Art. 62.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presentera' annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma promossa dalla presente legge in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.
La relazione di cui al precedente comma dovra', tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonche' gli elementi che ne caratterizzano l'operativita' nelle singole regioni.
A tal fine le regioni forniranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione della relazione di cui al presente articolo.
Al termine del quinto anno, con la relazione di cui al primo comma saranno formulate valutazioni complessive sull'attuazione della presente legge nonche' proposte di finanziamento della legge stessa per il successivo quinquennio.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione totale o parziale di enti o istituti specializzati regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presentera' annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma promossa dalla presente legge in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.
La relazione di cui al precedente comma dovra', tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonche' gli elementi che ne caratterizzano l'operativita' nelle singole regioni.
A tal fine le regioni forniranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione della relazione di cui al presente articolo.
Al termine del quinto anno, con la relazione di cui al primo comma saranno formulate valutazioni complessive sull'attuazione della presente legge nonche' proposte di finanziamento della legge stessa per il successivo quinquennio.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione totale o parziale di enti o istituti specializzati regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni.