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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2024, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'udienza del 22 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 30521 + 31794/ 2023 R.G. promossa da:
E , parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Corrado Parte_1 Parte_2
Selvanetti
contro
:
in persona del l.r.p.t., con sede legale in via Mons. Cirielli 48 – Acquaviva delle CP_1
Fonti (Ba) pec: contumace Email_1
OGGETTO: retribuzione
Fatto e diritto
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 02.10.2023 e il 12.10.2023, e Parte_1 [...]
adivano il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di condannare la convenuta al Pt_2 pagamento in favore della di € 20.403,89 e in favore della di € 7.169,47 a titolo di Pt_1 Pt_2
differenze retributive maturate in relazione ai rapporti di lavoro subordinato intervenuti con la CP_1
dal 30.12.2020 al 24.03.2022 per la e dal 01.08.2021 al 24.03.2022 per la il tutto
[...] Pt_1 Pt_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deducevano che nel periodo sopra indicato aveva lavorato alle dipendenze delle Parte_1
convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con part time di 24 ore settimanali, con mansioni di cameriera ai piani e inquadramento al VI livello ccnl Aisat Turismo UGL;
che nel periodo sopra indicato la aveva lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo Pt_2
determinato poi trasformato a tempo indeterminato con orario full time e mansioni di governante ai piani e inquadramento al IV livello ccnl Aisat Turismo UGL;
che la sede di lavoro indicata in contratto
Org_ per la era l' in Roma via Prezzolini n. 5; che dall'ottobre 2023 la convenuta Pt_1 Org_2 aveva comunicato alla quale nuova sede di lavoro l' sito in Roma via Pt_1 Org_3
pagina 1 di 6 Andrea Alciato n. 14; che la sede di lavoro indicata in contratto per la era l' Pt_2 Org_3 sito in Roma via Andrea Alciato n. 14; che di fatto l'orario di lavoro della era sempre stato Pt_1
dalle 9.00 alle 16.30 secondo i turni di lavoro indicati dalla convenuta;
che la aveva sempre Pt_1 lavorato a tempo pieno, per almeno 40 ore settimanali;
che l'orario di lavoro della era sempre Pt_2
stato dalle 7.30 alle 17.30; che entrambe le ricorrenti avevano lavorato durante le 4 giornate festive di ogni mese e non avevano goduto di ferie e permessi;
che nelle buste paga la convenuta indicava un orario di lavoro inferiore a quello svolto;
di essere rimaste creditrice degli importi sopra indicati a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e tfr, così come indicato nei conteggi allegati al ricorso.
Svolte considerazioni in diritto, concludevano chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio la che veniva dichiarata contumace. CP_1
Indi veniva disposto l'interrogatorio formale della convenuta e venivano escussi i testi.
Disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'udienza del 22 aprile 2024 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La durata e la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti è documentata dai contratti di assunzione e dalle buste paga allegati agli atti.
Anche le mansioni svolte e il luogo di lavoro sono provati dalla predetta documentazione di provenienza della parte datoriale.
Sull'orario di lavoro
La ricorrente assunta con part time di 24 ore, sostiene di aver sempre lavorato full time. Pt_1
Sul punto deve rilevarsi che nel contratto di assunzione allegato è indicato esclusivamente il monte orario settimanale (“L'orario di lavoro del dipendente sarà di 24 ore settimanali dal lunedì alla domenica, con una giornata di riposo a rotazione e in funzione della programmazione dei turni di volta in volta stabiliti in base alle esigenze organizzative aziendali e comunicati al dipendente”; doc. 1 fasc. ric. . Pt_1
Al riguardo si osserva che il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal d.lgs n. 81 del 2015, che ha abrogato il d.lgs n. 61 del 2000. La nuova normativa prevede espressamente che il rapporto di lavoro subordinato possa essere a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4); che il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova (art. 5) e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; che è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale purchè ciò avvenga su accordo delle parti pagina 2 di 6 risultante da atto scritto (art. 8 comma 2).
E' consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui anche nel contratto di lavoro part time ogni modifica dell'orario di lavoro necessita del mutuo consenso di entrambe le parti, in quanto, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part- time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell'art. 1362 c.c. (cfr. Cass. n. 1375/2018; Cass. n. 25006/2016; Cass. n. 16089/2014).
