto appellante rimarcava l'infondatezza della ragione esposta dal ricorrente in primo grado, in quanto il verbale di diffida-contestazione di illecito amministrativo, atto prodromico al provvedimento opposto, era comunque stato notificato per compiuta giacenza in data 16.6.2018.
La causa veniva istruita documentalmente.
A seguito del rispettivo deposito delle note autorizzate, all'udienza del 24.10.2024 il giudice di prime cure decideva la causa ex art. 429 c.p.c. e con sentenza n. 10626 accertava e dichiarava la nullità dell'ordinanza- ingiunzione opposta e condannava le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite, da distrarsi.
Avverso detta pronuncia proponeva appello l' , chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 impugnata per il seguente unico motivo: 1) infondatezza dell'accoglimento del motivo n. 3 del ricorso.
In data 7.10.2025, l'appellante documentava il decesso dell'autore materiale della violazione, avvenuta in data 26.02.2025, e comunicata con PEC del 20.09.2025 (prot. in entrata n. 10228); contestualmente, l' medesimo chiedeva, ai sensi dell'art. 7 l. 689/81, di dichiarare la Parte_1 cessazione della materia del contendere.
§§§
Preso atto del decesso dell'autore della violazione amministrativa, questa Corte rileva che, ai sensi dell'art. 7 della L. 689/1981, la responsabilità per la sanzione amministrativa è personale e non si trasmette agli eredi. Pertanto, il rapporto obbligatorio sottostante alla sanzione deve ritenersi estinto con la morte del trasgressore, determinando la cessazione della materia del contendere.
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi;
ne discende la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione - declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. - senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza” (Cass. Sez. Lav. Ord. n. 29577/2021; in termini Cass. n. 22476/2025, Cass. n.
20979/2025).
Quanto alle spese di lite, come già esplicitato dalla Corte in più occasioni e confermato nella massima sopra riportata, il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza,
i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.
Nell'ipotesi che qui occupa, il decesso di (v. certif. dep. il 07/10/2025), essendo il Controparte_1 medesimo unico soggetto al quale si addebitava la violazione, genera il venir meno dell'obbligazione, esonerando il giudice dall'entrare nel merito del giudizio, per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione per causa non imputabile.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Cons. Est.
NA ER
La Presidente
OV RD