Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
02.04.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5882/2023 avente ad oggetto: impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed avviso di addebito;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Calata Capodichino 243, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Costanzo che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giuseppe Recco n. 23, presso lo studio dell'Avv. Ersilio
Luca Capone che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rapp. p.t., domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianfranco Pepe
RESISTENTE
E
, in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Viale Manzoni n. 22
RESISTENTE - CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.03.2023, impugnava la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071 76202200003216 000 notificata
1
391,21 per contributi I.V.S. per l'anno 2010 non versati, asseritamente notificato in data 24.10.2012.
Eccepiva la intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, nonchè
l'omessa notifica dell'avviso di addebito, prodromico alla comunicazione di preventiva di iscrizione ipotecaria e pertanto deduceva la sua illegittimità.
Lamentava l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale posto a fondamento degli avvisi di addebito sopra menzionati e l'illegittimità delle sanzioni applicate dall'Ente impositore.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' , l' e la , per chiedere, previa sospensiva di Controparte_1 CP_3 fissare con decreto l'udienza di comparizione e, quindi, in accoglimento del presente ricorso, revocare, dichiarare nulla e, in ogni caso, annullare gli avvisi di addebito analiticamente richiamati al punto “b” del ricorso introduttivo da intendersi qui per ripetute e trascritte integralmente, per i motivi spiegati;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per gli avvisi di addebito richiamati nel corpo dell'atto; - in ogni caso condannare i convenuti anche in solido al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva, mentre nel merito evidenziava la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, in particolare:
• avviso di addebito n. 37120120008419546000 notificato in data 24/12/2012;
• intimazione di pagamento 07120179025066052000 notificato il 24/11/2017;
• intimazione di pagamento n. 07120229010313331000 notificato il 01/04/2022; Contestava l'eccezione di prescrizione tenuto conto, inoltre, della sospensione dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18/202 e art. 12 del d.lgs. n. 159/2015
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
CP_ Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la tardività del ricorso ed evidenziando la legittimità delle somme iscritte a ruolo nel pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali.
Contestava l'eccezione di prescrizione sollevata in virtù della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della normativa COVID dal Legislatore.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione con condanna delle spese di lite.
Mentre, la non si costituiva in giudizio per cui veniva dichiarato contumace, Controparte_3 nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo a mezzo pec del 13.04.2023.
Rigettata la richiesta di sospensiva, l'udienza del 02.04.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la statuizione sulle sole spese di lite, in virtù dell'estratto di ruolo prodotto dall'Agente della Riscossione in cui risultava sgravato l'importo oggetto dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Acquisita la documentazione prodotta e lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2 2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito oggetto di contestazione in questa sede atteso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rimane efficace ricomprendendo poste creditorie estranee alla cognizione di questo Giudice .
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è pacifico tra le parti che l'agente della riscossione ha provveduto ad annullare il debito riferito all'anno 2010 oggetto, tra l'altro, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200003216000 oggi impugnata (cfr. estratto ruolo allegato alle note del 31.03.2025).
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione
3 di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
è, tuttavia CP_ documentato che il provvedimento di sgravio da parte dell'Agente Riscossione è avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso, sebbene l'importo del credito di cui all'avviso di addebito n. 37120120008419546000 in contestazione era stato “stralciato” dall' (cfr. CP_3 prospetto Export Lista avvisi in atti) e che, inoltre, trattandosi di credito dell'anno 2010, andava annullato per legge in applicazione del D.L. 119/2018, convertito nella L. n. 136 del 17/12/2018
(vedi art. 4 del Decreto-legge n. 119/2018 intitolato proprio “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro.
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, le resistenti costituite vanno condannate al pagamento delle spese di lite in solido, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Mariarosaria Costanzo.
Nulla per le spese nei confronti della non costituita. CP_3
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna le resistenti costituite, in persona dei legali rapp.ti p.t., in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 300,00 oltre I.VA., C.P.A.
e spese generali come per legge, oltre spese di C.U. versato con attribuzione;
• nulla per le spese nei confronti della non costituita. CP_3
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 30.4.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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