Il mancato accordo tra le parti circa una novazione del contratto di lavoro in relazione all'orario di lavoro impedisce quindi, secondo la legislazione vigente, la variazione oraria in base a volontà unilaterale.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la distribuzione dell'orario della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, integra il nucleo del contratto a tempo parziale e la ragion d'essere della particolare garanzia costituita dalla forma scritta, preordinata a evitare che il datore di lavoro, avvalendosi della carente o generica pattuizione dell'orario, possa modificarla a proprio piacimento ai fini di indebita pressione sul lavoratore, conseguendone la nullità del contratto di lavoro part time che non rechi l'indicazione scritta della distribuzione oraria della prestazione e l'esclusione dal beneficio contributivo previsto dall'art. 5 comma 5 d.l. n. 726/1984. Alla garanzia della forma scritta non può sopperire neanche l'asserita predeterminazione dell'orario giornaliero evinta dal contesto organizzativo della società, non potendo darsi, all'evidenza, conoscibilità e consapevolezza, nel lavoratore, di un peculiare contesto organizzativo al momento della conclusione del contratto di lavoro a tempo parziale (cfr. Cass. n. 12502 del 24.06.2020).
I giudici di legittimità hanno altresì affermato che in tema di lavoro part time il difetto della forma scritta non determina la nullità dell'intero contratto, ma la sua conversione in un ordinario rapporto full time, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno (cfr. Cass.
14797/2019).
Nel caso in esame il contratto di lavoro a tempo indeterminato part time per 24 ore settimanali non contiene alcuna indicazione della distribuzione oraria.
In virtù della normativa richiamata deve quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente alla conversione del rapporto in full time con conseguente diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base all'orario pieno di 40 ore settimanali.
pagina 3 di 6 I testi escussi hanno riferito che entrambe le ricorrenti lavoravano sette giorni su sette, senza il rispetto del riposo settimanale.
La teste ha dichiarato: “di professione cameriera, sono parente di Testimone_1 Parte_1
; anche io fatto causa nei confronti di e ho indicato le ricorrenti e
[...] CP_1 Pt_1 Pt_3
come testi nel mio ricorso. Adr. Ho lavorato per per circa un mese nel gennaio 2020 presso CP_1
l' , ho svolto le mansioni di cameriera ai piani. Adr. Ricordo che sono andata insieme a Org_4
perché ci avevano chiamato a lavorare lì. Adr. Ricordo che abbiamo lavorato negli Parte_1
stessi turni di lavoro. Rammento che cominciavamo la mattina verso le 9.00-9.30 e rimanevamo fino a fine giornata, verso le 16.30/17.00. Adr. Ricordo che noi cominciavamo sempre la mattina a lavorare;
adr a volte lavoravamo su piani diversi però ci incontravamo sempre a inizio giornata. Ricordo che la mattina andavamo nell'ufficio a pian terreno dell' dove ci venivano dati i fogli con l'indicazione Org_3 del piano e delle stanze da pulire. A volte questo piano ci veniva dato dalla governante dell' Org_3
altre volte dal referente della . Adr. Ricordo che poi ci vedevamo a fine giornata. Adr. Presso CP_1
l' ho visto solo la Conosco la sig.ra che ho visto presso il Org_4 Pt_1 Pt_2 Org_3
dove abbiamo lavorato insieme dal 2 agosto 2021 fino a metà marzo 2022. Ricordo che la lì era Pt_2
governante e io la sostituivo quando lei era assente per malattia. Io lì ero cameriera ai piani e sostituivo la quando stava male. Adr. Ricordo che la come governante doveva arrivare Pt_2 Pt_2
prima di noi cameriere;
lei arrivava intorno alle 7.00 per preparare il piano di lavoro. Lei finiva sempre dopo le 17.00 perché la governante è sempre l'ultima ad uscire. Adr. Io arrivavo sul lavoro verso le 7.45 e finivo di lavorare anche dopo le 17.00 .Ricordo che sia presso il che presso il Org_2 lavoravamo tutti sette giorni su sette. Ricordo che presso il c'erano 102 Org_3 Org_3 camere e noi eravamo in 4/5 cameriere ai piani. Invece al c'erano più stanze, non rammento Org_2
quante, ma ricordo che eravamo in tutto 5/6 cameriere addette ai piani. Voglio precisare che ho lavorato con anche presso il da agosto 2021 fino a marzo 2022; sempre con le Pt_1 Org_3 stesse modalità sopra indicate.”
