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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4354/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Giuseppe Lepera Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.10.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.281,60 o della diversa da accertarsi in relazione all'intercorso rapporto di lavoro subordinato svoltosi nel periodo dal 11.7.2024 al 16.5.2025 con inquadramento al livello 6 del CCNL di settore per lo svolgimento delle mansioni di banconista.
La benchè citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Fissata l'udienza del 16.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuti meno i motivi di contrasto inter partes a seguito dell'intervenuta conciliazione, per come documentato dal relativo accordo depositato da parte ricorrente.
1 Le spese di lite devono essere integralmente compensate per come chiesto da parte ricorrente.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4354/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Giuseppe Lepera Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.10.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società in epigrafe chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.281,60 o della diversa da accertarsi in relazione all'intercorso rapporto di lavoro subordinato svoltosi nel periodo dal 11.7.2024 al 16.5.2025 con inquadramento al livello 6 del CCNL di settore per lo svolgimento delle mansioni di banconista.
La benchè citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Fissata l'udienza del 16.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuti meno i motivi di contrasto inter partes a seguito dell'intervenuta conciliazione, per come documentato dal relativo accordo depositato da parte ricorrente.
1 Le spese di lite devono essere integralmente compensate per come chiesto da parte ricorrente.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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