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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa
Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1375 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Maria Antonietta Lorenzano e Antonio Greco;
RICORRENTE
E
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti P.IVA_1 CP_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Liperoti;
CONVENUTI
Oggetto: diritti della personalità.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio , in qualità di autore, nonché Parte_1 Controparte_1
in qualità di direttore responsabile del quotidiano “Il Crotonese”, e Controparte_2 [...]
esponendo che in data 01.09.2023 è stato pubblicato sul Controparte_3 bisettimanale “Il Crotonese”, con anteprima in prima pagina, un articolo dal titolo
«Tetractys terza loggia con vista sui malumori. Le prime due perdono “pezzi”», recante la notizia dell'apertura, nella città di Crotone, di una terza loggia massonica aderente al
Grande Oriente d'Italia, il quale articolo, con espressioni fuorvianti e suggestive, ingenera confusione in ordine al funzionamento delle elezioni nonché l'erronea convinzione che vi
1 sia stata una rottura derivante dalla propria nomina a maestro venerabile. Ha esposto in particolare che: la pubblicazione nuoce alla identità personale del ricorrente, rappresentandolo quale propulsore di modalità di ingresso non meglio precisate e fuori dalle regole del rito di appartenenza o comunque non aderente alla storicità massonica;
che il nocumento deriva principalmente dal fatto che l'appartenenza a una loggia massonica deve considerarsi un dato sensibile e riservato, inerendo alle opinioni ideologiche degli iscritti;
che le affermazioni ivi contenute non sono rilevanti, anche in ragione della «non essenzialità nel pubblicare il nominativo dell'appartenente ai “Pitagorici” per notiziare l'opinione pubblica sull'apertura di una nuova Loggia “Massonica Azzurra”»; vi è un indebito accostamento tra la rilevanza delle logge massoniche, la politica cittadina
(«termini allusivi e maliziosi quale misterioso potere oscuro capace di insediarsi nelle sorti cittadine per l'accostamento come si è detto alle nuove elezioni politiche») e le indagini della Commissione parlamentare antimafia condotte nel 2017.
Ha concluso chiedendo: “1.- Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nell'antegrafata narrativa, la sussistenza della violazione del diritto alla riservatezza, da ritenersi prevalente su ogni altro ipotetico interesse, compreso il diritto di cronaca, perché
i fatti addebitati all'odierno ricorrente non sono veri, risultano carenti del requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza della qualifica e ruolo rivestito all'interno della loggia massonica, e la mancanza di un qualche ruolo di rilevo pubblico del ricorrente tale da giustificare la sua identificabilità quanto tale per effetto della pubblicazione a diffusione a mezzo stampa. 2.- Per l'effetto, ordinare ai resistenti la trasformazione, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione dell'articolo mediante la cancellazione del nome, cognome e ruolo rivestito nella loggia massonica “I Pitagorici”.
3.- In ogni caso, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, ex artt.
2043 e 2059 c.c., di tutti i danni subiti, non patrimoniali, nella misura di € 20.000 ovvero in quella misura minore o maggiore che si riterrà di giustizia e/o quantificata dal Giudice in via equitativa, in favore dell'attore. 4.- Con condanna alla pubblicazione della decisione ex art. 120 c.p.c. e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
I convenuti hanno resistito alle avverse deduzioni, facendo rilevare che l'appartenenza del ricorrente alla loggia massonica “i Pitagorici”, nonché il ruolo di vertice ricoperto dallo stesso, non costituiscono dati riservati in quanto informazioni di cui lo stesso ricorrente fa
2 uso pubblico e manifesto;
hanno inoltre negato l'utilizzo, nell'ambito dell'articolo, di espressioni allusive e fuorvianti, nei termini allegati nell'atto introduttivo. Infine, hanno dedotto l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo risarcitorio.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Come noto, la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo chiarito (sent. n. 5259/1984) – in ordine ai rapporti fra libertà di pensiero (con il suo corollario del diritto dovere di informare ed essere informati) e tutela dell'onore e della reputazione – che nel bilanciamento tra tali opposte prerogative, entrambe dotate di copertura costituzionale, il diritto di cronaca può risultare prevalente a condizione che le informazioni diffuse rispondano a requisiti di: a) verità oggettiva, o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore/ascoltatore rappresentazioni alterate della realtà oggettiva); b) sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, c.d. pertinenza (Cass. n. 23366/2004); c) esposizione e valutazione dei fatti connotata da modalità appropriate e contenute (c.d. continenza), così che lo scritto non ecceda lo scopo informativo da conseguire, sia improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e redatto nel rispetto di un canone minimo di dignità cui ha diritto ogni persona umana, indipendentemente dall'esecrabilità delle condotte ad essa ascrivibili.