La teste ha riferito: “di professione cameriera, conosco le parti, anche io ho fatto Testimone_2
causa nei confronti di . Rammento che ho lavorato con entrambe le ricorrenti presso CP_1 Org_3
e , ricordo che abbiamo lavorato insieme per circa un anno tra il 2020 e il 2021.
[...] Org_4
Ricordo che era cameriera ai piani come me, invece era governante presso la Pt_1 Pt_2 Org_3
Preciso che ho visto la solo presso Ricordo che la arrivava prima di
[...] Pt_2 Org_3 Pt_2
noi cameriere a lavoro, io la trovavo già lì quando arrivavo verso le 8.30/9.00 e rammento che erano già pronti i fogli per l'assegnazione dei piani e delle stanze da pulire. Adr. Io rimanevo a lavorare fino
a circa le 16.30, rammento che la rimaneva fino a tardi perché doveva fare la chiusura della Pt_2
pagina 4 di 6 giornata. Adr. Ricordo che lavoravamo sette giorni su sette senza riposo. Ricordo che ho lavorato presso il con la e facevamo lo stesso orario di lavoro, iniziavamo verso le 8.30 e Org_2 Pt_1
finivamo alle 16.30 a volte anche più tardi. Anche qui lavoravamo sette giorni su sette, senza riposo.
Voglio precisare che ho io lavorato prima al e poi al non so essere più precisa al Org_2 Org_3 riguardo.”
Le convergenti dichiarazioni delle testi appaiono sufficientemente attendibili, avendo le stesse lavorato insieme alle ricorrenti presso la convenuta.
Tali deposizioni evidenziano lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e l'assenza di fruizioni di permessi e ferie. Siffatte risultanze istruttorie sono peraltro corroborate ex art. 232 cpc dal comportamento di parte convenuta, che senza giustificato motivo non è comparsa all'udienza per rendere l'interrogatorio formale.
Risulta pertanto dimostrato l'orario di lavoro dedotto dalle parti ricorrenti e conseguentemente deve essere dichiarato il diritto delle medesime al compenso per lavoro straordinario, ferie e permessi come indicato nei conteggi allegati al ricorso, che appaiono scevri da errori.
Altresì deve essere riconosciuto il diritto delle ricorrenti anche alle differenze pretese a titolo di differenze retributive su orario full time, mensilità aggiuntive, preavviso e tfr, così come indicato nei conteggi, trattandosi di emolumenti lavorativi dovuti per legge e per ccnl applicato (14ma), rispetto ai quali era onere della parte datoriale provare l'avvenuto pagamento. Nulla sul punto è stato invece dimostrato dalla , la quale ha preferito rimanere contumace. CP_1
In conclusione la va condannata al pagamento in favore di di € 20.403,89 CP_2 Parte_1
a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non fruiti, compenso lavoro straordinario e tfr, oltre gli accessori di legge.
Altresì la va condannata a corrispondere alla l'importo di € 7.167,49 a titolo di CP_2 Pt_2
differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non fruiti e tfr, così come indicati nei conteggi allegati al ricorso, oltre gli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la va condannata a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, CP_1
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Accerta e dichiara che tra la parte ricorrente e la convenuta è intervenuto Pt_1 CP_1
un rapporto di lavoro subordinato dal 30.12.2020 al 24.03.2022 con orario full time e inquadramento della lavoratrice al VI livello ccnl Aisat Turismo Ugl.
Condanna per l'effetto la al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
pagina 5 di 6 € 20.403,89 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, lavoro straordinario e tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Accerta e dichiara che tra la ricorrente e la è intervenuto un Parte_2 CP_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.08.2021 al 21.03.2022 con orario full time e inquadramento della lavoratrice al IV livello ccnl Aisat Turismo Ugl.
