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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3843/2021
Il giorno 20/03/2025, nella causa iscritta al n RG 3843 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3843/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Giovanni Paisiello n° 32, con l'avv. ONOFRI ALESSANDRO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_2
Roma, via Luigi Lilio, 95, con l'avv. FERRARI MICHELE ) dal quale C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura generale
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1021/2021, emesso Parte_1 dal Tribunale di Civitavecchia il 4.10.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
quale cessionaria del credito, della somma di € 100.000,00, quale obbligazione Controparte_1
2 di 4 fideiussoria prestata in relazione ai debiti dell' per rapporti di conto corrente e Parte_2 conto anticipi intrattenuti con Banca di Roma s.p.a..
A sostegno dell'opposizione, ha contestato la stessa esistenza dei rapporti contrattuali indicati in ricorso e la mancanza di prova del credito nel suo ammontare, stante la mancata produzione degli estratti conto;
infine, ha eccepito la prescrizione del credito stante la decorrenza del termine decennale dalla lettera di messa in mora del 15.5.2006.
Si è costituita evidenziando la propria legittimazione attiva quale Controparte_1 cessionaria e contestando le avverse deduzioni ed eccezioni.
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è fondata.
Va anzitutto ricordato che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Orbene, parte convenuta-opposta, onerata ex art. 2697 c.c. di dare prova in giudizio dei propri assunti, non ha dimostrato i fatti costitutivi del proprio diritto di credito, avendo omesso di depositare gli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti di conto corrente per cui è causa, da cui verificare la legittimità della ricostruzione del saldo (cfr. Cass. n. 23313 del 27/09/2018: “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per
l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”).
Peraltro, parte convenuta-opposta non potrebbe neppure sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U.B., poiché tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del proprio credito vantato anche per il periodo ulteriore.
3 di 4 Nel caso di specie, parte convenuta-opposta non ha prodotto gli estratti conto recanti l'indicazione completa dei movimenti eseguiti sui conti correnti per cui è causa, avendo depositato unicamente il contratto di apertura di conto corrente e l'estratto ex art. 50 TUB, che è senz'altro idoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce piena prova dell'andamento del rapporto nell'ambito del giudizio di opposizione.
Inoltre, il documento denominato “ordinanza ammissione al passivo” (doc. 10 del fascicolo di parte convenuta-opposta) non riveste efficacia probatoria in ordine al saldo negativo dei conti correnti per cui è causa, in quanto non vi risulta indicato il rapporto cui si riferisce l'importo di €
4.036.015,97 ammesso al passivo del in favore di Banca di Parte_3
Roma s.p.a.. Peraltro, trattasi di una comunicazione inviata dal Curatore, mancando agli atti il provvedimento giurisdizionale di ammissione.
Pertanto, non potendosi accertare in giudizio l'andamento del rapporto di conto corrente, il decreto ingiuntivo opposto non può che essere revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1021/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 4.10.2021, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte convenuta-opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.953,50, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Onofri quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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