Ciò posto, il ricorrente si duole della lesione di una propria posizione di diritto soggettivo inerente alla sfera di riservatezza, in violazione degli artt. 2, 3, 11 e 23 del D.lgs. n.
196/2003, ricondotta alla pubblicazione del proprio nominativo nell'articolo per cui è causa e alla prospettazione di proprie responsabilità in merito alla selezione degli appartenenti all'organizzazione.
Venendo al profilo relativo alla divulgazione dell'appartenenza del ricorrente all'associazione, si precisa come per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. da ult. Cass. pen. n. 37033/2023) l'associazione alla massoneria, se ed in quanto risponda al dettato costituzionale e legislativo, è libera, e pertanto, l'attribuzione
3 della qualifica di massone non implica di per sé alcun discredito della persona (Sez. 5, n.
12588 del 24/10/1995, Rv. 203949).
Ne deriva che non può ravvisarsi un danno da diffamazione.
Nella specie, è rimasto sostanzialmente incontestato che l'appartenenza del ricorrente alla loggia “i Pitagorici”, nonché il ruolo di vertice dallo stesso ricoperto nell'ambito dell'organizzazione, non costituiscono dati resi noti mediante l'articolo di giornale per cui
è causa, ma sono al contrario informazioni già note, in quanto direttamente ricavabili dal sito web (sito ufficiale del Grande Oriente d'Italia). Il ricorrente non ha Email_1
contestato quanto eccepito dalle parti convenute, ossia che egli stesso, nell'ambito dei propri canali social networks, non faccia mistero di appartenere alla massoneria, come verificatosi nella recente occasione dell'elezione del nuovo gran maestro del Grande
Oriente d'Italia, ove il si è speso per la “campagna elettorale” in favore del Parte_1
«fratello , pubblicando, su uno “stato” del social Facebook, un invito a tutti i Per_1
“Fratelli” a votare per le elezioni della “Massoneria” (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) ed ha pubblicato un post (pubblico, senza restrizioni) con il logo della lista “Noi e la scritta “Io voto il fratello , manifestando Pt_2 Per_1 apertamente, mediante la dichiarazione della sua appartenenza all'elettorato attivo della massoneria, l'adesione a tale organizzazione (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Parimenti incontestata è la circostanza che il ricorrente sia apparso in diversi eventi pubblici, su organizzazione del Grande Oriente d'Italia, come riportato in vari resoconti di stampa (v. all. 4 della comparsa di costituzione e risposta;
si veda ad esempio l'articolo del
06.10.2017 comparso sul sito web laprovinciakr.it ove il ricorrente è indicato nei seguenti termini: «È stato il maestro venerabile della “R. L. 387 – I Pitagorici – Oriente Crotone”,
, a introdurre e cristallizzare il ruolo della massoneria nella società Parte_1
moderna»; sullo stesso sito, in un articolo del 26.02.2018, si legge: Il primo monito è partito, invece, dal maestro venerabile della loggia “I Pitagorici”, , che Parte_1
ha stigmatizzato il «clima di diffidenza che aleggia attorno la Massoneria soprattutto da parte del mondo delle istituzioni» che, secondo l'mv, sono «sempre più arroccate attorno al loro potere»).