Condanna per l'effetto la al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_2
7.167,49 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, lavoro straordinario e tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna la a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 3.302,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 22 aprile 2024
Giudice
Daniela Bracci
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'udienza del 22 aprile 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 30521 + 31794/ 2023 R.G. promossa da:
E , parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Corrado Parte_1 Parte_2
Selvanetti
contro
:
in persona del l.r.p.t., con sede legale in via Mons. Cirielli 48 – Acquaviva delle CP_1
Fonti (Ba) pec: contumace Email_1
OGGETTO: retribuzione
Fatto e diritto
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 02.10.2023 e il 12.10.2023, e Parte_1 [...]
adivano il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di condannare la convenuta al Pt_2 pagamento in favore della di € 20.403,89 e in favore della di € 7.169,47 a titolo di Pt_1 Pt_2
differenze retributive maturate in relazione ai rapporti di lavoro subordinato intervenuti con la CP_1
dal 30.12.2020 al 24.03.2022 per la e dal 01.08.2021 al 24.03.2022 per la il tutto
[...] Pt_1 Pt_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deducevano che nel periodo sopra indicato aveva lavorato alle dipendenze delle Parte_1
convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con part time di 24 ore settimanali, con mansioni di cameriera ai piani e inquadramento al VI livello ccnl Aisat Turismo UGL;
che nel periodo sopra indicato la aveva lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo Pt_2
determinato poi trasformato a tempo indeterminato con orario full time e mansioni di governante ai piani e inquadramento al IV livello ccnl Aisat Turismo UGL;
che la sede di lavoro indicata in contratto
Org_ per la era l' in Roma via Prezzolini n. 5; che dall'ottobre 2023 la convenuta Pt_1 Org_2 aveva comunicato alla quale nuova sede di lavoro l' sito in Roma via Pt_1 Org_3
pagina 1 di 6 Andrea Alciato n. 14; che la sede di lavoro indicata in contratto per la era l' Pt_2 Org_3 sito in Roma via Andrea Alciato n. 14; che di fatto l'orario di lavoro della era sempre stato Pt_1
dalle 9.00 alle 16.30 secondo i turni di lavoro indicati dalla convenuta;
che la aveva sempre Pt_1 lavorato a tempo pieno, per almeno 40 ore settimanali;
che l'orario di lavoro della era sempre Pt_2
stato dalle 7.30 alle 17.30; che entrambe le ricorrenti avevano lavorato durante le 4 giornate festive di ogni mese e non avevano goduto di ferie e permessi;
che nelle buste paga la convenuta indicava un orario di lavoro inferiore a quello svolto;
di essere rimaste creditrice degli importi sopra indicati a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e tfr, così come indicato nei conteggi allegati al ricorso.
Svolte considerazioni in diritto, concludevano chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio la che veniva dichiarata contumace. CP_1
Indi veniva disposto l'interrogatorio formale della convenuta e venivano escussi i testi.
Disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'udienza del 22 aprile 2024 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La durata e la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti è documentata dai contratti di assunzione e dalle buste paga allegati agli atti.
Anche le mansioni svolte e il luogo di lavoro sono provati dalla predetta documentazione di provenienza della parte datoriale.
Sull'orario di lavoro
La ricorrente assunta con part time di 24 ore, sostiene di aver sempre lavorato full time. Pt_1
Sul punto deve rilevarsi che nel contratto di assunzione allegato è indicato esclusivamente il monte orario settimanale (“L'orario di lavoro del dipendente sarà di 24 ore settimanali dal lunedì alla domenica, con una giornata di riposo a rotazione e in funzione della programmazione dei turni di volta in volta stabiliti in base alle esigenze organizzative aziendali e comunicati al dipendente”; doc. 1 fasc. ric. . Pt_1
Al riguardo si osserva che il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal d.lgs n. 81 del 2015, che ha abrogato il d.lgs n. 61 del 2000. La nuova normativa prevede espressamente che il rapporto di lavoro subordinato possa essere a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4); che il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova (art. 5) e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; che è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale purchè ciò avvenga su accordo delle parti pagina 2 di 6 risultante da atto scritto (art. 8 comma 2).
E' consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui anche nel contratto di lavoro part time ogni modifica dell'orario di lavoro necessita del mutuo consenso di entrambe le parti, in quanto, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part- time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell'art. 1362 c.c. (cfr. Cass. n. 1375/2018; Cass. n. 25006/2016; Cass. n. 16089/2014).
