Art. 6.
La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.