Può dunque affermarsi che l'appartenenza del all'organizzazione massonica, Parte_1 nonché la sua posizione di vertice nell'ambito della medesima organizzazione, siano dati
4 resi noti ben prima della pubblicazione dell'articolo per cui è causa, e di cui lo stesso ricorrente non fa segreto. Tanto basta ad escludere il dolo nella condotta del giornalista che, nella specie, ha ribadito una notizia già nota.
Quanto invece alle ulteriori doglianze, occorre analizzare il contenuto dell'articolo, evidenziando preliminarmente che odierno attore è in proprio e non la Parte_1
loggia di appartenenza, né la massoneria in generale.
Lamenta il ricorrente che l'articolo nuoce alla propria identità personale, rappresentandolo quale propulsore di modalità di ingresso non meglio precisate e fuori dalle regole del rito di appartenenza o comunque non aderente alla storicità massonica.
In proposito, nell'articolo si legge “i lavori vanno avanti da oltre un anno, ma la decisione di erigere una nuova loggia formativa per i primi tre gradi della massoneria cosiddetta
Azzurra, risale a circa un quinquennio fa, allorquando sono sorte, nell'ambito dell'annuale elezione del maestro venerabile, nello specifico quella che portò alla scelta di
, diversità di vedute sui criteri di ammissione tra “I Pitagorici”, la più Parte_1
antica loggia della città con i suoi 76 anni di presenza sul territorio, oltre che la più numerosa: una sessantina di fratelli, il doppio degli aderenti alla Mediterraneo, l'altra loggia del Goi attiva in città”. Ancora, l'articolo prosegue: “Una sorta di conflitto generazionale, se così vogliamo chiamarlo, tra i fautori di una maggiore apertura sui nuovi ingressi e i custodi dei rigidi criteri selettivi che storicamente regolano l'accesso alla massoneria, compreso il pedigree familiare che a Crotone, a quanto sembra, conta ancora molto. Il contrasto tra vecchio e nuovo si è concluso con la prevalenza di quest'ultimo, al punto da spingere i tradizionalisti a cercare casa altrove”.
A ben vedere, in nessun modo il ricorrente è rappresentato come “il propulsore di modalità di ingresso non meglio precisate”, né è dato evincere dal contenuto dell'articolo una possibile connessione tra la scissione all'interno della loggia e l'elezione del ricorrente a maestro venerabile.
Ancor meno è dato ricavare, nel contenuto dell'articolo, che il ricorrente sia promotore di modalità di ingresso che esulano “dalle regole del rito di appartenenza o comunque non aderente alla storicità massonica”, le quali semmai – in aderenza al dato letterale dell'articolo – sono ricondotte alle logge in generale e non direttamente alla persona del ricorrente.
5 Il ricorrente si duole, poi, dell'inesatta e fuorviante affermazione dell'appartenenza della loggia Azzurra al rito “scozzese”, evidenziando che questa non può definirsi un corpo rituale “se non in termini di rapporti di cordiale e reciproca armonia con i riti di perfezione tra cui quello “scozzese” citato dall'autore nell'articolo - non scevro da condizionamenti laici – senza che sia dato comprendere a quale rito scozzese si volesse riferire: se a quello antico ed accettato o al rito scozzese rettificato - riti tra loro profondamente differenti e in ogni caso identificabili solo fra i corpi rituali e non certo nella massoneria “Azzurra”.
La doglianza appare priva di fondamento, leggendosi nell'articolo: “alcuni minimizzano e parlano di normale amministrazione, altri di scissione vera e propria, ancorché, ovviamente, nell'ambito della stessa obbedienza che si rifà al Rito scozzese antico e accettato”. Come si vede, non è affermata l'appartenenza della loggia azzurra al rito scozzese, ma solo ad un ambito di obbedienza “che si rifà” al rito scozzese, in termini dunque che non appaiono in contrasto con quanto affermato dal ricorrente, secondo cui la loggia azzurra non è un corpo rituale se non in termini di “rapporti di cordiale e reciproca armonia con i riti di perfezione tra cui quello scozzese”.