Il mancato accordo tra le parti circa una novazione del contratto di lavoro in relazione all'orario di lavoro impedisce quindi, secondo la legislazione vigente, la variazione oraria in base a volontà unilaterale.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la distribuzione dell'orario della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, integra il nucleo del contratto a tempo parziale e la ragion d'essere della particolare garanzia costituita dalla forma scritta, preordinata a evitare che il datore di lavoro, avvalendosi della carente o generica pattuizione dell'orario, possa modificarla a proprio piacimento ai fini di indebita pressione sul lavoratore, conseguendone la nullità del contratto di lavoro part time che non rechi l'indicazione scritta della distribuzione oraria della prestazione e l'esclusione dal beneficio contributivo previsto dall'art. 5 comma 5 d.l. n. 726/1984. Alla garanzia della forma scritta non può sopperire neanche l'asserita predeterminazione dell'orario giornaliero evinta dal contesto organizzativo della società, non potendo darsi, all'evidenza, conoscibilità e consapevolezza, nel lavoratore, di un peculiare contesto organizzativo al momento della conclusione del contratto di lavoro a tempo parziale (cfr. Cass. n. 12502 del 24.06.2020).
I giudici di legittimità hanno altresì affermato che in tema di lavoro part time il difetto della forma scritta non determina la nullità dell'intero contratto, ma la sua conversione in un ordinario rapporto full time, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno (cfr. Cass.
14797/2019).
Nel caso in esame il contratto di lavoro a tempo indeterminato part time per 24 ore settimanali non contiene alcuna indicazione della distribuzione oraria.
In virtù della normativa richiamata deve quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente alla conversione del rapporto in full time con conseguente diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base all'orario pieno di 40 ore settimanali.
pagina 3 di 6 I testi escussi hanno riferito che entrambe le ricorrenti lavoravano sette giorni su sette, senza il rispetto del riposo settimanale.
La teste ha dichiarato: “di professione cameriera, sono parente di Testimone_1 Parte_1
; anche io fatto causa nei confronti di e ho indicato le ricorrenti e
[...] CP_1 Pt_1 Pt_3
come testi nel mio ricorso. Adr. Ho lavorato per per circa un mese nel gennaio 2020 presso CP_1
l' , ho svolto le mansioni di cameriera ai piani. Adr. Ricordo che sono andata insieme a Org_4
perché ci avevano chiamato a lavorare lì. Adr. Ricordo che abbiamo lavorato negli Parte_1
stessi turni di lavoro. Rammento che cominciavamo la mattina verso le 9.00-9.30 e rimanevamo fino a fine giornata, verso le 16.30/17.00. Adr. Ricordo che noi cominciavamo sempre la mattina a lavorare;
adr a volte lavoravamo su piani diversi però ci incontravamo sempre a inizio giornata. Ricordo che la mattina andavamo nell'ufficio a pian terreno dell' dove ci venivano dati i fogli con l'indicazione Org_3 del piano e delle stanze da pulire. A volte questo piano ci veniva dato dalla governante dell' Org_3
altre volte dal referente della . Adr. Ricordo che poi ci vedevamo a fine giornata. Adr. Presso CP_1
l' ho visto solo la Conosco la sig.ra che ho visto presso il Org_4 Pt_1 Pt_2 Org_3
dove abbiamo lavorato insieme dal 2 agosto 2021 fino a metà marzo 2022. Ricordo che la lì era Pt_2
governante e io la sostituivo quando lei era assente per malattia. Io lì ero cameriera ai piani e sostituivo la quando stava male. Adr. Ricordo che la come governante doveva arrivare Pt_2 Pt_2
prima di noi cameriere;
lei arrivava intorno alle 7.00 per preparare il piano di lavoro. Lei finiva sempre dopo le 17.00 perché la governante è sempre l'ultima ad uscire. Adr. Io arrivavo sul lavoro verso le 7.45 e finivo di lavorare anche dopo le 17.00 .Ricordo che sia presso il che presso il Org_2 lavoravamo tutti sette giorni su sette. Ricordo che presso il c'erano 102 Org_3 Org_3 camere e noi eravamo in 4/5 cameriere ai piani. Invece al c'erano più stanze, non rammento Org_2
quante, ma ricordo che eravamo in tutto 5/6 cameriere addette ai piani. Voglio precisare che ho lavorato con anche presso il da agosto 2021 fino a marzo 2022; sempre con le Pt_1 Org_3 stesse modalità sopra indicate.”
