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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: Dott. Mario Samperi Presidente Dott.ssa Rossella Busacca Giudice Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 730/2023 R.G., promosso da
, c.f. Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Brolo (ME) via Cristoforo Colombo n. 5 presso lo studio legale dell'avv. Carmela Bonina (c.f. ; PEC: C.F._2
) che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.08.1965 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Brolo (ME) via Vittorio Emanuele III n. 26 presso lo studio legale dell'avv. Carmelo Occhiuto (c.f. ; PEC: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura in Email_2 atti, con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Oggetto: separazione giudiziale. In fatto ed in diritto Con ricorso, depositato in data 29 maggio 2023, Parte_1 premetteva di aver contratto, in data 14 agosto 1999, matrimonio in Brolo con il sig.
, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune de quo al n. Controparte_1
8, p. II, serie a, anno 1999; che dal matrimonio erano nati quattro figli: Per_1
1 Per_ (13.2.2001), (8.4.2006), e (30.5.2008); che il rapporto Per_2 PE coniugale nel tempo si era incrinato a causa delle condotte del marito;
tanto premesso adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con affido condiviso della prole, che fosse disposto in suo favore l'uso esclusivo della casa familiare ove vivere con i figli, che venisse statuito un assegno a carico del resistente di € 900,00 mensili per i figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie per i medesimi. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi in favore del procuratore antistatario, ponendo le spese a carico dello Stato. Non compariva, né si costituiva alla prima udienza, il sig. che, Controparte_1 pertanto, veniva dichiarato contumace con ordinanza del 28.11.2023 con la quale venivano altresì assunti i provvedimenti provvisori (affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima, modalità di frequentazione padre-figli come da piano genitoriale allegato dalla ricorrente, assegno di mantenimento a carico del resistente di € 750,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie) e inoltrata richiesta al PM, al GIP e al Tribunale per i Minorenni di trasmissione di informazioni utili per eventuali procedimenti a carico del relativi ad abusi e/o violenze familiari. CP_1
Si costituiva, di poi, il -con comparsa del 23.2.2024- contestando il ricorso CP_1 avverso e chiedendo l'audizione dei figli minori (ed eventualmente della figlia maggiorenne) al fine di modificare l'ordinanza ex 473 bis.22 c.p.c. nonché la modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc in ordine alla collocazione dei figli minori Per_ Sentite le figlie e -all'udienza dell'11.3.2024- le quali Persona_5 dichiaravano di voler rimanere a vivere stabilmente con la madre, la causa veniva rinviata per la discussione. Nelle more le parti -in data 21.1.2025- depositavano il seguente accordo:
“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto e si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi. Rimane invece l'obbligo di ottenere il nulla osta reciproco per i minori in caso di viaggi fuori dal territorio italiano.
2. AFFIDAMENTO DEI FIGLI I SIg.ri e Parte_1
si obbligano, prima dell'eventuale partenza, a comunicarsi Controparte_1
l'indirizzo e/o il nome dell'albergo e/o della casa che li ospita in caso di viaggio con i minori. I figli minori e saranno affidate in regime paritetico Persona_6 PE ad entrambi i genitori ex art. 337 ter C.C. , con collocazione prevalente dei medesimi
2 presso la casa familiare, domicilio della madre, sita in Brolo via G. Verga, 55. Per Per garantire ai minori e una crescita serena e meno traumatica per il PE cambiamento dell'assetto familiare dovuto alla separazione, i sig.ri
[...]
e si obbligano a non coabitare con un Parte_1 Controparte_1 eventuale nuovo compagno/a, almeno fino a quando la nuova relazione sia caratterizzata da oggettiva stabilità.
3. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Il SI. potrà vedere e Controparte_1 portare con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e con quelli scolastici e ludico-ricreativi delle ragazze, secondo quanto indicato nel piano genitoriale allegato al ricorso per separazione giudiziale. Resta inteso che, qualora un genitore porti il figlio fuori dalla Regione di sua residenza, dovrà previamente informare l'altro genitore, anche per e-mail, pec, Whatsapp. Qualsiasi mutamento di recapito anagrafico, oltrechè telefonico, dovrà essere immediatamente comunicato all'altro genitore.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE La casa coniugale, è assegnata Per alla SI.ra ed ai figli e , nonché ad Parte_1 PE
, anche se divenuto maggiorenne, unitamente a tutti gli arredi di proprietà Per_2 comune. La sig.ra , come per legge, ove non lo Parte_1 avesse già fatto, provvederà immediatamente dopo l'omologazione della separazione alla voltura a proprio nome di tutte le utenze relative alla casa coniugale (luce, gas, acquedotto, telefono, fibra, tari, oneri condominiali etc), previo trasferimento della propria residenza del sig in altra abitazione, provvedendo in via esclusiva CP_1 al pagamento di tutte le relative spese e tasse, nonché alla manutenzione ordinaria dello stesso.
5. MANTENIMENTO Il SI. , a titolo di contributo per il Controparte_1 Per mantenimento delle figlie minori e , nonché del figlio maggiorenne PE
, ancora non autosufficiente, è obbligato al versamento mensile di € 700,00 Per_2
(euro settecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, mediante il pagamento di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) sul c/c intestato alla SI.ra di cui la Parte_1 medesima fornirà le relative coordinate, ed € 150,00 (centocinquanta/00) verranno accreditate sul conto corrente o postepay intestati al figlio maggiorenne . Per_2
Tale somme tiene conto del fatto che l'assegno unico ed universale dei figli a carico è stato suddiviso nelle buste paga di entrambi i coniugi separandi in parti uguali. I
3 coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento.
6. SPESE STRAORDINARIE E' fatto obbligo al SI. di Controparte_1 corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono: spese scolastiche: scuole private, università fuori sede, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola;
spese ludiche o parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche, corsi informatici, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto: spese sportive: attrezzatura e quanto necessario per eventuali attività agonistiche: spese varie: ricarica cellulare;
spese per il conseguimento della patente;
spese abbigliamento e svago;
organizzazione dei ricevimenti;
celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese medico-sanitarie: interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private non convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le spese straordinarie “obbligatorie” sono: spese per acquisto libri scolastici, spese per mezzi di trasporto per raggiungere le scuole;
pese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti eccetto quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto. Tutte le spese straordinarie non obbligatorie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, pec, whatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi due giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, e-mail, pec, WhatsApp etc.) motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La documentazione fiscale deve specificare la causale a cui si riferisce la spesa, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7. BENI IN
COMUNIONE I coniugi dichiarano di avere in comunione la casa sita in Brolo via G. Verga n.56 identificata al catasto fabbricati del Comune di Brolo al foglio n 6 part 1700 sub 6. Tale immobile di proprietà comune tra i coniugi separandi verrà posto in vendita al prezzo concordemente determinato, al raggiungimento dell'indipendenza
4 economica dei figli che vi abitano, previa autorizzazione scritta di tutti i predetti figli, ed il ricavato verrà distribuito al 50% tra ciascuno degli attuali comproprietari. I sig.ri e si impegnano Controparte_1 Parte_1 reciprocamente a confermare la presente statuizione. I coniugi si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione sulla quota di proprietà dell'altro.
Considerato che
l'accordo raggiunto dalle parti non è contrario a norme imperative ed all'ordine pubblico e risponde agli interessi della prole, può essere recepito dal Tribunale ai fini della decisione. Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Pronunzia la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi nell'accordo trascritto e riportato in parte motiva;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brolo a cura della Cancelleria.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 27.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente (Rosalia Russo Femminella) ( Mario Samperi)
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