Ancora, non si ravvisano nel contenuto dell'articolo “termini allusivi e maliziosi” idonei a rappresentare l'organizzazione quale “misterioso potere oscuro capace di insediarsi nelle sorti cittadine per l'accostamento come si è detto alle nuove elezioni politiche”.
Al riguardo, occorre ribadire che nella presente sede ad agire è il ricorrente in proprio e non l'organizzazione in sé considerata, alla quale – secondo la prospettazione contenuta in ricorso – si riferirebbero le eventuali allusioni di cui trattasi, in mancanza di espressi riferimenti al ricorrente personalmente.
Ciò posto, il passaggio cui il ricorrente si riferisce è il seguente: “Dietro le quinte di una città che si prepara a vivere l'ennesima crisi amministrativa al Comune e guarda sempre più preoccupata al futuro, fervono i preparativi per accogliere il gran Persona_2 maestro del Grande Oriente d'Italia che presiederà alla cerimonia d'innalzamento delle colonne della nuova loggia”. Come si vede, il riferimento alle “quinte di una città che si prepara a vivere l'ennesima crisi amministrativa” non induce di per sé a ingenerare la convinzione che vi siano indebite commistioni tra massoneria e politica locale (circostanza di cui, in ogni caso, si ripete, potrebbe dolersi l'organizzazione e non il ricorrente in
6 proprio), atteggiandosi piuttosto a descrizione del contesto nel quale si sta organizzando la nascita di una terza loggia massonica.
Infine, quanto al riferimento al passaggio “Da tempo fermo a due, dopo lo scioglimento della Lacinia, poi finita tra le righe della relazione della commissione nazionale Antimafia presieduta da il Grande Oriente d'Italia si prepara ad alzare le colonne di una Per_3 terza officina nel tempio di via Giacomo Manna, nei pressi dell'omonimo mercato”, lamenta il ricorrente un indebito accostamento alle indagini della commissione parlamentare antimafia condotta nel 2017, dal quale deriverebbe un evidente discredito alla propria persona.
L'articolo laddove afferma – peraltro genericamente – che la loggia Lacinia sia “finita tra le righe della relazione della commissione nazionale antimafia” contiene notizie non in contrasto con quanto emerge dalla relazione della Commissione parlamentare antimafia, secondo cui “In un caso, un massone della loggia “Lacinia” è stato posto in relazione con tre diversi esponenti ritenuti appartenenti alla 'ndrangheta, due dei quali anche con pregiudizi per traffico di droga e l'altro per estorsione. In un altro, vi è traccia di una frequentazione con un soggetto con precedenti per mafia, estorsione e usura. Per altri due membri della loggia sono emerse evidenze di polizia per il reato di estorsione e per corruzione. La loggia risulta sciolta il 9 luglio 2010 dal gran maestro per contrasti Pt_3 all'interno della loggia e per altre violazioni di mero rito massonico» (v. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Il riferimento, peraltro, come rilevato dai convenuti, appare assistito dall'interesse pubblico rispetto al contesto cittadino cui è rivolto;
contesto nel quale si svolgono pubblicamente eventi di natura culturale e filosofica che vedono come partecipanti i membri dell'organizzazione massonica e ove la stessa cerimonia “di innalzamento delle colonne” della nuova loggia Tetractys è avvenuta, in data 07.10.2023, in un consesso pubblico, come testimoniato dalla stampa locale.
Sussiste, pertanto, l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati
(cfr. Cass. n. 25/2009).
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali che liquida, con distrazione in favore dell'Avv. Gaetano Liperoti che ne ha fatto richiesta, in € € 4.064,00 per compensi professionali (computato l'aumento ex art. 4, comma 2, del DM 55/2014, in considerazione dell'assistenza di più convenuti aventi la stessa posizione processuale), oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Crotone, 01/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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