La teste ha riferito: “di professione cameriera, conosco le parti, anche io ho fatto Testimone_2
causa nei confronti di . Rammento che ho lavorato con entrambe le ricorrenti presso CP_1 Org_3
e , ricordo che abbiamo lavorato insieme per circa un anno tra il 2020 e il 2021.
[...] Org_4
Ricordo che era cameriera ai piani come me, invece era governante presso la Pt_1 Pt_2 Org_3
Preciso che ho visto la solo presso Ricordo che la arrivava prima di
[...] Pt_2 Org_3 Pt_2
noi cameriere a lavoro, io la trovavo già lì quando arrivavo verso le 8.30/9.00 e rammento che erano già pronti i fogli per l'assegnazione dei piani e delle stanze da pulire. Adr. Io rimanevo a lavorare fino
a circa le 16.30, rammento che la rimaneva fino a tardi perché doveva fare la chiusura della Pt_2
pagina 4 di 6 giornata. Adr. Ricordo che lavoravamo sette giorni su sette senza riposo. Ricordo che ho lavorato presso il con la e facevamo lo stesso orario di lavoro, iniziavamo verso le 8.30 e Org_2 Pt_1
finivamo alle 16.30 a volte anche più tardi. Anche qui lavoravamo sette giorni su sette, senza riposo.
Voglio precisare che ho io lavorato prima al e poi al non so essere più precisa al Org_2 Org_3 riguardo.”
Le convergenti dichiarazioni delle testi appaiono sufficientemente attendibili, avendo le stesse lavorato insieme alle ricorrenti presso la convenuta.
Tali deposizioni evidenziano lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e l'assenza di fruizioni di permessi e ferie. Siffatte risultanze istruttorie sono peraltro corroborate ex art. 232 cpc dal comportamento di parte convenuta, che senza giustificato motivo non è comparsa all'udienza per rendere l'interrogatorio formale.
Risulta pertanto dimostrato l'orario di lavoro dedotto dalle parti ricorrenti e conseguentemente deve essere dichiarato il diritto delle medesime al compenso per lavoro straordinario, ferie e permessi come indicato nei conteggi allegati al ricorso, che appaiono scevri da errori.
Altresì deve essere riconosciuto il diritto delle ricorrenti anche alle differenze pretese a titolo di differenze retributive su orario full time, mensilità aggiuntive, preavviso e tfr, così come indicato nei conteggi, trattandosi di emolumenti lavorativi dovuti per legge e per ccnl applicato (14ma), rispetto ai quali era onere della parte datoriale provare l'avvenuto pagamento. Nulla sul punto è stato invece dimostrato dalla , la quale ha preferito rimanere contumace. CP_1
In conclusione la va condannata al pagamento in favore di di € 20.403,89 CP_2 Parte_1
a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non fruiti, compenso lavoro straordinario e tfr, oltre gli accessori di legge.
Altresì la va condannata a corrispondere alla l'importo di € 7.167,49 a titolo di CP_2 Pt_2
differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non fruiti e tfr, così come indicati nei conteggi allegati al ricorso, oltre gli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la va condannata a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, CP_1
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Accerta e dichiara che tra la parte ricorrente e la convenuta è intervenuto Pt_1 CP_1
un rapporto di lavoro subordinato dal 30.12.2020 al 24.03.2022 con orario full time e inquadramento della lavoratrice al VI livello ccnl Aisat Turismo Ugl.
Condanna per l'effetto la al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
pagina 5 di 6 € 20.403,89 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, lavoro straordinario e tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Accerta e dichiara che tra la ricorrente e la è intervenuto un Parte_2 CP_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.08.2021 al 21.03.2022 con orario full time e inquadramento della lavoratrice al IV livello ccnl Aisat Turismo Ugl.
Condanna per l'effetto la al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_2
7.167,49 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, lavoro straordinario e tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna la a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 3.302,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 22 aprile 2024
Giudice
Daniela Bracci
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